TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 01/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2616/2016 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Luigi Cocchi, Gerolamo Taccogna e Federico Pardini
PARTE ATTRICE
c o n t r o
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Dagnino e Controparte_1 C.F._1
Gianmaria Baraggioli
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale ill.mo, rigettata ogni avversaria deduzione, eccezione o domanda,
-accertare e dichiarare che il è proprietario della ex galleria ferroviaria Parte_1
denominata Marmi e Salici in , nonché del tunnel laterale che da essa si diparte sul lato Parte_1 are a circa m. 251 dell'imbocco occidentale;
-conseguentemente condannare il sig. a rimuovere il cancello dal medesimo Controparte_1 collocato fra a galleria ed il tunnel laterale ed a restituire così al quest'ultimo; Pt_1
-accertare e dichiarare che i terreni censiti al Catasto Terreni, foglio 3, mappali 135 e 136, fra lo sbocco del predetto tunnel laterale e la riva del mare sono gravati da servitù pubblica di passo per
l'accesso al mare, occorrendo accertandone il percorso;
-in ogni caso condannare il sig. a rimuovere l'ulteriore cancello e/o ogni altro Controparte_1
ostacolo collocato allo sbocco del tunnel laterale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria, Piaccia al Tribunale ill.mo ammettere la prova per testi quanto ai capitoli non già ammessi in corso di causa ed in particolare ai capitoli nn. 2 e 3 inseriti nella memoria ex art. 183.6,
n. 2 e n. 6 inserito nella memoria ex art. 183.6, n. 3 c.p.c.”
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, riconosciuta in capo al convenuto la proprietà del cunicolo per cui è causa e comunque l'inesistenza di servitù pubblica di passaggio a carico del fondo del geom.
e, conseguentemente, la piena legittimità dei cancelli installati;
rigettare Controparte_1
integralmente le pretese avversarie siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte indicate in premessa. Vinte le spese. Per quanto occorrer possa, in via istruttoria si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli indicati in memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. e non ammessi”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I luoghi di causa si trovano in comune di località Pastorelli, “alla base del versante Parte_1
Per_ collinare che prospetta sul litorale” (così la CTU descrittiva, a firma del geom. disposta in corso di giudizio).
ha acquistato il terreno al cui interno si trova l'uscita del tunnel in contesa in data 13.7.2005, CP_1
dalla società Valmagra s.n.c. (cfr. doc. 2 fasc. p. conv).
Detto terreno, già individuato catastalmente con il mappale 135 del foglio 3, oggi è contraddistinto con la particella 332; il tracciato del tunnel è stato inserito in mappa solo in data 11.8.2016, attraverso la costituzione dell'ulteriore particella 333.
Detto tracciato collega il terreno di proprietà del convenuto alla vicina galleria RM e LI, congiungendosi ad essa a circa 250 ml dall'imbocco (in direzione da Genova).
Sia l'uscita del tunnel a cielo aperto (cfr. foto 10 e 11 nell'allegato 5 di CTU), sia l'imbocco all'interno della galleria RM e LI (cfr. foto 12 e 13) risultano delimitati da due cancelli in ferro e chiusi da catene dotate di lucchetti, come posizionati da a fine 2014/inizio 2015. CP_1
E' sorta controversia tra le parti in merito alla proprietà del tunnel appena descritto.
Il fonda la propria azione di rivendica sul rogito (cfr. doc. 1 fasc. p. att.) in data Parte_1
18.10.2005 con cui ha acquistato da Ferrovie Real Estate s.p.a. il complesso immobiliare costituente la sede della linea dismessa Genova-La PE (“aree non edificabili tra loro limitrofe della superficie complessiva catastale di metri quadrati 52.965”, comprensive delle “opere d'arte”, delle “gallerie”
e di “tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze”), già di proprietà dell'
[...]
. Controparte_2
Con tale atto sono stati espressamente trasferiti tutti i diritti già spettanti alla precedente proprietà relativamente, tra le altre, proprio alla galleria RM e LI;
secondo quanto prospettato, dunque, oggetto di compravendita sarebbe stato anche il tunnel laterale di causa, da considerare quale parte –
o in subordine, pertinenza - della suddetta galleria.
