Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 873 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 28/01/2025), nella causa n. 873/2023 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to VACCA MARTINA e Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to PERRIA VITTORIO;
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to CHIETERA FRANCESCA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze Parte_1 di in forza di contratto a tempo pieno e determinato del 9.9.2022 CP_1 con mansioni di carpentiere / muratore, categoria legale di operaio di 3° livello ai sensi del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini (Edilizia Piccola Industria) (doc. n. 2), adibito presso il cantiere Porto Torres, denominato “New Energy”; che detto contratto, con durata iniziale dal 12.9.22 al 31.10.22 è stato formalmente prorogato fino al 31.12.22 (doc. n.3); di aver continuato a lavorare, senza ulteriore formale proroga, fino al 28.2.23 quando il rapporto è stato oralmente interrotto;
ha censurato l'illegittima prosecuzione del rapporto di lavoro per 59 giorni oltre la scadenza nonché la sua interruzione e, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. n. 81/15, ha domandato: “1) accertare e dichiarare l'avvenuta trasformazione del contratto a tempo determinato - stipulato in data 9.9.2022, illegittimamente prorogato dal 1° gennaio 2023, in contratto a tempo indeterminato nonché la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti dalla data del 31.01.2023 o da quella ritenuta di giustizia, per i motivi indicati nella narrativa che precede;
2) accertare e dichiarare l'inefficacia e inidoneità del recesso orale e/o comunicazione di scadenza del termine da parte di a risolvere il CP_1 rapporto di lavoro;
3) ordinare alla società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il ripristino del rapporto di lavoro, con condanna
1
4) in via subordinata, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o inefficace e/o annullabile il recesso della convenuta dal rapporto di lavoro, condannando la medesima, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, con condanna della società, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del sig. di una Pt_1 indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del recesso sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
4) in ogni caso, condannare , in persona del Legale Rappresentante pro tempore a CP_1 corrispondere al ricorrente una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, 1° comma, del D.Lgs. n. 81/2015, pari a euro 1.321,71 netti
o alla maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà corretta;
5) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
− parte convenuta tempestivamente costituita, ha eccepito di aver CP_1 comunicato al ricorrente sia oralmente che a mezzo e-mail del 23.12.22 la proroga del contratto al 28.2.23 (doc.4); che il ricorrente non ha restituito la proroga firmata, ma che, stante la durata complessiva del rapporto inferiore a dodici mesi, non è prevista una forma vincolata per tale atto;
ha chiesto: ”il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite”;
− in seguito al fallimento del tentativo di conciliazione, parte ricorrente ha contestato la ricezione della e-mail del 23.12.22 prodotta dalla resistente e ne ha disconosciuto il contenuto;
ha altresì negato di aver ricevuto comunicazione orale della proroga;
− all'esito dell'istruttoria orale ammessa, la causa è stata discussa dalle parti in trattazione scritta e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. è pacifico, oltre che documentale, che parte ricorrente abbia sottoscritto contratto di lavoro a tempo determinato con durata dal 12.9.22 al 31.10.22 (doc. 2 parte ricorrente e doc. 1 parte resistente) e abbia ricevuto ed accettato la prima proroga del contratto fino al 31.12.22 (doc. n.3 parte ricorrente e parte resistente);
2. il perimetro di causa è dunque circoscritto all'esistenza e alla validità della successiva proroga del contratto fino al 28.2.23 che, secondo la contestata ricostruzione di parte resistente, sarebbe stata comunicata al ricorrente sia in forma orale che a mezzo e-mail in data 23.12.22;
2 3. il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento;
4. occorre innanzitutto rilevare che nell'ordinamento vige, ai sensi dell'art. 1350 c.c., il generale principio della libertà delle forme e, pertanto, è necessaria una previsione legislativa per imporre una forma vincolata ad un atto;
5. ebbene, se da un lato l'art. 19 comma 4 prima parte D. Lgs. n. 81/15 prevede espressamente l'inefficacia dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro ove non risulti da atto scritto, l'art. 21 comma 1 del medesimo decreto, nel disciplinare l'istituto della proroga, indica unicamente la necessità del consenso del lavoratore;
solo in caso di superamento della durata di dodici mesi, l'art. 19 comma 4 ultima parte D. Lgs. n. 81/15 prevede che venga indicata la causa della proroga, implicitamente richiedendo un atto scritto allo scopo;
6. la disamina del dato letterale delle norme porta quindi a concludere che, ove, come nel caso di specie, il rapporto non superi la durata di dodici mesi, le proroghe dello stesso non richiedano la forma scritta, ma solo il consenso del lavoratore;
7. peraltro, anche la giurisprudenza formatasi sugli art. 1 e 4 D. Lgs. n. 368/01, di tenore analogo, sul punto, all'attuale dettato normativo, aveva ritenuto che il consenso del lavoratore alla proroga non necessitasse di atto scritto;
la questione affrontata era, in particolare, la necessità, anche in presenza di un dato letterale apparentemente chiaro, di una applicazione analogica della disposizione relativa alla stipula del contratto ovvero, in altre parole, se fosse necessario ritenere che, come per iscritto deve risultare il contratto, uguale forma deve assumere la proroga al fine di tutelare il lavoratore;
la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1058/16, ha infatti chiarito che la mancata introduzione della forma scritta per la proroga, non costituisca una svista del legislatore ma, al contrario, rappresenta l'espressione di una sorta di bilanciamento, avuto riguardo agli ulteriori meccanismi di tutela e di reazione penalizzanti, per il datore, recati appunto dalla, allora in esame, riforma del 2001;
8. poiché tali meccanismi sopravvivono, ed anzi sono rafforzati dal D. Lgs. n. 81/15, si può ritenere che la forma scritta non sia richiesta ad substantiam (ma nemmeno ad probationem) per una valida proroga del termine finale apposto al contratto di lavoro subordinato la cui durata non superi le dodici mensilità;
9. parte resistente ha quindi l'onere di dimostrare che il lavoratore abbia acconsentito alla proroga senza vincoli di forma;
10. nel caso in esame, il consenso del lavoratore alla proroga deve ritenersi essere emerso sia dall'istruttoria orale svolta che dalla documentazione prodotta: la comunicazione orale della proroga da parte del capo cantiere in data 23.12.22 è stata, infatti, confermata sia dal capo cantiere stesso, ovvero il teste di parte resistente , che, sebbene in senso lato, dal teste di parte Testimone_1 ricorrente geometra nel cantiere, il quale ha confermato che il Parte_2 contratto di scadeva il 28.2.23; Pt_1
3 11. risulta, poi, del tutto generica la contestazione di parte ricorrente in ordine alla ricezione della e-mail del 23.12.22 avente quale allegato la proroga oggetto del contendere, non essendo censurata nemmeno la riferibilità dell'indirizzo del destinatario del messaggio al ricorrente ( ”, cfr. Email_1 verbale del 30/11/23 e note del 10/1/24); posto, infatti, che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppur privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate” (Cass. n. 11606/18), il disconoscimento di colui contro il quale viene prodotto, per essere “idoneo a far perdere al documento la qualità di prova, degradandola a presunzione semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. 17526/2016; Cass. 3122/2015), caratteristiche non rinvenibili nelle censure formulate nel caso di specie;
12. deve quindi concludersi che al ricorrente fosse nota la proposta datoriale e la successiva prosecuzione della prestazione lavorativa integra un comportamento concludente rispetto all'accettazione della proroga del rapporto alle condizioni note;
13. ne deriva il rigetto del ricorso con assorbimento delle ulteriori domande;
14. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4.600, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Sassari, il 03/02/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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