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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4321 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1035/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1035/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAVERA LUCIO e ONroparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIRELLI DANIELA ( VIA MANARA, 5 MILANO;
C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), ONroparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati e richiamati ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ON
(per brevità: ricorre ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. nei ONroparte_1 Co confronti di (per brevità: per chiederne la condanna al ONroparte_2 pagamento dell'importo di euro 68.654,57, costituiti in parte del corrispettivo di spedizioniera e in parte dai costi sostenuti per l'esecuzione del mandato.
La convenuta destinataria di regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituita ed è stata quindi dichiarata contumace.
La ricorrente riferisce che, a luglio 2022, è stata incaricata dalla convenuta di organizzare il trasporto via nave di un carico di marmo di 10 container dall'Italia alla Cina e che ha incaricato del trasporto la ON compagnia danese AP Moller Maersk, come risulta dal documento 2 di ON specifica e documenta che la mittente convenuta aveva accettato il preventivo del nolo, Co quantificato in euro 15.660, in seguito alla modifica del porto di arrivo richiesta da (doc. 3 e 4 di ON
, e che, giunto il carico a destino, le aveva chiesto il pagamento di esso e il ritiro del marmo da parte del destinatario, in quanto sarebbero maturati i costi di deposito del carico lasciato in giacenza alla compagnia marittima.
In data 28 agosto 2022 la nave partiva dal porto di La Spezia e arrivava a Shangai il 1° ottobre 2022. ON sollecita per la prima volta il pagamento e il ritiro della merce in data 6 ottobre 2022 (doc. 5 della ricorrente). Co non ha pagato il nolo, né ha fatto in modo che il carico venisse ritirato, tanto che la ricorrente, dopo aver sollecitato numerose volte (doc. da 7 a 9 e da 12 a 16) il pagamento del nolo e dei costi che maturavano, senza, da un certo momento in avanti, ricevere risposta, per evitare che aumentassero i costi di giacenza ha provveduto, a marzo 2023, essa stessa a pagarli alla compagnia marittima, sostenendo un costo aggiuntivo di euro 51.516,57, peraltro inferiore alle tariffe della compagnia marittima, come richiamate dal contratto dedotto in giudizio, il già citato doc. 2 (che avrebbero determinato il maggior importo di euro 76.132,76, come quantificato nel doc. 6). Di tale ulteriore costo (di cui ha documentato l'esborso con il doc. 20, attestante il pagamento alla compagnia danese) la ricorrente, dopo aver sollecitato la convenuta ripetutamente prima del giudizio (doc. da 21 a 23), domanda il pagamento ai sensi dell'art. 1720 c.c., trattandosi di spese affrontate da essa mandataria per Co l'adempimento del mandato e senza dubbio da porre a carico della mittente e mandante per la sua inerzia nel fare in modo che il carico venisse preso in consegna.
Nell'ambito della medesima spedizione, avrebbero dovuto essere inviati ulteriori blocchi di marmo, per Co i quali si attendeva l'ordine della che non è mai giunto, essendo però le parti d'accordo per la giacenza di essi presso il magazzino del terzo , che ha provveduto ad ONroparte_3 ON Co addebitare i relativi costi alla (doc. da 25 a 42). Anche rispetto a tale parte del carico era stata sollecitata a partire da maggio 2023, e dopo iniziali promesse di ritiro e di pagamento dei costi ON maturati, la convenuta cessava di rispondere alle richieste di
Con l'aggiunta degli importi di cui al capoverso precedente, il credito vantato in questo giudizio da ON Pa verso ammonta ad euro 70.764,57.
Il Tribunale prende atto di quanto sopra, e rileva la completezza della allegazione dei fatti costitutivi del credito dedotto in questo giudizio, nonché la completezza della documentazione prodotta a ON Co dimostrazione di essi: la ricorrente in particolare, ha documentato l'accordo di spedizione con che ha accettato il preventivo del nolo, l'incarico alla compagnia esecutrice del trasporto marittimo, gli addebiti da parte di quest'ultima dei costi di giacenza del carico non ritirato a destino, il pagamento di ON Co tali costi da parte di e le ripetute sollecitazioni inviate a sia per provvedere alla presa in consegna del carico, sia per pagare quanto dovuto alla ricorrente. Ciò che la ricorrente ha allegato e pagina 2 di 3 documentato anche con riguardo ai costi di magazzinaggio maturati presso la , di ONroparte_3 cui ha prodotto le fatture di addebito, formate successivamente all'introduzione di questo giudizio e quindi in esso deducibili come oggetto dell'ulteriore credito vantato.
Deve quindi essere riconosciuto il credito dedotto in giudizio nell'importo di euro 70.764,57, con gli interessi ai sensi del DLGS 231/02 dall'esigibilità al saldo.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
La negligenza di cui la convenuta ha dato prova omettendo di rispondere all'invito per procedere alla negoziazione assistita (doc. 24) ne giustifica la condanna a pagare l'importo di euro 1.000 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di ONroparte_1 [...]
