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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6537/2023
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Catania via Canfora n. 163, presso lo studio C.F._1 dell'avvocato CATAUDELLA SABRINA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Catania via Alberto Mario n. 56, presso C.F._2 lo studio dell'avvocato PUCCI LORENZO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
AVV. , nella qualità di curatore speciale della minore CP_2 Per_1
, nata il [...] a [...], C.F. , che rappresenta e
[...] C.F._3
difende giusta provvedimento del Tribunale di Catania reso a verbale all'udienza del 22/11/2023,
1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania via G. Leopardi n. 60
INTERVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 25/05/2023, ha adito questo Parte_1
Tribunale per ivi sentire pronunciare la separazione personale dalla moglie Controparte_1
, con la quale ha contratto matrimonio a Catania in data 05/07/2007, trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania al N. 380, Parte 2, Serie A, anno 2007,
unione alla quale è nata la figlia (il 22/02/2013). Persona_1
Il ricorrente ha esposto che il matrimonio è entrato irrimediabilmente in crisi a causa delle incompatibilità di carattere e delle incomprensioni insorte tra i coniugi che hanno fatto venir meno l'unione affettiva e sentimentale, rendendo insostenibile la convivenza.
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, l'addebito della separazione alla moglie;
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre nella casa familiare sita in Catania Per_1
Via Largo di Nicito 34, con assegnazione della casa alla madre collocataria, unitamente ai mobili che l'arredano e con volturazione dell'utenza telefonica a carico di quest'ultima; disporre che i mobili che arredano la casa, donati dai genitori del signor rimangano in proprietà alla Pt_1
figlia ; di regolamentare i propri incontri con la figlia minore e disporre, in considerazione Per_1
del proprio stato di disoccupazione, un contributo mensile al mantenimento della figlia di euro
300,00, (euro 400,00 in caso di ripresa dell'attività lavorativa) oltre il 30% delle spese straordinarie, senza alcuna statuizione in ordine al mantenimento della moglie , Controparte_1
in quanto economicamente indipendente.
2 Si è costituita in giudizio , chiedendo di pronunciare la Controparte_1
separazione dei coniugi con addebito al coniuge ricorrente;
di disporre l'affidamento condiviso della minore ai genitori, con diritto di visita come da allegato piano genitoriale;
di disporre un assegno mensile di mantenimento per la figlia , a carico di e a Per_1 Parte_1
favore della madre, di euro 1.200,00, oltre 50 % delle spese straordinarie, nonché di assegnare la casa coniugale alla in quanto collocataria della minore. CP_1
Alla prima udienza del 22/11/2023 sono stati sentiti i coniugi e, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice: ha nominato curatore speciale della minore l'avv. CP_2
tenuto conto della elevata conflittualità tra le parti e delle ragioni di pregiudizio concreto
[...]
per la minore emerse dall'esame degli atti del procedimento;
ha disposto la immediata presa in carico di e da parte dell' Parte_1 Controparte_1 [...]
per la valutazione delle capacità genitoriali di entrambi, della osservazione Pt_2 CP_3
della relazione della minore con entrambi i genitori e della valutazione in ordine alla necessità di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi;
ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e determinazione delle modalità di permanenza di con il padre non collocatario da adottarsi nelle Persona_1
more della udienza fissata per l'ascolto della minore;
ai fini del mantenimento della minore, il giudice delegato ha formulato alle parti proposta conciliativa di un assegno mensile di mantenimento a carico del genitore non collocatario di euro 800,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con riserva delle parti di valutare la proposta conciliativa sul punto e di riferire al Giudice alla successiva udienza.
3 Si è costituita in giudizio l'avv. nella qualità di curatore speciale della minore CP_2
formulando le richieste nell'interesse della minore. Persona_1
All'udienza del 11/12/2023 è stato effettuato l'ascolto della minore e, preso atto dell'esito Per_1
dell'ascolto, il Giudice ha modificato l'ordinanza resa alla precedente udienza e ha disposto ulteriori statuizioni in ordine alla regolamentazione degli incontri padre figlia;
ha appurato l'adesione di alla proposta conciliativa e la mancata adesione del ricorrente Controparte_1
che ha chiesto la pronuncia della separazione;
tenuto conto della richiesta Parte_1
formulata dal curatore speciale della minore in punto di mantenimento della minore, si è riservato in ordine all'assegno di mantenimento.
