CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 575/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:25 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
IA NN, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 379/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY06T200599 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, la società Ricorrente_1, con codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia nr. P.IVA_1, impugnava l'avviso di Accertamento n. TDY06T200599/2023, notificato alla ricorrente in data 14 novembre 2023, per l'anno d'imposta 2017, con conseguenti maggiori imposte I.V.A. per euro 19.146,00, oltre sanzioni ed interessi.
Premetteva parte ricorrente che “esaminato la posizione fiscale della società rappresentata, per l'anno
2017, nell'ambito della lotta alle frodi in tema di IVA e, nello specifico, ha esaminato le dichiarazioni di intento dalla stessa ricevute e sulla scorta delle quali ha emesso fatture non imponibili. Sulla scorta di esame è stato dapprima emesso questionario n. Q00001/2023 con il quale la società è stata invitata ad esibire la documentazione contabile relativa ai clienti nei confronti dei quali ha emesso le fatture non imponibili, ed al quale la società ha risposto esibendo tutta la documentazione in proprio possesso.
Successivamente alla società è stato notificato invito al contraddittorio per attivare il procedimento di accertamento con adesione, durante il quale l'Ufficio non ha accettato le giustificazioni fornite e dalla quale è scaturito l'accertamento contro il quale oggi si ricorre. Nello specifico alla società è contestata l'indebita emissione di fatture senza applicazione dell'IVA nei confronti del cliente “Società_1 S.r.l.” per un importo pari a euro 87.028,31. “.
La società ha proposto ricorso sostenendo che, sotto l'aspetto normativo sanzionatorio è evidente che la ricorrente non ha alcuna responsabilità giacché essa ha agito sulla base di dichiarazioni d'intento regolarmente ricevute. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di dichiarare l'illegittimità/infondatezza della pretesa tributaria e, dunque l'annullamento dell'avviso di accertamento, con condanna dell'Amministrazione alla restituzione di quanto eventualmente versato dalla ricorrente e, in ogni caso, alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro contestando quanto dedotto da parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, il regime di non imponibilità IVA previsto per gli “esportatori abituali” di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), DPR 633/1972, consente a tali soggetti di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta nei limiti del plafond disponibile. Il sistema è volto ad evitare l'accumulo strutturale di crediti IVA in capo agli operatori che svolgono attività con l'estero in regime di non imponibilità. Affinché le forniture possano essere legittimamente effettuate in sospensione d'imposta, il cessionario/committente deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento e il cedente/prestatore deve verificarne telematicamente l'avvenuta presentazione. Tale verifica costituisce un obbligo essenziale: la sua omissione comporta una sanzione pari al 70% dell'IVA non applicata, oltre al recupero dell'imposta (art. 7, comma 4-bis, D.lgs. 471/1997).
Nonostante la norma preveda che, in caso di dichiarazione ideologicamente falsa, rispondano
“esclusivamente” i soggetti che l'hanno rilasciata (art. 7, comma 3, secondo periodo, D.lgs. 471/1997), la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente adottato un orientamento più rigoroso.
Nelle frodi Iva attuate mediante la predisposizione e rilascio di false dichiarazioni d'intento, costante giurisprudenza in ambito nazionale e comunitario attribuisce al cedente la responsabilità della verifica di regolarità della posizione del cessionario (esportatore abituale) e in alcuni casi anche dell'effettività dell'esportazione della merce ceduta in esenzione di Iva. Il presupposto fondante i recuperi d'imposta nei confronti del cedente si basa essenzialmente su un rigoroso orientamento giurisprudenziale in base al quale si presume che il cedente, fornitore del “falso esportatore abituale”, abbia agito senza adottare la diligenza dovuta, presumendo di conseguenza in capo a questi un'addotta conoscenza o conoscibilità della frode (ex multis, ordinanza n. 22003/2022 della V Sez. Civ. della Cassazione).
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanze nn. 21569/2025, 21568/2025, 21567/2025, 16923/2025,
12463/2025), il fornitore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare – anche inconsapevolmente – ad una frode imperniata sull'utilizzo di un falso plafond. Ne deriva che il mero controllo telematico della dichiarazione d'intento non è sufficiente a escludere la responsabilità del cedente, qualora l'operazione si inserisca in un contesto fraudolento riconoscibile da segnali oggettivi.
L'ordinanza n. 16923/2025 ha elencato una serie di elementi sintomatici che, valutati complessivamente, possono far emergere dubbi sulla veridicità della dichiarazione d'intento e sull'effettiva operatività del cessionario:
divergenza tra luogo effettivo di scarico della merce e quello indicato nei DDT;
assenza di strutture idonee allo scarico e deposito presso l'indirizzo dichiarato come sede della società cessionaria;
percorso di trasporto difforme rispetto a quello indicato nelle fatture;
mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e omessi versamenti;
cessioni sottocosto da parte dell'acquirente; pagamenti sempre anticipati o contestuali all'emissione delle fatture;
assenza del cessionario dalla banca dati VIES;
mancato deposito dei bilanci.
La presenza di tali anomalie impone all'operatore diligente una condotta particolarmente attenta e attiva.
Oltre al riscontro telematico dell'invio della dichiarazione d'intento, è opportuno adottare ulteriori cautele operative, quali la consultazione della visura camerale del cessionario/committente per accertare l'effettiva esistenza della società e l'assenza di indici di rischio (es. società neocostituita non può aver maturato plafond o il codice attività incoerente rispetto allo status di esportatore abituale); la stipula di contratti in forma scritta, per cristallizzare gli impegni delle parti e i termini dell'operazione; la richiesta di mezzi di pagamento coerenti con la prassi commerciale ordinaria.
Nel caso specifico, la ricorrente non ha eseguito alcuna verifica circa l'effettiva spettanza dello status di esportatore abituale da parte della società “Società_1 SPA”, limitandosi ad affermare che non era tenuta ad alcuna verifica cartolare sulle operazioni effettuate dalla Società_1 S.r.l. nell'anno 2016, atteso che si era fatta esibire una visura camerale da cui risultava, nell'oggetto sociale, la possibilità di commercializzare all'ingrosso imballaggi di ogni genere;
di aver fatto affidamento sulla conoscenza personale dell'allora amministratore della Società_1 S.r.l.
In difetto di prova da parte del cedente di avere agito in buona fede, avendo adottato misure di controllo proporzionate e adeguate in relazione alla fattispecie concreta, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.736,00, per compensi, oltre accessori come per legge.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:25 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
IA NN, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 379/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY06T200599 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, la società Ricorrente_1, con codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia nr. P.IVA_1, impugnava l'avviso di Accertamento n. TDY06T200599/2023, notificato alla ricorrente in data 14 novembre 2023, per l'anno d'imposta 2017, con conseguenti maggiori imposte I.V.A. per euro 19.146,00, oltre sanzioni ed interessi.
Premetteva parte ricorrente che “esaminato la posizione fiscale della società rappresentata, per l'anno
2017, nell'ambito della lotta alle frodi in tema di IVA e, nello specifico, ha esaminato le dichiarazioni di intento dalla stessa ricevute e sulla scorta delle quali ha emesso fatture non imponibili. Sulla scorta di esame è stato dapprima emesso questionario n. Q00001/2023 con il quale la società è stata invitata ad esibire la documentazione contabile relativa ai clienti nei confronti dei quali ha emesso le fatture non imponibili, ed al quale la società ha risposto esibendo tutta la documentazione in proprio possesso.
Successivamente alla società è stato notificato invito al contraddittorio per attivare il procedimento di accertamento con adesione, durante il quale l'Ufficio non ha accettato le giustificazioni fornite e dalla quale è scaturito l'accertamento contro il quale oggi si ricorre. Nello specifico alla società è contestata l'indebita emissione di fatture senza applicazione dell'IVA nei confronti del cliente “Società_1 S.r.l.” per un importo pari a euro 87.028,31. “.
La società ha proposto ricorso sostenendo che, sotto l'aspetto normativo sanzionatorio è evidente che la ricorrente non ha alcuna responsabilità giacché essa ha agito sulla base di dichiarazioni d'intento regolarmente ricevute. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di dichiarare l'illegittimità/infondatezza della pretesa tributaria e, dunque l'annullamento dell'avviso di accertamento, con condanna dell'Amministrazione alla restituzione di quanto eventualmente versato dalla ricorrente e, in ogni caso, alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro contestando quanto dedotto da parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, il regime di non imponibilità IVA previsto per gli “esportatori abituali” di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), DPR 633/1972, consente a tali soggetti di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta nei limiti del plafond disponibile. Il sistema è volto ad evitare l'accumulo strutturale di crediti IVA in capo agli operatori che svolgono attività con l'estero in regime di non imponibilità. Affinché le forniture possano essere legittimamente effettuate in sospensione d'imposta, il cessionario/committente deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento e il cedente/prestatore deve verificarne telematicamente l'avvenuta presentazione. Tale verifica costituisce un obbligo essenziale: la sua omissione comporta una sanzione pari al 70% dell'IVA non applicata, oltre al recupero dell'imposta (art. 7, comma 4-bis, D.lgs. 471/1997).
Nonostante la norma preveda che, in caso di dichiarazione ideologicamente falsa, rispondano
“esclusivamente” i soggetti che l'hanno rilasciata (art. 7, comma 3, secondo periodo, D.lgs. 471/1997), la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente adottato un orientamento più rigoroso.
Nelle frodi Iva attuate mediante la predisposizione e rilascio di false dichiarazioni d'intento, costante giurisprudenza in ambito nazionale e comunitario attribuisce al cedente la responsabilità della verifica di regolarità della posizione del cessionario (esportatore abituale) e in alcuni casi anche dell'effettività dell'esportazione della merce ceduta in esenzione di Iva. Il presupposto fondante i recuperi d'imposta nei confronti del cedente si basa essenzialmente su un rigoroso orientamento giurisprudenziale in base al quale si presume che il cedente, fornitore del “falso esportatore abituale”, abbia agito senza adottare la diligenza dovuta, presumendo di conseguenza in capo a questi un'addotta conoscenza o conoscibilità della frode (ex multis, ordinanza n. 22003/2022 della V Sez. Civ. della Cassazione).
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanze nn. 21569/2025, 21568/2025, 21567/2025, 16923/2025,
12463/2025), il fornitore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare – anche inconsapevolmente – ad una frode imperniata sull'utilizzo di un falso plafond. Ne deriva che il mero controllo telematico della dichiarazione d'intento non è sufficiente a escludere la responsabilità del cedente, qualora l'operazione si inserisca in un contesto fraudolento riconoscibile da segnali oggettivi.
L'ordinanza n. 16923/2025 ha elencato una serie di elementi sintomatici che, valutati complessivamente, possono far emergere dubbi sulla veridicità della dichiarazione d'intento e sull'effettiva operatività del cessionario:
divergenza tra luogo effettivo di scarico della merce e quello indicato nei DDT;
assenza di strutture idonee allo scarico e deposito presso l'indirizzo dichiarato come sede della società cessionaria;
percorso di trasporto difforme rispetto a quello indicato nelle fatture;
mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e omessi versamenti;
cessioni sottocosto da parte dell'acquirente; pagamenti sempre anticipati o contestuali all'emissione delle fatture;
assenza del cessionario dalla banca dati VIES;
mancato deposito dei bilanci.
La presenza di tali anomalie impone all'operatore diligente una condotta particolarmente attenta e attiva.
Oltre al riscontro telematico dell'invio della dichiarazione d'intento, è opportuno adottare ulteriori cautele operative, quali la consultazione della visura camerale del cessionario/committente per accertare l'effettiva esistenza della società e l'assenza di indici di rischio (es. società neocostituita non può aver maturato plafond o il codice attività incoerente rispetto allo status di esportatore abituale); la stipula di contratti in forma scritta, per cristallizzare gli impegni delle parti e i termini dell'operazione; la richiesta di mezzi di pagamento coerenti con la prassi commerciale ordinaria.
Nel caso specifico, la ricorrente non ha eseguito alcuna verifica circa l'effettiva spettanza dello status di esportatore abituale da parte della società “Società_1 SPA”, limitandosi ad affermare che non era tenuta ad alcuna verifica cartolare sulle operazioni effettuate dalla Società_1 S.r.l. nell'anno 2016, atteso che si era fatta esibire una visura camerale da cui risultava, nell'oggetto sociale, la possibilità di commercializzare all'ingrosso imballaggi di ogni genere;
di aver fatto affidamento sulla conoscenza personale dell'allora amministratore della Società_1 S.r.l.
In difetto di prova da parte del cedente di avere agito in buona fede, avendo adottato misure di controllo proporzionate e adeguate in relazione alla fattispecie concreta, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.736,00, per compensi, oltre accessori come per legge.