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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 01/10/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 1806/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente dott.ssa DARIO NARDI Giudice Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1806 /2024 promossa da:
(C.F.: , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], ed elettivamente domiciliato in
San Demetrio Ne' Vestini (AQ), Via Subequana, presso lo studio del difensore Avv. Di Marzo
Assunta, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
E
(C.F.: ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 24/06/1977, residente a [...], ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Viale Francesco Crispi 28/B, presso lo studio del difensore Avv. Di
Salvatore Stefano, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla sentenza di separazione personale.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 15.07.2024, in premessa Parte_1 dichiarava: di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_2 in Acri (CS) il 03.06.2006; che i coniugi avevano scelto il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
che dall'unione matrimoniale non nascevano figli;
in conclusione chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. In data 02.11.2024 si costituiva in giudizio la resistente, la quale, pur aderendo alla richiesta di dichiarazione della separazione personale dei coniugi e contestuale richiesta di divorzio, contestava integralmente quanto ex adverso rappresentato;
3. In data 14.11.2024 parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. nella quale contestava integralmente la ricostruzione ex adverso dedotta, insisteva nella domanda cumulativa di separazione e divorzio, modificando e precisando le domande e le conclusioni formulate nel ricorso;
4. All'udienza del 04.12.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, i coniugi, avendo raggiunto un accordo, chiedevano congiuntamente la fissazione di altra udienza ed il Presidente, preso atto, rinviava, per il deposito dell'accordo sottoscritto dalle parti, all'udienza del 18.12.2024, da svolgersi con il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
5. In data 13.12.2024 le parti depositavano l'accordo, datato 12.12.2024, nel quale chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e contestualmente il divorzio alle condizioni ivi indicate;
6. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 18/12/2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare, richiamando le condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali compiutamente indicate nella memoria a firma congiunta del 12.12.2024, recepite nella sentenza di separazione personale, passata in giudicato (sentenza definitiva parziale n. 79/2025 emessa dal Tribunale di
L'Aquila nell'ambito del giudizio n. 1806/2024 R.G., pubblicata in data 12.02.2025).
7. Con separata ordinanza veniva fissata l'udienza del 24.09.2025, per la trattazione della domanda ulteriore.
8. Le parti, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., esprimevano la volontà di non comparire personalmente all'udienza del 24.09.2025, insistevano nella loro domanda e confermavano la volontà di ottenere la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio alle condizioni tutte esposte nella sentenza parziale di separazione personale;
9. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (6 mesi dopo la sentenza di separazione personale).
10. Le condizioni concordate appaiono adeguate e possono essere recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto in Acri Parte_1 Parte_2
(CS), in data 03.06.2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile – Atti di Matrimonio del Comune di L'Aquila (n.4 P.2 S.B. Vol.3 Uff.3, Anno 2006), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acri (CS) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
2) conferma la sentenza che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, cui si fa integrale richiamo.
Spese di lite compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 24 settembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Dario Nardi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente dott.ssa DARIO NARDI Giudice Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1806 /2024 promossa da:
(C.F.: , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], ed elettivamente domiciliato in
San Demetrio Ne' Vestini (AQ), Via Subequana, presso lo studio del difensore Avv. Di Marzo
Assunta, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
E
(C.F.: ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 24/06/1977, residente a [...], ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Viale Francesco Crispi 28/B, presso lo studio del difensore Avv. Di
Salvatore Stefano, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla sentenza di separazione personale.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 15.07.2024, in premessa Parte_1 dichiarava: di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_2 in Acri (CS) il 03.06.2006; che i coniugi avevano scelto il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
che dall'unione matrimoniale non nascevano figli;
in conclusione chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. In data 02.11.2024 si costituiva in giudizio la resistente, la quale, pur aderendo alla richiesta di dichiarazione della separazione personale dei coniugi e contestuale richiesta di divorzio, contestava integralmente quanto ex adverso rappresentato;
3. In data 14.11.2024 parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. nella quale contestava integralmente la ricostruzione ex adverso dedotta, insisteva nella domanda cumulativa di separazione e divorzio, modificando e precisando le domande e le conclusioni formulate nel ricorso;
4. All'udienza del 04.12.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, i coniugi, avendo raggiunto un accordo, chiedevano congiuntamente la fissazione di altra udienza ed il Presidente, preso atto, rinviava, per il deposito dell'accordo sottoscritto dalle parti, all'udienza del 18.12.2024, da svolgersi con il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
5. In data 13.12.2024 le parti depositavano l'accordo, datato 12.12.2024, nel quale chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e contestualmente il divorzio alle condizioni ivi indicate;
6. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 18/12/2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare, richiamando le condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali compiutamente indicate nella memoria a firma congiunta del 12.12.2024, recepite nella sentenza di separazione personale, passata in giudicato (sentenza definitiva parziale n. 79/2025 emessa dal Tribunale di
L'Aquila nell'ambito del giudizio n. 1806/2024 R.G., pubblicata in data 12.02.2025).
7. Con separata ordinanza veniva fissata l'udienza del 24.09.2025, per la trattazione della domanda ulteriore.
8. Le parti, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., esprimevano la volontà di non comparire personalmente all'udienza del 24.09.2025, insistevano nella loro domanda e confermavano la volontà di ottenere la pronuncia di cessazione effetti civili del matrimonio alle condizioni tutte esposte nella sentenza parziale di separazione personale;
9. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (6 mesi dopo la sentenza di separazione personale).
10. Le condizioni concordate appaiono adeguate e possono essere recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , contratto in Acri Parte_1 Parte_2
(CS), in data 03.06.2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile – Atti di Matrimonio del Comune di L'Aquila (n.4 P.2 S.B. Vol.3 Uff.3, Anno 2006), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Acri (CS) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
2) conferma la sentenza che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, cui si fa integrale richiamo.
Spese di lite compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 24 settembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Dario Nardi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli