CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/09/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA sezione III Civile-FAMIGLIA
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nei procedimenti riuniti nn. 230/2025 RG e 232/2025 RG: 1) procedimento n. 230/2025 RG radicato su appello depositato in via telematica il 20.3.2025 nell'interesse di:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] e Borsellino n. 7/D, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Sala del foro di Milano appellante contro
nato a [...] il [...] e residente in [...] Lega Lombarda n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Mascherpa del foro di Lodi appellato e contro
nata a [...] il [...], residente in [...], CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Valtolina del foro di Milano appellata e contro nata a [...] il [...], residente in [...] 7/D appellata contumace
2) procedimento n. 232/2025 RG radicato su appello depositato il 20.3.2025 nell'interesse di:
nata a [...] il [...], residente in [...] 7/D, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Valtolina del foro di Milano appellante contro
nato a [...] il [...] e residente in [...] Lega Lombarda n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Mascherpa del foro di Lodi appellato e contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...] e Borsellino n. 7/D, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Sala del foro di Milano appellata
1 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 194/2025 pubblicata in data 12.2.2025 dal Tribunale di Bergamo, notificata in data 18.2.2025, pronunciata nella procedura di modifica alle condizioni di divorzio RG n. 3938/2024 (art. 473 bis.29 CPC).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: APPELLANTE : Parte_1
1. Disporre la riunione dei procedimenti n. 230/2025 RG e n. 232/2025 R.G. pendenti avanti codesta Corte;
2 Accogliere i motivi di gravame e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza n. 194/2025 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 28/11/2024, pubblicata in data 12/02/2025, a modifica della sentenza di divorzio n. 1344/2018;
3. Nel merito: accertato che le parti, all'udienza del 19/11/2024, hanno raggiunto un accordo a seguito di proposta conciliativa del Giudice ai sensi dell'art. 473bis-21 c.p.c. riportata nel verbale di udienza e che il Collegio ha ritenuto le figlie non autonome:
- dichiarare tenuto a versare alla signora il contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della IA maggiorenne pari ad € 400,00, come da condizioni di divorzio, oltre al CP_2 50% di tutte le spese straordinarie secondo il Protocollo e, conseguentemente, confermare per la IA
le condizioni di divorzio con decorrenza dalla domanda di primo grado fino al raggiungimento CP_2 della sua indipendenza economica, mantenendo l'obbligo per il padre di concorrere al 50% di tutte le spese straordinarie per le figlie come da Protocollo;
- accertato che le parti, all'udienza del 19/11/2024, hanno raggiunto un accordo a seguito di proposta conciliativa del Giudice ai sensi dell'art. 473bis-21 c.p.c. riportata nel verbale di udienza dichiarare tenuto a concorrere nella misura del 50% al pagamento dei corsi di formazione post Controparte_1 universitaria per entrambe le figlie;
- ridurre ad € 300,00 mensili il contributo al mantenimento per la IA oltre al 50% delle spese CP_3 straordinarie come da protocollo;
- porre le spese e compensi del presente giudizio a carico di;
Controparte_1
- condannare al risarcimento del danno in favore di ex art. 96 Controparte_1 Parte_1 c.p.c. nella misura da liquidarsi in via equitativa.
APPELLANTE GIULIA PEDRINI: IN VIA PRELIMINARE:
- disporsi la riunione per connessione del presente giudizio pendente al n. 230/2025 R.G. con il giudizio pendente al ruolo n. 232/2025, innanzi a codesta Corte d'Appello, Dott.ssa Caprioli, per connessione oggettiva e soggettiva, nonché per ragioni di economicità del giudizio ed evitare contraddittorietà fra i giudicati;
- dichiarare la nullità della sentenza n. 194/2025 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 28/11/2024 e pubblicata in data 12/02/2025; NEL MERITO:
- Accertato e dichiarato che all'udienza del 19.11.2024 le parti hanno raggiunto un accordo a seguito di proposta conciliativa del Giudice e che il Collegio ha ritenuto le figlie non ancora autonome: dichiarare il diritto di al mantenimento da parte del padre (con versamento a favore della madre) CP_2 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
2 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
- dichiarare l'obbligo del padre a concorrere nel pagamento delle spese di carattere straordinario come da Protocollo (con versamento a favore della madre) fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
PARTE APPELLATA : Controparte_1 in via preliminare, disporre la riunione dei procedimenti di appello recanti RG 230/2025 ed R.G. 232/2025 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva oltre che per economia processuale;
- in via principale nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza n. 194/2025;
- Il tutto con vittoria di spese competenze e onorari;
PROCURATORE GENERALE: preliminarmente chiede che al presente procedimento sia riunito, per connessione oggettiva e soggettiva, quello n. 232/25 R.G., chiamato alla medesima udienza del 16.9.2025; nel merito, richiamando il proprio parere sull'istanza di sospensiva e l'ordinanza della Corte in data 9.7.25, rileva che la revoca del contributo di mantenimento per la IA (maggiorenne e non autosufficiente economicamente) CP_2 non trova giustificazione, in quanto, all'udienza del 19.11.24, è stato raggiunto un accordo solo in relazione alla riduzione del contributo di mantenimento per la IA ad euro 300 mensili;
quanto CP_3 alla IA , va respinta la domanda del padre di revoca o riduzione del contributo di mantenimento CP_2 (e di partecipazione alle spese), poiché la stessa non è ancora economicamente autonoma;
chiede, quindi, che sia respinta la domanda del ricorrente quanto al contributo per il mantenimento della IA
. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e contraevano matrimonio concordatario in Seriate il 28.6.1997 e Parte_1 Controparte_1 dalla loro unione nascevano le figlie (26.5.1999) e (18.3.2003). CP_2 CP_3
I coniugi si separavano consensualmente e il Tribunale di Bergamo in data 13.12.2011 omologava il verbale di conciliazione in cui i coniugi avevano concordato l'affidamento congiunto delle figlie con collocamento presso la madre cui veniva assegnata la casa coniugale e l'obbligo in capo al di CP_1 versare, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, un assegno pari ad euro 550 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 6.5.2015 il proponeva domanda di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio chiedendo l'affidamento congiunto delle figlie, l'assegnazione della casa coniugale e la rideterminazione dell'assegno di mantenimento per le figlie a proprio carico. Si costituiva con memoria depositata in data 11.9.2015 la resistente che chiedeva l'affidamento congiunto delle figlie, la conferma della collocazione delle stesse presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, un assegno di mantenimento di euro 450 per ciascuna IA, oltre al 50% delle spese straordinarie, e il riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore pari ad euro 150 mensili. Con sentenza n. 1344/2018 pubblicata in data 8.6.2018 il Tribunale di Bergamo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo l'affido condiviso di ( era divenuta CP_3 CP_2 maggiorenne) con collocazione prevalente presso la madre;
poneva a carico del un assegno CP_1 mensile di € 350 per ciascuna IA ( , pur maggiorenne, non era economicamente autosufficiente), CP_2 oltre alla metà delle spese straordinarie.
3 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
Con ricorso ex art. 473 bis.29 CPC depositato in data 5.6.2024 ha chiesto la revoca e/o Controparte_1 la revisione dell'assegno di mantenimento per le figlie nella misura di 200 euro mensili - o nella diversa misura ritenuta -, con decorrenza dal deposito del ricorso. Assumeva che le figlie, maggiorenni, erano divenute economicamente indipendenti;
in particolare percependo redditi annui superiori a euro CP_3
4.000, non risultava più a carico dei genitori e non viveva più con la madre nella casa coniugale, pur risultando ancora residente con lei. , terminato il percorso di studi universitari, viveva a Milano CP_2 ove svolgeva la pratica forense e anche lei, come risultava dai dati registrati presso l'Agenzia delle Entrate, viveva in locazione a Milano, pur risultando ancora residente con la madre presso la casa coniugale.
Si costituiva con comparsa depositata in data 18.10.2024 chiedendo il rigetto della Controparte_4 domanda del e chiedendo la conferma dell'assegno di 400 euro per ogni IA (350 euro al mese CP_1 stabiliti in sede di divorzio aumentati per la rivalutazione) - o la somma ritenuta di giustizia-, versamento da effettuarsi alla resistente. Evidenziava che , dopo essersi laureata, aveva iniziato il percorso di CP_2 tirocinio presso uno studio legale a Milano che le riconosceva circa 400 euro al mese;
contemporaneamente svolgeva il tirocinio, per 20 ore settimanali, ex art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Milano e per tale attività percepiva una borsa di studio dell'importo di euro 453,33 al mese;
la ragazza, al fine di avvicinarsi alla sede dove svolgeva tirocinio, aveva trovato a Sesto San Giovanni un appartamento in locazione in condivisione con un ragazzo, anch'egli studente in giurisprudenza.
pertanto si era solo temporaneamente allontanata da Pedrengo e non si era certo definitivamente
CP_2 trasferita e la resistente aveva provveduto fino al luglio 2024 al pagamento del 50% del canone di locazione per (550 mensili), cui andavano aggiunte le bollette e il vitto. Inoltre il periodo di
CP_2 tirocinio durava di 18 mesi e era iscritta alla scuola per le professioni forensi modulata su tre
CP_2 semestri - di cui due già terminati - con un esborso di euro 300 - 400 per ciascun semestre. avrebbe
CP_2 sostenuto la prova scritta per l'esame di abilitazione alla professione forense a dicembre 2025 con possibile esame orale entro settembre 2026 e avrebbe frequentato una scuola privata per la preparazione al concorso di Magistratura, scuola per la quale era previsto annualmente un esborso pari a circa 4.000/5.000 euro. invece frequentava la facoltà privata “Libera Accademia delle Belle Arti” CP_3
(LABA) presso la sede di Brescia, facoltà che comportava un esborso annuale di euro 4.000/5.000 e la scelta di un ateneo privato era stata dettata unicamente dal fatto che le analoghe facoltà presso strutture statali si trovavano in città distanti dal luogo di residenza della ragazza e ciò avrebbe comportato un esborso ben più elevato. aveva iniziato a lavorare in un call center con contratto part time e a CP_3 tempo determinato e percepiva uno stipendio netto mensile di circa euro 370,25, somma che non poteva certamente considerarsi sufficiente a renderla autonoma ma che le permetteva solo di pagarsi qualche piccola spesa personale e di mantenere un'autovettura utile per gli spostamenti da casa fino a Brescia, sede della facoltà frequentata.
In data 18.10.2024 si costituiva la quale chiedeva che, accertata la propria non CP_2 autosufficienza economica, fosse posta a carico del padre la somma di euro 400 mensili o la diversa somma ritenuta di giustizia per il proprio mantenimento. Documentava il proprio concluso percorso universitario, l'attuale percorso di formazione e praticantato, precisava che avrebbe sostenuto la prova
4 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
scritta dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione forense a dicembre 2025, e, in caso di esito positivo, la prova orale si sarebbe svolta ipoteticamente entro settembre 2026. Evidenziava di avere in animo di affrontare il concorso di magistratura, per il quale erano necessari anni di studio intenso affiancati dalla frequenza a scuole di formazione specifiche a pagamento. Assumeva di non avere mai lasciato la casa della madre, utilizzando un appartamento in locazione vicino a Milano solo per una mera facilitazione della permanenza giornaliera a Milano rientrando dalla madre nel fine settimana.
Alla prima udienza del 19.11.2024 erano presenti le parti costituite assistite dai rispettivi difensori e personalmente, la quale, sentita dal Giudice, dichiarava di essere al secondo anno di Controparte_3 università e di lavorare in un call center percependo una retribuzione mensile pari a 300/400 euro con contratto in scadenza a dicembre 2025. Il proponeva ai fini conciliativi un assegno mensile di CP_1 euro 300 per ciascuna IA, la accettava la proposta solo per e richiedeva Parte_1 CP_3 comunque che le spese per l'Accademia privata di e per la Scuola di Formazione forense e per CP_3 la preparazione per il concorso di magistratura (per ) venissero accettate dal padre e divise a metà CP_2 tra i genitori. si associava alla proposta della madre. Il Giudice formulava ai sensi dell'art. 473 bis CP_2
.21 CPC una proposta conciliativa del seguente tenore: “il Giudice propone ai fini conciliativi la riduzione a euro 300,00 per la sola IA , lasciando per le spese straordinarie il versamento CP_3 solo delle spese correlate all'università statale e comunque salva restando la necessità del consenso come da Protocollo di questo Tribunale”. Le parti accettavano la proposta conciliativa del Giudice che rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, con sentenza pubblicata il 12.2.2025 e notificata il 18.2.2025, preso atto che l'accordo e le condizioni concordate tra le parti non erano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse delle figlie non ancora autonome, a modifica della sentenza di divorzio dell'8.6.2018, così provvedeva:
- revoca, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo a carico di di versare a Controparte_1 il contributo al mantenimento della IA maggiorenne e contestualmente riduce Parte_1 CP_2 ad euro 300,00 mensile l'assegno per il mantenimento della IA;
CP_3
- conferma l'obbligo del ricorrente al versamento del 50% di tutte le spese straordinarie per la IA
e limita il suo contributo al 50% relativo alle sole “spese straordinarie di istruzione correlate CP_3 all'Università e ai corsi di formazione post - universitaria e di preparazione ai concorsi” per la IA;
CP_2
-dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello con ricorso depositato in data 20.3.2025
che chiedeva in via preliminare la sospensione dell'esecutività anche parziale della Parte_1 sentenza impugnata, nel merito chiedeva dichiarare che il era tenuto a continuare versarle un CP_1 contributo per il mantenimento di di euro 400 (importo così rivalutato dai 350 euro previsti in sede CP_2 di divorzio), oltre al 50% di tutte le spese straordinarie secondo il Protocollo, e conseguentemente confermare per le condizioni di divorzio;
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui CP_2 alla sentenza n. 1344/2018 chiedeva ridurre ad euro 300 mensili l'assegno dovuto per il mantenimento
5 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
di con mantenimento dell'obbligo paterno di concorrere al 50% di tutte le spese straordinarie CP_3 come da Protocollo.
In pari data proponeva appello avverso la medesima sentenza che chiedeva fosse CP_2 confermato in capo al padre un assegno per il proprio mantenimento di euro 400 al mese, da versare alla madre, oltre il versamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Il 14.4.2025 depositava ricorso ex art. 351 CPC con cui chiedeva la sospensione Parte_1
“inaudita altera parte”, e in subordine previa fissazione di udienza, dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Veniva fissata per la discussione sull'istanza di sospensiva l'udienza dell'8.7.2025. Nel proc 230-1/2025 si costituiva il 25.6.2025 che si associava alla madre mentre non si CP_2 costituivano e . Con ordinanza del 9.7.2025 la Corte, sull'istanza di Controparte_1 Controparte_3 sospensiva proposta dalla così provvedeva: “sospende l'efficacia esecutiva della sentenza Parte_1 194/2025 pubblicata il 12.2.2025 e notificata il 18.2.2025 nella parte in cui ha revocato a carico di
il mantenimento ordinario e il concorso nella misura della metà alle spese straordinarie, Controparte_1 come da protocollo del Tribunale di Bergamo, per la IA . CP_2
Nei giudizi di merito radicati dalla IA e dall'ex moglie si è costituito che ha CP_2 Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Nel procedimento RG. 230/2025 il 15.7.2025 si è costituita anche associandosi CP_2 all'impugnazione materna.
Non si è costituita nonostante rituale notifica dell'appello materno e del decreto di Controparte_3 fissazione dell'udienza.
In data 25.7.2025 ha depositato memoria ex art. 473 bis.32 CPC, con allegata Parte_1 documentazione, insistendo nel gravame, concludendo come indicato in epigrafe e chiedendo la condanna del al risarcimento del danno ex art. 96 CPC da liquidarsi in via equitativa. CP_1
Il 20.8.2025 la depositava documentazione sul reddito. Parte_1
Anche il 24.7.2025 depositava memoria ex art. 473 bis.32 CPC e il 28.8.2025 depositava CP_2 documentazione sul reddito.
In data 9.9.2025 il P.G. concludeva come indicato in epigrafe.
All'udienza del 16.9.2025 la Corte prendeva atto della mancata costituzione di Controparte_3 nonostante rituale notifica;
il difensore della dichiarava che ancora lavorava part- Parte_1 CP_3 time nel call center oltre a frequentare un'Accademia di Belle Arti privata a Brescia e che il non CP_1 contribuiva alle spese straordinarie per le figlie. I difensori si riportavano ai rispettivi atti e la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nell'atto di appello rileva: Parte_1
6 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
. la sentenza impugnata è nulla per contrasto tra accordo delle parti, motivazione e dispositivo della sentenza: dal tenore letterale del verbale di prima udienza e del contestuale accordo raggiunto si evince chiaramente che le parti avevano concordato di ridurre solo l'assegno per il mantenimento di e
CP_3 non quello per e anche la proposta del Giudice era di ridurre l'assegno a euro 300 mensili CP_2 esclusivamente per lasciando per quest'ultima il concorso paterno alla metà delle spese
CP_3 straordinarie e delle spese universitarie private. Pertanto il contributo al mantenimento di era CP_2 rimasto invariato (euro 400 mensili rivalutati). In effetti la volontà di entrambi i genitori di ridurre l'assegno unicamente per si ricava sia dal tenore della proposta e dell'accordo, sia dal
CP_3 comportamento tenuto successivamente dal il quale con decorrenza dalla data di udienza del CP_1 19.11.2024 aveva iniziato a corrispondere all'ex moglie 700 euro mensili (300 euro per ed 400
CP_3 euro per ) in luogo dell'importo di euro 800 fino a quel momento versato, operando così, in CP_2 ossequio agli accordi raggiunti, la riduzione dell'originario importo versato per la IA;
solo
CP_3 dalla data di comunicazione della sentenza il aveva sospeso integralmente il contributo per CP_1 CP_2 iniziando a versare all'ex moglie solo euro 300 al mese.
. la sentenza è errata anche laddove ha revocato (illegittimamente) il contributo al mantenimento di CP_2 e ridotto quello per “dalla data della domanda”. La riduzione per è stata proposta in CP_3 CP_3 udienza e pertanto è dalla data di udienza che vanno fatti decorrere gli effetti giuridici della riduzione concordata tra le parti perché, avendo il accettato la proposta conciliativa, aveva rinunciato alla CP_1 domanda di decorrenza della riduzione dalla domanda.
. le condizioni di divorzio per devono intendersi confermate anche per il regime delle spese CP_2 straordinarie mentre per quelle di devono rimanere al 50% come da protocollo e solo quelle per CP_3 l'Accademia (privata) di sarebbero state sostenute dal padre nella misura equiparabile al corso CP_3 di un'università statale come proposto dal giudice in udienza e come accettato da entrambe le parti.
. erroneamente è stata disposta dal Tribunale l'integrale compensazione delle spese di lite con la motivazione: “conformemente a quanto concordato dalle parti, le spese di lite debbono essere compensate”: l'accordo intervenuto tra le parti in udienza in realtà non conteneva alcun riferimento alle spese di giudizio il in primo grado aveva chiesto la revoca o la riduzione dell'assegno per CP_1 entrambe le figlie e l'accordo raggiunto aveva previsto solo la riduzione di euro 100 dell'assegno della sola CP_3
Con comparsa datata 15.7.2025 costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame allegando che il Giudice relatore in udienza aveva proposto proprio quanto poi statuito in sentenza, ovverosia la riduzione dell'assegno di mantenimento per la sola ha infatti CP_3 CP_2 concluso l'Università, non fa più parte del nucleo familiare se non dal punto di vista meramente formale, ha incominciato la pratica forense percependo un sia pur basilare introito, è quindi affacciata al mondo del lavoro e sono anni che vive effettivamente lontano dalla casa materna. Il fatto che in seguito all'udienza il abbia versato all'ex moglie 700 euro al mese deriva dal fatto che riteneva, CP_1 correttamente, di dovere pagare 300 euro per importo così ridotto e, non potendo conoscere il CP_3 dovuto per le spese straordinarie, aveva supposto potessero aggirarsi ad euro 400 al mese, salvo poi conguaglio. Circa la decorrenza della modifica, è ius receptum che le modifiche dell'importo degli assegni o le riduzioni decorrono dalla domanda e poco importa se le parti non avevano concluso nulla sul punto in sede transattiva. Il fatto che nulla fosse stato previsto in sede di accordi circa le spese di lite non implica infine l'automatica condanna di una delle stesse alle spese del giudizio.
Nella comparsa di costituzione si associa alle richieste materne e rileva di avere terminato CP_2 ad aprile 2025 la pratica forense (della durata di 18 mesi) e di non percepire quindi più neppure il minimo rimborso spese di cui godeva durante il periodo di pratica;
così pure ha terminato il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Milano e non godeva di alcun reddito.
7 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
La Corte osserva:
1. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA DA PARTE DEL PADRE. CP_2 Tale motivo di appello proposto dalla e da è fondato: come già rilevato Parte_1 CP_2 nell'ordinanza che ha accolto l'istanza di sospensiva proposta dalla lo stesso Tribunale di Parte_1 Bergamo nella motivazione della sentenza, a pag. 3, aveva dato atto del fatto che entrambe le figlie, pur maggiorenni, non erano economicamente autonome;
non si comprende quindi la ragione per cui abbia poi revocato per , senza alcuna motivazione, l'assegno di mantenimento e il concorso paterno alle CP_2 spese straordinarie prevedendolo solo per le spese di istruzione correlate ai corsi di formazione post- universitaria. Dalla lettura del verbale dell'udienza del 19.11.2024 si può chiaramente evincere che il sig. aveva CP_1 proposto ai fini conciliativi un assegno di 300 euro per ciascuna IA e ciò indica che aveva convenuto sul fatto che non fosse autonoma;
la aveva accettato tale proposta “solo nei confronti CP_2 Parte_1 della IA ” e la proposta conciliativa formulata dal giudice, accettata dalle parti, prevedeva “la CP_3 riduzione a 300 euro per la sola IA ” non contemplando quindi alcuna revoca o riduzione CP_3 dell'assegno per : ne consegue che nessun accordo è stato raggiunto tra le parti in relazione alla CP_2 revoca dell'assegno per . CP_2
Né pare francamente sostenibile, ed appare piuttosto un tentativo di stravolgimento dei fatti, quanto si legge nella comparsa di costituzione in appello del il quale giustifica la circostanza di avere CP_1 versato all'ex moglie, dopo l'udienza dinnanzi al Tribunale di Bergamo e prima della pubblicazione della sentenza, 700 euro mensili, affermando che riteneva di dovere versare 300 euro al mese per e CP_3 che gli altri 400 euro li aveva versati per coprire le spese straordinarie salvo successivo conguaglio. Tale spiegazione non appare per nulla convincente ed è invece evidente che il da novembre 2024 a CP_1 febbraio 2025 ha semplicemente adempiuto all'accordo concluso in udienza che prevedeva che egli continuasse a pagare il mantenimento per nella misura di 400 euro, oltre a versare 300 euro per CP_2
Solo dopo la pubblicazione della sentenza, nonostante fosse evidente l'errore contenuto nel CP_3 provvedimento che aveva recepito un accordo mai raggiunto tra i genitori, il ha cessato di versare
CP_1 alcunché per . Inoltre, come documentato dalla difesa della le causali dei bonifici CP_2 Parte_1 effettuati dal da novembre 2024 a febbraio 2025 riportano la dicitura “assegno mantenimento
CP_1 figlie” e non compare la scritta “spese straordinarie”; da ultimo il era in arretrato dal 2020 nel Pt_2 versamento delle spese straordinarie e quando le aveva pagate i relativi bonifici indicavano espressamente come causale “spese straordinarie”: non è quindi assolutamente credibile che dal novembre 2024 il abbia deciso di anticipare 400 euro al mese per spese straordinarie. Ben più
CP_1 probabile è invece che il abbia versato tale somma avendo anche lui inteso, a seguito dell'udienza
CP_1 e dell'accordo raggiunto, di dovere pagare 300 euro per la secondogenita e 400 euro per . CP_2 Anche la ricostruzione operata dal laddove sostiene che quando il giudice aveva proposto “la
CP_1 riduzione a 300 euro per la sola IA ” intendeva che invece per il contributo era del CP_3 CP_2 tutto revocato risulta essere incompatibile con il significato proprio delle parole e appare un'interpretazione forzata: visto che in quel momento era in vigore il provvedimento di divorzio in base al quale il era tenuto al versamento di 400 euro al mese per , se la proposta fosse stata
CP_1 CP_2 quella di revocare il contributo per tale previsione sarebbe risultata espressamente all'interno della CP_2 proposta conciliativa. Invero, a fronte di una sentenza che aveva frainteso/dimenticato/interpretato erroneamente gli accordi raggiunti tra le parti in udienza e che si era anche contraddetta dapprima affermando che entrambe le figlie non erano economicamente indipendenti e poi revocando totalmente l'assegno per una di esse, sarebbe stato auspicabile che il anziché chiedere la conferma di una sentenza che aveva recepito
CP_1
8 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
un accordo mai raggiunto tra gli ex coniugi (quello circa la revoca del mantenimento per ), tenesse CP_2 una condotta processuale differente. Ad ogni buon conto non è mai stata economicamente autonoma: non lo era al momento della CP_2 udienza del 19.11.2024 e tantomeno lo è ora: infatti la ragazza ha ormai terminato la pratica forense presso un avvocato di Milano che le corrispondeva unicamente un rimborso spese di circa 400 euro, ha anche terminato il tirocinio ex art. 73 DL 69/2013 ed è ora solo impegnata nello studio e nella frequenza della scuola privata di preparazione al concorso di Magistratura e a dicembre 2025 sosterrà la prova scritta per l'esame di abilitazione alla professione forense. Ha 26 anni, ha terminato una brillante carriera universitaria, negli ultimi due anni di università ha svolto funzioni di tutor meritandosi un piccolo compenso, si è laureata con 110 e lode a cinque anni dall'immatricolazione (v. doc. 2 fasc. I grado di
, subito dopo la laurea ha svolto tirocinio presso uno studio legale e il tirocinio ex art. 73 CP_2 DL 69/2013, si appresta a sostenere a breve l'esame per l'esercizio della professione forense e contemporaneamente si sta preparando per il concorso di magistratura: è quindi una studentessa diligente e meritevole, ha solo 26 anni, sta cercando di perseguire sbocchi professionali del tutto in linea col suo percorso di studi dimostrando impegno e sollecitudine, nessuna negligenza può esserle attribuita nel non essere ancora autonoma e ha quindi tutto il diritto di beneficiare dell'assegno di mantenimento da parte del padre. E' residente con la madre, durante il periodo di tirocinio presso il Tribunale di Milano e di pratica forense presso uno studio legale di Milano soggiornava in un alloggio in locazione vicino a Milano con altro studente ma il suo punto di riferimento abitativo è la casa di Pedrengo dove vive con madre e sorella. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il dovrà continuare per a versare quanto CP_1 CP_2 stabilito in sentenza di divorzio (400 euro mensili, somma così rivalutata dagli originari 350 euro al mese stabiliti in sentenza di divorzio).
2) DECORRENZA della REVOCA/RIDUZIONE: il problema della decorrenza non si pone per CP_2 dal momento che per effetto della presente sentenza e della conferma del contributo previsto in sede divorzile il dovrà semplicemente versare la somma prevista in sede di divorzio rivalutata senza
CP_1 alcuna interruzione pagando quindi le mensilità non versate in esecuzione della sentenza riformata. Per invece si ritiene corretta la statuizione del Tribunale che ha previsto che la riduzione dell'assegno CP_3 da 400 a 300 euro decorra dalla domanda del (giugno 2024): la riduzione dell'assegno per
CP_1 CP_3 è riconducibile al fatto che la stessa lavora in un call center percependo circa 300/400 euro al mese, lavoro che già svolgeva al momento del deposito del ricorso proposto dal e principio generale1 è
CP_1 che le modifiche degli assegni di mantenimento decorrono dalla data della domanda ove non vi siano motivi per disporre diversamente, motivi che qui non esistono. Il aveva chiesto in ricorso che gli
CP_1 effetti della riduzione o della revoca decorressero dalla data di deposito della domanda e all'udienza del 19.11.2024 le parti non avevano raggiunto alcun accordo sulla decorrenza, a verbale non si rinviene alcun cenno a tale questione sicché non si può sostenere che il avesse in udienza accettato che la
CP_1 riduzione dell'assegno per decorresse dalla data dell'accordo. CP_3
3) SPESE STRAORDINARIE: per entrambe le figlie economicamente non autonome il dovrà CP_1 continuare a versare il 50% delle spese straordinarie come da protocollo presso il Tribunale di Bergamo, come richiesto dalla nell'atto di appello. Dovrà in aggiunta pagare la metà delle spese per CP_5 la scuola di preparazione al concorso di magistratura per : infatti tale previsione è espressamente CP_2 contenuta nella sentenza del Tribunale di Bergamo nella quale si dispone che il si faccia carico CP_1 al 50% delle “spese straordinarie di istruzione correlate all'università e ai corsi di formazione post universitaria e di preparazione ai concorsi per la IA ”, statuizione che non ha formato oggetto CP_2 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
di appello incidentale da parte del Quanto alle spese per l'università privata di il giudice
CP_1 CP_3 aveva proposto che il pagasse la metà di una normale retta universitaria, come se la IA
CP_1 frequentasse un'università statale, e le parti avevano accettato tale proposta;
poi però in sentenza il Tribunale ha previsto il concorso alle spese straordinarie per richiamando semplicemente il CP_3 protocollo del Tribunale di Bergamo;
nell'atto di appello della quantunque nelle conclusioni Parte_1 si chieda genericamente che il paghi il 50% delle spese straordinarie di come da
CP_1 CP_3 Protocollo, vi è espressa censura (pagg. 15-16) riferita al fatto la sentenza impugnata non avesse recepito l'accordo che il pagasse per il 50% di una retta universitaria quantificata alla stregua di
CP_1 CP_3 un'università statale. Si ritiene pertanto di prevedere in conformità all'accordo raggiunto sul punto tra le parti non recepito in sentenza.
4) SPESE DI LITE: è fondato anche tale motivo di appello della il Tribunale ha disposto Parte_1 l'integrale compensazione delle spese di lite affermando che “conformemente a quanto concordato dalle parti, le spese di lite debbono essere compensate” mentre in realtà nel testo dell'accordo, così come riportato nel verbale di udienza, non si rinviene alcun riferimento a una concordata compensazione delle spese di lite;
né il Tribunale ha in altro modo motivato la decisione di compensare integralmente tali spese. Stante l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata questo giudice deve rivalutare la statuizione sulle spese alla luce dell'esito complessivo del giudizio: ebbene, il ha CP_1 proposto ricorso ex art. 479 bis.29 CPC chiedendo la revoca e in subordine la riduzione del mantenimento per entrambe le figlie e, anche se gli ex coniugi hanno concordato all'udienza del 19.11.2024 una riduzione del contributo per il mantenimento di , peraltro di soli 100 euro, il in primo CP_3 CP_1 grado era soccombente in misura del tutto prevalente. Va poi considerato che il nel presente grado CP_1 di giudizio ha proposto, come sopra evidenziato, un'interpretazione davvero insostenibile dell'accordo raggiunto in primo grado continuando ad affermare, contro ogni risultanza documentale, l'autonomia economica di . Si ritiene quindi di porre a carico del le spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_2 CP_1 Tali spese vengono liquidate sulla base dei parametri previsti per i procedimenti dinnanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, in 5.810 euro per il primo grado e in 6.946 euro per il grado di appello – comprensive della fase di sospensiva -, importo da versare a ciascuna delle appellanti e Parte_1
CP_2
5 -CONDANNA ex ART. 96 CPC: non sussistono i presupposti per la condanna del al CP_1 risarcimento dei danni da lite temeraria, pronuncia che presuppone che vi sia una male fede o colpa grave che emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente che il soccombente abbia portato avanti prospettazioni o tesi che il giudice abbia ritenuto errate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti da
[...]
e da avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 194/2025 pubblicata Parte_1 CP_2 il 12.2.2025 emessa nel procedimento n. 3938/2024 RG, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
DISPONE che continui a versare per la IA l'importo stabilito nella Controparte_1 CP_2 sentenza di divorzio n. 1344/2018 come rivalutato secondo gli indici Istat e che per la IA CP_3 a decorrere dalla domanda di primo grado versi l'importo di 300 euro al mese, rivalutato in base
[...] gli indici Istat dal 2026. Contribuirà inoltre al 50% alle spese straordinarie necessarie per entrambe le figlie come da protocollo presso il Tribunale di Bergamo e, in aggiunta, contribuirà nella misura della
10 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
metà per alle spese per il corso di preparazione al concorso di magistratura e per sosterrà CP_2 CP_3 la metà delle spese per un'università statale corrispondente a quella frequentata dalla IA.
CONDANNA a rifondere a ciascuna delle parti appellanti e Controparte_1 Parte_1 CP_2 le spese di lite di entrambi i gradi che si liquidano in 5.810 euro per il primo grado e il 6.946 euro
[...] per il secondo grado, comprensive della fase di sospensiva, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 16.9.2025
il Consigliere rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. per tutte Cass. 20101/2023.
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA sezione III Civile-FAMIGLIA
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nei procedimenti riuniti nn. 230/2025 RG e 232/2025 RG: 1) procedimento n. 230/2025 RG radicato su appello depositato in via telematica il 20.3.2025 nell'interesse di:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] e Borsellino n. 7/D, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Sala del foro di Milano appellante contro
nato a [...] il [...] e residente in [...] Lega Lombarda n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Mascherpa del foro di Lodi appellato e contro
nata a [...] il [...], residente in [...], CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Valtolina del foro di Milano appellata e contro nata a [...] il [...], residente in [...] 7/D appellata contumace
2) procedimento n. 232/2025 RG radicato su appello depositato il 20.3.2025 nell'interesse di:
nata a [...] il [...], residente in [...] 7/D, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Valtolina del foro di Milano appellante contro
nato a [...] il [...] e residente in [...] Lega Lombarda n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Mascherpa del foro di Lodi appellato e contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...] e Borsellino n. 7/D, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Sala del foro di Milano appellata
1 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 194/2025 pubblicata in data 12.2.2025 dal Tribunale di Bergamo, notificata in data 18.2.2025, pronunciata nella procedura di modifica alle condizioni di divorzio RG n. 3938/2024 (art. 473 bis.29 CPC).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: APPELLANTE : Parte_1
1. Disporre la riunione dei procedimenti n. 230/2025 RG e n. 232/2025 R.G. pendenti avanti codesta Corte;
2 Accogliere i motivi di gravame e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza n. 194/2025 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 28/11/2024, pubblicata in data 12/02/2025, a modifica della sentenza di divorzio n. 1344/2018;
3. Nel merito: accertato che le parti, all'udienza del 19/11/2024, hanno raggiunto un accordo a seguito di proposta conciliativa del Giudice ai sensi dell'art. 473bis-21 c.p.c. riportata nel verbale di udienza e che il Collegio ha ritenuto le figlie non autonome:
- dichiarare tenuto a versare alla signora il contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della IA maggiorenne pari ad € 400,00, come da condizioni di divorzio, oltre al CP_2 50% di tutte le spese straordinarie secondo il Protocollo e, conseguentemente, confermare per la IA
le condizioni di divorzio con decorrenza dalla domanda di primo grado fino al raggiungimento CP_2 della sua indipendenza economica, mantenendo l'obbligo per il padre di concorrere al 50% di tutte le spese straordinarie per le figlie come da Protocollo;
- accertato che le parti, all'udienza del 19/11/2024, hanno raggiunto un accordo a seguito di proposta conciliativa del Giudice ai sensi dell'art. 473bis-21 c.p.c. riportata nel verbale di udienza dichiarare tenuto a concorrere nella misura del 50% al pagamento dei corsi di formazione post Controparte_1 universitaria per entrambe le figlie;
- ridurre ad € 300,00 mensili il contributo al mantenimento per la IA oltre al 50% delle spese CP_3 straordinarie come da protocollo;
- porre le spese e compensi del presente giudizio a carico di;
Controparte_1
- condannare al risarcimento del danno in favore di ex art. 96 Controparte_1 Parte_1 c.p.c. nella misura da liquidarsi in via equitativa.
APPELLANTE GIULIA PEDRINI: IN VIA PRELIMINARE:
- disporsi la riunione per connessione del presente giudizio pendente al n. 230/2025 R.G. con il giudizio pendente al ruolo n. 232/2025, innanzi a codesta Corte d'Appello, Dott.ssa Caprioli, per connessione oggettiva e soggettiva, nonché per ragioni di economicità del giudizio ed evitare contraddittorietà fra i giudicati;
- dichiarare la nullità della sentenza n. 194/2025 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 28/11/2024 e pubblicata in data 12/02/2025; NEL MERITO:
- Accertato e dichiarato che all'udienza del 19.11.2024 le parti hanno raggiunto un accordo a seguito di proposta conciliativa del Giudice e che il Collegio ha ritenuto le figlie non ancora autonome: dichiarare il diritto di al mantenimento da parte del padre (con versamento a favore della madre) CP_2 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
2 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
- dichiarare l'obbligo del padre a concorrere nel pagamento delle spese di carattere straordinario come da Protocollo (con versamento a favore della madre) fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
PARTE APPELLATA : Controparte_1 in via preliminare, disporre la riunione dei procedimenti di appello recanti RG 230/2025 ed R.G. 232/2025 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva oltre che per economia processuale;
- in via principale nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza n. 194/2025;
- Il tutto con vittoria di spese competenze e onorari;
PROCURATORE GENERALE: preliminarmente chiede che al presente procedimento sia riunito, per connessione oggettiva e soggettiva, quello n. 232/25 R.G., chiamato alla medesima udienza del 16.9.2025; nel merito, richiamando il proprio parere sull'istanza di sospensiva e l'ordinanza della Corte in data 9.7.25, rileva che la revoca del contributo di mantenimento per la IA (maggiorenne e non autosufficiente economicamente) CP_2 non trova giustificazione, in quanto, all'udienza del 19.11.24, è stato raggiunto un accordo solo in relazione alla riduzione del contributo di mantenimento per la IA ad euro 300 mensili;
quanto CP_3 alla IA , va respinta la domanda del padre di revoca o riduzione del contributo di mantenimento CP_2 (e di partecipazione alle spese), poiché la stessa non è ancora economicamente autonoma;
chiede, quindi, che sia respinta la domanda del ricorrente quanto al contributo per il mantenimento della IA
. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e contraevano matrimonio concordatario in Seriate il 28.6.1997 e Parte_1 Controparte_1 dalla loro unione nascevano le figlie (26.5.1999) e (18.3.2003). CP_2 CP_3
I coniugi si separavano consensualmente e il Tribunale di Bergamo in data 13.12.2011 omologava il verbale di conciliazione in cui i coniugi avevano concordato l'affidamento congiunto delle figlie con collocamento presso la madre cui veniva assegnata la casa coniugale e l'obbligo in capo al di CP_1 versare, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, un assegno pari ad euro 550 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 6.5.2015 il proponeva domanda di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio chiedendo l'affidamento congiunto delle figlie, l'assegnazione della casa coniugale e la rideterminazione dell'assegno di mantenimento per le figlie a proprio carico. Si costituiva con memoria depositata in data 11.9.2015 la resistente che chiedeva l'affidamento congiunto delle figlie, la conferma della collocazione delle stesse presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, un assegno di mantenimento di euro 450 per ciascuna IA, oltre al 50% delle spese straordinarie, e il riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore pari ad euro 150 mensili. Con sentenza n. 1344/2018 pubblicata in data 8.6.2018 il Tribunale di Bergamo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo l'affido condiviso di ( era divenuta CP_3 CP_2 maggiorenne) con collocazione prevalente presso la madre;
poneva a carico del un assegno CP_1 mensile di € 350 per ciascuna IA ( , pur maggiorenne, non era economicamente autosufficiente), CP_2 oltre alla metà delle spese straordinarie.
3 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
Con ricorso ex art. 473 bis.29 CPC depositato in data 5.6.2024 ha chiesto la revoca e/o Controparte_1 la revisione dell'assegno di mantenimento per le figlie nella misura di 200 euro mensili - o nella diversa misura ritenuta -, con decorrenza dal deposito del ricorso. Assumeva che le figlie, maggiorenni, erano divenute economicamente indipendenti;
in particolare percependo redditi annui superiori a euro CP_3
4.000, non risultava più a carico dei genitori e non viveva più con la madre nella casa coniugale, pur risultando ancora residente con lei. , terminato il percorso di studi universitari, viveva a Milano CP_2 ove svolgeva la pratica forense e anche lei, come risultava dai dati registrati presso l'Agenzia delle Entrate, viveva in locazione a Milano, pur risultando ancora residente con la madre presso la casa coniugale.
Si costituiva con comparsa depositata in data 18.10.2024 chiedendo il rigetto della Controparte_4 domanda del e chiedendo la conferma dell'assegno di 400 euro per ogni IA (350 euro al mese CP_1 stabiliti in sede di divorzio aumentati per la rivalutazione) - o la somma ritenuta di giustizia-, versamento da effettuarsi alla resistente. Evidenziava che , dopo essersi laureata, aveva iniziato il percorso di CP_2 tirocinio presso uno studio legale a Milano che le riconosceva circa 400 euro al mese;
contemporaneamente svolgeva il tirocinio, per 20 ore settimanali, ex art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Milano e per tale attività percepiva una borsa di studio dell'importo di euro 453,33 al mese;
la ragazza, al fine di avvicinarsi alla sede dove svolgeva tirocinio, aveva trovato a Sesto San Giovanni un appartamento in locazione in condivisione con un ragazzo, anch'egli studente in giurisprudenza.
pertanto si era solo temporaneamente allontanata da Pedrengo e non si era certo definitivamente
CP_2 trasferita e la resistente aveva provveduto fino al luglio 2024 al pagamento del 50% del canone di locazione per (550 mensili), cui andavano aggiunte le bollette e il vitto. Inoltre il periodo di
CP_2 tirocinio durava di 18 mesi e era iscritta alla scuola per le professioni forensi modulata su tre
CP_2 semestri - di cui due già terminati - con un esborso di euro 300 - 400 per ciascun semestre. avrebbe
CP_2 sostenuto la prova scritta per l'esame di abilitazione alla professione forense a dicembre 2025 con possibile esame orale entro settembre 2026 e avrebbe frequentato una scuola privata per la preparazione al concorso di Magistratura, scuola per la quale era previsto annualmente un esborso pari a circa 4.000/5.000 euro. invece frequentava la facoltà privata “Libera Accademia delle Belle Arti” CP_3
(LABA) presso la sede di Brescia, facoltà che comportava un esborso annuale di euro 4.000/5.000 e la scelta di un ateneo privato era stata dettata unicamente dal fatto che le analoghe facoltà presso strutture statali si trovavano in città distanti dal luogo di residenza della ragazza e ciò avrebbe comportato un esborso ben più elevato. aveva iniziato a lavorare in un call center con contratto part time e a CP_3 tempo determinato e percepiva uno stipendio netto mensile di circa euro 370,25, somma che non poteva certamente considerarsi sufficiente a renderla autonoma ma che le permetteva solo di pagarsi qualche piccola spesa personale e di mantenere un'autovettura utile per gli spostamenti da casa fino a Brescia, sede della facoltà frequentata.
In data 18.10.2024 si costituiva la quale chiedeva che, accertata la propria non CP_2 autosufficienza economica, fosse posta a carico del padre la somma di euro 400 mensili o la diversa somma ritenuta di giustizia per il proprio mantenimento. Documentava il proprio concluso percorso universitario, l'attuale percorso di formazione e praticantato, precisava che avrebbe sostenuto la prova
4 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
scritta dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione forense a dicembre 2025, e, in caso di esito positivo, la prova orale si sarebbe svolta ipoteticamente entro settembre 2026. Evidenziava di avere in animo di affrontare il concorso di magistratura, per il quale erano necessari anni di studio intenso affiancati dalla frequenza a scuole di formazione specifiche a pagamento. Assumeva di non avere mai lasciato la casa della madre, utilizzando un appartamento in locazione vicino a Milano solo per una mera facilitazione della permanenza giornaliera a Milano rientrando dalla madre nel fine settimana.
Alla prima udienza del 19.11.2024 erano presenti le parti costituite assistite dai rispettivi difensori e personalmente, la quale, sentita dal Giudice, dichiarava di essere al secondo anno di Controparte_3 università e di lavorare in un call center percependo una retribuzione mensile pari a 300/400 euro con contratto in scadenza a dicembre 2025. Il proponeva ai fini conciliativi un assegno mensile di CP_1 euro 300 per ciascuna IA, la accettava la proposta solo per e richiedeva Parte_1 CP_3 comunque che le spese per l'Accademia privata di e per la Scuola di Formazione forense e per CP_3 la preparazione per il concorso di magistratura (per ) venissero accettate dal padre e divise a metà CP_2 tra i genitori. si associava alla proposta della madre. Il Giudice formulava ai sensi dell'art. 473 bis CP_2
.21 CPC una proposta conciliativa del seguente tenore: “il Giudice propone ai fini conciliativi la riduzione a euro 300,00 per la sola IA , lasciando per le spese straordinarie il versamento CP_3 solo delle spese correlate all'università statale e comunque salva restando la necessità del consenso come da Protocollo di questo Tribunale”. Le parti accettavano la proposta conciliativa del Giudice che rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, con sentenza pubblicata il 12.2.2025 e notificata il 18.2.2025, preso atto che l'accordo e le condizioni concordate tra le parti non erano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse delle figlie non ancora autonome, a modifica della sentenza di divorzio dell'8.6.2018, così provvedeva:
- revoca, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo a carico di di versare a Controparte_1 il contributo al mantenimento della IA maggiorenne e contestualmente riduce Parte_1 CP_2 ad euro 300,00 mensile l'assegno per il mantenimento della IA;
CP_3
- conferma l'obbligo del ricorrente al versamento del 50% di tutte le spese straordinarie per la IA
e limita il suo contributo al 50% relativo alle sole “spese straordinarie di istruzione correlate CP_3 all'Università e ai corsi di formazione post - universitaria e di preparazione ai concorsi” per la IA;
CP_2
-dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello con ricorso depositato in data 20.3.2025
che chiedeva in via preliminare la sospensione dell'esecutività anche parziale della Parte_1 sentenza impugnata, nel merito chiedeva dichiarare che il era tenuto a continuare versarle un CP_1 contributo per il mantenimento di di euro 400 (importo così rivalutato dai 350 euro previsti in sede CP_2 di divorzio), oltre al 50% di tutte le spese straordinarie secondo il Protocollo, e conseguentemente confermare per le condizioni di divorzio;
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui CP_2 alla sentenza n. 1344/2018 chiedeva ridurre ad euro 300 mensili l'assegno dovuto per il mantenimento
5 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
di con mantenimento dell'obbligo paterno di concorrere al 50% di tutte le spese straordinarie CP_3 come da Protocollo.
In pari data proponeva appello avverso la medesima sentenza che chiedeva fosse CP_2 confermato in capo al padre un assegno per il proprio mantenimento di euro 400 al mese, da versare alla madre, oltre il versamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo.
Il 14.4.2025 depositava ricorso ex art. 351 CPC con cui chiedeva la sospensione Parte_1
“inaudita altera parte”, e in subordine previa fissazione di udienza, dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Veniva fissata per la discussione sull'istanza di sospensiva l'udienza dell'8.7.2025. Nel proc 230-1/2025 si costituiva il 25.6.2025 che si associava alla madre mentre non si CP_2 costituivano e . Con ordinanza del 9.7.2025 la Corte, sull'istanza di Controparte_1 Controparte_3 sospensiva proposta dalla così provvedeva: “sospende l'efficacia esecutiva della sentenza Parte_1 194/2025 pubblicata il 12.2.2025 e notificata il 18.2.2025 nella parte in cui ha revocato a carico di
il mantenimento ordinario e il concorso nella misura della metà alle spese straordinarie, Controparte_1 come da protocollo del Tribunale di Bergamo, per la IA . CP_2
Nei giudizi di merito radicati dalla IA e dall'ex moglie si è costituito che ha CP_2 Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Nel procedimento RG. 230/2025 il 15.7.2025 si è costituita anche associandosi CP_2 all'impugnazione materna.
Non si è costituita nonostante rituale notifica dell'appello materno e del decreto di Controparte_3 fissazione dell'udienza.
In data 25.7.2025 ha depositato memoria ex art. 473 bis.32 CPC, con allegata Parte_1 documentazione, insistendo nel gravame, concludendo come indicato in epigrafe e chiedendo la condanna del al risarcimento del danno ex art. 96 CPC da liquidarsi in via equitativa. CP_1
Il 20.8.2025 la depositava documentazione sul reddito. Parte_1
Anche il 24.7.2025 depositava memoria ex art. 473 bis.32 CPC e il 28.8.2025 depositava CP_2 documentazione sul reddito.
In data 9.9.2025 il P.G. concludeva come indicato in epigrafe.
