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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2938/2021 R.G. promossa da:
nato/a a SIRACUSA (SR) il 06/02/1984, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'AVV. AMENTA VIRGINIA
contro rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 P.IVA_1
CUSI LO
Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10/09/2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la e, dedotto di Parte_1 Controparte_1
essere assicurato presso la predetta compagnia in forza della polizza CP_1
Infortuni Premium” n. 1/58899/77/170478507, nonché che la stessa non aveva provveduto alla liquidazione dell'infortunio personale occorsogli in data 21 febbraio
2020, nonostante la tempestiva denuncia del sinistro e la completa documentazione pagina 1 di 8 sanitaria prodotta, ne ha chiesto la condanna al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto, oltre che alle spese di lite.
A fondamento della propria pretesa, ha riferito di avere partecipato, nel Parte_1
tempo libero, ad una partita di calcio amatoriale nell'ambito del torneo “Amatori AICS
Calcio a 11 - 1° anno”, svoltosi presso il Campo Sportivo “Giorgio Di Bari” di Siracusa;
che, durante un'azione di gioco, era caduto a terra impattando la mano sinistra sul terreno, riportando una frattura articolare della base della falange intermedia del IV dito, con sublussazione dell'articolazione interfalangea prossimale, come documentato dal
Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto I di Siracusa;
che aveva denunciato tempestivamente il sinistro alla compagnia assicuratrice il 24 febbraio 2020, trasmettendo i certificati medici e gli ulteriori accertamenti eseguiti nel corso del periodo di cura, nonché di avere inviato successivi solleciti rimasti privi di esito, ricevendo infine, in data 12 febbraio 2021, una comunicazione di rigetto dell'indennizzo con la quale la dichiarava l'esistenza di presunti elementi contraddittori ostativi alla CP_1
liquidazione.
Si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice, preliminarmente eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siracusa e, nel merito, contestando il diritto dell'attore all'indennizzo. La convenuta ha sostenuto che lo aveva reso Pt_1
dichiarazioni inesatte al momento della stipula della polizza in relazione alla presenza di sinistri pregressi, in violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. e ha dedotto inoltre che l'attività svolta dall'attore il giorno dell'infortunio aveva natura agonistica, tale da escluderne la copertura assicurativa.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.10.2022 successivamente con ordinanza del 21 settembre 2023, il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale rilevando che la stessa era stata sollevata tardivamente, in quanto la convenuta si era costituita solo il giorno dell'udienza fissata in citazione, in violazione dei termini di cui all'art. 166 c.p.c. e non essendo tale eccezione rilevabile pagina 2 di 8 d'ufficio, mantenendo così radicata la competenza presso l'ufficio adito dall'attore.
Contestualmente, la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'esito dell'istruzione, il Tribunale ha disposto consulenza tecnica medico-legale, affidata al dott. , volta ad accertare la natura, l'entità e la consistenza Persona_1
delle lesioni riportate dall'attore a seguito dell'evento del 21 febbraio 2020, di verificarne la compatibilità con la dinamica narrata, di valutare la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio denunciato e gli esiti clinici documentati, nonché di quantificare l'eventuale danno biologico permanente secondo i criteri propri dell'infortunistica privata previsti dalle condizioni di polizza.
Il consulente, dopo aver visitato l'attore ed esaminato la documentazione sanitaria in atti, depositava relazione nella quale confermava la piena compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta, accertava il nesso causale tra l'evento e le menomazioni riscontrate e stimava il danno biologico permanente nella misura del 3,5%. A seguito delle osservazioni formulate dalla convenuta, il c.t.u. rendeva puntuali chiarimenti, confermando integralmente le proprie conclusioni e precisando di avere operato sulla base dei parametri propri dell'infortunistica privata, in conformità alle previsioni contrattuali.
La causa è indi giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.09.2025 e del successivo deposito delle memorie di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Ciò premesso il Tribunale ritiene la domanda attorea fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Il rapporto dedotto in giudizio riguarda l'esecuzione della polizza infortuni “UnipolSai
Infortuni Premium” n. 1/58899/77/170478507, stipulata dall'attore con la convenuta compagnia assicurativa e prodotta in atti unitamente al relativo set informativo. Ai fini della decisione, si rende pertanto necessario verificare se l'evento occorso a Pt_1
rientri nel rischio assicurato.
