TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 760/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Minutella, giusta procura alle liti allegato al ricorso introduttivo, presso il cui studio, sito a Castelbuono in via Roma n. 59, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di cf: ), nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Francesco Caratozzolo, giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione, presso il cui studio, sito a Termini Imerese in via G. Seminara n. 46, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.4.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.4.2024 , premettendo di aver contratto in Parte_1 data 19.12.1992 a Castelbuono matrimonio concordatario con – trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 56, parte II, serie A, dell'anno 1992
– e che dalla loro unione è nato il figlio il 30.12.1993 (maggiorenne ma non Persona_1 del tutto economicamente autosufficiente), domandava al Tribunale di pronunciare la separazione personale, di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle una somma mensile non inferiore ad € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento in proprio favore, nonché € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio – assunto da con contratto di lavoro a tempo determinato, e “(quasi) del tutto del tutto economicamente indipendente” – , oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita a Castelbuono,
c.da Pedagni, in proprio favore, per abitarvi insieme al figlio e, in subordine, in Per_1 caso di mancata assegnazione della casa coniugale, di porre a carico al resistente l'obbligo di versarle un assegno mensile non inferiore ad € 450,00 per consentirle di locare un altro immobile.
A fondamento del ricorso deduceva che il rapporto coniugale – già interrotto in seguito ad una prima crisi, sfociata nella separazione consensuale, seguita dalla riconciliazione – si era deteriorato a causa dell'atteggiamento indifferente e disinteressato assunto dal coniuge, che aveva determinato il venir meno dell'affectio coniugalis.
Nella comparsa di costituzione depositata in data 4.6.2024, il resistente, preso atto della volontà (unilaterale) della moglie di addivenire alla separazione, contestava le deduzioni avversarie, domandando, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la pronuncia della separazione, il rigetto delle domande di contenuto economico, sul presupposto della indipendenza del figlio – che precludeva di per sé l'assegnazione della casa Per_1 coniugale, in comproprietà tra i coniugi, ma realizzata “per la quasi totalità” con risorse economiche proprie, alla controparte –, nonché della moglie, titolare di reddito da lavoro dipendente per circa otto mesi l'anno nonché della indennità di disoccupazione per il restante periodo. Nella memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., primo termine, depositata in data 10.6.2024, la ricorrente rinunciava alle domande di contributo al mantenimento in favore proprio e del figlio. All'udienza del 12.7.2024, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione;
la causa è stata dunque rinviata per la decisione, non sussistendo i presupposti per l'emissione dei provvedimenti provvisori. Con ordinanza del 10.4.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata assunta in decisione.
************
Sulla domanda di separazione personale Così brevemente prospettate le posizioni delle parti, va subito detto che la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale tra i coniugi è fondata e va accolta, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 12.7.2024, nonché il tenore stesso delle allegazioni delle parti medesime, offrono la prova che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza;
pertanto, ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Sulle domande di contenuto economico Nessuna statuizione va pronunciata in ordine alla richiesta di mantenimento in favore del coniuge e del figlio maggiorenne economicamente indipendente, in considerazione della rinuncia espressa dalla ricorrente nella memoria ex art. 473 bis.17, primo termine, depositata in data 10.6.024, ribadita nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 19.2.2025
e nelle successive note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza fissata per la decisione.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Riguardo a tale profilo, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 337 sexies cc, “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Invero, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'assegnazione della casa familiare è finalizzata a preservare l'habitat domestico dei figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (Cass. n. 24106/2023; Cass., n. 18440/2013), con la conseguenza che essa non può essere disposta in favore del coniuge che non abbia l'affidamento –
o la collocazione presso di sé – della prole (Cass., n. 2106/2018).
Il diritto dei figli alla continuità domestica – inscindibilmente connesso allo sviluppo della loro personalità in quanto volto al “mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (Cass., n. 25604/2018) – prevale, dunque, anche sulle eventuali ragioni proprietarie.
Nel caso sub iudice, la mancata previsione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne a carico del resistente, in ragione della rinuncia alla domanda da parte della ricorrente fa sì che nulla debba disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale, che postula, per l'appunto, “l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti” (Cass., n. 18440/2013).
L'indipendenza economica della ricorrente preclude, inoltre, qualsivoglia statuizione in ordine alla domanda dalla stessa formulata in via subordinata, ossia di porre a carico del marito l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di € 450,00 al fine di sostenere i costi per locare altro immobile, trattandosi di profilo sussumibile nel contributo al mantenimento del coniuge, al quale ha rinunciato e che non può, in ogni caso, essere scomposto Parte_1 avuto riguardo alle sole esigenze abitative.
Sulle spese di lite La natura del procedimento depone nel senso della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti: pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, inconformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L
22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 760/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Minutella, giusta procura alle liti allegato al ricorso introduttivo, presso il cui studio, sito a Castelbuono in via Roma n. 59, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di cf: ), nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Francesco Caratozzolo, giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione, presso il cui studio, sito a Termini Imerese in via G. Seminara n. 46, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.4.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.4.2024 , premettendo di aver contratto in Parte_1 data 19.12.1992 a Castelbuono matrimonio concordatario con – trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 56, parte II, serie A, dell'anno 1992
– e che dalla loro unione è nato il figlio il 30.12.1993 (maggiorenne ma non Persona_1 del tutto economicamente autosufficiente), domandava al Tribunale di pronunciare la separazione personale, di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle una somma mensile non inferiore ad € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento in proprio favore, nonché € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio – assunto da con contratto di lavoro a tempo determinato, e “(quasi) del tutto del tutto economicamente indipendente” – , oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita a Castelbuono,
c.da Pedagni, in proprio favore, per abitarvi insieme al figlio e, in subordine, in Per_1 caso di mancata assegnazione della casa coniugale, di porre a carico al resistente l'obbligo di versarle un assegno mensile non inferiore ad € 450,00 per consentirle di locare un altro immobile.
A fondamento del ricorso deduceva che il rapporto coniugale – già interrotto in seguito ad una prima crisi, sfociata nella separazione consensuale, seguita dalla riconciliazione – si era deteriorato a causa dell'atteggiamento indifferente e disinteressato assunto dal coniuge, che aveva determinato il venir meno dell'affectio coniugalis.
Nella comparsa di costituzione depositata in data 4.6.2024, il resistente, preso atto della volontà (unilaterale) della moglie di addivenire alla separazione, contestava le deduzioni avversarie, domandando, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la pronuncia della separazione, il rigetto delle domande di contenuto economico, sul presupposto della indipendenza del figlio – che precludeva di per sé l'assegnazione della casa Per_1 coniugale, in comproprietà tra i coniugi, ma realizzata “per la quasi totalità” con risorse economiche proprie, alla controparte –, nonché della moglie, titolare di reddito da lavoro dipendente per circa otto mesi l'anno nonché della indennità di disoccupazione per il restante periodo. Nella memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., primo termine, depositata in data 10.6.2024, la ricorrente rinunciava alle domande di contributo al mantenimento in favore proprio e del figlio. All'udienza del 12.7.2024, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione;
la causa è stata dunque rinviata per la decisione, non sussistendo i presupposti per l'emissione dei provvedimenti provvisori. Con ordinanza del 10.4.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata assunta in decisione.
************
Sulla domanda di separazione personale Così brevemente prospettate le posizioni delle parti, va subito detto che la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale tra i coniugi è fondata e va accolta, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 12.7.2024, nonché il tenore stesso delle allegazioni delle parti medesime, offrono la prova che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza;
pertanto, ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Sulle domande di contenuto economico Nessuna statuizione va pronunciata in ordine alla richiesta di mantenimento in favore del coniuge e del figlio maggiorenne economicamente indipendente, in considerazione della rinuncia espressa dalla ricorrente nella memoria ex art. 473 bis.17, primo termine, depositata in data 10.6.024, ribadita nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 19.2.2025
e nelle successive note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza fissata per la decisione.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Riguardo a tale profilo, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 337 sexies cc, “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Invero, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'assegnazione della casa familiare è finalizzata a preservare l'habitat domestico dei figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (Cass. n. 24106/2023; Cass., n. 18440/2013), con la conseguenza che essa non può essere disposta in favore del coniuge che non abbia l'affidamento –
o la collocazione presso di sé – della prole (Cass., n. 2106/2018).
Il diritto dei figli alla continuità domestica – inscindibilmente connesso allo sviluppo della loro personalità in quanto volto al “mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate” (Cass., n. 25604/2018) – prevale, dunque, anche sulle eventuali ragioni proprietarie.
Nel caso sub iudice, la mancata previsione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne a carico del resistente, in ragione della rinuncia alla domanda da parte della ricorrente fa sì che nulla debba disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale, che postula, per l'appunto, “l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti” (Cass., n. 18440/2013).
L'indipendenza economica della ricorrente preclude, inoltre, qualsivoglia statuizione in ordine alla domanda dalla stessa formulata in via subordinata, ossia di porre a carico del marito l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di € 450,00 al fine di sostenere i costi per locare altro immobile, trattandosi di profilo sussumibile nel contributo al mantenimento del coniuge, al quale ha rinunciato e che non può, in ogni caso, essere scomposto Parte_1 avuto riguardo alle sole esigenze abitative.
Sulle spese di lite La natura del procedimento depone nel senso della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti: pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, inconformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L
22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto