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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 13/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 166/2021 R.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. Emanuele De Gregorio Presidente dott. Gaetano Sole Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 166/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 7/2021 emessa dal Tribunale di Gela, pubblicata il 12 gennaio 2021,
TRA
, (C.F. ) nata a nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Di Mauro presso lo studio del quale, in Gela Via Sen. Damaggio
105, è elettivamente domiciliata,
- appellante -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
, quale impresa designata ex artt.283 e ss. C.d.A. per la liquidazione dei sinistri a carico P.IVA_1
del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Maria Cascino, presso lo studio del quale, in Caltanissetta, viale della Regione 97, è elettivamente domiciliata,
- appellata -
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso all'udienza del 31 ottobre 2024 come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
In particolare concludeva chiedendo di: “ritenere e dichiarare, nel merito, che il Controparte_2 sinistro de quo si è verificato per colpa unica ed esclusiva del conducente dell'auto pirata;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Ecc.Ma Corte dovesse propendere per un concorso di colpa, accertare e quantificare la corresponsabilità dei due conducenti nella
1 causazione del sinistro, attribuendo al conducente dell'auto pirata, una corresponsabilità maggioritaria e non inferiore all'80%”; quindi l'appellante riportava le domanda di condanna della controparte già contenute nell'atto di appello conclusivamente chiedendo di condannare la CP_1 quale Compagnia designata dal F.G.V.S. a risarcire in favore dell'appellante, la somma complessiva pari ad euro 299.837,11, ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, in aggiunta a quanto già liquidato dalla sentenza impugnata;
l'appellante chiedeva altresì di “condannare la
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di Controparte_3 lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, sia della fase stragiudiziale e del doppio grado di giudizio”.
Parte appellata concludeva chiedendo “in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello proposto dalla IG.ra […] Nel merito, rigettare Parte_1
con qualsiasi statuizione tutti i motivi di appello proposti dalla IG.ra avverso la Parte_1
sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale Civile di Gela n. 7/2021 del 12.01.2021, perchè infondati e privi di adeguato supporto probatorio, anche perchè la sentenza impugnata è sorretta da motivazioni immuni da vizi logici e/o giuridici, confermando pertanto tale pronuncia in ogni sua parte, rigettando conseguenzialmente ogni richiesta risarcitoria a qualsiasi titolo avanzata dall'appellante nel presente giudizio, perchè infondata e priva di adeguato supporto probatorio. Condannare
l'appellante alla refusione delle spese e compensi del presente grado di giudizio, in favore della comparente Compagnia di assicurazioni, ex art. 91 C.P.C., da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in primo grado contro nella qualità di società Parte_1 Controparte_4 CP_5
designata alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la regione Sicilia, al fine di ottenere il risarcimento del danno ad essa cagionato dal sinistro verificatosi a Gela in data 05.05.2011 intorno alle ore 13:40 circa, mentre percorreva il viale Cortemaggiore a bordo del ciclomotore Aprilia
Scarabeo TG. X4DBHB, in proprietà di un terzo.
Allegava che in tali circostanze di luogo e di tempo, giunta in prossimità dell'incrocio con via
Tresigallo, rovinava a terra a seguito di una brusca frenata effettuata per evitare l'impatto con un'automobile non identificata che, proveniente da una strada posta sulla sinistra, si immetteva in quella principale;
allegava altresì che il ciclomotore da essa guidato scarrocciava a terra per oltre venti metri e che essa appellante dopo avere strisciato per alcuni metri sull'asfalto, era scaraventata violentemente sul marciapiede della via Tresigallo.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno come di seguito letteralmente quantificato: “€.
1.085,113,00 per danno biologico nella misura totale del 80%; €. 14.400,00 per i.t.a. al 100% in giorni
2 150; €. 4.680,00 per i.t.p. al 75% in giorni 65; €. 2.880,00 per I.T.P. al 50% in giorni 60; €. 2.160,00 per i.t.p. al 25% in giorni 90; €. 33.326,00 per danno non patrimoniale;
€. 6.000,00 per I.T.A. su degenza ospedaliera;
€. 15.000,00 per danno non patrimoniale conseguenti agli interventi chirurgici;
€. 5.000,00 per spese di assistenza familiare forfettariamente considerate;
€. 72.818,45 ex R.D.
09/10/1922 n.403 valutato nella misura del 27% di invalidità specifica lavorativa;
€. 900,00 per spese mediche” (cfr. atto di citazione dell'appellante pag. 3 e 4).
Chiedeva ulteriormente €. 20.000,00 per danno esistenziale.
Conclusivamente domandava la condanna della controparte al pagamento di €. Parte_1
1,262,277,45 “o di quella maggiore o minore che risulterà in giudizio”.
La compagnia assicuratrice convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e per violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle
Assicurazioni; nel merito contestava che l'attrice avesse fornito la prova dell'accadimento del sinistro con le modalità allegate e della responsabilità del conducente dell'auto rimasto ignoto;
eccepiva inoltre il concorso di colpa della danneggiata per non avere indossato il casco protettivo;
contestava la quantificazione del danno, osservando inoltre che il danno morale e quello esistenziale non sono risarcibili distintamente, essendo ricompresi nel danno biologico, comprensivo anche del danno estetico;
assumeva che il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica non fosse adeguatamente dimostrato;
contestava che le spese mediche e quelle sopportate dai familiari per l'assistenza della danneggiata fossero provati;
contestava, infine, il cumulo tra interessi e la rivalutazione monetaria.
La sentenza impugnata, rigettate le eccezioni preliminari della compagnia assicuratrice, riteneva, sulla scorta della dinamica dell'incidente accertata mediante prova testimoniale, che l'attrice avesse assolto all'onere di dimostrare che il sinistro fosse causalmente riconducibile al comportamento colposo di un'auto rimasta non identificata, e che la mancata identificazione non fosse imputabile alla danneggiata non essendo esigibile dalla stessa, a fronte della gravità delle lesioni riportate, l'adozione di misure volte all'identificazione, come l'annotazione della targa o la denuncia all'autorità; il giudice a quo riteneva, inoltre, di imputare la responsabilità del sinistro in egual misura sia al conducente dell'automobile non identificata, per aver violato l'art. 145, co. 1 e 2, cod. della strada, non avendo rallentato all'incrocio e non avendo dato precedenza alla danneggiata, conducente di veicolo proveniente da destra, sia all'attrice, ex art 1227, co. 1, c.c., per aver violato l'art. 141, co. 2, cod. della strada, avendo perduto il controllo del mezzo a fronte di un ostacolo prevedibile qual è un altro veicolo in prossimità di un incrocio.
3 Il danno alla persona veniva parametrato, nella sentenza gravata, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica, in relazione ad una lesione dell'integrità psico-fisica pari al 38% già ridotto per il mancato uso del casco ai sensi dell'art. 1227 co. 2 c.c.
In particolare, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, adottate nel 2018, tenuto conto dei postumi permanenti, in relazione all'età di , all'epoca Parte_1 dell'incidente (5.5.2011), arrotondata a 18 anni, tenuto conto che l'attrice è nata in data [...], venivano riconosciute, già ridotto nella misura del 50% per il concorso di colpa della danneggiata, la somma di €. 132.009,00 a titolo di danno non patrimoniale da lesione permanente e la somma di €.
5.512,50 per il danno non patrimoniale da lesione temporanea dell'integrità psico-fisica.
La personalizzazione del danno veniva negata per mancanza di prova.
Si disponeva altresì la devalutazione della somma sino alla data dell'incidente e si statuiva il riconoscimento degli interessi legali sulla somma via via rivalutata, secondo gli indici Istat, dal giorno del sinistro al giorno della liquidazione oltre gli ulteriori interessi legali sino al saldo.
A titolo di danno patrimoniale, il giudice a quo riconosceva, già applicata la riduzione del 50% per il concorso di colpa della danneggiata, €. 332,73 per spese mediche documentate ed €. 36.409,22 per la riduzione della capacità lavorativa, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata, secondo gli indici Istat, dal giorno del sinistro al giorno della liquidazione, oltre gli ulteriori interessi legali sino al saldo.
Le spese di lite venivano compensate e le spese di consulenza tecnica erano poste a carico della compagnia assicuratrice.
Con la sentenza impugnata conclusivamente la veniva condannata “al pagamento a Controparte_1 titolo di danno non patrimoniale della somma di € 137.521,50 da devalutare alla data del sinistro
(5.5.2011), e a titolo di danno patrimoniale della somma di € 36.741,95, oltre interessi legali su entrambe le somme via via rivalutate anno per anno dalla data del sinistro (5.5.2011) alla data di deposito della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al soddisfo;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pose le spese di c.t.u. , liquidate con separato decreto, a carico di […]”. Controparte_1
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidato a quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo di gravame deduce l'errata applicazione dell'art. 1227 c.c. poiché, da un lato, il concorso di colpa è stato rilevato in relaziona alla domanda tardiva di controparte, contenuta solo nella comparsa conclusionale, dall'altro perché fondata su una illogica e contraddittoria ricostruzione della dinamica del sinistro.
Nello specifico l'appellante assume che il giudice di prime cure abbia travisato le dichiarazioni del teste escusso e lo schizzo planimetrico raffigurato dallo stesso durante l'escussione, evidenziando che
4 l'auto pirata non è sbucata da alcun incrocio, bensì da un'area di parcheggio posta sul lato sud della strada e dal lato sinistro rispetto alla percorrenza di marcia del ciclomotore;
ritiene, pertanto, che non possa essere attribuita ad essa, appellante e danneggiata, la violazione di cui all'art. 141 co.2 del c.d.s., poiché a nessun incrocio, la medesima, si è approssimata, e nessun crocevia ha attraversato;
infine, rileva che “per evitare l'impatto, compieva una manovra di emergenza (che le procurava le lesioni per cui si è in appello), assolvendo così al proprio onere di dimostrare che il sinistro, veniva determinato da una causa a sé non imputabile, e che comunque la medesima danneggiata nulla avrebbe potuto fare per evitare l'occorso”. Richiama infine giurisprudenza in ordine all'art. 2054, co.
2. c.c. e conclusivamente, assume la responsabilità esclusiva o comunque maggioritaria del conducente dell'auto pirata.
Con il secondo motivo di gravame impugna la parte della sentenza relativa alla Parte_1
quantificazione del danno non patrimoniale da lesione permanente e temporanea dell'integrità psico- fisica assumendo che il giudice abbia applicato un illegittimo arrotondamento dell'età della danneggiata ad anni 18, avendo questa compiuto al momento dell'incidente anni 17. Deduce altresì che la mancata personalizzazione del danno non patrimoniale costituisce violazione dei principi che regolano la materia.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole dell'errata determinazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa assumendo che il giudice, assunta a base di calcolo la lesione del
38% dell'integrità psicofisica - sulla scorta delle risultanze della consulenza che aveva ridotto a tale misura percentuale i postumi permanenti, originariamente determinati nella misura del 48%, in ragione della circostanza che essa non indossava il casco al momento dell'incidente - applicava una ulteriore riduzione del 50% in ragione del concorso di colpa della vittima;
l'appellante inoltre, deducendo che non sussista la sua concorrente responsabilità, critica anche che il danno derivante dall'esborso delle spese mediche sia stato quantificando con riduzione della metà del relativo importo.
Con lo stesso motivo l'appellante censura l'errata applicazione ed interpretazione da parte del giudice di prime cure del principio di corrispondenza tra il chiesto e domandato atteso che il danno da perdita della capacità lavorativa, pur determinato nella misura di €. 132.088,94, veniva ridotto ad €. 72.818, in conformità alla domanda proposta sul punto, benché nelle conclusioni essa avesse domandato il riconoscimento, a titolo risarcitorio, della somma maggiore o minore risultante dal giudizio.
Infine, con il quarto motivo l'appellante denuncia la statuizione di compensazione delle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., argomentando che la domanda proposta, sia pur ridotta nell'ammontare, è stata accolta, che l'accoglimento doveva esser totale in ragione dei rilievi svolti con l'appello e che non sussistono comunque ragioni per non disporre la condanna delle spese di lite a carico del soccombente.
5 Resiste al gravame parte appellata che chiede di rigettare tutti i motivi di appello perché infondati e privi di adeguato supporto probatorio, con conseguente conferma della pronuncia di prime cure.
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Il primo motivo di gravame è infondato.
L'art. 1227 c.c., richiamato espressamente dall'art. 2056 c.c. in tema di valutazione del danno discendente da fatto illecito, disciplina al primo comma il fatto colposo concorrente del danneggiato (o del creditore); perché il concorso di colpa del danneggiato venga integrato è necessario che questi abbia attivamente cooperato nella produzione del danno inteso, in caso di illecito, come evento lesivo.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, trattandosi di rilevanza causale del fatto del danneggiato, il concorso di colpa di questi non concreta un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa e, perciò, deve essere esaminato e verificato dal giudice anche d'ufficio attraverso le opportune indagini sull'eventuale presenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale della accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e dalle richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente.
È utile inoltre osservare - anche in ragione di quanto in seguito verrà rilevato - che l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso ex art. 1227, co. 1, c.c. deve essere distinta, anche sul piano processuale, da quella disposta dal medesimo articolo al comma 2, che disciplina, invece, il verificarsi del solo aggravamento del danno prodotto dal comportamento dello stesso danneggiato in relazione al dovere di correttezza di attivarsi per limitare gli effetti dannosi prodotti dal danneggiante;
la regola del danno evitabile si riferisce all'ipotesi in cui il danneggiato non abbia contribuito alla sua causazione del danno, che ha la sua genesi esclusiva nell'illecito, e postula necessariamente un'eccezione di parte (cfr. ex pluris Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/07/2018, n.
19218: “In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella
(disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede”).
