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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 15/10/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 590/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 590/2021 R.G. , promossa da
(c.f. ) e (c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 ministero dell'avv. Iannì Francesco
OPPONENTE contro
(c.f. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. De Lima Souza Gianluca
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 27.04.2021, e Parte_1 hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di in persona Parte_2 Controparte_1 del rappresentante legale p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 37/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 84/2021 R.G., con cui è stato loro ingiunto il pagamento in solido, in favore di tale società, della somma di euro 30.906,95 oltre interessi come da ricorso e oltre spese processuali ivi liquidate, in forza della cessione del credito derivante dal contratto di prestito personale stipulato il 22.11.2007 da , n.q. di debitore principale, e da n.q. di Parte_3 Parte_2 coobbligata, con Compass s.p.a. .
In particolare, la parte opponente ha chiesto al presente Tribunale: “Accogliere la domanda e per
1 l'effetto: In via preliminare: Rigettarsi l'eventuale richiesta ex adverso avanzata di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto attesa l'insussistenza del credito azionato;
In via principale
e nel merito: dichiarare nullo il ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 84/2021 per carenza dei requisiti oggettivi previsti per legge e conseguentemente revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
37/2021 opposto;
Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 37/2021 emesso in mancanza di prova del credito vantato, stante la palese inidoneità del modulo di richiesta di finanziamento prestito personale
e di tutti i documenti offerti da controparte a fondamento della propria pretesa, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'istante per le ragioni tutte espresse nei motivi del presente atto;
Nella denegata e non temuta ipotesi di efficacia del contratto di finanziamento, dichiarare intervenuta comunque la prescrizione delle rate del finanziamento almeno fino alla data del 15.03.2011;
Condannare parte avversa al risarcimento danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da quantificarsi anche in via equitativa;
Il tutto con condanna della al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di causa.”.
Con comparsa depositata il 17.09.2021, si è costituita chiedendo al presente Controparte_1
Tribunale: “In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo
37/2021 del 26.01.2021 rg 84/2021 ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito: - rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo
37/2021 del 26.01.2021 rg 84/2021; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare gli opponenti al pagamento del diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa come dovuto, oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare gli opponenti al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al
d.m. 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”.
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta
2 valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie, l'opposto ha assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c. in quanto, contrariamente a quanto eccepito sub 1) e 2) dell'opposizione, ha prodotto il contratto di prestito personale stipulato il 22.11.2007 da , n.q. di debitore principale, e da Parte_3 Parte_2
n.q. di coobbligata, con Compass s.p.a., per la somma di euro 22.291,20 da restituirsi in 48 rate mensili di euro 464,40 decorrenti dal 15.12.2007, oltre interessi moratori ex art. 8 del contratto, da ritenersi valido come contratto cd. monofirma sottoscritto da e da tenuto conto che la Parte_3 Parte_2 forma scritta è richiesta ex art. 117, comma 1, T.U.B., a pena di nullità cd. di protezione ex art. 117, comma 3, T.U.B. a tutela della parte mutuataria (cfr. SS.UU. n. 898/2018), ed in quanto, contrariamente a quanto eccepito sub 3) dell'opposizione, ha prodotto il contratto del 27.06.2019 di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del credito opposto in proprio favore, con pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, parte seconda, n. 79 del 6.7.2019.
L'ulteriore eccezione, sollevata sub 4) dell'opposizione, di intervenuta prescrizione del credito opposto è infondata, in quanto nel caso di specie di prestito personale trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. operante in materia di responsabilità contrattuale
(artt. 1218 ss. c.c.), decorrente dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (cfr. Cass. civ. n.
17798/2011), il cui piano di ammortamento prevedeva il pagamento di n. 48 rate mensili decorrenti dal
15.12.2007, e che come tale non era scaduto alla data del 19.03.2021 di notifica del decreto ingiuntivo opposto.
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. .
Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente in base al principio della soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n.
55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n. 147/2022, tenendo conto della natura della causa
(giudizio ordinario di cognizione dinanzi al Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (euro 30.906,95) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, da
3 liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
La domanda di parte opponente di condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. viene rigettata, data l'infondatezza dell'opposizione.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 37/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 84/2021 R.G.; condanna in solido (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di C.F._2 CP_1
(c.f. in persona del rappresentante legale p.t., liquidandole in euro 3.808,00 per
[...] P.IVA_1 compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
rigetta la domanda di (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), volta alla condanna per lite temeraria di (c.f. C.F._2 Controparte_1
) in persona del rappresentante legale p.t. . P.IVA_1
Gela, 15/10/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 590/2021 R.G. , promossa da
(c.f. ) e (c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 ministero dell'avv. Iannì Francesco
OPPONENTE contro
(c.f. ) in persona del rappresentante legale p.t., con il ministero Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. De Lima Souza Gianluca
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 27.04.2021, e Parte_1 hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di in persona Parte_2 Controparte_1 del rappresentante legale p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 37/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 84/2021 R.G., con cui è stato loro ingiunto il pagamento in solido, in favore di tale società, della somma di euro 30.906,95 oltre interessi come da ricorso e oltre spese processuali ivi liquidate, in forza della cessione del credito derivante dal contratto di prestito personale stipulato il 22.11.2007 da , n.q. di debitore principale, e da n.q. di Parte_3 Parte_2 coobbligata, con Compass s.p.a. .
In particolare, la parte opponente ha chiesto al presente Tribunale: “Accogliere la domanda e per
1 l'effetto: In via preliminare: Rigettarsi l'eventuale richiesta ex adverso avanzata di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto attesa l'insussistenza del credito azionato;
In via principale
e nel merito: dichiarare nullo il ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 84/2021 per carenza dei requisiti oggettivi previsti per legge e conseguentemente revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
37/2021 opposto;
Dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 37/2021 emesso in mancanza di prova del credito vantato, stante la palese inidoneità del modulo di richiesta di finanziamento prestito personale
e di tutti i documenti offerti da controparte a fondamento della propria pretesa, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'istante per le ragioni tutte espresse nei motivi del presente atto;
Nella denegata e non temuta ipotesi di efficacia del contratto di finanziamento, dichiarare intervenuta comunque la prescrizione delle rate del finanziamento almeno fino alla data del 15.03.2011;
Condannare parte avversa al risarcimento danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da quantificarsi anche in via equitativa;
Il tutto con condanna della al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di causa.”.
Con comparsa depositata il 17.09.2021, si è costituita chiedendo al presente Controparte_1
Tribunale: “In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo
37/2021 del 26.01.2021 rg 84/2021 ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito: - rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo
37/2021 del 26.01.2021 rg 84/2021; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare gli opponenti al pagamento del diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa come dovuto, oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare gli opponenti al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al
d.m. 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.”.
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta
2 valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie, l'opposto ha assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c. in quanto, contrariamente a quanto eccepito sub 1) e 2) dell'opposizione, ha prodotto il contratto di prestito personale stipulato il 22.11.2007 da , n.q. di debitore principale, e da Parte_3 Parte_2
n.q. di coobbligata, con Compass s.p.a., per la somma di euro 22.291,20 da restituirsi in 48 rate mensili di euro 464,40 decorrenti dal 15.12.2007, oltre interessi moratori ex art. 8 del contratto, da ritenersi valido come contratto cd. monofirma sottoscritto da e da tenuto conto che la Parte_3 Parte_2 forma scritta è richiesta ex art. 117, comma 1, T.U.B., a pena di nullità cd. di protezione ex art. 117, comma 3, T.U.B. a tutela della parte mutuataria (cfr. SS.UU. n. 898/2018), ed in quanto, contrariamente a quanto eccepito sub 3) dell'opposizione, ha prodotto il contratto del 27.06.2019 di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del credito opposto in proprio favore, con pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, parte seconda, n. 79 del 6.7.2019.
L'ulteriore eccezione, sollevata sub 4) dell'opposizione, di intervenuta prescrizione del credito opposto è infondata, in quanto nel caso di specie di prestito personale trova applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. operante in materia di responsabilità contrattuale
(artt. 1218 ss. c.c.), decorrente dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento (cfr. Cass. civ. n.
17798/2011), il cui piano di ammortamento prevedeva il pagamento di n. 48 rate mensili decorrenti dal
15.12.2007, e che come tale non era scaduto alla data del 19.03.2021 di notifica del decreto ingiuntivo opposto.
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. .
Le spese di lite sono poste a carico di parte opponente in base al principio della soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n.
55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n. 147/2022, tenendo conto della natura della causa
(giudizio ordinario di cognizione dinanzi al Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (euro 30.906,95) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, da
3 liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
La domanda di parte opponente di condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. viene rigettata, data l'infondatezza dell'opposizione.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 37/2021 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 84/2021 R.G.; condanna in solido (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di C.F._2 CP_1
(c.f. in persona del rappresentante legale p.t., liquidandole in euro 3.808,00 per
[...] P.IVA_1 compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
rigetta la domanda di (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), volta alla condanna per lite temeraria di (c.f. C.F._2 Controparte_1
) in persona del rappresentante legale p.t. . P.IVA_1
Gela, 15/10/2025
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