Sentenza 15 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2003, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A0 38 4 1 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 23994/00 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 8879 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Udienza 28 gennaio 2003 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO-Società di trasporti e servizi per azioni, in persona del suo Icgale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Maresca, Raffaele De Luca Tamajo, Franco Carinci, Enzo Morrico, Salvatore Trifirò e Gerardo Vesci ed elettivamente domiciliata in Roma al Lungotevere R P Michelangelo n. 9 (presso lo stadio Maresca), giusta procura a margine del ricorso;
464 ח
- ricorrente -
contro
MA AU, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Bonetto e Sergio Vacirca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Flaminia n. 195, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino-Sezione Lavoro n. 7193/00 del 30 agosto 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1095/99) e notificata in data 26 settembre 2000, Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2003 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza menzionata in epigrafe il Tribunale di Torino ?R (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), confermando la decisione del Pretore-Giudice del Lavoro di Torino, ha ribadito la fondatezza della domanda giudiziale con la quale ST DO aveva impugnato il licenziamento intimatogli dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale cd in 2 applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, comma sesto, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: la cennata impugnazione era fondata sull'assunto che la suddetta disciplina, legale e contrattuale, non aveva inteso modificare la (né derogare alla) legge 23 luglio 1991, n. 223, per cui l'originario ricorrente denunciava, come causa dell'illegittimità del recesso, la mancata osservanza, nel caso di specie, delle procedure da questa legge l'adozione di licenziamenti collettivi.stabilite per Per quello che rileva in questa scdc il Giudice di appello ha rimarcato che: a) nella specie è mancata l'osservanza, sul piano formalc, dei precetti della legge n. 223 del 1991, a partire dalia comunicazione di apertura della procedura di cui all'art. 4, terzo comma, che deve contenere, fra l'altro, l'indicazione del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, restando quindi inficiati i rcccssi dalla previsione di inefficacia formulata dall'art. 5, terzo comma della legge>>; b) a questi vizi formali (che non possono ritenersi supcrabili da adempimenti, solo in parte equivalenti, previsti in un altro contesto del tutto autonomo, trattandosi di disposizioni stringenti cui non si può ottemperare con semplici surrogati recuperati passim all'interno di procedure diverse) si accompagna poi il difetto radicale già sopra 3 rilevato del contrasto con la struttura stessa del licenziamento collettivo, nella sua fondamentale essenza>>; c) è naturalmente irrilevante che vi sia stata un'ampia (ma non totalitaria) convergenza delle organizzazioni sindacali sulla predisposizione e realizzazione dell'intera manovra, che, essendo contra legem, non può determinare la lesione, e meno ancora la soppressione, del diritto soggettivo al lavoro dei singoli dipendenti pregiudicati da questi accordi, l'interesse di ciascun lavoratore alla corretta attuazione dei licenziamenti collettivi non potendosi ritenere subordinato de plano alla valutazione fattane a livello sindacale che risulti non conforme ai principi dell'ordinamento>>. Per la cassazione di tale sentenza la s.p.z. Ferrovie dello Stato propone ricorso affidato a tre motivi. L'intimato ST DO resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente - denunziando “violazione dell'art. 59 (comma sesto) della legge n. 449/1997, dell'art. 43 della legge n. 448/1998, dell'art. 1 del d.l. n. 324/1998, degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione agli accordi sindacali del 2.12.1997, del 21.5.1998 e del 5.8.1998" - addebita al Tribunale di Torino, di non aver rilevato che la cennata normativa prevedeva, anzitutto, una deroga immediata, per le Ferrovie dello Stato, della disciplina sui limiti al pensionamento anticipato proprio per consentire alle parti di utilizzare “da subito" il criterio dell'anzianità di servizio nella eliminazione degli esuberi delle FF.SS.; in secondo luogo, la norma incaricava le parti di apprestare "da subito" soluzioni che garantissero nel futuro il funzionamento fisiologico del fondo, cioè soluzioni che avessero scongiurato la degenerazione della disorganizzazione e dei costi dell'azienda [sicché] nell'accordo del 21 maggio 1998 le parti predisposero una apposita disciplina in materia di risoluzione del rapporto di lavoro [per cui] era evidente come dalla complessa disciplina normativa, dalla ratio, dalla collocazione sistematica e dagli elementi testuali risultava che la norma stessa fosse modellata in vista dell'obiettivo dell'eliminazione degli esuberi FF.SS. offrendo una disciplina che si collocava su di un piano del tutto diverso da quello sul quale operava correntemente la legge n. 223/1991, affidando tale climinazione alla gestione concordata tra le parti a livello nazionale circa le dimensioni degli esuberi, la loro dislocazione territoriale e circa le modalità del loro smaltimento>>, Con il secondo motivo la ricorrente - denunziando la violazione delle stesse norma di cui al primo motivo ed, in più, "dell'art. 4 della legge n. 223/1991”, nonché “vizi di motivazione" - censura la sentenza impugnata per aver nogato che la disciplina contenuta nella legge 5 223/1991 potesse essere validamente sostituita da una disciplina convenzionale nel suo complesso più favorevole di quella sostituita>>>, rilevando che il rigoroso iter negoziale previsto per la con determinazione delle eccedenze ed il criterio (rigorosamente oggettivo) convenzionalmente pattuito per la selezione del lavoratore da licenziare cscludono che il sindacato sia stato tenuto all'oscuro di circostanze tali da incidere sul corretto svolgimento del confronto sindacale [per cuil, deve comunque ritenersi realizzato lo scopo della effettività del confronto sindacale, con la conseguenza che contrariamente a quanto crroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata - non può dirsí violato l'art. 4 della legge n. 223 cit'>. Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente denunziando "violazione degli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e vizi di motivazione" addebita al Giudice di appello di avere - erroneamente dodotto la violazione della legge n. 223 dalla circostanza che nella specie la società avrebbe proceduto ad assunzioni in costanza di licenziamenti collettivi [cio] in contrasto con la giurisprudenza secondo la quale il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 223 non presuppone necessariamente una crisi aziendale e neppure un ridimensionamento strutturale dell'attività produttiva conseguendone ? ? ? che la sussistenza delle ragioni che giustificano un licenziamento collettivo non è esclusa nè dalla prestazione di lavoro straordinario, nè 6 dall'affidamento a terzi di operazioni o lavorazioni prima eseguite în azienda nè da nuove assunzioni [per cui gli spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più i motivi specifici della riduzione di personale diversamente da quanto accade per il licenziamento individuale -, ma unicamente la correttezza procedurale dell'intera operazione>>>>. II/a I cennati motivi di ricorso esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi richiedono la soluzione delle - seguenti questioni: a) se l'art. 59, comma seste, della legge 27 novembre 1997, n. 449, al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della s.p.a. Ferrovie dello Stato, abbia dettato una speciale disciplina di individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, cosi operando in area diversa da quella coperta dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escludendo che la suddetta individuazione soggiaccia all'osservanza delle procedure proviste da tale ultima legge e, in particolare, dai suoi artt. 4 e 5; b) in subordine, e per l'eventualità che alla precedente questionc debba darsi soluzione negativa, se le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle cccedenze e dei conseguenti licenziamenti, 7 risultino, per questa stessa ragione, idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le medesime esigenze di informazione e tutcla cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali. Ad entrambe le questioni la Corte ha già dato risposta negativa (così, ex plurimis, Cass. n. 10171/2001), sancendo il principio per cui nclla materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223/1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223/1991 possono ritenersi derogati, in materia di riogranizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 159 della legge n. 449/1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche in base al criterio dell'anzianità contributiva, non esclude l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla legge n. ? ? 223/1991, né rimette agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge>>. Tale principio è stato confermato con ulteriori argomentazioni dalle Sezioni Unite di questa Corte a cui un ricorso analogo al- presente cra stato assegnato ex art. 374, ultimo alinea del secondo comma, cod proc. civ. presentando esso "una questione di massima di particolare importanza" - che ha ribadito la conclusionc già espressa dalla citata sentenza n. 10171/2001 circa la riconoscibilità di una ratio Jegis limitata all'apprestamento di opportuni ammortizzatori sociali al fine di agevolare, riducendone i costi sociali, operazioni di riorganizzazione e di risanamento dell'azienda, attuate medianto espulsione di personale, certo essendo che il presupposto dell'intervento legislativo di cui al summenzionato art. 59 è rappresentato dalla consapevolezza che l'azienda ferroviaria statale presentasse eccedenze occupazionali e che la riorganizzazione c il risanamento dovessero passare attarverso i licenziamenti. Sulla disciplina dei licenziamenti collettivi, viceversa, la legge ha inciso, in coerenza con i rimedi apprestati a livello di previdenza e di solidarietà, limitandosi a rendere obbligatoria l'applicazione - esclusiva o in concorsu con altri del criterio di scelta dei lavoratori da licenziare rappresentato dall'anzianità contributiva o anagrafica. Non vi è, perciò, alcun elemento che possa autorizzare l'interprete a ritenere che la legge n. 223/1991 sia stata derogata per altri aspetti;
e sarebbe del tutto arbitrario considerare la legge n. 449/1997 come se avesse direttamente 9 valutato la necessità di ridurre il personale disponendo il licenziamento dei dipendenti più anziani, ovvero nel senso che abbia rimesso agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità, anche in deroga alle previsioni della I., 223/1991. 11/b. In definitiva, si ritiene di dover ulteriormente ribadire identiche conclusioni anche perchè le difese di parte ricorrente non sono sorrette da argomenti che non siano stati già disattesi nelle ricordate occasioni o che propongano aspetti di tale rilievo da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti - che, per la questione oggetto del ricorso in esame, trova particolare accentuazione in considerazione della funzione di "nomofilachia privilegiata caratterizzante l'opera delle Sezioni Unite sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento L del compito [assegnatole dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (e sue modificazioni), ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio sancito dall'art. 111 Cost.] di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge c l'unità del diritto oggettivo nazionalc. III -. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso R M proposto dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato deve essere integralmente respinto. 10 In ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, le peculiarità della controversia - emergenti dal complesso delle ragioni della decisione e dalla surriferita sentenza delle Sezioni Unite investita di analoga questione a norma dell'art. 374, ultimo alinca del secondo -comma, cod. proc. civ. inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensarle interamente tra le parti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il giorno 28 gennaio 2003. 533 Карашив 11 Fre 11 Consiglicre estensore 7. Dale CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 95 MAR. 2003 CANCELLIERE 11