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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 1529/2023 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1529/2023 del Ruolo Generale promossa
DA
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Brindisi al Viale San
Giovanni Bosco n°55 presso e nello Studio legale dell'Avv. Marco ELIA (C.F. C.F._2
), PEC:
[...] Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. ) nato ad [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
e residente in [...]; (C.F. ) nato ad Parte_2 CodiceFiscale_4
DR (LE) il 25.07.1972 e residente in [...]; (C.F. Parte_3
) nato ad [...] il [...] e residente in Diso (LE) tutti CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliati in DR alla Via Provinciale n° 8/A presso e nello studio dell'Avv.
ACCOGLI (C. F. ); PEC: CodiceFiscale_6 Email_2
-OPPOSTI-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.05.2023, l'odierno opponente notificava atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi con istanza di sospensione.
Il Sig. instaurava un procedimento presso questo Tribunale, avente R.G. Pt_1
884/2022, al fine di ottenere la declaratoria di nullità del contratto di locazione, nonché la ripetizione dei pagamenti effettuati in virtù di contratto di locazione non registrato (sottoscritto in data 07 gennaio 1994 e non registrato tra il medesimo Sig. , residente e occupante Pt_1 sine titulo, ed il proprietario Sig. de cuius dei convenuti). Persona_1
I Sig.ri instauravano un procedimento cautelare avente R.G. 884‐1/2022 al fine CP_1 di ottenere il rilascio dell'immobile.
Con provvedimento del 04/10/2022 (Reper. 1654/2022), il Giudice Dott.ssa Marra accoglieva le richieste dei Sig.ri ordinando al Sig. di rilasciare l'immobile CP_1 Pt_1 sito in Viale Porta Pia n°38 nonché il garage sito in Via Bezzecca n°8;
Avverso suddetto provvedimento veniva proposto reclamo ex art. 669‐terdecies c.p.c. nel
1
procedimento avente R.G. 3158/2022;
Con provvedimento del 01/03/2023, questo Tribunale, in composizione collegiale, rigettava il reclamo proposto, confermando l'ordinanza impugnata.
Con atto di precetto notificato il 04 maggio 2023 i convenuti intimavano e precettavano al
Sig. di rilasciare libero da persone e cose l'appartamento. Pt_1
Tale atto di precetto veniva notificato assieme all'ordinanza di accoglimento del
04/10/2022 (Repert. 1654/2022) emessa dal Giudice Dott.ssa Marra.
L'odierno opponente contestava ai Sig.ri di aver errato nella redazione dell'atto di CP_1 precetto e, quindi, di non aver diritto a procedere all'esecuzione in virtù della mancata notifica del titolo esecutivo, consistente nel provvedimento di rigetto del reclamo confermativo dell'ordinanza impugnata.
Infatti, in virtù dell'effetto devolutivo, il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669‐ terdecies c.p.c., confermativo dell'ordinanza impugnata, sostituiva integralmente l'ordinanza reclamata e costituiva titolo esecutivo per l'esecuzione.
Nell'atto di citazione si legge “I Sig.ri quindi, avrebbero dovuto notificare al Sig. CP_1
non il primo provvedimento avverso il quale è stata proposto il reclamo, bensì il Pt_1 provvedimento di rigetto del reclamo confermativo dell'ordinanza impugnata”.
Pertanto, l'odierno opponente così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: preliminarmente:
1. accertare e dichiarare la annullabilità e/o nullità dell'atto di precetto notificato;
o accertare e dichiarare, di conseguenza, la mancanza del diritto dei convenuti di procedere all'esecuzione o sospendere l'efficacia esecutiva del titolo in quanto: ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 co. 1 c.p.c., sussistendo in capo alla parte attrice sia il fumus boni iuris, e cioè la verosimiglianza della fondatezza della sua pretesa, evidenziandosi la lesione di diritti fondamentali in uno alle disperate condizioni in cu versa il nucleo familiare dell'istante, che il periculum in mora, ovvero, le precarie condizioni di salute, il contesto di afflizione patito, nonché in considerazione del reddito percepito dell'opponente e alla difficile situazione economica e familiare”;
2. nel merito, dichiarare illegittima la richiesta di rilascio dell'immobile per le ragioni dedotte nel presente libello e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato;
in via subordinata, concedere un termine pari a 90 giorni per permettere al Sig. di Pt_1 trovare un altro immobile per le serie motivazioni già rappresentate nel presente atto. ‐con ogni conseguenza in ordine alle spese”.