Con ordinanza del 12/12/2023, il Giudice ha confermato le statuizioni già rese in punto di affidamento e collocamento della minore e permanenza con il padre non collocatario di cui ai precedenti verbali di udienza (22/11/2023 e 11/12/2023); ha assegnato la casa coniugale alla convenuta collocataria della minore;
ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore di per il mantenimento della Controparte_1
figlia minore la somma di euro 950,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Persona_1
indici ISTAT, oltre il 30% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
ha rigettato le richieste istruttorie di entrambe le parti, disponendo il rinvio alla successiva udienza e invitando il curatore speciale della minore a versare in atti, prima della predetta udienza,
la relazione dell'Istituto scolastico frequentato dalla minore.
Avverso la predetta ordinanza il ricorrente ha proposto reclamo innanzi alla Corte d'Appello di
Catania che, in parziale accoglimento del reclamo e in parziale modifica dell'ordinanza impugnata,
4 ha stabilito in euro 800,00 l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del ed a Pt_1
favore della . CP_1
Essendo necessario lo svolgimento di attività istruttoria sulle restanti domande, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni limitatamente alla pronuncia sulla separazione chiesta sicché
sul punto la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Stante il perdurare della separazione di fatto dei coniugi e della mancanza dei presupposti per una riconciliazione, tenuto conto delle allegazioni e doglianze formulate nel corso del giudizio,
risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
Poiché, allo stato, non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande avanzate dai coniugi, è necessario emettere sentenza non definitiva, e rimettere le parti dinanzi al Giudice delegato per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento per la definizione del giudizio e le richieste conclusive.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6537/2023 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
24/03/1975 a CATANIA (CT), e , nata il Controparte_1
5 17/03/1974 a CATANIA (CT), che hanno contratto matrimonio a Catania in data 05/07/2007,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania al N. 380, Parte 2, Serie A,
anno 2007;
DISPONE per la prosecuzione con separata ordinanza;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
SPESE al definitivo.
Così deciso a Catania il giorno 6/12/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6537/2023
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Catania via Canfora n. 163, presso lo studio C.F._1 dell'avvocato CATAUDELLA SABRINA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Catania via Alberto Mario n. 56, presso C.F._2 lo studio dell'avvocato PUCCI LORENZO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
AVV. , nella qualità di curatore speciale della minore CP_2 Per_1
, nata il [...] a [...], C.F. , che rappresenta e
[...] C.F._3
difende giusta provvedimento del Tribunale di Catania reso a verbale all'udienza del 22/11/2023,
1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania via G. Leopardi n. 60
INTERVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 25/05/2023, ha adito questo Parte_1
Tribunale per ivi sentire pronunciare la separazione personale dalla moglie Controparte_1
, con la quale ha contratto matrimonio a Catania in data 05/07/2007, trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania al N. 380, Parte 2, Serie A, anno 2007,
unione alla quale è nata la figlia (il 22/02/2013). Persona_1
Il ricorrente ha esposto che il matrimonio è entrato irrimediabilmente in crisi a causa delle incompatibilità di carattere e delle incomprensioni insorte tra i coniugi che hanno fatto venir meno l'unione affettiva e sentimentale, rendendo insostenibile la convivenza.
Il ricorrente ha chiesto, inoltre, l'addebito della separazione alla moglie;
l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre nella casa familiare sita in Catania Per_1
Via Largo di Nicito 34, con assegnazione della casa alla madre collocataria, unitamente ai mobili che l'arredano e con volturazione dell'utenza telefonica a carico di quest'ultima; disporre che i mobili che arredano la casa, donati dai genitori del signor rimangano in proprietà alla Pt_1
figlia ; di regolamentare i propri incontri con la figlia minore e disporre, in considerazione Per_1
del proprio stato di disoccupazione, un contributo mensile al mantenimento della figlia di euro
300,00, (euro 400,00 in caso di ripresa dell'attività lavorativa) oltre il 30% delle spese straordinarie, senza alcuna statuizione in ordine al mantenimento della moglie , Controparte_1
in quanto economicamente indipendente.
