Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2001/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2001/2024
tra
Parte_1
appellante e
Parte_2
[...]
appellato
Oggi 2 aprile 2025, alle ore 11,45, innanzi al giudice dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per l'avv. Mussoni Parte_1
Per costituito ma non presente Parte_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Pregulete Bianca .
L'avv. Mussoni illustra ampiamente l'atto di appello riportandosi alle conclusioni ivi formulate e a tutte le ragioni di cui in atti, rinunciando a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Udita la discussione orale della causa, disposta preventivamente la conversione in rito lavoro, applicabile ex art. 6 d.lgs. 150 del 2011, si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina
Alle ore 16,50 il Giudice riaperto il verbale di udienza pronuncia sentenza dandone lettura:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2001/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MUSSONI PATRIZIA (CF ) elettivamente domiciliato in Via Flaminia n. C.F._1
187/A 47900 Rimini presso il difensore avv. MUSSONI PATRIZIA
appellante contro
(C.F. ) titolare della ditta Parte_2 C.F._2 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. FIORENTINI GIANFRANCO (CF ), C.F._3
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FIORENTINI
GIANFRANCO
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, previa dichiarazione di nullità della Sentenza n. 468/2024 resa in data 29 maggio 2024 dal Giudice di
Pace di Forlì in R.G. 4530/2022, ovvero in subordine, in totale ed integrale riforma della stessa, ed in accoglimento del presente appello, accogliere le conclusioni rese in prime cure ovvero
“= nel merito, rigettare l'avversa opposizione avverso l'Ordinanza n. 33 del 21/6/2022, confermando la legittimità del citato provvedimento amministrativo;
= Conseguentemente condannare il titolare della , con sede in Via Parte_3
Del Lavoro n. 31 a Gambettola (FC) (P.IVA ) ovvero il sig. (nato a [...]_2 Parte_2
Cesena il 21/03/1966 (FC), C.F. ) a pagare la somma complessiva di € 5.001,42 C.F._2 per sanzione amministrativa pecuniaria (comprensivi di € 1,42 per spese di procedimento) al Pt_1
[...
. Parte_1 Con vittoria di spese”.
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, rigettare l'appello del Parte_1 siccome infondato, confermando la sentenza n. 468/2024 del Giudice di Pace di Forlì in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi del secondo grado del giudizio.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La presente causa ha ad oggetto l'appello interposto da (di seguito anche Parte_1
“l'appellante” o “ ) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n- 468 del 2024, RG Parte_4
4530 del 2022, del 28 maggio 2024, con la quale il Giudice di prime cure, in accoglimento dell'opposizione interposta da anche quale titolare della ditta (di seguito Parte_2 Parte_2
anche “l'appellato”) aveva annullato il provvedimento impugnato contenente sanzione pecuniaria per l'asserita violazione della legge regionale n. 5 del 2013.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza appellata sarebbe inficiata dalla omessa lettura del dispositivo della sentenza in udienza: quand'anche sostituita l'udienza da scambio di note scritte, sarebbe invero dovuto il deposito della decisione entro lo stesso giorno.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza sarebbe errata nel merito, per avere di fatto confuso due procedimenti diversi: quello di chiusura dell'attività e quello di irrogazione della sanzione pecuniaria,
dando origine ad una motivazione contraddittoria e difficilmente intellegibile. Invero, l'attività
economica del sig. per la sua collocazione vicino a un luogo sensibile, era stata dichiarata in Pt_2
violazione della normativa sulla ludopatia con pec del 14/02/2018 (cfr. doc. 3B); ne conseguiva perciò
(oltre al differente obbligo/procedimento di chiusura fisica del corner e sua delocalizzazione entro 6
mesi - termine poi prorogato sino al 14/08/2019) l'obbligo, per parte appellata, di provvedere all'immediato spegnimento delle macchinette/slot. Obbligo rimasto però inadempiuto e quindi sanzionato con l'ordinanza poi gravata.
Si costituiva nel processo di appello l'appellato, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
Ivi l'appellato rilevava l'infondatezza dell'appello, sotto un primo profilo, in quanto il dispositivo della sentenza è stato letto e depositato nello stesso giorno dell'udienza e registrato dalla cancelleria il giorno successivo. Nel merito, il Giudice di prime cure, ad avviso dell'appellato, avrebbe logicamente e compiutamente motivato il proprio convincimento, seppure con motivazione sintetica;
inoltre, la sentenza sarebbe corretta sotto il profilo giuridico, in quanto è incontestato che non sia mai stato adottato dal il provvedimento formale e finale di chiusura del procedimento, che invece Pt_1
costituisce il presupposto normativo necessario per l'irrogazione della sanzione, previa diffida amministrativa, come rilevato correttamente dal primo Giudice.
La causa è stata istruita documentalmente.
Per quanto riguarda l'eccezione preliminare di nullità della sentenza, è infondata, sussistendo in atti provvedimento sostitutivo del verbale di udienza, datato 15 maggio 2024, data del rinvio per discussione in forma cartolare, contenente il dispositivo della sentenza.
La sanzione oggetto di contestazione, come si evince dagli atti, riguarda la contestata infrazione dell'art. 6, comma 2 bis e comma 2 septies della legge regionale Emilia Romagna n. 5 del 2013, per inosservanza del divieto di prosecuzione della attività di sala giochi. Come si evince dal verbale di accertamento in atti, veniva accertata la violazione contestata, per la prosecuzione della attività di gioco e scommesse, imputata all'appellato, nonostante l'intervenuta scadenza del termine per l'adempimento.