In data 10.07.2023 si costituivano in giudizio i sig.ri i quali– dinanzi al contegno CP_1 assunto da controparte–decidevano di rinunciare al precetto e, nel breve, domandare l'attuazione dell'ordine di rilascio degli immobili al giudice della cautela, la Dott.ssa Marra, così onerandosi dell'unica conseguenza rilevante, per gli odierni convenuti, della irripetibilità delle spese del precetto.
Pertanto, gli opposti sig.ri chiedevano: CP_1
“In via preliminare,
2
1. dichiarare inammissibile e/o infondata la istanza di sospensiva della esecuzione, presentata dal Sig. , per i motivi esposti in narrativa del su esteso atto;
Parte_1
2. dichiarare inammissibile e/o infondato l'atto di citazione in opposizione, presentato dal
Sig. , per i motivi esposti in narrativa del su esteso atto;
in via principale e nel Parte_1 merito, 3. rigettare la istanza di sospensione dell'esecuzione, in quanto inammissibile e/o infondata per i motivi di cui in narrativa;
4. rigettare l'atto di opposizione del Sig. in quanto inammissibile e/o infondato per i Pt_1 motivi di cui in narrativa;
5.in ogni caso, i Sig.ri rinunciano all'atto di precetto notificato al Sig. CP_1 Parte_1 per le motivazioni di cui in narrativa, giacché il precetto è atto extraprocessuale che si configura come negozio abdicativo unilaterale degli odierni convenuti, e non richiede, ove compiuto in pendenza di opposizione, l'accettazione della controparte. Con vittoria di spese”.
In data 26.06.2023 questo Giudice sospendeva solo medio tempore l'efficacia esecutiva del precetto.
Con atto depositato in data 06.02.2025, l'odierno opponente chiedeva “Accertar(si) e dichiarar(si) la cessazione della materia del contendere in considerazione della dichiarazione rinuncia all'atto di precetto ex adverso formulata;
2. Per l'effetto, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, condannar(si) gli opposti al pagamento delle spese e competenze di lite oltre oneri e accessori come per legge”.
All'udienza del 26.03.2025 entrambi i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle competenze e spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve dichiararsi, dunque, la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuto conseguimento, a seguito di una valutazione soggettiva e concorde delle parti, del bene della vita agognato, che, dunque. non più bisognevole, pertanto, di essere azionato giudizialmente. Ciò, in quanto il Giudice viene esonerato dalla valutazione della fondatezza dei motivi articolati, se non, eventualmente, ai fini della regolazione delle spese.
1.Cessata materia del contendere: presupposti applicativi. Configurabilità di una valutazione concorde ad opera delle parti in relazione al carattere satisfattivo, delle proprie aspettative di tutela, del nuovo assetto di interessi. Necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa del valore dell'autonomia negoziale.
Come noto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere investe il merito e non il rito di una controversia, in quanto presuppone la valutazione dell'effettivo conseguimento, seppur aliunde, del bene della vita da parte degli istanti. Ciò rende inutile la prosecuzione del processo, giacché difetta «l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice» (Cass. civ., Sez.
I, 3 marzo 2006, n. 4714).
3
La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. VI-2, 23 febbraio 2022, n.
5997).
Essa costituisce una fattispecie – creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio – da dichiararsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione dello stesso.
Nondimeno, nella logica di un'interpretazione conforme al principio del favor debitoris, così come ai principi personalistico e solidaristico, da cui è informata l'architettura costituzionale, deve ritenersi configurabile una cessata materia del contendere volontaria o negoziale, scaturente da una valutazione soggettiva delle parti che ritengano che il nuovo assetto di interessi – o, al limite, lo stesso assetto originario – sia satisfattivo delle proprie aspettative di tutela. Ciò, per quanto, sul piano oggettivo, il bene della vita agognato non possa dirsi conseguito.
D'altronde, vertendosi in materia di diritti disponibili, nulla osta a che le parti dispongano, processualmente, con una richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, del bene della vita e, in generale, degli interessi dedotti in giudizio e posti a fondamento delle proprie eccezioni o domande.
Lo stesso fondamento costituzionale dell'autonomia negoziale, seppur indiretto, e rinvenibile negli artt. 2 e 41 comma 1 Cost., sollecita, se non addirittura impone, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme e degli istituti processuali.
Viene in rilievo un negozio complesso – costituito da una valutazione preliminare cui segue una scelta (processuale) – che viene esternato in sede giudiziale mediante un'istanza rivolta al Giudice della cognizione o dell'esecuzione.
Nondimeno, in tale ipotesi, non può prescindersi dalla convergenza di tale valutazione a opera delle parti che devono concordare circa la ricorrenza dei presupposti per tale declaratoria, potendo conservare un'autonoma valutazione e determinazione solo per quanto concerne la regolazione delle spese processuali. Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui «la pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia. Pertanto, è da escludere che il Giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere allorché le parti abbiano manifestato la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza» (Cass., n. 5607 del 2005).
2. Differenze con l'interesse ad agire. Configurabilità di un sopravvenuto difetto di interesse in base a una valutazione meramente soggettiva.
La cessazione della materia del contendere è accostabile a un'ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'interesse ad agire, per quanto speciale, in quanto connotata dalla circostanza
4
che l'attore ha raggiunto il suo obiettivo di tutela;
evenienza che non ricorre, invece, nell'ipotesi della declaratoria (di rito e non di merito) per sopravvenuta carenza di interesse.
Essa costituisce una fattispecie processuale di tipo alternativo – creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio – da dichiarare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio con una pronuncia di estinzione per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione dello stesso. Ipotesi tali ultime idonee ad escludere, perché alternative ad essa, l'operare della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nondimeno, anche in relazione a tale istituto, può – anzi, deve – sperimentarsi una interpretazione costituzionalmente conforme, la quale conduce a ritenere ammissibile che una parte manifesti il proprio disinteresse alla prosecuzione della procedura, seppur invocando altri e distinti (ma inapplicabili) istituti processuali oppure incanalando tale valutazione di non conformità al proprio interesse nelle forme della rinuncia agli atti del giudizio.
Nella prima delle suddette ipotesi, deve ritenersi che sia sufficiente la manifestazione di giudizio della singola parte processuale, non essendo necessario l'accordo endoprocessuale delle parti sul punto.
Ciò, non solo perché non richiesto sotto il profilo logico, ma anche perché idoneo a conculcare indebitamente l'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti processuali.
In tale ipotesi, deve ritenersi possibile una definizione, in punto di rito, della controversia per sopravvenuto difetto di interesse (“soggettivo”) alla sua prosecuzione.
Si impone, però, al pari di quel che accadrebbe nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, la disamina del merito della domanda anche ai fini della regolazione delle spese.
Ciò, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale che impone un complessivo e unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere in ordine all'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.
Nella seconda, invece, è la norma processuale che sovviene prevedendo che, in difetto di accordo, il rinunciante sia condannato alla refusione delle spese di giudizio.
3. Il caso di specie
Nel caso di specie, e alla luce delle considerazioni supra esposte, questo Giudice ritiene che le parti siano giunte, in base a “valutazioni soggettive”, ad una composizione dei rispettivi interessi, idonea a configurare una cessata materia del contendere volontaria o negoziale.
Nondimeno, è principio consolidato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporti l'obbligo per il Giudicante di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale.
Tuttavia, nel caso de quo, le parti sono giunte a conciliazione, esercitando come supra enucleato, la propria autonomia negoziale circa la regolazione delle spese processuali.
5
Infatti, come si legge dall'ultimo verbale di causa del 26.03.2025: “entrambi i procuratori delle parti costituite chiedono disporsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle competenze e spese di lite”.
Pertanto, questo Giudice ritiene tale “conciliazione” motivo sufficiente al fine di accogliere la richiesta delle parti sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brindisi, in data 17.4.2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
6
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1529/2023 del Ruolo Generale promossa
DA
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Brindisi al Viale San
Giovanni Bosco n°55 presso e nello Studio legale dell'Avv. Marco ELIA (C.F. C.F._2
), PEC:
[...] Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. ) nato ad [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
e residente in [...]; (C.F. ) nato ad Parte_2 CodiceFiscale_4
DR (LE) il 25.07.1972 e residente in [...]; (C.F. Parte_3
) nato ad [...] il [...] e residente in Diso (LE) tutti CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliati in DR alla Via Provinciale n° 8/A presso e nello studio dell'Avv.
ACCOGLI (C. F. ); PEC: CodiceFiscale_6 Email_2
-OPPOSTI-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.05.2023, l'odierno opponente notificava atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi con istanza di sospensione.
Il Sig. instaurava un procedimento presso questo Tribunale, avente R.G. Pt_1
884/2022, al fine di ottenere la declaratoria di nullità del contratto di locazione, nonché la ripetizione dei pagamenti effettuati in virtù di contratto di locazione non registrato (sottoscritto in data 07 gennaio 1994 e non registrato tra il medesimo Sig. , residente e occupante Pt_1 sine titulo, ed il proprietario Sig. de cuius dei convenuti). Persona_1
I Sig.ri instauravano un procedimento cautelare avente R.G. 884‐1/2022 al fine CP_1 di ottenere il rilascio dell'immobile.
Con provvedimento del 04/10/2022 (Reper. 1654/2022), il Giudice Dott.ssa Marra accoglieva le richieste dei Sig.ri ordinando al Sig. di rilasciare l'immobile CP_1 Pt_1 sito in Viale Porta Pia n°38 nonché il garage sito in Via Bezzecca n°8;
Avverso suddetto provvedimento veniva proposto reclamo ex art. 669‐terdecies c.p.c. nel
1
procedimento avente R.G. 3158/2022;
Con provvedimento del 01/03/2023, questo Tribunale, in composizione collegiale, rigettava il reclamo proposto, confermando l'ordinanza impugnata.
Con atto di precetto notificato il 04 maggio 2023 i convenuti intimavano e precettavano al
Sig. di rilasciare libero da persone e cose l'appartamento. Pt_1
Tale atto di precetto veniva notificato assieme all'ordinanza di accoglimento del
04/10/2022 (Repert. 1654/2022) emessa dal Giudice Dott.ssa Marra.
L'odierno opponente contestava ai Sig.ri di aver errato nella redazione dell'atto di CP_1 precetto e, quindi, di non aver diritto a procedere all'esecuzione in virtù della mancata notifica del titolo esecutivo, consistente nel provvedimento di rigetto del reclamo confermativo dell'ordinanza impugnata.
Infatti, in virtù dell'effetto devolutivo, il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669‐ terdecies c.p.c., confermativo dell'ordinanza impugnata, sostituiva integralmente l'ordinanza reclamata e costituiva titolo esecutivo per l'esecuzione.
Nell'atto di citazione si legge “I Sig.ri quindi, avrebbero dovuto notificare al Sig. CP_1
non il primo provvedimento avverso il quale è stata proposto il reclamo, bensì il Pt_1 provvedimento di rigetto del reclamo confermativo dell'ordinanza impugnata”.
Pertanto, l'odierno opponente così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: preliminarmente:
1. accertare e dichiarare la annullabilità e/o nullità dell'atto di precetto notificato;
o accertare e dichiarare, di conseguenza, la mancanza del diritto dei convenuti di procedere all'esecuzione o sospendere l'efficacia esecutiva del titolo in quanto: ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 co. 1 c.p.c., sussistendo in capo alla parte attrice sia il fumus boni iuris, e cioè la verosimiglianza della fondatezza della sua pretesa, evidenziandosi la lesione di diritti fondamentali in uno alle disperate condizioni in cu versa il nucleo familiare dell'istante, che il periculum in mora, ovvero, le precarie condizioni di salute, il contesto di afflizione patito, nonché in considerazione del reddito percepito dell'opponente e alla difficile situazione economica e familiare”;
2. nel merito, dichiarare illegittima la richiesta di rilascio dell'immobile per le ragioni dedotte nel presente libello e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato;
in via subordinata, concedere un termine pari a 90 giorni per permettere al Sig. di Pt_1 trovare un altro immobile per le serie motivazioni già rappresentate nel presente atto. ‐con ogni conseguenza in ordine alle spese”.
In data 10.07.2023 si costituivano in giudizio i sig.ri i quali– dinanzi al contegno CP_1 assunto da controparte–decidevano di rinunciare al precetto e, nel breve, domandare l'attuazione dell'ordine di rilascio degli immobili al giudice della cautela, la Dott.ssa Marra, così onerandosi dell'unica conseguenza rilevante, per gli odierni convenuti, della irripetibilità delle spese del precetto.
Pertanto, gli opposti sig.ri chiedevano: CP_1
“In via preliminare,
2
1. dichiarare inammissibile e/o infondata la istanza di sospensiva della esecuzione, presentata dal Sig. , per i motivi esposti in narrativa del su esteso atto;
Parte_1
2. dichiarare inammissibile e/o infondato l'atto di citazione in opposizione, presentato dal
Sig. , per i motivi esposti in narrativa del su esteso atto;
in via principale e nel Parte_1 merito, 3. rigettare la istanza di sospensione dell'esecuzione, in quanto inammissibile e/o infondata per i motivi di cui in narrativa;
4. rigettare l'atto di opposizione del Sig. in quanto inammissibile e/o infondato per i Pt_1 motivi di cui in narrativa;
5.in ogni caso, i Sig.ri rinunciano all'atto di precetto notificato al Sig. CP_1 Parte_1 per le motivazioni di cui in narrativa, giacché il precetto è atto extraprocessuale che si configura come negozio abdicativo unilaterale degli odierni convenuti, e non richiede, ove compiuto in pendenza di opposizione, l'accettazione della controparte. Con vittoria di spese”.
In data 26.06.2023 questo Giudice sospendeva solo medio tempore l'efficacia esecutiva del precetto.
Con atto depositato in data 06.02.2025, l'odierno opponente chiedeva “Accertar(si) e dichiarar(si) la cessazione della materia del contendere in considerazione della dichiarazione rinuncia all'atto di precetto ex adverso formulata;
2. Per l'effetto, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, condannar(si) gli opposti al pagamento delle spese e competenze di lite oltre oneri e accessori come per legge”.
All'udienza del 26.03.2025 entrambi i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle competenze e spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve dichiararsi, dunque, la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuto conseguimento, a seguito di una valutazione soggettiva e concorde delle parti, del bene della vita agognato, che, dunque. non più bisognevole, pertanto, di essere azionato giudizialmente. Ciò, in quanto il Giudice viene esonerato dalla valutazione della fondatezza dei motivi articolati, se non, eventualmente, ai fini della regolazione delle spese.
1.Cessata materia del contendere: presupposti applicativi. Configurabilità di una valutazione concorde ad opera delle parti in relazione al carattere satisfattivo, delle proprie aspettative di tutela, del nuovo assetto di interessi. Necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa del valore dell'autonomia negoziale.
Come noto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere investe il merito e non il rito di una controversia, in quanto presuppone la valutazione dell'effettivo conseguimento, seppur aliunde, del bene della vita da parte degli istanti. Ciò rende inutile la prosecuzione del processo, giacché difetta «l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice» (Cass. civ., Sez.
I, 3 marzo 2006, n. 4714).
3
La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più alcun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. civ., Sez. VI-2, 23 febbraio 2022, n.
5997).
Essa costituisce una fattispecie – creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio – da dichiararsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione dello stesso.
Nondimeno, nella logica di un'interpretazione conforme al principio del favor debitoris, così come ai principi personalistico e solidaristico, da cui è informata l'architettura costituzionale, deve ritenersi configurabile una cessata materia del contendere volontaria o negoziale, scaturente da una valutazione soggettiva delle parti che ritengano che il nuovo assetto di interessi – o, al limite, lo stesso assetto originario – sia satisfattivo delle proprie aspettative di tutela. Ciò, per quanto, sul piano oggettivo, il bene della vita agognato non possa dirsi conseguito.
D'altronde, vertendosi in materia di diritti disponibili, nulla osta a che le parti dispongano, processualmente, con una richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, del bene della vita e, in generale, degli interessi dedotti in giudizio e posti a fondamento delle proprie eccezioni o domande.
Lo stesso fondamento costituzionale dell'autonomia negoziale, seppur indiretto, e rinvenibile negli artt. 2 e 41 comma 1 Cost., sollecita, se non addirittura impone, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme e degli istituti processuali.
Viene in rilievo un negozio complesso – costituito da una valutazione preliminare cui segue una scelta (processuale) – che viene esternato in sede giudiziale mediante un'istanza rivolta al Giudice della cognizione o dell'esecuzione.
Nondimeno, in tale ipotesi, non può prescindersi dalla convergenza di tale valutazione a opera delle parti che devono concordare circa la ricorrenza dei presupposti per tale declaratoria, potendo conservare un'autonoma valutazione e determinazione solo per quanto concerne la regolazione delle spese processuali. Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui «la pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia. Pertanto, è da escludere che il Giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere allorché le parti abbiano manifestato la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza» (Cass., n. 5607 del 2005).
2. Differenze con l'interesse ad agire. Configurabilità di un sopravvenuto difetto di interesse in base a una valutazione meramente soggettiva.
La cessazione della materia del contendere è accostabile a un'ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'interesse ad agire, per quanto speciale, in quanto connotata dalla circostanza
4
che l'attore ha raggiunto il suo obiettivo di tutela;
evenienza che non ricorre, invece, nell'ipotesi della declaratoria (di rito e non di merito) per sopravvenuta carenza di interesse.
Essa costituisce una fattispecie processuale di tipo alternativo – creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio – da dichiarare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio con una pronuncia di estinzione per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione dello stesso. Ipotesi tali ultime idonee ad escludere, perché alternative ad essa, l'operare della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nondimeno, anche in relazione a tale istituto, può – anzi, deve – sperimentarsi una interpretazione costituzionalmente conforme, la quale conduce a ritenere ammissibile che una parte manifesti il proprio disinteresse alla prosecuzione della procedura, seppur invocando altri e distinti (ma inapplicabili) istituti processuali oppure incanalando tale valutazione di non conformità al proprio interesse nelle forme della rinuncia agli atti del giudizio.
Nella prima delle suddette ipotesi, deve ritenersi che sia sufficiente la manifestazione di giudizio della singola parte processuale, non essendo necessario l'accordo endoprocessuale delle parti sul punto.
Ciò, non solo perché non richiesto sotto il profilo logico, ma anche perché idoneo a conculcare indebitamente l'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti processuali.
In tale ipotesi, deve ritenersi possibile una definizione, in punto di rito, della controversia per sopravvenuto difetto di interesse (“soggettivo”) alla sua prosecuzione.
Si impone, però, al pari di quel che accadrebbe nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, la disamina del merito della domanda anche ai fini della regolazione delle spese.
Ciò, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale che impone un complessivo e unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere in ordine all'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.
Nella seconda, invece, è la norma processuale che sovviene prevedendo che, in difetto di accordo, il rinunciante sia condannato alla refusione delle spese di giudizio.
3. Il caso di specie
Nel caso di specie, e alla luce delle considerazioni supra esposte, questo Giudice ritiene che le parti siano giunte, in base a “valutazioni soggettive”, ad una composizione dei rispettivi interessi, idonea a configurare una cessata materia del contendere volontaria o negoziale.
Nondimeno, è principio consolidato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporti l'obbligo per il Giudicante di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale.
Tuttavia, nel caso de quo, le parti sono giunte a conciliazione, esercitando come supra enucleato, la propria autonomia negoziale circa la regolazione delle spese processuali.
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Infatti, come si legge dall'ultimo verbale di causa del 26.03.2025: “entrambi i procuratori delle parti costituite chiedono disporsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle competenze e spese di lite”.
Pertanto, questo Giudice ritiene tale “conciliazione” motivo sufficiente al fine di accogliere la richiesta delle parti sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brindisi, in data 17.4.2025.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
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