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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 432 / 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 06/02/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Picotti e la ricorrente personalmente per la pratica forense la dott.ssa Persona_1 per la parte convenuta l'Avv. Luciani
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo, la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 06/02/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 432 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
10/03/2023
da
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. DE STROBEL GABRIELLA e dell'avv. PICOTTI
LORENZO;
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. COSTANTINO GIOVANNI
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata, in parziale accoglimento del ricorso
1) Dichiara che il convenuto ha illegittimamente Controparte_1
revocato l'incarico di coordinatore assegnato alla ricorrente e adibito la ricorrente a mansioni inferiori Parte_1
di “fisioterapista” dal 1.1.2022
1 2) Dichiara l'illegittimità del trasferimento della ricorrente presso la sede di Negrar con mansioni di fisioterapista a decorrere dal
14.11.2022;
3) Condanna la parte convenuta a riassegnare la ricorrente alle mansioni di coordinatore e alla precedente sede di lavoro;
4) Condanna l convenuto a versare alla ricorrente a titolo di CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali per mancato percepimento dell'indennità di coordinamento la somma di € 4.777,07, calcolati sino alla data della sentenza, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla scadenza delle singole mensilità non percepite sino al saldo
5) Condanna l convenuto a versare alla ricorrente, a titolo di CP_1
risarcimento dei danni alla professionalità e immagine professionale per l'assegnazione a mansioni inferiori, la somma di
€ 22.000 in valori attuali, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
6) Rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
7) Dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite,
liquidate per l'intero in € 9.000 per compensi ed € 379,50 per contributo unificato, oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%, e condanna l convenuto a rifondere alla parte ricorrente la residua quota CP_1
due terzi.
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 6.2.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
2
SEZIONE LAVORO
Causa n. 432 / 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 06/02/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Picotti e la ricorrente personalmente per la pratica forense la dott.ssa Persona_1 per la parte convenuta l'Avv. Luciani
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo, la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 06/02/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 432 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
10/03/2023
da
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. DE STROBEL GABRIELLA e dell'avv. PICOTTI
LORENZO;
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. COSTANTINO GIOVANNI
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata, in parziale accoglimento del ricorso
1) Dichiara che il convenuto ha illegittimamente Controparte_1
revocato l'incarico di coordinatore assegnato alla ricorrente e adibito la ricorrente a mansioni inferiori Parte_1
di “fisioterapista” dal 1.1.2022
1 2) Dichiara l'illegittimità del trasferimento della ricorrente presso la sede di Negrar con mansioni di fisioterapista a decorrere dal
14.11.2022;
3) Condanna la parte convenuta a riassegnare la ricorrente alle mansioni di coordinatore e alla precedente sede di lavoro;
4) Condanna l convenuto a versare alla ricorrente a titolo di CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali per mancato percepimento dell'indennità di coordinamento la somma di € 4.777,07, calcolati sino alla data della sentenza, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla scadenza delle singole mensilità non percepite sino al saldo
5) Condanna l convenuto a versare alla ricorrente, a titolo di CP_1
risarcimento dei danni alla professionalità e immagine professionale per l'assegnazione a mansioni inferiori, la somma di
€ 22.000 in valori attuali, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
6) Rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
7) Dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite,
liquidate per l'intero in € 9.000 per compensi ed € 379,50 per contributo unificato, oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%, e condanna l convenuto a rifondere alla parte ricorrente la residua quota CP_1
due terzi.
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 6.2.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
2