Oggetto principale del contendere, posto che i fatti appaiono essenzialmente pacifici, riguarda il presupposto per l'applicazione della sanzione, se sia richiesta, come ritenuto dal Giudice di Pace, la previa emissione della ordinanza di chiusura, ovvero se i due procedimenti, irrogazione della sanzione e emissione della ordinanza di chiusura, siano fra di loro autonomi e indipendenti.
Dalla lettura della normativa di riferimento, art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013, nella versione aggiornata e modificata dall' art. 43 L.R. 18 luglio 2014, n. 17, art. 4 L.R. 30 aprile 2015, n. 2, art. 48
L.R. 28 ottobre 2016, n. 18, art. 22 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, art. 1 L.R. 13 aprile 2017, n. 6 ,
e art. 1 L.R. 25 giugno 2018, n.8), si evince che, per quanto qui di interesse: “Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 , in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori” (comma 2 bis); “Per le violazioni alle disposizioni finalizzate all'osservanza del divieto di cui ai commi 2 bis e 2 sexies, contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, si applicano le seguenti sanzioni:a) L'inosservanza del divieto di prosecuzione delle attività ai sensi del comma 2 bis è punita, oltre che con la chiusura dell'esercizio, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 9.000,00
euro;b) L'inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 , ai sensi dei commi 2 bis e 2 sexies,
nonché delle ipotesi ad esse equiparate ai sensi del comma 2 ter, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000,00 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli;
nel caso di reiterazione della violazione, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni;
c) L'inosservanza delle limitazioni di cui al comma 2 quinquies è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro;
d) La violazione di ogni altra prescrizione finalizzata all'osservanza dei divieti di cui ai commi 2 bis e 2 sexies contenuta nella normativa attuativa e nei regolamenti comunali è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 600,00 euro” (comma 2 septies); “Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 septies sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l'infrazione, secondo le procedure definite dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).” (comma 2 octies).
E' importante osservare sotto un primo aspetto, come la lettera a) del citato comma 2 septies non subordini affatto l'irrogazione della sanzione pecuniaria all'avvenuto completamento della procedura amministrativa di chiusura dell'attività; le due procedure sono infatti testualmente affiancate e non poste in via di subordine l'una all'altra, opzione interpretativa che non risulta evincibile dal testo della legge, nella consapevolezza che il dato testuale è sempre l'elemento prioritario nella attività
interpretativa, potendosi ricorrere a ulteriori criteri solo in ipotesi di incertezza o insufficienza del dato testuale stesso. Del resto, è incontestato nel caso di specie che all'appellato era stato già concesso un termine, prorogato, per provvedere ad adempiere alla prescrizione di delocalizzazione dell'attività,
termine che, alla data di elevazione del verbale di accertamento che costituisce presupposto della ordinanza ingiunzione opposta, era già scaduto. Invero, non si può ritenere, in quanto il dato testuale non lo consente, che l'irrogazione della sanzione pecuniaria fosse subordinata alla emissione e alla notifica da parte del di un ulteriore provvedimento di chiusura dell'attività. Pt_1
Per altro verso, il procedimento diffida, richiamato dall'appellato, l'art. 7 bis della legge regionale n.
21 del 1984 prevede che “4. La diffida amministrativa e' applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attivita' di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo,
nonche' nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.
5. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'art. 9, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa e' contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che e' sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.
Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento ai sensi dell'art. 8. 6. La diffida amministrativa non e'
rinnovabile, ne' prorogabile. Essa non opera in caso di attivita' svolta senza autorizzazione,
licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato.L'autore della violazione non puo' essere diffidato nuovamente per un comportamento gia' oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
7. Gli enti competenti ai sensi dell'art. 5 individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La
Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e puo' dettare specifiche linee guida in materia.".
Ad avviso dell'appellato, le sanzioni pecuniarie sarebbero applicabili solo a seguito dell'emissione della ordinanza di chiusura e previa diffida. Il ragionamento non appare condivisibile.
In primis, va precisato che la diffida amministrativa, lungi dal coincidere o sovrapporsi alla ordinanza di chiusura, costituisce ulteriore istituto previsto dall'art. 7 bis della legge regionale n. 21 del 1984.
Quanto alla applicabilità nella fattispecie dell'istituto della diffida ex art. 7 bis, essa appare da escludere, atteso che la diffida si applica nei “…settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attivita' di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo” mentre l'oggetto della normativa di cui alla legge regionale n. 5 del 2013 è costituito dalla diversa materia di: “norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità
e a quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo.”.
Ne deriva, così, l'infondatezza dell'opposizione a suo tempo presentata dall'appellato avverso l'ordinanza ingiunzione che, ad integrale riforma della sentenza appellata, deve essere rigettata. Le spese del presente e del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, parametri minimi per fasi di studio e introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello interposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Forlì n. 468 del 2024, RG 4530 del 2022, del 28.5.2024 e pertanto
2) Ad integrale riforma della sentenza di cui al punto 1), respinge l'opposizione a suo tempo presentata da , anche quale titolare di avverso l'ordinanza Parte_2 Parte_2
ingiunzione n. 33 del 21 giugno 2022 del che dichiara definitiva ed Parte_1
esecutiva;
3) Condanna , anche quale titolare della alla integrale refusione a Parte_2 Parte_2
delle spese di lite del giudizio di primo grado e del presente giudizio Parte_1
di appello, che liquida, per quanto concerne le spese di primo grado, in complessivi euro
457,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge e, per quanto concerne le spese di appello, in complessivi euro 852,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge ed euro 147,00 per anticipazioni.
Forlì, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina