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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5652 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa mediante lettura all'udienza del giorno
16/01/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. CIMMINO Parte_1 C.F._1
ALDO (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. EMMOLO CP_1 P.IVA_1
ANTONIO (c.f. ); C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 5296/2022 emessa dal Tribunale di
Roma in data 06/04/2022.
Conclusioni dell'appellante: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis in riforma della sentenza di primo grado:
1. riformare la sentenza di primo grado e così annullare e/o dichiarare nullo e/o dichiarare illegittima la Determinazione dirigenziale ingiuntiva n. 96190014307, Prot. 892344 del 16.9.2019, ed eventuali atti presupposti o conseguenti, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. in subordine diminuire l'importo delle sanzioni o ricalcolarle in diminuzione;
con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore r.g. n. 1 antistatario.
Conclusioni dell'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - Rigettare l'atto di appello introduttivo del presente grado giudizio, e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, e, per l'ulteriore effetto, dire validi ed efficaci gli atti impugnati, e, per l'ulteriore effetto, dire tenuta parte appellante al pagamento dell'importo recato dai medesimi. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio comprensive degli oneri riflessi al
23,80 % ex art. 1 comma 208 L. 266/2005.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza appellata era stata respinta l'opposizione alla Determinazione
Dirigenziale ingiuntiva n. 96190014307 del 16 settembre 2019 per l'importo di €
4.828,47, emessa da a carico di per la violazione CP_1 Parte_1 dell'art.6 comma 3 del DLGS 193/2007, art 6 comma 2 Reg CE 852/04; art 6 comma 6 Capo II Reg CE 852/04 Reg CE 852/20.
Come ricostruito dal primo giudice “l'atto opposto traeva origine dal verbale di accertamento n.188 del 6 febbraio 2015 con il quale, presso l'attività di somministrazione e alimenti “Cibo e Cultura s.r.l.” sita in via Flaminia n CP_1
454, veniva contestato al ricorrente, quale trasgressore, la “ violazione amministrativa di cui all'art. 6 comma 3 D.lgs. 193/07 perché in violazione dell'art.
6 comma 2 Reg. CE. 852/04 non era stato comunicato all'autorità competente
l'aggiornamento della registrazione, la violazione amministrativa di cui all'art. 6 comma 5 in violazione dell'allegato II, capitolo VIII, comma 1 Reg. CE 852/04 in quanto il Sig. addetto dell'attività era intento a manipolare Parte_2
prodotti alimentari dietro il banco di gastronomia fredda senza indossare indumenti da lavoro né copricapo;
inoltre la violazione amministrativa di cui all'art. 6 comma
6 D.lgs. 193/07 in violazione dell'art. 5 capo II Reg. CE 852/04 in quanto ometteva di mostrare al momento del controllo procedure di autocontrollo HACCP”.
Il tribunale ha escluso il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e l'applicabilità del cumulo giuridico e della continuazione, in tal modo pervenendo al rigetto dell'opposizione. Non ricorreva, infatti, il concorso formale di violazioni poiché distinte erano state le condotte sanzionate e non poteva essere applicato, in r.g. n. 2 via analogica, l'istituto della continuazione.
ha proposto appello al quale resiste Parte_1 CP_1
L'appello è stato deciso all'udienza del 16/01/2025, con lettura della sentenza in udienza.
L'appello principale contiene due motivi che prendono in considerazione due delle violazioni contestate: quella relativa alla predisposizione di sistemi di controllo
HACCP e quella riguardante l'omessa comunicazione all'autorità competente dell'aggiornamento della registrazione.
Il tribunale aveva cioè omesso ci esaminare i motivi dell'opposizione coi quali era stato segnalato e documentato che il sistema di controllo HACCP era stato attuato mediante il conferimento ad impresa esterna, il laboratorio di Analisi GIMA S.r.l., con
Parte contratto datato 2.2.2015, anteriore rispetto all'ispezione eseguita dalla di CP_1
avvenuta in data 6.2.2015.
Inoltre, quanto alla violazione amministrativa di cui all'art. 6 comma 3 D.lgs.
193/07 (con riferimento all'art. 6 comma 2 Reg. CE. 852/04), era stata depositata la
Con comunicazione “Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il Municipio – I
U.O. Amministrativa di Capitale” (doc. 3 fascicolo di primo grado) . CP_1
rilevata l'acquiescenza alla sentenza nelle parti non fatte oggetto CP_1 di impugnazione, ha eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto introducente questioni mai sottoposte al primo giudice;
il ricorso al tribunale, invero, aveva denunciato esclusivamente “1.Illegittimità della determinazione impugnata per carenza di motivazione.
2. Violazione dell'art. 8 L. 24/11/1981, n. 689. 3.Sospensione dell'esecuzione.”
L'appello principale è fondato.
Il ricorrente aveva espressamente racchiuso nel motivo di opposizione catalogato come “difetto di motivazione” entrambe le questioni riproposte con l'appello che risulta, pertanto, ammissibile.
Nessuna risposta è dato cogliere alle difese dell'appellante sia in ordine al sistema di controllo HACCP sia in relazione alla comunicazione dell'avvio dell'attività.
Premesso che la norma sanzionatoria punisce l'assenza del sistema di controllo e non già il mero fatto che l'interessato non sia in grado di documentarlo in sede di ispezione, risulta documentalmente il contratto con l'impresa esterna (Gima srl) alla r.g. n. 3 quale era affidato il relativo compito.
La comunicazione di inizio attività era parimenti documentata dalla Segnalazione
Certificata di inizio attività in seguito a subentro ad altra ditta.
Entrambi i documenti erano stati debitamente prodotti in prime cure (all. 3) unitamente alle difese vanamente svolte dal in sede amministrativa. Pt_1
Vanno pertanto eliminate le sanzioni malamente applicate per questi due illeciti e quindi deve essere ridotta di 3.000 euro (1000 euro per la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'inizio attività e 2000 euro per il sistema di controllo HACCP)
l'importo dell'ingiunzione opposta.
Le spese del doppio grado, tenuto conto della sussistenza di una soltanto delle tre violazioni contestate, vanno compensate per un terzo e per il resto poste a carico di
CP_1
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata riduce di
3.000,00 euro l'importo dell'ingiunzione opposta;
b) compensate per un terzo le spese di lite, condanna al rimborso CP_1
in favore dell'appellante di quelle del giudizio di primo grado, che si liquidano in euro
1.500,00 per esborsi e per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge e delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.200,00 per esborsi e per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, spese, tutte, da distrarsi in favore dell'avv. Aldo Cimmino dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 16/01/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4