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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 8527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8527 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 1/07/2025 svoltasi mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 38781 / 2024 tra
( avv.FERRARI MORANDI ESTER ) Parte_1
e in persona del legale rappresentante p.t. ( avv. IANDOLO GUSTAVO ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc. svoltosi inter-partes, ha proposto domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'assegno di invalidità (art 1 l 222/84) sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa, ossia dal 18.10.22. L' si è costituito contestato la fondatezza del ricorso. CP_1
Espletata CTU medico legale sulla persona della ricorrente la causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex articolo 127 ter cpc. Il ricorso è infondato. Gli stati patologici riscontrati dal c.t.u. sono quelli descritti dettagliatamente nella relazione depositata agli atti (Diagnosi di carcinoma mammario sinistro, trattato chirurgicamente con intervento di quadrantectomia mammaria con biopsia dell'linfonodo sentinella e rimodellamento mammario destro in data 20 settembre 2016; in seguito in data 26 ottobre 2016 intervento di revisione della protesi per infezione;
dal 17 gennaio 2017 terapia ormonale in attuale follow-up. …Cardiopatia sclero ipertensiva da circa 15 anni in trattamento farmacologico. Osteopenia. Esiti di intervento chirurgico di salpingectomia sinistra per gravidanza extrauterina. Sindrome ansioso depressiva. Esiti di intervento di asportazione di polipo endometriale. Linfedema a carico della superiore sinistro. Protrusioni discali multiple della colonna vertebrale). Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non sussistono i presupposti medico-legali per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 della legge n. 222/1984. In particolare, pur in presenza di un quadro clinico complesso, la CTU ha accertato che tali condizioni non determinano, allo stato, una permanente riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini della richiedente in misura superiore ai due terzi. La periziata, in possesso di diploma di liceo scientifico e impiegata, potrebbe ancora svolgere attività lavorative a connotazione manuale di impegno fisico medio, espletabili in ambienti sia chiusi sia aperti, con orari regolari, senza necessità di riqualificazione professionale. Pertanto, non ricorre la condizione di “inabilità parziale” richiesta dalla norma per accedere alla prestazione.
Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto il CTU ha esaminato in modo approfondito la documentazione sanitaria prodotta e ha condotto una visita medico-legale, accertando il quadro clinico del periziando, con criteri scientifici e oggettivi. Le conclusioni raggiunte risultano motivate con un'attenta valutazione della natura, della gravità e della incidenza funzionale delle patologie riscontrate.
Inoltre, il CTU ha considerato le osservazioni delle parti e ha fornito risposte puntuali alle contestazioni, spiegando in modo chiaro e coerente le ragioni delle proprie determinazioni. Non emergono elementi di errore o incongruenze tali da inficiare la validità dell'elaborato peritale, che appare completo, imparziale e supportato da retti criteri medico-legali.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00, oltre Iva e accessori di legge. Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di ctu che si liquidano con separato decreto. Il Giudice