6 Consegue che erroneamente l'appellante assume che la decisione del giudice, sul concorso di colpa, abbisognasse di una domanda di parte poiché stabilire se l'evento dannoso sia imputabile alla condotta altrui, in via esclusiva, o anche in maniera concorrente alla colpa del danneggiato costituisce per l'organo giudicante esercizio del suo potere di decidere sulla domanda secondo diritto;
non rileva pertanto che il concorso di colpa della vittima sia stato allegato dalla compagnia assicuratrice nel giudizio di primo grado solo con gli scritti conclusivi.
Quanto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, premesso che per incrocio deve intendersi l'area comune impegnata da due direttrici di traffico (l'art. 3, co. 1, n. 26, del D.L. 30 aprile 1992, n.
285, definisce infatti intersezione a raso o a libello, “l'area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse”), la regola cautelare la cui violazione ha determinato, secondo la sentenza impugnata, la colpa dell'appellante, è l'art. 141, co. 2, cod. della strada secondo cui “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
La norma non limita l'ambito di applicazione ai soli incroci e, utilizzando la parola “sempre”, implica la costante prudenza dei conducenti, con lo scopo di garantire la massima sicurezza nella circolazione dei veicoli e imporre ai conducenti un pieno e costante controllo del mezzo in ogni circostanza, a prescindere dall'esistenza di qualunque forma di intersezione stradale.
Consegue che la responsabilità concorsuale dell'appellante, ravvista dal giudice nel mancato tempestivo arresto del mezzo in condizioni di sicurezza, sulla scorta di quanto allegato dalla stessa danneggiante - che in primo grado deduceva di avere dovuto azionare “in maniera decisa il sistema frenante” e che il ciclomotore scarrocciava per oltre venti metri -, non risulta essere il frutto di circostanze travisate, come dedotto dall'appellante, bensì la logica conclusione derivante dalla ricognizione delle risultanze processuali e delle regole cautelari imposte dalla circolazione stradale
(cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 27/04/2016, n.8289: “Il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio (arti. 140,141,145 cds) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza”).
Quanto alla manovra di emergenza, posta in essere dall'appellante, da essa si pretende di far discendere la prova dimostrativa dell'assenza di colpa;
invero, dell'assunto non si fornisce alcuna specifica circostanza di fatto idonea a suffragare l'assenza di ogni possibile addebito e, piuttosto, deve ritenersi che tale manovra è risultata necessitata dalla violazione della regola prudenziale, individuata dal
7 giudice a quo nell'art. 141 cod. della strada che, ove osservata, avrebbe consentito l'arresto tempestivo in condizioni di sicurezza.
Dunque, la sentenza gravata che ha ravvisato il concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro è immune da vizi di travisamento o contraddizioni e merita conferma sul punto.
Per completezza va detto che non viene in rilievo la presunzione di pari colpa prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., la cui disciplina pure viene richiamata da parte appellante a sostegno del motivo, e ciò perché la norma postula la collisione tra veicoli non verificatasi nel caso di specie (la giurisprudenza ha infatti applicato estensivamente la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, ma purché sia accertato l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso del veicolo coinvolto nell'incidente ma rimasto estraneo alla collisione intervenuta invece tra altre vetture;
in questo senso Cassazione civile sez. VI, 15/06/2022, n.19282, che ha escluso l'operatività della norma in una fattispecie uguale a quella oggetto di causa, e Cassazione civile , sez. III , 19/07/2018 , n. 19197).
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Il giudice a quo ha liquidato il danno biologico calcolandolo in relazione all'età della danneggiata, al momento del sinistro, di 18 anni «per arrotondamento, tenuto conto che l'attrice è nata il [...] e che il sinistro stradale si è verificato il 5.5.2011».
Nessun errore si ravvisa in tale statuizione tenuto conto che al momento dell'incidente
[...]
era entrata già di fatto nel diciottesimo anno di età ed era prossima - con il decorso di un Parte_1
mese circa - al compimento degli anni diciotto.
In ordine alla pretesa personalizzazione del danno biologico patito dall'appellante, deve essere osservato che, per giurisprudenza ormai consolidata, la categoria del danno non patrimoniale attiene alle ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica e comprende una pluralità di componenti, con funzione meramente descrittiva, quali danno morale, danno esistenziale, danno biologico, che, ove cumulativamente presenti, devono essere tenuti in conto in sede di liquidazione del danno, ma in modo unitario, per evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando l'obbligo per il giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso tramite la personalizzazione della liquidazione.
La misura standard del risarcimento prevista dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi dell'anno 2018, applicate dal giudice a quo) comprende in sé la liquidazione del danno biologico, in relazione ai risvolti anatomo-funzionali e relazionali, e anche del danno morale come “dolore” e “sofferenza soggettiva” che presuntivamente connota un dato tipo di lesione.
8 Ne discende che le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna incremento del risarcimento, e
“la personalizzazione del danno può essere riconosciuta dal giudice mediante una motivazione specifica e analitica, in base a prove che siano state tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato;
non è giustificata una personalizzazione in aumento per conseguenze che rientrano nella norma per lesioni della stessa tipologia e gravità” (cfr. ex pluris Cassazione civile sez. III, 30/07/2024,
n.21409; cfr. anche Cassazione civile sez. III, 27/03/2018, n.7513 in parte motiva: “in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”).
Pertanto solo ove il danneggiato alleghi e provi circostanze peculiari e specifiche, cioè diverse ed ulteriori da quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità normalmente subisce, potrà procedersi all'aumento della misura del risarcimento del danno rispetto a quanto ordinariamente liquidato in base ai criteri standard (Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017, n. n. 25817 : “la nozione unitaria del danno non patrimoniale e la potenziale personalizzazione del danno morale come prevista dalle tabelle milanesi implicano, sul piano probatorio, l'onere per il danneggiato di allegare circostanze specifiche ed eccezionali idonee a fornire riscontro alla possibile personalizzazione”).
In effetti l'appellante, nell'invocare l'applicazione della personalizzazione, avrebbe dovuto allegare le circostanze specifiche ed eccezionali che differenziavano il pregiudizio non patrimoniale da lei subito rispetto a quello monetizzato attraverso il parametro tabellare standard. Questo onere di specifica allegazione non può reputarsi soddisfatto attraverso la descrizione delle lesioni subite o alla generica affermazione che le conseguenze sofferte non rientrino tra quelle ordinarie, e poiché a tale onere l'appellante non ha ottemperato, correttamente il giudice ha escluso l'incremento del risarcimento richiesto;
del resto anche con il gravame l'appellante si è limitato a sottolineare che la grave ed evidente lesione riportata dall'attrice nell'incidente avrebbe dovuto determinare l'aumento del risarcimento riconosciuto, senza tuttavia indicare le circostanze specifiche e peculiari di cui avrebbe dato prova nel giudizio di primo grado e che il giudice a quo avrebbe trascurato di considerare.
Il terzo motivo di appello è parzialmente fondato.
Il giudice a quo per la determinazione del danno da riduzione della capacità lavorativa dell'attrice, che non percepiva reddito all'epoca del sinistro per la sua giovane età, ritiene di applicare il criterio residuale del triplo della pensione sociale, previsto dall'art. 137 comma 3, d.lgs. 209/2005 “da ridursi
9 in via equitativa al 38%, tenuto conto della percentuale di lesione permanente dell'integrità fisica derivante dal sinistro, accertata mediante la c.t.u. medico-legale tenendo conto del concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227, co 2, c.p.c.”; il conteggio eseguito per giungere alla liquidazione finale di tale posta di danno è il seguente: “considerando il triplo della pensione sociale erogabile dall' CP_6 nell'anno corrente (€ 459,83 mensili x 3 = € 1.379,49), moltiplicata per tredici mensilità (€ 17.933,37),
e la riduzione di tale importo alla misura del 38%, si ottiene come base di calcolo il reddito annuo di
€ 6.814,68 da moltiplicare per il coefficiente previsto per la costituzione della rendita vitalizia immediata dal r.d. n. 1403/19 (pari a 19,383 per un soggetto di anni 18); ne consegue che il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa è pari a € 132.088,94 (cfr. ex multis, Trib. Milano, sez. X, n. 6661/2019), da ridursi in base al principio di corrispondenza tra il chiesto e il domandato
(art. 112 c.p.c.) nei limiti della somma domandata dall'attrice di € 72.818,45 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, di cui il 50% ossia € 36.409,22 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, risarcibile dalla convenuta tenendo conto del concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro ex art. 1227, co.1, c.c. per le ragioni sopra precisate”.
Premesso che l'appellante non censura né il criterio di applicazione adottato, né la percentuale di invalidità - 38% - assunta a base del calcolo, deve escludersi che il giudice di prime cure abbia applicato una errata doppia riduzione;
il motivo di censura, piuttosto, non coglie le ragioni di diritto sottese al calcolo del decidente.
Ed infatti il giudice ha determinato i postumi invalidati nella misura del 38% - riducendoli dalla misura originariamente stimata dal ctu del 48% - in applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c. che prevede di escludere dal risarcimento il danno che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza e, dunque, nel caso di specie, le lesioni che non si sarebbero prodotte utilizzando il casco protettivo.
La riduzione ulteriore del 50% è stata invece applicata dal giudice in base all'art. 1227 comma 1 c.c., avendo ritenuto che la danneggiata ha colpevolmente concorso a cagionare l'incidente, statuizione già vagliata e ritenuta conforme alle circostanze di fatto e alle regole che presiedono la materia.
E poiché l'operazione è conseguenza del funzionamento delle due differenti regole sancite dalla disposizione citata - già illustrate in relazione al primo motivo di appello - e neppure è censurata sotto tale aspetto, la doglianza risulta infondata.
Deve invece ritenersi non conforme al diritto la riduzione del danno da perdita della capacità lavorativa dalla cifra di €. 132.088,94, risultante dal calcolo operato dal giudice, alla cifra di €. 72.818,45, somma specificamente commisurata dall'appellante in relazione a tale posta di danno.
In proposito va osservato che parte appellante, in primo grado, ha insistito, anche con la precisazione delle conclusioni, per il riconoscimento di una somma complessivamente ben maggiore (€.
1.262,277,45) e che nella citazione, pur avendo quantificato il danno di cui chiedeva il risarcimento in
10 relazione a ciascuna componente, aggiungeva tuttavia che la domanda doveva intendersi estesa al risarcimento dei danni nella misura maggiore rispetto a quella indicata.
Poiché gli atti processuali debbono interpretarsi valutando l'intero loro contenuto, deve ritenersi, secondo consolidata giurisprudenza, che “la richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata, seguita dalla formula o della somma maggiore o minore ritenuta dovuta o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, come per l'appunto nel caso di danni non patrimoniali alla persona” (cfr. ex pluris Cassazione civile , sez. III , 06/04/2023 , n. 9476).
In accoglimento del terzo motivo di gravame, pertanto, la sentenza va riformata è deve disporsi il pagamento a titolo di danno patrimoniale della riduzione della capacità lavorativa di € 66.044,47, ovvero € 132.088,94 ridotto del 50% per il concorso di colpa dell'appellante.
Tale somma, va ad aggiungersi all'importo di €. 332,73 liquidata dal giudice per spese mediche e già ridotta del 50% per il concorso di colpa, sicché conclusivamente a titolo di danno patrimoniale, in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuto a parte appellante la somma di €. 66.377,2.
Il quarto motivo di appello è fondato nei miti di cui appresso.
La sentenza appellata in ordine alle spese legali ha statuito che “tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti ex art. 92 c.p.c. ravvisabile nel caso di specie di accoglimento nettamente parziale della domanda risarcitoria rispetto alla somma pretesa di €. 1.262.277,45, le spese di lite sono integramente compensate tra le parti”.
Invero, è consolidato il principio secondo il quale l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, non configura soccombenza reciproca e non può dare luogo alla condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, ma può giustificare la compensazione totale o parziale (cfr. Cassazione civile , sez. III , 18/12/2024 , n. 33147:
“L'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale
o parziale, delle spese stesse” e Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
L'accoglimento in misura sensibilmente ridotta della domanda dell'appellante, dunque, non configura soccombenza reciproca, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ma può giustificare la compensazione delle spese di lite.
11 Tuttavia appare al Collegio che l'accoglimento della domanda per un importo non esiguo, benché assai inferiore alla originaria domanda, giustifichi solo la compensazione parziale.
Consegue che il capo delle spese di lite va riformato nel senso di disporre la compensazione parziale nella misura di tre quarti, ponendo il residuo in capo alla compagnia assicuratrice soccombente nella misura indicata nel dispositivo e già ridotta.
Le spese di lite, dovranno essere corrisposte all'Erario, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, atteso che è stata ammessa al gratuito patrocinio per entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
Quanto alle spese del presente giudizio, alla luce dell'accoglimento parziale del gravame, per le stesse ragioni, si dispone parimenti la compensazione parziale nella misura di tre quarti, ponendo il residuo in capo alla compagnia assicuratrice soccombente nella misura indicata nel dispositivo già ridotta.
Le spese di lite vanno liquidate, avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa, per ciascuno dei gradi secondo i parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra €. 52.001,00 ed €
260.000,00 rispettivamente dinanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello, senza considerare la fase istruttoria, con riferimento al giudizio di gravame, per mancanza di attività corrispondente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 166/2021 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita: in accoglimento parziale del gravame proposto da , riforma la sentenza n. 7/2021 Parte_1
pubblicata il 12.01.2021 emessa dal Tribunale di Gela e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, nella qualità di impresa Controparte_1
designata ex artt. 283 ss., d.lg. n. 209/2005, al pagamento a titolo di danno patrimoniale della somma di € 66.377,2 in favore di , e dispone la compensazione parziale nella misura di tre Parte_1
quarti, ponendo il residuo in capo a che condanna al Controparte_1 pagamento delle spese di lite liquidate in €. 3.525,75, oltre spese generali, iva e cpa, da eseguirsi a favore dello Stato, confermando per il resto la sentenza impugnata;
condanna n persona del rappresentante legale pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese di lite del giudizio di gravame, da eseguirsi a favore dello Stato, che si liquidano in €. 2.497,75, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Emanuele De Gregorio
12
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. Emanuele De Gregorio Presidente dott. Gaetano Sole Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 166/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 7/2021 emessa dal Tribunale di Gela, pubblicata il 12 gennaio 2021,
TRA
, (C.F. ) nata a nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Di Mauro presso lo studio del quale, in Gela Via Sen. Damaggio
105, è elettivamente domiciliata,
- appellante -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
, quale impresa designata ex artt.283 e ss. C.d.A. per la liquidazione dei sinistri a carico P.IVA_1
del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Maria Cascino, presso lo studio del quale, in Caltanissetta, viale della Regione 97, è elettivamente domiciliata,
- appellata -
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso all'udienza del 31 ottobre 2024 come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
In particolare concludeva chiedendo di: “ritenere e dichiarare, nel merito, che il Controparte_2 sinistro de quo si è verificato per colpa unica ed esclusiva del conducente dell'auto pirata;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Ecc.Ma Corte dovesse propendere per un concorso di colpa, accertare e quantificare la corresponsabilità dei due conducenti nella
1 causazione del sinistro, attribuendo al conducente dell'auto pirata, una corresponsabilità maggioritaria e non inferiore all'80%”; quindi l'appellante riportava le domanda di condanna della controparte già contenute nell'atto di appello conclusivamente chiedendo di condannare la CP_1 quale Compagnia designata dal F.G.V.S. a risarcire in favore dell'appellante, la somma complessiva pari ad euro 299.837,11, ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, in aggiunta a quanto già liquidato dalla sentenza impugnata;
l'appellante chiedeva altresì di “condannare la
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di Controparte_3 lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, sia della fase stragiudiziale e del doppio grado di giudizio”.
Parte appellata concludeva chiedendo “in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di appello proposto dalla IG.ra […] Nel merito, rigettare Parte_1
con qualsiasi statuizione tutti i motivi di appello proposti dalla IG.ra avverso la Parte_1
sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale Civile di Gela n. 7/2021 del 12.01.2021, perchè infondati e privi di adeguato supporto probatorio, anche perchè la sentenza impugnata è sorretta da motivazioni immuni da vizi logici e/o giuridici, confermando pertanto tale pronuncia in ogni sua parte, rigettando conseguenzialmente ogni richiesta risarcitoria a qualsiasi titolo avanzata dall'appellante nel presente giudizio, perchè infondata e priva di adeguato supporto probatorio. Condannare
l'appellante alla refusione delle spese e compensi del presente grado di giudizio, in favore della comparente Compagnia di assicurazioni, ex art. 91 C.P.C., da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha agito in primo grado contro nella qualità di società Parte_1 Controparte_4 CP_5
designata alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la regione Sicilia, al fine di ottenere il risarcimento del danno ad essa cagionato dal sinistro verificatosi a Gela in data 05.05.2011 intorno alle ore 13:40 circa, mentre percorreva il viale Cortemaggiore a bordo del ciclomotore Aprilia
Scarabeo TG. X4DBHB, in proprietà di un terzo.
Allegava che in tali circostanze di luogo e di tempo, giunta in prossimità dell'incrocio con via
Tresigallo, rovinava a terra a seguito di una brusca frenata effettuata per evitare l'impatto con un'automobile non identificata che, proveniente da una strada posta sulla sinistra, si immetteva in quella principale;
allegava altresì che il ciclomotore da essa guidato scarrocciava a terra per oltre venti metri e che essa appellante dopo avere strisciato per alcuni metri sull'asfalto, era scaraventata violentemente sul marciapiede della via Tresigallo.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno come di seguito letteralmente quantificato: “€.
1.085,113,00 per danno biologico nella misura totale del 80%; €. 14.400,00 per i.t.a. al 100% in giorni
2 150; €. 4.680,00 per i.t.p. al 75% in giorni 65; €. 2.880,00 per I.T.P. al 50% in giorni 60; €. 2.160,00 per i.t.p. al 25% in giorni 90; €. 33.326,00 per danno non patrimoniale;
€. 6.000,00 per I.T.A. su degenza ospedaliera;
€. 15.000,00 per danno non patrimoniale conseguenti agli interventi chirurgici;
€. 5.000,00 per spese di assistenza familiare forfettariamente considerate;
€. 72.818,45 ex R.D.
09/10/1922 n.403 valutato nella misura del 27% di invalidità specifica lavorativa;
€. 900,00 per spese mediche” (cfr. atto di citazione dell'appellante pag. 3 e 4).
Chiedeva ulteriormente €. 20.000,00 per danno esistenziale.
Conclusivamente domandava la condanna della controparte al pagamento di €. Parte_1
1,262,277,45 “o di quella maggiore o minore che risulterà in giudizio”.
La compagnia assicuratrice convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e per violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle
Assicurazioni; nel merito contestava che l'attrice avesse fornito la prova dell'accadimento del sinistro con le modalità allegate e della responsabilità del conducente dell'auto rimasto ignoto;
eccepiva inoltre il concorso di colpa della danneggiata per non avere indossato il casco protettivo;
contestava la quantificazione del danno, osservando inoltre che il danno morale e quello esistenziale non sono risarcibili distintamente, essendo ricompresi nel danno biologico, comprensivo anche del danno estetico;
assumeva che il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica non fosse adeguatamente dimostrato;
contestava che le spese mediche e quelle sopportate dai familiari per l'assistenza della danneggiata fossero provati;
contestava, infine, il cumulo tra interessi e la rivalutazione monetaria.
La sentenza impugnata, rigettate le eccezioni preliminari della compagnia assicuratrice, riteneva, sulla scorta della dinamica dell'incidente accertata mediante prova testimoniale, che l'attrice avesse assolto all'onere di dimostrare che il sinistro fosse causalmente riconducibile al comportamento colposo di un'auto rimasta non identificata, e che la mancata identificazione non fosse imputabile alla danneggiata non essendo esigibile dalla stessa, a fronte della gravità delle lesioni riportate, l'adozione di misure volte all'identificazione, come l'annotazione della targa o la denuncia all'autorità; il giudice a quo riteneva, inoltre, di imputare la responsabilità del sinistro in egual misura sia al conducente dell'automobile non identificata, per aver violato l'art. 145, co. 1 e 2, cod. della strada, non avendo rallentato all'incrocio e non avendo dato precedenza alla danneggiata, conducente di veicolo proveniente da destra, sia all'attrice, ex art 1227, co. 1, c.c., per aver violato l'art. 141, co. 2, cod. della strada, avendo perduto il controllo del mezzo a fronte di un ostacolo prevedibile qual è un altro veicolo in prossimità di un incrocio.
3 Il danno alla persona veniva parametrato, nella sentenza gravata, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica, in relazione ad una lesione dell'integrità psico-fisica pari al 38% già ridotto per il mancato uso del casco ai sensi dell'art. 1227 co. 2 c.c.
In particolare, in applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, adottate nel 2018, tenuto conto dei postumi permanenti, in relazione all'età di , all'epoca Parte_1 dell'incidente (5.5.2011), arrotondata a 18 anni, tenuto conto che l'attrice è nata in data [...], venivano riconosciute, già ridotto nella misura del 50% per il concorso di colpa della danneggiata, la somma di €. 132.009,00 a titolo di danno non patrimoniale da lesione permanente e la somma di €.
5.512,50 per il danno non patrimoniale da lesione temporanea dell'integrità psico-fisica.
La personalizzazione del danno veniva negata per mancanza di prova.
Si disponeva altresì la devalutazione della somma sino alla data dell'incidente e si statuiva il riconoscimento degli interessi legali sulla somma via via rivalutata, secondo gli indici Istat, dal giorno del sinistro al giorno della liquidazione oltre gli ulteriori interessi legali sino al saldo.
A titolo di danno patrimoniale, il giudice a quo riconosceva, già applicata la riduzione del 50% per il concorso di colpa della danneggiata, €. 332,73 per spese mediche documentate ed €. 36.409,22 per la riduzione della capacità lavorativa, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata, secondo gli indici Istat, dal giorno del sinistro al giorno della liquidazione, oltre gli ulteriori interessi legali sino al saldo.
Le spese di lite venivano compensate e le spese di consulenza tecnica erano poste a carico della compagnia assicuratrice.
Con la sentenza impugnata conclusivamente la veniva condannata “al pagamento a Controparte_1 titolo di danno non patrimoniale della somma di € 137.521,50 da devalutare alla data del sinistro
(5.5.2011), e a titolo di danno patrimoniale della somma di € 36.741,95, oltre interessi legali su entrambe le somme via via rivalutate anno per anno dalla data del sinistro (5.5.2011) alla data di deposito della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al soddisfo;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pose le spese di c.t.u. , liquidate con separato decreto, a carico di […]”. Controparte_1
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidato a quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo di gravame deduce l'errata applicazione dell'art. 1227 c.c. poiché, da un lato, il concorso di colpa è stato rilevato in relaziona alla domanda tardiva di controparte, contenuta solo nella comparsa conclusionale, dall'altro perché fondata su una illogica e contraddittoria ricostruzione della dinamica del sinistro.
Nello specifico l'appellante assume che il giudice di prime cure abbia travisato le dichiarazioni del teste escusso e lo schizzo planimetrico raffigurato dallo stesso durante l'escussione, evidenziando che
4 l'auto pirata non è sbucata da alcun incrocio, bensì da un'area di parcheggio posta sul lato sud della strada e dal lato sinistro rispetto alla percorrenza di marcia del ciclomotore;
ritiene, pertanto, che non possa essere attribuita ad essa, appellante e danneggiata, la violazione di cui all'art. 141 co.2 del c.d.s., poiché a nessun incrocio, la medesima, si è approssimata, e nessun crocevia ha attraversato;
infine, rileva che “per evitare l'impatto, compieva una manovra di emergenza (che le procurava le lesioni per cui si è in appello), assolvendo così al proprio onere di dimostrare che il sinistro, veniva determinato da una causa a sé non imputabile, e che comunque la medesima danneggiata nulla avrebbe potuto fare per evitare l'occorso”. Richiama infine giurisprudenza in ordine all'art. 2054, co.
2. c.c. e conclusivamente, assume la responsabilità esclusiva o comunque maggioritaria del conducente dell'auto pirata.
Con il secondo motivo di gravame impugna la parte della sentenza relativa alla Parte_1
quantificazione del danno non patrimoniale da lesione permanente e temporanea dell'integrità psico- fisica assumendo che il giudice abbia applicato un illegittimo arrotondamento dell'età della danneggiata ad anni 18, avendo questa compiuto al momento dell'incidente anni 17. Deduce altresì che la mancata personalizzazione del danno non patrimoniale costituisce violazione dei principi che regolano la materia.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole dell'errata determinazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa assumendo che il giudice, assunta a base di calcolo la lesione del
38% dell'integrità psicofisica - sulla scorta delle risultanze della consulenza che aveva ridotto a tale misura percentuale i postumi permanenti, originariamente determinati nella misura del 48%, in ragione della circostanza che essa non indossava il casco al momento dell'incidente - applicava una ulteriore riduzione del 50% in ragione del concorso di colpa della vittima;
l'appellante inoltre, deducendo che non sussista la sua concorrente responsabilità, critica anche che il danno derivante dall'esborso delle spese mediche sia stato quantificando con riduzione della metà del relativo importo.
Con lo stesso motivo l'appellante censura l'errata applicazione ed interpretazione da parte del giudice di prime cure del principio di corrispondenza tra il chiesto e domandato atteso che il danno da perdita della capacità lavorativa, pur determinato nella misura di €. 132.088,94, veniva ridotto ad €. 72.818, in conformità alla domanda proposta sul punto, benché nelle conclusioni essa avesse domandato il riconoscimento, a titolo risarcitorio, della somma maggiore o minore risultante dal giudizio.
Infine, con il quarto motivo l'appellante denuncia la statuizione di compensazione delle spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., argomentando che la domanda proposta, sia pur ridotta nell'ammontare, è stata accolta, che l'accoglimento doveva esser totale in ragione dei rilievi svolti con l'appello e che non sussistono comunque ragioni per non disporre la condanna delle spese di lite a carico del soccombente.
5 Resiste al gravame parte appellata che chiede di rigettare tutti i motivi di appello perché infondati e privi di adeguato supporto probatorio, con conseguente conferma della pronuncia di prime cure.
************
Il primo motivo di gravame è infondato.
L'art. 1227 c.c., richiamato espressamente dall'art. 2056 c.c. in tema di valutazione del danno discendente da fatto illecito, disciplina al primo comma il fatto colposo concorrente del danneggiato (o del creditore); perché il concorso di colpa del danneggiato venga integrato è necessario che questi abbia attivamente cooperato nella produzione del danno inteso, in caso di illecito, come evento lesivo.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, trattandosi di rilevanza causale del fatto del danneggiato, il concorso di colpa di questi non concreta un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa e, perciò, deve essere esaminato e verificato dal giudice anche d'ufficio attraverso le opportune indagini sull'eventuale presenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale della accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e dalle richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente.
È utile inoltre osservare - anche in ragione di quanto in seguito verrà rilevato - che l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso ex art. 1227, co. 1, c.c. deve essere distinta, anche sul piano processuale, da quella disposta dal medesimo articolo al comma 2, che disciplina, invece, il verificarsi del solo aggravamento del danno prodotto dal comportamento dello stesso danneggiato in relazione al dovere di correttezza di attivarsi per limitare gli effetti dannosi prodotti dal danneggiante;
la regola del danno evitabile si riferisce all'ipotesi in cui il danneggiato non abbia contribuito alla sua causazione del danno, che ha la sua genesi esclusiva nell'illecito, e postula necessariamente un'eccezione di parte (cfr. ex pluris Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/07/2018, n.
19218: “In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella
(disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede”).
6 Consegue che erroneamente l'appellante assume che la decisione del giudice, sul concorso di colpa, abbisognasse di una domanda di parte poiché stabilire se l'evento dannoso sia imputabile alla condotta altrui, in via esclusiva, o anche in maniera concorrente alla colpa del danneggiato costituisce per l'organo giudicante esercizio del suo potere di decidere sulla domanda secondo diritto;
non rileva pertanto che il concorso di colpa della vittima sia stato allegato dalla compagnia assicuratrice nel giudizio di primo grado solo con gli scritti conclusivi.
Quanto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, premesso che per incrocio deve intendersi l'area comune impegnata da due direttrici di traffico (l'art. 3, co. 1, n. 26, del D.L. 30 aprile 1992, n.
285, definisce infatti intersezione a raso o a libello, “l'area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse”), la regola cautelare la cui violazione ha determinato, secondo la sentenza impugnata, la colpa dell'appellante, è l'art. 141, co. 2, cod. della strada secondo cui “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
La norma non limita l'ambito di applicazione ai soli incroci e, utilizzando la parola “sempre”, implica la costante prudenza dei conducenti, con lo scopo di garantire la massima sicurezza nella circolazione dei veicoli e imporre ai conducenti un pieno e costante controllo del mezzo in ogni circostanza, a prescindere dall'esistenza di qualunque forma di intersezione stradale.
Consegue che la responsabilità concorsuale dell'appellante, ravvista dal giudice nel mancato tempestivo arresto del mezzo in condizioni di sicurezza, sulla scorta di quanto allegato dalla stessa danneggiante - che in primo grado deduceva di avere dovuto azionare “in maniera decisa il sistema frenante” e che il ciclomotore scarrocciava per oltre venti metri -, non risulta essere il frutto di circostanze travisate, come dedotto dall'appellante, bensì la logica conclusione derivante dalla ricognizione delle risultanze processuali e delle regole cautelari imposte dalla circolazione stradale
(cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 27/04/2016, n.8289: “Il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio (arti. 140,141,145 cds) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza”).
Quanto alla manovra di emergenza, posta in essere dall'appellante, da essa si pretende di far discendere la prova dimostrativa dell'assenza di colpa;
invero, dell'assunto non si fornisce alcuna specifica circostanza di fatto idonea a suffragare l'assenza di ogni possibile addebito e, piuttosto, deve ritenersi che tale manovra è risultata necessitata dalla violazione della regola prudenziale, individuata dal
7 giudice a quo nell'art. 141 cod. della strada che, ove osservata, avrebbe consentito l'arresto tempestivo in condizioni di sicurezza.
Dunque, la sentenza gravata che ha ravvisato il concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro è immune da vizi di travisamento o contraddizioni e merita conferma sul punto.
Per completezza va detto che non viene in rilievo la presunzione di pari colpa prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., la cui disciplina pure viene richiamata da parte appellante a sostegno del motivo, e ciò perché la norma postula la collisione tra veicoli non verificatasi nel caso di specie (la giurisprudenza ha infatti applicato estensivamente la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, ma purché sia accertato l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso del veicolo coinvolto nell'incidente ma rimasto estraneo alla collisione intervenuta invece tra altre vetture;
in questo senso Cassazione civile sez. VI, 15/06/2022, n.19282, che ha escluso l'operatività della norma in una fattispecie uguale a quella oggetto di causa, e Cassazione civile , sez. III , 19/07/2018 , n. 19197).
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Il giudice a quo ha liquidato il danno biologico calcolandolo in relazione all'età della danneggiata, al momento del sinistro, di 18 anni «per arrotondamento, tenuto conto che l'attrice è nata il [...] e che il sinistro stradale si è verificato il 5.5.2011».
Nessun errore si ravvisa in tale statuizione tenuto conto che al momento dell'incidente
[...]
era entrata già di fatto nel diciottesimo anno di età ed era prossima - con il decorso di un Parte_1
mese circa - al compimento degli anni diciotto.
In ordine alla pretesa personalizzazione del danno biologico patito dall'appellante, deve essere osservato che, per giurisprudenza ormai consolidata, la categoria del danno non patrimoniale attiene alle ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica e comprende una pluralità di componenti, con funzione meramente descrittiva, quali danno morale, danno esistenziale, danno biologico, che, ove cumulativamente presenti, devono essere tenuti in conto in sede di liquidazione del danno, ma in modo unitario, per evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando l'obbligo per il giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso tramite la personalizzazione della liquidazione.
La misura standard del risarcimento prevista dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi dell'anno 2018, applicate dal giudice a quo) comprende in sé la liquidazione del danno biologico, in relazione ai risvolti anatomo-funzionali e relazionali, e anche del danno morale come “dolore” e “sofferenza soggettiva” che presuntivamente connota un dato tipo di lesione.
8 Ne discende che le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna incremento del risarcimento, e
“la personalizzazione del danno può essere riconosciuta dal giudice mediante una motivazione specifica e analitica, in base a prove che siano state tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato;
non è giustificata una personalizzazione in aumento per conseguenze che rientrano nella norma per lesioni della stessa tipologia e gravità” (cfr. ex pluris Cassazione civile sez. III, 30/07/2024,
n.21409; cfr. anche Cassazione civile sez. III, 27/03/2018, n.7513 in parte motiva: “in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”).
Pertanto solo ove il danneggiato alleghi e provi circostanze peculiari e specifiche, cioè diverse ed ulteriori da quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità normalmente subisce, potrà procedersi all'aumento della misura del risarcimento del danno rispetto a quanto ordinariamente liquidato in base ai criteri standard (Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017, n. n. 25817 : “la nozione unitaria del danno non patrimoniale e la potenziale personalizzazione del danno morale come prevista dalle tabelle milanesi implicano, sul piano probatorio, l'onere per il danneggiato di allegare circostanze specifiche ed eccezionali idonee a fornire riscontro alla possibile personalizzazione”).
In effetti l'appellante, nell'invocare l'applicazione della personalizzazione, avrebbe dovuto allegare le circostanze specifiche ed eccezionali che differenziavano il pregiudizio non patrimoniale da lei subito rispetto a quello monetizzato attraverso il parametro tabellare standard. Questo onere di specifica allegazione non può reputarsi soddisfatto attraverso la descrizione delle lesioni subite o alla generica affermazione che le conseguenze sofferte non rientrino tra quelle ordinarie, e poiché a tale onere l'appellante non ha ottemperato, correttamente il giudice ha escluso l'incremento del risarcimento richiesto;
del resto anche con il gravame l'appellante si è limitato a sottolineare che la grave ed evidente lesione riportata dall'attrice nell'incidente avrebbe dovuto determinare l'aumento del risarcimento riconosciuto, senza tuttavia indicare le circostanze specifiche e peculiari di cui avrebbe dato prova nel giudizio di primo grado e che il giudice a quo avrebbe trascurato di considerare.
Il terzo motivo di appello è parzialmente fondato.
Il giudice a quo per la determinazione del danno da riduzione della capacità lavorativa dell'attrice, che non percepiva reddito all'epoca del sinistro per la sua giovane età, ritiene di applicare il criterio residuale del triplo della pensione sociale, previsto dall'art. 137 comma 3, d.lgs. 209/2005 “da ridursi
9 in via equitativa al 38%, tenuto conto della percentuale di lesione permanente dell'integrità fisica derivante dal sinistro, accertata mediante la c.t.u. medico-legale tenendo conto del concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227, co 2, c.p.c.”; il conteggio eseguito per giungere alla liquidazione finale di tale posta di danno è il seguente: “considerando il triplo della pensione sociale erogabile dall' CP_6 nell'anno corrente (€ 459,83 mensili x 3 = € 1.379,49), moltiplicata per tredici mensilità (€ 17.933,37),
e la riduzione di tale importo alla misura del 38%, si ottiene come base di calcolo il reddito annuo di
€ 6.814,68 da moltiplicare per il coefficiente previsto per la costituzione della rendita vitalizia immediata dal r.d. n. 1403/19 (pari a 19,383 per un soggetto di anni 18); ne consegue che il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa è pari a € 132.088,94 (cfr. ex multis, Trib. Milano, sez. X, n. 6661/2019), da ridursi in base al principio di corrispondenza tra il chiesto e il domandato
(art. 112 c.p.c.) nei limiti della somma domandata dall'attrice di € 72.818,45 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, di cui il 50% ossia € 36.409,22 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, risarcibile dalla convenuta tenendo conto del concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro ex art. 1227, co.1, c.c. per le ragioni sopra precisate”.
Premesso che l'appellante non censura né il criterio di applicazione adottato, né la percentuale di invalidità - 38% - assunta a base del calcolo, deve escludersi che il giudice di prime cure abbia applicato una errata doppia riduzione;
il motivo di censura, piuttosto, non coglie le ragioni di diritto sottese al calcolo del decidente.
Ed infatti il giudice ha determinato i postumi invalidati nella misura del 38% - riducendoli dalla misura originariamente stimata dal ctu del 48% - in applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c. che prevede di escludere dal risarcimento il danno che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza e, dunque, nel caso di specie, le lesioni che non si sarebbero prodotte utilizzando il casco protettivo.
La riduzione ulteriore del 50% è stata invece applicata dal giudice in base all'art. 1227 comma 1 c.c., avendo ritenuto che la danneggiata ha colpevolmente concorso a cagionare l'incidente, statuizione già vagliata e ritenuta conforme alle circostanze di fatto e alle regole che presiedono la materia.
E poiché l'operazione è conseguenza del funzionamento delle due differenti regole sancite dalla disposizione citata - già illustrate in relazione al primo motivo di appello - e neppure è censurata sotto tale aspetto, la doglianza risulta infondata.
Deve invece ritenersi non conforme al diritto la riduzione del danno da perdita della capacità lavorativa dalla cifra di €. 132.088,94, risultante dal calcolo operato dal giudice, alla cifra di €. 72.818,45, somma specificamente commisurata dall'appellante in relazione a tale posta di danno.
In proposito va osservato che parte appellante, in primo grado, ha insistito, anche con la precisazione delle conclusioni, per il riconoscimento di una somma complessivamente ben maggiore (€.
1.262,277,45) e che nella citazione, pur avendo quantificato il danno di cui chiedeva il risarcimento in
10 relazione a ciascuna componente, aggiungeva tuttavia che la domanda doveva intendersi estesa al risarcimento dei danni nella misura maggiore rispetto a quella indicata.
Poiché gli atti processuali debbono interpretarsi valutando l'intero loro contenuto, deve ritenersi, secondo consolidata giurisprudenza, che “la richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata, seguita dalla formula o della somma maggiore o minore ritenuta dovuta o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, come per l'appunto nel caso di danni non patrimoniali alla persona” (cfr. ex pluris Cassazione civile , sez. III , 06/04/2023 , n. 9476).
In accoglimento del terzo motivo di gravame, pertanto, la sentenza va riformata è deve disporsi il pagamento a titolo di danno patrimoniale della riduzione della capacità lavorativa di € 66.044,47, ovvero € 132.088,94 ridotto del 50% per il concorso di colpa dell'appellante.
Tale somma, va ad aggiungersi all'importo di €. 332,73 liquidata dal giudice per spese mediche e già ridotta del 50% per il concorso di colpa, sicché conclusivamente a titolo di danno patrimoniale, in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuto a parte appellante la somma di €. 66.377,2.
Il quarto motivo di appello è fondato nei miti di cui appresso.
La sentenza appellata in ordine alle spese legali ha statuito che “tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti ex art. 92 c.p.c. ravvisabile nel caso di specie di accoglimento nettamente parziale della domanda risarcitoria rispetto alla somma pretesa di €. 1.262.277,45, le spese di lite sono integramente compensate tra le parti”.
Invero, è consolidato il principio secondo il quale l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo, non configura soccombenza reciproca e non può dare luogo alla condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, ma può giustificare la compensazione totale o parziale (cfr. Cassazione civile , sez. III , 18/12/2024 , n. 33147:
“L'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale
o parziale, delle spese stesse” e Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061).
L'accoglimento in misura sensibilmente ridotta della domanda dell'appellante, dunque, non configura soccombenza reciproca, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ma può giustificare la compensazione delle spese di lite.
11 Tuttavia appare al Collegio che l'accoglimento della domanda per un importo non esiguo, benché assai inferiore alla originaria domanda, giustifichi solo la compensazione parziale.
Consegue che il capo delle spese di lite va riformato nel senso di disporre la compensazione parziale nella misura di tre quarti, ponendo il residuo in capo alla compagnia assicuratrice soccombente nella misura indicata nel dispositivo e già ridotta.
Le spese di lite, dovranno essere corrisposte all'Erario, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, atteso che è stata ammessa al gratuito patrocinio per entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
Quanto alle spese del presente giudizio, alla luce dell'accoglimento parziale del gravame, per le stesse ragioni, si dispone parimenti la compensazione parziale nella misura di tre quarti, ponendo il residuo in capo alla compagnia assicuratrice soccombente nella misura indicata nel dispositivo già ridotta.
Le spese di lite vanno liquidate, avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa, per ciascuno dei gradi secondo i parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra €. 52.001,00 ed €
260.000,00 rispettivamente dinanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello, senza considerare la fase istruttoria, con riferimento al giudizio di gravame, per mancanza di attività corrispondente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 166/2021 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita: in accoglimento parziale del gravame proposto da , riforma la sentenza n. 7/2021 Parte_1
pubblicata il 12.01.2021 emessa dal Tribunale di Gela e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, nella qualità di impresa Controparte_1
designata ex artt. 283 ss., d.lg. n. 209/2005, al pagamento a titolo di danno patrimoniale della somma di € 66.377,2 in favore di , e dispone la compensazione parziale nella misura di tre Parte_1
quarti, ponendo il residuo in capo a che condanna al Controparte_1 pagamento delle spese di lite liquidate in €. 3.525,75, oltre spese generali, iva e cpa, da eseguirsi a favore dello Stato, confermando per il resto la sentenza impugnata;
condanna n persona del rappresentante legale pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese di lite del giudizio di gravame, da eseguirsi a favore dello Stato, che si liquidano in €. 2.497,75, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Emanuele De Gregorio
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