[...]
pagina 3 di 8 L'assicurazione per infortuni sottoscritta dall'attore prevede espressamente, alla voce
“Rischio sport del tempo libero”, la copertura degli infortuni verificatisi durante la pratica di attività sportive “aventi finalità strettamente ricreative”, anche qualora svolte nell'ambito di manifestazioni o tornei “di carattere non agonistico” e anche quando l'assicurato sia tesserato presso enti o associazioni riconosciute dal purché CP_2
l'attività non sia specificamente finalizzata alla partecipazione ad eventi agonistici in senso tecnico (vedasi docc. 6 e 7 allegati alla citazione).
Alla luce del materiale istruttorio prodotto, risulta provato che il torneo “Amatori AICS
Calcio a 11 - 1° anno”, nell'ambito del quale l'attore ha riportato l'infortunio, fosse un torneo amatoriale, gestito da un'Associazione Sportiva Dilettantistica (“ASD Santa
Lucia”), priva di finalità agonistiche e operante nell'ambito dell'attività di promozione sportiva dell'AICS. Le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c., nonché la documentazione richiamata (tesseramento, statuto dell'associazione, qualificazione dell'attività AICS), dimostrano che i partecipanti non erano sottoposti a visita medico- sportiva agonistica, che le squadre non erano affiliate a federazioni agonistiche e che la pratica sportiva aveva natura prettamente ricreativa.
La tesi della convenuta, secondo cui l'attività praticata dall'attore fosse di natura agonistica e dunque esclusa dalla copertura, si fonda unicamente su un generico riferimento al carattere “competitivo” della partita e su un comunicato social prodotto in comparsa di risposta. Tale allegazione non costituisce prova della natura agonistica dell'attività, né viene accompagnata dall'indicazione di requisiti propri dell'agonismo, quali l'affiliazione federale, le certificazioni sanitarie previste dal D.M. 18 febbraio
1982, le modalità di svolgimento e regolamentazione dell'attività, che restano del tutto assenti.
Ne consegue che l'attività nella quale si è verificato l'infortunio rientra pienamente nella nozione contrattuale di “sport del tempo libero”, con conseguente operatività della garanzia assicurativa.
pagina 4 di 8 La convenuta ha sostenuto inoltre che l'attore avrebbe reso dichiarazioni non veritiere al momento della stipula della polizza, dichiarando l'assenza di sinistri pregressi, e che tale asserita reticenza sarebbe idonea a precludere il riconoscimento dell'indennizzo, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., assumendo dunque che proprio la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede contrattuale dovesse giustificare il rigetto della richiesta risarcitoria. Tale eccezione è priva di fondamento.
In primo luogo, dalle memorie attoree emerge che risultava titolare Parte_1
della medesima polizza sin dal 2002, sempre con la stessa agenzia che quindi CP_1
avrebbe avuto la piena e costante conoscenza della sua posizione assicurativa e dei relativi sinistri, non potendosi configurare alcun comportamento reticente tale da sorprendere l'assicuratore.
In secondo luogo, gli artt. 1892 e 1893 c.c. prevedono termini rigorosi entro i quali l'assicuratore può esercitare il diritto di annullamento o di recesso per inesatte dichiarazioni del contraente, termini che decorrono dal momento in cui la compagnia viene a conoscenza dell'inesattezza. La convenuta non ha allegato né provato di avere mai esercitato tali poteri né di averlo fatto entro i termini decadenziali previsti dalla legge. Anzi, la compagnia ha continuato a trattare il sinistro e a richiedere integrazioni documentali, circostanza di per sé incompatibile con la volontà di contestare la validità del contratto.
L'eccezione, pertanto, è tardiva e infondata.
Una volta accertata l'operatività della copertura assicurativa e ritenute infondate le eccezioni sollevate dalla convenuta, occorre valutare il contenuto della consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso dell'istruttoria.
Il c.t.u., dott. , è stato incaricato di accertare la natura e l'entità delle Persona_1
lesioni riportate da a seguito dell'infortunio del 21 febbraio 2020, di Parte_1
verificarne la compatibilità con la dinamica descritta e documentata, di stabilire il nesso causale tra l'evento e gli esiti clinici residuati e di quantificare il danno biologico permanente secondo i criteri propri dell'infortunistica privata richiamati dal contratto.
pagina 5 di 8 All'esito della visita medico-legale e dell'esame della documentazione sanitaria, il consulente ha concluso per la piena compatibilità del quadro lesivo con la dinamica riferita e ha stimato la menomazione permanente nella misura del 3,5%. Le osservazioni formulate dalla convenuta non hanno inciso sulle conclusioni peritali, in sede di chiarimenti, il c.t.u. ha ribadito di avere operato applicando i parametri medico-legali dell'assicurazione infortuni e nel rispetto delle previsioni contrattuali, escludendo l'utilizzo di criteri impropri, come quelli propri della responsabilità civile automobilistica. La relazione peritale risulta quindi coerente, completa e priva di incongruenze logiche.
Alla luce delle valutazioni rese, deve ritenersi accertato che l'attore ha riportato, a seguito dell'infortunio, un danno biologico permanente del 3,5%, una inabilità temporanea parziale al 75% della durata di venticinque giorni e una inabilità temporanea parziale al 50% della durata di trenta giorni. Inoltre, risultano documentate spese mediche, farmaceutiche e per presidi ortopedici per complessivi euro 1.299,72, giudicate congrue e necessarie dal c.t.u..
Considerato il grado di invalidità permanente, occorre tuttavia applicare la franchigia del
3% prevista dalla polizza. Tale clausola comporta che l'indennizzo sia riconoscibile soltanto sulla parte di invalidità eccedente la soglia contrattuale;
pertanto, a fronte di una menomazione del 3,5%, risulta indennizzabile soltanto lo 0,5% residuo. Tenuto conto del valore del punto per l'età dell'assicurato al momento del sinistro (36 anni), pari a
Euro 963,40, il valore economico dello 0,5% è pari a Euro 481,70.
Devono poi essere considerate le ulteriori poste di danno previste dalla polizza. La documentazione sanitaria attesta che ha portato una stecca di Zimmer Parte_1
dal 22 febbraio 2020 al 27 marzo 2020, per complessivi trentacinque giorni. Trattandosi di un presidio immobilizzante incluso tra quelli che danno diritto all'indennità giornaliera prevista in polizza, spetta l'importo di Euro 50,00 per ciascuno dei trentacinque giorni, per un totale di Euro 1.750,00.
pagina 6 di 8 Quanto alle spese mediche, la polizza prevede un rimborso nella misura del 10% dell'importo documentato per un minimo indennizzabile di Euro 50,00 ed un massimo di Euro 250,00. Applicando tale percentuale alla somma di Euro 1.299,72, come da documentazione prodotta dall'attore, l'indennizzo spettante è pari a Euro 129,97.
A tali poste si aggiunge il danno biologico temporaneo, calcolato in conformità alle risultanze del c.t.u., pari a Euro 1.896,08.
Alle somme sopra determinate deve aggiungersi il costo sostenuto dall'attore per la consulenza medico-legale di parte, pari a Euro 300,00. Tale voce è meritevole di ristoro, alla luce dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui le spese affrontate per la consulenza tecnica di parte, avendo natura di allegazione difensiva tecnico-specialistica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di recuperare, salvo che il giudice, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., non ne escluda la ripetizione reputandole superflue o eccessive (Cass., Sez. III, ord. 15 ottobre 2024, n. 26729).
Ne consegue che l'indennizzo complessivamente dovuto ammonta a: Euro 481,70 per l'invalidità permanente oltre franchigia, Euro 1.750,00 per l'immobilizzazione, Euro
1.896,08 per l'invalidità temporanea, Euro 129,97 per le spese mediche ed Euro 300,00 per consulenza medico-legale di parte, per un totale di Euro 4.557,75.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico della Devono altresì essere poste a carico di quest'ultima Controparte_1
le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accerta il diritto dell'attore all'indennizzo contrattuale dovuto in relazione all'infortunio del 21 febbraio 2020;
pagina 7 di 8 2. Condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, della somma di Euro 4.557,75, oltre interessi legali dalla data della
[...]
domanda al saldo;
3. Condanna la al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di , spese che si liquidano in complessivi Euro 264,00 per Parte_1
esborsi ed Euro 2.552,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Pone definitivamente a carico della le spese di Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio.
Siracusa, 2 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
pagina 8 di 8