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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/10/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1308 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ZAPPELLI ELENA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. ZAPPELLI ELENA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 22/07/2025 con il quale e Parte_1 CP_1 anno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei
[...] confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1) La minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
2) La minore trascorrerà con il padre due pomeriggi alla settimana, da concordarsi in base ai turni lavorativi assegnati alla Sig.ra che - esclusivamente nel periodo scolastico - decorreranno Parte_1 dall'uscita della minore da scuola sino all'ora del pasto serale.
Nel periodo feriale il padre preleverà la minore alle ore 14.00 per riportarla presso l'abitazione della madre alle ore 20.00.
La minore trascorrerà altresì 2 domeniche al mese con il padre, che coincideranno con i turni lavorativi domenicali della Sig.ra Parte_1
3) Quanto alle vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre un periodo continuativo di 7 giorni, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. CP_
4) Relativamente alle vacanze Natalizie e Pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia un intero pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 20.00 - ad anni alternati - il giorno di Natale e quello di Santo
Stefano nonché il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo. CP_ 5) Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia la somma globale di € 250,00 (euro duecentocinquanta//00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla stessa, entro e non Parte_1 oltre il giorno 10 di ogni mese solare. CP_ Annualmente, entro il giorno 20 del mese di dicembre, il Sig. verserà alla
Sig.ra un conguaglio di ammontare pari ad €.1.200,00 (euro milleduecento//00), anch'esso in Parte_1 unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra oppure mediante bonifico Parte_1 ordinario su c/c pagina 2 di 4 bancario intestato alla stessa CP_ 6) Il Sig rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Parte_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlia, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa, che esuberino il tetto di €.200,00.
Per una migliore determinazione della suddivisione delle spese straordinarie, le parti dichiarano di attenersi al protocollo sulle spese straordinarie redatto dal
Tribunale di Pesaro, che si allega al presente ricorso. (all. 6).
Le spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute, previa esibizione della documentazione relativa, entro 15 gg. dalla richiesta.
6) Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
7) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
8) 1 coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché
l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 3 di 4 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 CP_1 genitoriale nei confronti della figlia nata a [...] il [...], si attengano alle condizioni Per_1 concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ZAPPELLI ELENA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. ZAPPELLI ELENA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 22/07/2025 con il quale e Parte_1 CP_1 anno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei
[...] confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1) La minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
2) La minore trascorrerà con il padre due pomeriggi alla settimana, da concordarsi in base ai turni lavorativi assegnati alla Sig.ra che - esclusivamente nel periodo scolastico - decorreranno Parte_1 dall'uscita della minore da scuola sino all'ora del pasto serale.
Nel periodo feriale il padre preleverà la minore alle ore 14.00 per riportarla presso l'abitazione della madre alle ore 20.00.
La minore trascorrerà altresì 2 domeniche al mese con il padre, che coincideranno con i turni lavorativi domenicali della Sig.ra Parte_1
3) Quanto alle vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre un periodo continuativo di 7 giorni, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. CP_
4) Relativamente alle vacanze Natalizie e Pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia un intero pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 20.00 - ad anni alternati - il giorno di Natale e quello di Santo
Stefano nonché il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo. CP_ 5) Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia la somma globale di € 250,00 (euro duecentocinquanta//00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla stessa, entro e non Parte_1 oltre il giorno 10 di ogni mese solare. CP_ Annualmente, entro il giorno 20 del mese di dicembre, il Sig. verserà alla
Sig.ra un conguaglio di ammontare pari ad €.1.200,00 (euro milleduecento//00), anch'esso in Parte_1 unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra oppure mediante bonifico Parte_1 ordinario su c/c pagina 2 di 4 bancario intestato alla stessa CP_ 6) Il Sig rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Parte_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlia, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa, che esuberino il tetto di €.200,00.
Per una migliore determinazione della suddivisione delle spese straordinarie, le parti dichiarano di attenersi al protocollo sulle spese straordinarie redatto dal
Tribunale di Pesaro, che si allega al presente ricorso. (all. 6).
Le spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute, previa esibizione della documentazione relativa, entro 15 gg. dalla richiesta.
6) Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
7) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
8) 1 coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché
l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 3 di 4 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 CP_1 genitoriale nei confronti della figlia nata a [...] il [...], si attengano alle condizioni Per_1 concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4