, condanna a pagare a ONroparte_2 ONroparte_2 [...]
l'importo di euro 70.764,57, con gli interessi specificati in motivazione;
ONroparte_1 condanna a rimborsare a le spese ONroparte_2 ONroparte_1 di lite, che si liquidano in € 786 per spese, € 7.500 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. condanna a pagare a l'importo di ONroparte_2 ONroparte_1 euro 1.000 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1035/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAVERA LUCIO e ONroparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIRELLI DANIELA ( VIA MANARA, 5 MILANO;
C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), ONroparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati e richiamati ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ON
(per brevità: ricorre ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. nei ONroparte_1 Co confronti di (per brevità: per chiederne la condanna al ONroparte_2 pagamento dell'importo di euro 68.654,57, costituiti in parte del corrispettivo di spedizioniera e in parte dai costi sostenuti per l'esecuzione del mandato.
La convenuta destinataria di regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituita ed è stata quindi dichiarata contumace.
La ricorrente riferisce che, a luglio 2022, è stata incaricata dalla convenuta di organizzare il trasporto via nave di un carico di marmo di 10 container dall'Italia alla Cina e che ha incaricato del trasporto la ON compagnia danese AP Moller Maersk, come risulta dal documento 2 di ON specifica e documenta che la mittente convenuta aveva accettato il preventivo del nolo, Co quantificato in euro 15.660, in seguito alla modifica del porto di arrivo richiesta da (doc. 3 e 4 di ON
, e che, giunto il carico a destino, le aveva chiesto il pagamento di esso e il ritiro del marmo da parte del destinatario, in quanto sarebbero maturati i costi di deposito del carico lasciato in giacenza alla compagnia marittima.
In data 28 agosto 2022 la nave partiva dal porto di La Spezia e arrivava a Shangai il 1° ottobre 2022. ON sollecita per la prima volta il pagamento e il ritiro della merce in data 6 ottobre 2022 (doc. 5 della ricorrente). Co non ha pagato il nolo, né ha fatto in modo che il carico venisse ritirato, tanto che la ricorrente, dopo aver sollecitato numerose volte (doc. da 7 a 9 e da 12 a 16) il pagamento del nolo e dei costi che maturavano, senza, da un certo momento in avanti, ricevere risposta, per evitare che aumentassero i costi di giacenza ha provveduto, a marzo 2023, essa stessa a pagarli alla compagnia marittima, sostenendo un costo aggiuntivo di euro 51.516,57, peraltro inferiore alle tariffe della compagnia marittima, come richiamate dal contratto dedotto in giudizio, il già citato doc. 2 (che avrebbero determinato il maggior importo di euro 76.132,76, come quantificato nel doc. 6). Di tale ulteriore costo (di cui ha documentato l'esborso con il doc. 20, attestante il pagamento alla compagnia danese) la ricorrente, dopo aver sollecitato la convenuta ripetutamente prima del giudizio (doc. da 21 a 23), domanda il pagamento ai sensi dell'art. 1720 c.c., trattandosi di spese affrontate da essa mandataria per Co l'adempimento del mandato e senza dubbio da porre a carico della mittente e mandante per la sua inerzia nel fare in modo che il carico venisse preso in consegna.
Nell'ambito della medesima spedizione, avrebbero dovuto essere inviati ulteriori blocchi di marmo, per Co i quali si attendeva l'ordine della che non è mai giunto, essendo però le parti d'accordo per la giacenza di essi presso il magazzino del terzo , che ha provveduto ad ONroparte_3 ON Co addebitare i relativi costi alla (doc. da 25 a 42). Anche rispetto a tale parte del carico era stata sollecitata a partire da maggio 2023, e dopo iniziali promesse di ritiro e di pagamento dei costi ON maturati, la convenuta cessava di rispondere alle richieste di
Con l'aggiunta degli importi di cui al capoverso precedente, il credito vantato in questo giudizio da ON Pa verso ammonta ad euro 70.764,57.
Il Tribunale prende atto di quanto sopra, e rileva la completezza della allegazione dei fatti costitutivi del credito dedotto in questo giudizio, nonché la completezza della documentazione prodotta a ON Co dimostrazione di essi: la ricorrente in particolare, ha documentato l'accordo di spedizione con che ha accettato il preventivo del nolo, l'incarico alla compagnia esecutrice del trasporto marittimo, gli addebiti da parte di quest'ultima dei costi di giacenza del carico non ritirato a destino, il pagamento di ON Co tali costi da parte di e le ripetute sollecitazioni inviate a sia per provvedere alla presa in consegna del carico, sia per pagare quanto dovuto alla ricorrente. Ciò che la ricorrente ha allegato e pagina 2 di 3 documentato anche con riguardo ai costi di magazzinaggio maturati presso la , di ONroparte_3 cui ha prodotto le fatture di addebito, formate successivamente all'introduzione di questo giudizio e quindi in esso deducibili come oggetto dell'ulteriore credito vantato.
Deve quindi essere riconosciuto il credito dedotto in giudizio nell'importo di euro 70.764,57, con gli interessi ai sensi del DLGS 231/02 dall'esigibilità al saldo.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
La negligenza di cui la convenuta ha dato prova omettendo di rispondere all'invito per procedere alla negoziazione assistita (doc. 24) ne giustifica la condanna a pagare l'importo di euro 1.000 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di ONroparte_1 [...]
, condanna a pagare a ONroparte_2 ONroparte_2 [...]
l'importo di euro 70.764,57, con gli interessi specificati in motivazione;
ONroparte_1 condanna a rimborsare a le spese ONroparte_2 ONroparte_1 di lite, che si liquidano in € 786 per spese, € 7.500 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. condanna a pagare a l'importo di ONroparte_2 ONroparte_1 euro 1.000 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3