TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/07/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona del Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4241 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Parte_1
CRISCUOLO ERNESTO presso il quale è elettivamente domiciliato in VIA ETTORE
CORCIONI 51 81031 AVERSA ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. RAZZINO EDOARDO presso il quale è elettivamente domiciliata in VIA RIO PERSICO N. 14 81030 OL
TE
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, domiciliati come in atti
TE
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 4.07.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva impugnativa avverso intimazione di pagamento n. n.
028202390022803877/00, notificata in data 08.06.2023, avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella esattoriale n. 02820040042548903000, asseritamente notificata in data 25/11/2004, relativa a contributi relativi all' anno 1998, per la somma di euro 20.857,07. CP_2
Deduceva l'estinzione del credito per prescrizione e concludeva chiedendo la declaratoria di prescrizione dei crediti contenuti negli avvisi di addebito impugnati, e, per l'effetto,
l'annullamento dell'intimazione di pagamento, limitatamente agli avvisi di addebito impugnati, spese vinte con attribuzione.
Si costituiva l' che resisteva al ricorso con varie argomentazioni. In particolare CP_2
deduceva la notifica delle cartelle di pagamento e la mancata decorrenza del termine prescrizionale.
Si costituiva che resisteva al ricorso con varie Controparte_3
argomentazioni, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata, in fatto ed in diritto, spese vinte.
*****
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall' e CP_4
dall' CP_2
L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del
1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III,
1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 d.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass
n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010 ).
L'art. 29, co. 2, del d. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Ebbene nel caso di specie l'opposizione de qua è tempestiva per i vizi di merito.
E' opportuno, tuttavia, onde definire la controversia, esaminare l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla presunta notifica della cartella di pagamento contenuta nell'intimazione di pagamento impugnata.
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016).
Applicando tale principio anche senza vagliare la ritualità della notifica della cartella di pagamento impugnata, asseritamente notificata in data 25.11.2004, risulta maturata la prescrizione dei crediti avente carattere quinquennale (S.U. n. 23397 del 17 novembre
2016), alla data della notifica dei presunti atti interruttivi allegati dalla resistente
[...]
. In particolare relativamente quando è stato notificato l'intimazione di CP_3 pagamento n. 02820179007087045000, in data 15.07.2017, relativa, tra l'altro anche alla cartella impugnata, il credito relativo era già estinto per prescrizione, intervenuta, in assenza di ulteriori atti interruttivi in data 25.11.2009.
In assenza di prova, pertanto, di altri validi atti interruttivi va ritenuto che la prescrizione sia maturata relativamente alla cartella di pagamento n. 02820040042548903000.
L'accoglimento di tale motivo di doglianza comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni.
Per le suesposte considerazioni i ricorsi riuniti vanno integralmente accolti e i contributi non sono dovuti per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite, seguono la regola della soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo equa in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso dichiara non dovuti, perché prescritti, i contributi, e le conseguenti sanzioni relativi alla cartella esattoriale n. 02820040042548903000; b) condanna le resistenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 07.07.2025
La Giudice