2 Si è costituita in giudizio , chiedendo di pronunciare la Controparte_1
separazione dei coniugi con addebito al coniuge ricorrente;
di disporre l'affidamento condiviso della minore ai genitori, con diritto di visita come da allegato piano genitoriale;
di disporre un assegno mensile di mantenimento per la figlia , a carico di e a Per_1 Parte_1
favore della madre, di euro 1.200,00, oltre 50 % delle spese straordinarie, nonché di assegnare la casa coniugale alla in quanto collocataria della minore. CP_1
Alla prima udienza del 22/11/2023 sono stati sentiti i coniugi e, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice: ha nominato curatore speciale della minore l'avv. CP_2
tenuto conto della elevata conflittualità tra le parti e delle ragioni di pregiudizio concreto
[...]
per la minore emerse dall'esame degli atti del procedimento;
ha disposto la immediata presa in carico di e da parte dell' Parte_1 Controparte_1 [...]
per la valutazione delle capacità genitoriali di entrambi, della osservazione Pt_2 CP_3
della relazione della minore con entrambi i genitori e della valutazione in ordine alla necessità di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi;
ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e determinazione delle modalità di permanenza di con il padre non collocatario da adottarsi nelle Persona_1
more della udienza fissata per l'ascolto della minore;
ai fini del mantenimento della minore, il giudice delegato ha formulato alle parti proposta conciliativa di un assegno mensile di mantenimento a carico del genitore non collocatario di euro 800,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, con riserva delle parti di valutare la proposta conciliativa sul punto e di riferire al Giudice alla successiva udienza.
3 Si è costituita in giudizio l'avv. nella qualità di curatore speciale della minore CP_2
formulando le richieste nell'interesse della minore. Persona_1
All'udienza del 11/12/2023 è stato effettuato l'ascolto della minore e, preso atto dell'esito Per_1
dell'ascolto, il Giudice ha modificato l'ordinanza resa alla precedente udienza e ha disposto ulteriori statuizioni in ordine alla regolamentazione degli incontri padre figlia;
ha appurato l'adesione di alla proposta conciliativa e la mancata adesione del ricorrente Controparte_1
che ha chiesto la pronuncia della separazione;
tenuto conto della richiesta Parte_1
formulata dal curatore speciale della minore in punto di mantenimento della minore, si è riservato in ordine all'assegno di mantenimento.
Con ordinanza del 12/12/2023, il Giudice ha confermato le statuizioni già rese in punto di affidamento e collocamento della minore e permanenza con il padre non collocatario di cui ai precedenti verbali di udienza (22/11/2023 e 11/12/2023); ha assegnato la casa coniugale alla convenuta collocataria della minore;
ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore di per il mantenimento della Controparte_1
figlia minore la somma di euro 950,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Persona_1
indici ISTAT, oltre il 30% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
ha rigettato le richieste istruttorie di entrambe le parti, disponendo il rinvio alla successiva udienza e invitando il curatore speciale della minore a versare in atti, prima della predetta udienza,
la relazione dell'Istituto scolastico frequentato dalla minore.
Avverso la predetta ordinanza il ricorrente ha proposto reclamo innanzi alla Corte d'Appello di
Catania che, in parziale accoglimento del reclamo e in parziale modifica dell'ordinanza impugnata,
4 ha stabilito in euro 800,00 l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del ed a Pt_1
favore della . CP_1
Essendo necessario lo svolgimento di attività istruttoria sulle restanti domande, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni limitatamente alla pronuncia sulla separazione chiesta sicché
sul punto la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Stante il perdurare della separazione di fatto dei coniugi e della mancanza dei presupposti per una riconciliazione, tenuto conto delle allegazioni e doglianze formulate nel corso del giudizio,
risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.c.
Poiché, allo stato, non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande avanzate dai coniugi, è necessario emettere sentenza non definitiva, e rimettere le parti dinanzi al Giudice delegato per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento per la definizione del giudizio e le richieste conclusive.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6537/2023 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
24/03/1975 a CATANIA (CT), e , nata il Controparte_1
5 17/03/1974 a CATANIA (CT), che hanno contratto matrimonio a Catania in data 05/07/2007,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania al N. 380, Parte 2, Serie A,
anno 2007;
DISPONE per la prosecuzione con separata ordinanza;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
SPESE al definitivo.
Così deciso a Catania il giorno 6/12/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
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