All'udienza del 16.9.2025 la Corte prendeva atto della mancata costituzione di Controparte_3 nonostante rituale notifica;
il difensore della dichiarava che ancora lavorava part- Parte_1 CP_3 time nel call center oltre a frequentare un'Accademia di Belle Arti privata a Brescia e che il non CP_1 contribuiva alle spese straordinarie per le figlie. I difensori si riportavano ai rispettivi atti e la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nell'atto di appello rileva: Parte_1
6 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
. la sentenza impugnata è nulla per contrasto tra accordo delle parti, motivazione e dispositivo della sentenza: dal tenore letterale del verbale di prima udienza e del contestuale accordo raggiunto si evince chiaramente che le parti avevano concordato di ridurre solo l'assegno per il mantenimento di e
CP_3 non quello per e anche la proposta del Giudice era di ridurre l'assegno a euro 300 mensili CP_2 esclusivamente per lasciando per quest'ultima il concorso paterno alla metà delle spese
CP_3 straordinarie e delle spese universitarie private. Pertanto il contributo al mantenimento di era CP_2 rimasto invariato (euro 400 mensili rivalutati). In effetti la volontà di entrambi i genitori di ridurre l'assegno unicamente per si ricava sia dal tenore della proposta e dell'accordo, sia dal
CP_3 comportamento tenuto successivamente dal il quale con decorrenza dalla data di udienza del CP_1 19.11.2024 aveva iniziato a corrispondere all'ex moglie 700 euro mensili (300 euro per ed 400
CP_3 euro per ) in luogo dell'importo di euro 800 fino a quel momento versato, operando così, in CP_2 ossequio agli accordi raggiunti, la riduzione dell'originario importo versato per la IA;
solo
CP_3 dalla data di comunicazione della sentenza il aveva sospeso integralmente il contributo per CP_1 CP_2 iniziando a versare all'ex moglie solo euro 300 al mese.
. la sentenza è errata anche laddove ha revocato (illegittimamente) il contributo al mantenimento di CP_2 e ridotto quello per “dalla data della domanda”. La riduzione per è stata proposta in CP_3 CP_3 udienza e pertanto è dalla data di udienza che vanno fatti decorrere gli effetti giuridici della riduzione concordata tra le parti perché, avendo il accettato la proposta conciliativa, aveva rinunciato alla CP_1 domanda di decorrenza della riduzione dalla domanda.
. le condizioni di divorzio per devono intendersi confermate anche per il regime delle spese CP_2 straordinarie mentre per quelle di devono rimanere al 50% come da protocollo e solo quelle per CP_3 l'Accademia (privata) di sarebbero state sostenute dal padre nella misura equiparabile al corso CP_3 di un'università statale come proposto dal giudice in udienza e come accettato da entrambe le parti.
. erroneamente è stata disposta dal Tribunale l'integrale compensazione delle spese di lite con la motivazione: “conformemente a quanto concordato dalle parti, le spese di lite debbono essere compensate”: l'accordo intervenuto tra le parti in udienza in realtà non conteneva alcun riferimento alle spese di giudizio il in primo grado aveva chiesto la revoca o la riduzione dell'assegno per CP_1 entrambe le figlie e l'accordo raggiunto aveva previsto solo la riduzione di euro 100 dell'assegno della sola CP_3
Con comparsa datata 15.7.2025 costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame allegando che il Giudice relatore in udienza aveva proposto proprio quanto poi statuito in sentenza, ovverosia la riduzione dell'assegno di mantenimento per la sola ha infatti CP_3 CP_2 concluso l'Università, non fa più parte del nucleo familiare se non dal punto di vista meramente formale, ha incominciato la pratica forense percependo un sia pur basilare introito, è quindi affacciata al mondo del lavoro e sono anni che vive effettivamente lontano dalla casa materna. Il fatto che in seguito all'udienza il abbia versato all'ex moglie 700 euro al mese deriva dal fatto che riteneva, CP_1 correttamente, di dovere pagare 300 euro per importo così ridotto e, non potendo conoscere il CP_3 dovuto per le spese straordinarie, aveva supposto potessero aggirarsi ad euro 400 al mese, salvo poi conguaglio. Circa la decorrenza della modifica, è ius receptum che le modifiche dell'importo degli assegni o le riduzioni decorrono dalla domanda e poco importa se le parti non avevano concluso nulla sul punto in sede transattiva. Il fatto che nulla fosse stato previsto in sede di accordi circa le spese di lite non implica infine l'automatica condanna di una delle stesse alle spese del giudizio.
Nella comparsa di costituzione si associa alle richieste materne e rileva di avere terminato CP_2 ad aprile 2025 la pratica forense (della durata di 18 mesi) e di non percepire quindi più neppure il minimo rimborso spese di cui godeva durante il periodo di pratica;
così pure ha terminato il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Milano e non godeva di alcun reddito.
7 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
La Corte osserva:
1. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA DA PARTE DEL PADRE. CP_2 Tale motivo di appello proposto dalla e da è fondato: come già rilevato Parte_1 CP_2 nell'ordinanza che ha accolto l'istanza di sospensiva proposta dalla lo stesso Tribunale di Parte_1 Bergamo nella motivazione della sentenza, a pag. 3, aveva dato atto del fatto che entrambe le figlie, pur maggiorenni, non erano economicamente autonome;
non si comprende quindi la ragione per cui abbia poi revocato per , senza alcuna motivazione, l'assegno di mantenimento e il concorso paterno alle CP_2 spese straordinarie prevedendolo solo per le spese di istruzione correlate ai corsi di formazione post- universitaria. Dalla lettura del verbale dell'udienza del 19.11.2024 si può chiaramente evincere che il sig. aveva CP_1 proposto ai fini conciliativi un assegno di 300 euro per ciascuna IA e ciò indica che aveva convenuto sul fatto che non fosse autonoma;
la aveva accettato tale proposta “solo nei confronti CP_2 Parte_1 della IA ” e la proposta conciliativa formulata dal giudice, accettata dalle parti, prevedeva “la CP_3 riduzione a 300 euro per la sola IA ” non contemplando quindi alcuna revoca o riduzione CP_3 dell'assegno per : ne consegue che nessun accordo è stato raggiunto tra le parti in relazione alla CP_2 revoca dell'assegno per . CP_2
Né pare francamente sostenibile, ed appare piuttosto un tentativo di stravolgimento dei fatti, quanto si legge nella comparsa di costituzione in appello del il quale giustifica la circostanza di avere CP_1 versato all'ex moglie, dopo l'udienza dinnanzi al Tribunale di Bergamo e prima della pubblicazione della sentenza, 700 euro mensili, affermando che riteneva di dovere versare 300 euro al mese per e CP_3 che gli altri 400 euro li aveva versati per coprire le spese straordinarie salvo successivo conguaglio. Tale spiegazione non appare per nulla convincente ed è invece evidente che il da novembre 2024 a CP_1 febbraio 2025 ha semplicemente adempiuto all'accordo concluso in udienza che prevedeva che egli continuasse a pagare il mantenimento per nella misura di 400 euro, oltre a versare 300 euro per CP_2
Solo dopo la pubblicazione della sentenza, nonostante fosse evidente l'errore contenuto nel CP_3 provvedimento che aveva recepito un accordo mai raggiunto tra i genitori, il ha cessato di versare
CP_1 alcunché per . Inoltre, come documentato dalla difesa della le causali dei bonifici CP_2 Parte_1 effettuati dal da novembre 2024 a febbraio 2025 riportano la dicitura “assegno mantenimento
CP_1 figlie” e non compare la scritta “spese straordinarie”; da ultimo il era in arretrato dal 2020 nel Pt_2 versamento delle spese straordinarie e quando le aveva pagate i relativi bonifici indicavano espressamente come causale “spese straordinarie”: non è quindi assolutamente credibile che dal novembre 2024 il abbia deciso di anticipare 400 euro al mese per spese straordinarie. Ben più
CP_1 probabile è invece che il abbia versato tale somma avendo anche lui inteso, a seguito dell'udienza
CP_1 e dell'accordo raggiunto, di dovere pagare 300 euro per la secondogenita e 400 euro per . CP_2 Anche la ricostruzione operata dal laddove sostiene che quando il giudice aveva proposto “la
CP_1 riduzione a 300 euro per la sola IA ” intendeva che invece per il contributo era del CP_3 CP_2 tutto revocato risulta essere incompatibile con il significato proprio delle parole e appare un'interpretazione forzata: visto che in quel momento era in vigore il provvedimento di divorzio in base al quale il era tenuto al versamento di 400 euro al mese per , se la proposta fosse stata
CP_1 CP_2 quella di revocare il contributo per tale previsione sarebbe risultata espressamente all'interno della CP_2 proposta conciliativa. Invero, a fronte di una sentenza che aveva frainteso/dimenticato/interpretato erroneamente gli accordi raggiunti tra le parti in udienza e che si era anche contraddetta dapprima affermando che entrambe le figlie non erano economicamente indipendenti e poi revocando totalmente l'assegno per una di esse, sarebbe stato auspicabile che il anziché chiedere la conferma di una sentenza che aveva recepito
CP_1
8 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
un accordo mai raggiunto tra gli ex coniugi (quello circa la revoca del mantenimento per ), tenesse CP_2 una condotta processuale differente. Ad ogni buon conto non è mai stata economicamente autonoma: non lo era al momento della CP_2 udienza del 19.11.2024 e tantomeno lo è ora: infatti la ragazza ha ormai terminato la pratica forense presso un avvocato di Milano che le corrispondeva unicamente un rimborso spese di circa 400 euro, ha anche terminato il tirocinio ex art. 73 DL 69/2013 ed è ora solo impegnata nello studio e nella frequenza della scuola privata di preparazione al concorso di Magistratura e a dicembre 2025 sosterrà la prova scritta per l'esame di abilitazione alla professione forense. Ha 26 anni, ha terminato una brillante carriera universitaria, negli ultimi due anni di università ha svolto funzioni di tutor meritandosi un piccolo compenso, si è laureata con 110 e lode a cinque anni dall'immatricolazione (v. doc. 2 fasc. I grado di
, subito dopo la laurea ha svolto tirocinio presso uno studio legale e il tirocinio ex art. 73 CP_2 DL 69/2013, si appresta a sostenere a breve l'esame per l'esercizio della professione forense e contemporaneamente si sta preparando per il concorso di magistratura: è quindi una studentessa diligente e meritevole, ha solo 26 anni, sta cercando di perseguire sbocchi professionali del tutto in linea col suo percorso di studi dimostrando impegno e sollecitudine, nessuna negligenza può esserle attribuita nel non essere ancora autonoma e ha quindi tutto il diritto di beneficiare dell'assegno di mantenimento da parte del padre. E' residente con la madre, durante il periodo di tirocinio presso il Tribunale di Milano e di pratica forense presso uno studio legale di Milano soggiornava in un alloggio in locazione vicino a Milano con altro studente ma il suo punto di riferimento abitativo è la casa di Pedrengo dove vive con madre e sorella. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il dovrà continuare per a versare quanto CP_1 CP_2 stabilito in sentenza di divorzio (400 euro mensili, somma così rivalutata dagli originari 350 euro al mese stabiliti in sentenza di divorzio).
2) DECORRENZA della REVOCA/RIDUZIONE: il problema della decorrenza non si pone per CP_2 dal momento che per effetto della presente sentenza e della conferma del contributo previsto in sede divorzile il dovrà semplicemente versare la somma prevista in sede di divorzio rivalutata senza
CP_1 alcuna interruzione pagando quindi le mensilità non versate in esecuzione della sentenza riformata. Per invece si ritiene corretta la statuizione del Tribunale che ha previsto che la riduzione dell'assegno CP_3 da 400 a 300 euro decorra dalla domanda del (giugno 2024): la riduzione dell'assegno per
CP_1 CP_3 è riconducibile al fatto che la stessa lavora in un call center percependo circa 300/400 euro al mese, lavoro che già svolgeva al momento del deposito del ricorso proposto dal e principio generale1 è
CP_1 che le modifiche degli assegni di mantenimento decorrono dalla data della domanda ove non vi siano motivi per disporre diversamente, motivi che qui non esistono. Il aveva chiesto in ricorso che gli
CP_1 effetti della riduzione o della revoca decorressero dalla data di deposito della domanda e all'udienza del 19.11.2024 le parti non avevano raggiunto alcun accordo sulla decorrenza, a verbale non si rinviene alcun cenno a tale questione sicché non si può sostenere che il avesse in udienza accettato che la
CP_1 riduzione dell'assegno per decorresse dalla data dell'accordo. CP_3
3) SPESE STRAORDINARIE: per entrambe le figlie economicamente non autonome il dovrà CP_1 continuare a versare il 50% delle spese straordinarie come da protocollo presso il Tribunale di Bergamo, come richiesto dalla nell'atto di appello. Dovrà in aggiunta pagare la metà delle spese per CP_5 la scuola di preparazione al concorso di magistratura per : infatti tale previsione è espressamente CP_2 contenuta nella sentenza del Tribunale di Bergamo nella quale si dispone che il si faccia carico CP_1 al 50% delle “spese straordinarie di istruzione correlate all'università e ai corsi di formazione post universitaria e di preparazione ai concorsi per la IA ”, statuizione che non ha formato oggetto CP_2 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
di appello incidentale da parte del Quanto alle spese per l'università privata di il giudice
CP_1 CP_3 aveva proposto che il pagasse la metà di una normale retta universitaria, come se la IA
CP_1 frequentasse un'università statale, e le parti avevano accettato tale proposta;
poi però in sentenza il Tribunale ha previsto il concorso alle spese straordinarie per richiamando semplicemente il CP_3 protocollo del Tribunale di Bergamo;
nell'atto di appello della quantunque nelle conclusioni Parte_1 si chieda genericamente che il paghi il 50% delle spese straordinarie di come da
CP_1 CP_3 Protocollo, vi è espressa censura (pagg. 15-16) riferita al fatto la sentenza impugnata non avesse recepito l'accordo che il pagasse per il 50% di una retta universitaria quantificata alla stregua di
CP_1 CP_3 un'università statale. Si ritiene pertanto di prevedere in conformità all'accordo raggiunto sul punto tra le parti non recepito in sentenza.
4) SPESE DI LITE: è fondato anche tale motivo di appello della il Tribunale ha disposto Parte_1 l'integrale compensazione delle spese di lite affermando che “conformemente a quanto concordato dalle parti, le spese di lite debbono essere compensate” mentre in realtà nel testo dell'accordo, così come riportato nel verbale di udienza, non si rinviene alcun riferimento a una concordata compensazione delle spese di lite;
né il Tribunale ha in altro modo motivato la decisione di compensare integralmente tali spese. Stante l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata questo giudice deve rivalutare la statuizione sulle spese alla luce dell'esito complessivo del giudizio: ebbene, il ha CP_1 proposto ricorso ex art. 479 bis.29 CPC chiedendo la revoca e in subordine la riduzione del mantenimento per entrambe le figlie e, anche se gli ex coniugi hanno concordato all'udienza del 19.11.2024 una riduzione del contributo per il mantenimento di , peraltro di soli 100 euro, il in primo CP_3 CP_1 grado era soccombente in misura del tutto prevalente. Va poi considerato che il nel presente grado CP_1 di giudizio ha proposto, come sopra evidenziato, un'interpretazione davvero insostenibile dell'accordo raggiunto in primo grado continuando ad affermare, contro ogni risultanza documentale, l'autonomia economica di . Si ritiene quindi di porre a carico del le spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_2 CP_1 Tali spese vengono liquidate sulla base dei parametri previsti per i procedimenti dinnanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, importi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, in 5.810 euro per il primo grado e in 6.946 euro per il grado di appello – comprensive della fase di sospensiva -, importo da versare a ciascuna delle appellanti e Parte_1
CP_2
5 -CONDANNA ex ART. 96 CPC: non sussistono i presupposti per la condanna del al CP_1 risarcimento dei danni da lite temeraria, pronuncia che presuppone che vi sia una male fede o colpa grave che emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente che il soccombente abbia portato avanti prospettazioni o tesi che il giudice abbia ritenuto errate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti da
[...]
e da avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 194/2025 pubblicata Parte_1 CP_2 il 12.2.2025 emessa nel procedimento n. 3938/2024 RG, in parziale riforma della sentenza impugnata, così decide:
DISPONE che continui a versare per la IA l'importo stabilito nella Controparte_1 CP_2 sentenza di divorzio n. 1344/2018 come rivalutato secondo gli indici Istat e che per la IA CP_3 a decorrere dalla domanda di primo grado versi l'importo di 300 euro al mese, rivalutato in base
[...] gli indici Istat dal 2026. Contribuirà inoltre al 50% alle spese straordinarie necessarie per entrambe le figlie come da protocollo presso il Tribunale di Bergamo e, in aggiunta, contribuirà nella misura della
10 n. 230/2025 RG (cui è riunito il n. 232/2025 RG)
metà per alle spese per il corso di preparazione al concorso di magistratura e per sosterrà CP_2 CP_3 la metà delle spese per un'università statale corrispondente a quella frequentata dalla IA.
CONDANNA a rifondere a ciascuna delle parti appellanti e Controparte_1 Parte_1 CP_2 le spese di lite di entrambi i gradi che si liquidano in 5.810 euro per il primo grado e il 6.946 euro
[...] per il secondo grado, comprensive della fase di sospensiva, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 16.9.2025
il Consigliere rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. per tutte Cass. 20101/2023.
9