Articolo 6 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 marzo 1962
Art. 6.
L'Opera dispone di una organizzazione centrale e periferica.
L'organizzazione periferica e' costituita principalmente dagli
uffici regionali, retti preferibilmente da un funzionario cieco civile dipendente dell'Opera.
Presso gli uffici della Sede centrale, non aventi carattere amministrativo, debbono prestare la loro opera anche funzionari ciechi civili.
Entrata in vigore il 22 marzo 1962