Il convenuto (costituitosi in giudizio con comparsa del 29.11.2016) ha, di contro, invocato l'art. 840
c.c., evidenziando: come il tunnel in oggetto corra integralmente nel sottosuolo del terreno di sua proprietà; come tale manufatto non possa considerarsi né parte integrante né pertinenza della linea ferroviaria dismessa, trattandosi di opera materialmente e strutturalmente distinta;
come nell'atto con il quale Ferrovie in data 15.2.2001 ha ceduto il fondo oggi particella 332 alla già menzionata
Valmagra s.n.c. non sia stata posta alcuna limitazione rispetto a quanto trasferito, essendo stata dichiarata l'assenza di gravami e non essendo stata fatta riserva di alcuna servitù a favore di terzi o del venditore stesso.
Tanto premesso, si ritiene che la questione vada decisa valorizzando il fatto che nel sottosuolo del fondo di insiste (non solo il tunnel laterale, ma) anche un tratto significativo della RM e CP_1
LI.
Ne consegue che a rigore, se si volesse seguire la ricostruzione dei titoli di provenienza effettuata dalla difesa di parte convenuta, Ferrovie, nell'ottobre del 2005, non avrebbe potuto trasferire al anche detta parte di galleria (in quanto, in ipotesi, già venduta a Valmagra). Pt_1
Diversamente, è avvenuto che Ferrovie cedette all'amministrazione odierna attrice, per intero, anche la RM e LI (la titolarità della galleria in capo al non è, invero, in contestazione). Pt_1
Pare, allora, preferibile l'interpretazione attorea sul punto, secondo cui attraverso gli atti di trasferimento posti in essere nel corso degli anni da Ferrovie si è operata una scissione fra la proprietà dell'area superficiaria (in soprassuolo) e quella dei manufatti sotterranei.
La considerazione unitaria dei due manufatti è giustificata dal fatto che si tratta di opere tra di loro collegate e realizzate contestualmente (il tunnel fu posto proprio in funzione dell'edificazione di quella linea ferroviaria); potendosi, di contro, prescindere da ogni valutazione sulle utilità che detto tunnel possa ancora fornire alla vicina galleria.
Concludendo, il Comune va dichiarato proprietario, oltre che della Galleria RM e LI, anche del tunnel oggi identificato a Catasto con la particella 333.
Conseguentemente, il convenuto deve essere condannato a rimuovere il cancello da lui installato all'imbocco del tunnel all'interno della galleria, trattandosi di ostacolo insistente su area di proprietà comunale.
Occorre ora passare ad esaminare la domanda attorea volta a far accertare la servitù pubblica di passo per l'accesso al mare asseritamente gravante sul terreno di , in corrispondenza dello sbocco CP_1
del solito tunnel, in quanto costituita per usucapione o per dicatio ad patriam.
A fondamento il ha dedotto che il sentiero ivi presente sarebbe stato utilizzato in modo palese Pt_1
e pacifico dalla cittadinanza a far data dal momento della dismissione della sede ferroviaria e quindi dal 1970.
Parte convenuta si è opposta, osservando, tra le altre cose: che dopo la chiusura al traffico ferroviario della RM e LI il tunnel di causa sarebbe rimasto per decenni in condizioni di non percorribilità, in quanto buio, dissestato e spesso allagato;
che lo stesso passaggio pedonale attraverso la galleria sarebbe stato vietato sino al 2011 (cioè fino al completamento della pista ciclabile ancora oggi presente sui luoghi).
Va, anzitutto, rilevato che sul terreno di insiste effettivamente un sentiero che conduce fino CP_1
al mappale 136 di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato e da lì al mare.
Esso, tuttavia, risulta raggiungibile non solo dall'uscita del tunnel di causa, ma anche dalla località
Vandereca, attraverso un diverso percorso sviluppato in buona parte lungo un tracciato carrabile esistente sul mappale 133 di proprietà comunale, come rappresentato nell'allegato F della integrazione alla CTU del 16.9.2019.
Ciò detto, si ritiene, all'esito dell'istruttoria orale svolta in corso di giudizio (cfr. verbali d'udienza in data 12.1.2021, 30.11.2021, 11.5.2022, 5.10.2022 e 18.1.2023), che non sia in atti adeguata prova di un esercizio generalizzato e indiscriminato del passaggio in questione.
E' sufficiente allo scopo esaminare le dichiarazioni rese dagli stessi testi attorei, a cominciare da quelle di Sindaco di dal 1975 al 1990 e poi dal 1994 al 2004, laddove è Persona_2 Parte_1
stato ricordato che storicamente il passaggio attraverso la galleria (all'epoca ancora di proprietà di
Ferrovie), così come poi dal tunnel di causa, era in effetti vietato (pur in assenza di espresse ordinanze); tanto che inizialmente il aveva messo anche una sbarra all'imbocco. Pt_1
Negli anni, sempre secondo quanto riferito da la possibilità di fatto di utilizzare Per_2
pedonalmente tale percorso non è mai stata impedita;
tuttavia, il relativo tratto, fino al tunnel, è stato descritto come particolarmente difficoltoso, in quanto di oltre 1 km e buio.
Analoghe le dichiarazioni di impiegato comunale dal 1985, che ha ricordato come tra le Tes_1
gallerie della zona quella di causa fosse più raramente percorsa appunto perché più lunga e non illuminata.
Il teste, inoltre, ha riferito circa la presenza di una sbarra (all'imbocco della galleria immediatamente precedente quella di causa) e il periodico verificarsi di allagamenti, con grosse pozzanghere.
Quanto, nello specifico, alle condizioni del tunnel laterale per cui è causa, va richiamata la testimonianza di (che di lì sarebbe passato in alcune occasioni da ragazzo, fino alla Tes_2 prima metà degli anni '70), laddove è stata descritta la presenza di coperte, materassi e, a volte, pozze, oltre che di canne e fitta vegetazione all'uscita.
Anche il teste ha dichiarato di essere passato dal tunnel di causa (per “curiosare” o Tes_3
“esplorare”, sempre fuori stagione), descrivendolo come non illuminato e, in certi periodi, impraticabile per via degli allagamenti.
In merito agli allagamenti (in caso di forti precipitazioni) è di conforto anche quanto accertato dal
CTU, il quale ha evidenziato come il passaggio in oggetto sia totalmente privo di manufatti atti allo smaltimento delle acque meteoriche e come la sua imboccatura, dal lato del fondo di proprietà convenuta, si trovi ad una quota inferiore rispetto al terreno circostante.
Le risultanze sopra riportate già confermano nella sostanza quanto dedotto da , relativamente CP_1
a un passaggio esercitato solo sporadicamente da singoli o piccoli gruppi, che nel caso si assumevano il rischio di attraversare luoghi non idonei e non sicuri;
passaggio tale da non configurare un uso consolidato idoneo all'usucapione, come richiesto dalla giurisprudenza in materia.
Infine, sono le stesse caratteristiche dei luoghi, come appena accertate, a rendere inapplicabile nella specie l'istituto della c.d. dicatio ad patriam, potendosi senz'altro escludere che Ferrovie abbia messo i beni in oggetto a disposizione della collettività, assoggettandoli al correlativo uso (cfr. Cass. sent.
n. 4851/2016).
Al rigetto della domanda in esame consegue anche l'infondatezza di quella ulteriore avente ad oggetto la rimozione del secondo cancello, che risulta essere stato posizionato al confine tra il terreno del convenuto e il tunnel del Comune.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la parziale soccombenza reciproca.
Il costo della CTU, come già liquidato con apposito decreto del 18.10.2019, nei rapporti interni viene posto a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara che il è proprietario della ex galleria ferroviaria denominata Marmi e Parte_1
Salici, nonché del tunnel laterale che da essa si diparte sul lato mare a circa m. 250 dell'imbocco occidentale;
condanna a rimuovere il cancello collocato fra la galleria ed il tunnel laterale Controparte_1
suddetti; rigetta le domande attoree aventi ad oggetto l'accertamento di servitù pubblica di passo e l'ulteriore cancello collocato allo sbocco del solito tunnel;
dispone la compensazione delle spese di lite;
pone il costo di CTU a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso alla PE il 31.3.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2616/2016 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Luigi Cocchi, Gerolamo Taccogna e Federico Pardini
PARTE ATTRICE
c o n t r o
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Dagnino e Controparte_1 C.F._1
Gianmaria Baraggioli
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale ill.mo, rigettata ogni avversaria deduzione, eccezione o domanda,
-accertare e dichiarare che il è proprietario della ex galleria ferroviaria Parte_1
denominata Marmi e Salici in , nonché del tunnel laterale che da essa si diparte sul lato Parte_1 are a circa m. 251 dell'imbocco occidentale;
-conseguentemente condannare il sig. a rimuovere il cancello dal medesimo Controparte_1 collocato fra a galleria ed il tunnel laterale ed a restituire così al quest'ultimo; Pt_1
-accertare e dichiarare che i terreni censiti al Catasto Terreni, foglio 3, mappali 135 e 136, fra lo sbocco del predetto tunnel laterale e la riva del mare sono gravati da servitù pubblica di passo per
l'accesso al mare, occorrendo accertandone il percorso;
-in ogni caso condannare il sig. a rimuovere l'ulteriore cancello e/o ogni altro Controparte_1
ostacolo collocato allo sbocco del tunnel laterale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria, Piaccia al Tribunale ill.mo ammettere la prova per testi quanto ai capitoli non già ammessi in corso di causa ed in particolare ai capitoli nn. 2 e 3 inseriti nella memoria ex art. 183.6,
n. 2 e n. 6 inserito nella memoria ex art. 183.6, n. 3 c.p.c.”
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, riconosciuta in capo al convenuto la proprietà del cunicolo per cui è causa e comunque l'inesistenza di servitù pubblica di passaggio a carico del fondo del geom.
e, conseguentemente, la piena legittimità dei cancelli installati;
rigettare Controparte_1
integralmente le pretese avversarie siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte indicate in premessa. Vinte le spese. Per quanto occorrer possa, in via istruttoria si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli indicati in memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. e non ammessi”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I luoghi di causa si trovano in comune di località Pastorelli, “alla base del versante Parte_1
Per_ collinare che prospetta sul litorale” (così la CTU descrittiva, a firma del geom. disposta in corso di giudizio).
ha acquistato il terreno al cui interno si trova l'uscita del tunnel in contesa in data 13.7.2005, CP_1
dalla società Valmagra s.n.c. (cfr. doc. 2 fasc. p. conv).
Detto terreno, già individuato catastalmente con il mappale 135 del foglio 3, oggi è contraddistinto con la particella 332; il tracciato del tunnel è stato inserito in mappa solo in data 11.8.2016, attraverso la costituzione dell'ulteriore particella 333.
Detto tracciato collega il terreno di proprietà del convenuto alla vicina galleria RM e LI, congiungendosi ad essa a circa 250 ml dall'imbocco (in direzione da Genova).
Sia l'uscita del tunnel a cielo aperto (cfr. foto 10 e 11 nell'allegato 5 di CTU), sia l'imbocco all'interno della galleria RM e LI (cfr. foto 12 e 13) risultano delimitati da due cancelli in ferro e chiusi da catene dotate di lucchetti, come posizionati da a fine 2014/inizio 2015. CP_1
E' sorta controversia tra le parti in merito alla proprietà del tunnel appena descritto.
Il fonda la propria azione di rivendica sul rogito (cfr. doc. 1 fasc. p. att.) in data Parte_1
18.10.2005 con cui ha acquistato da Ferrovie Real Estate s.p.a. il complesso immobiliare costituente la sede della linea dismessa Genova-La PE (“aree non edificabili tra loro limitrofe della superficie complessiva catastale di metri quadrati 52.965”, comprensive delle “opere d'arte”, delle “gallerie”
e di “tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze”), già di proprietà dell'
[...]
. Controparte_2
Con tale atto sono stati espressamente trasferiti tutti i diritti già spettanti alla precedente proprietà relativamente, tra le altre, proprio alla galleria RM e LI;
secondo quanto prospettato, dunque, oggetto di compravendita sarebbe stato anche il tunnel laterale di causa, da considerare quale parte –
o in subordine, pertinenza - della suddetta galleria.
Il convenuto (costituitosi in giudizio con comparsa del 29.11.2016) ha, di contro, invocato l'art. 840
c.c., evidenziando: come il tunnel in oggetto corra integralmente nel sottosuolo del terreno di sua proprietà; come tale manufatto non possa considerarsi né parte integrante né pertinenza della linea ferroviaria dismessa, trattandosi di opera materialmente e strutturalmente distinta;
come nell'atto con il quale Ferrovie in data 15.2.2001 ha ceduto il fondo oggi particella 332 alla già menzionata
Valmagra s.n.c. non sia stata posta alcuna limitazione rispetto a quanto trasferito, essendo stata dichiarata l'assenza di gravami e non essendo stata fatta riserva di alcuna servitù a favore di terzi o del venditore stesso.
Tanto premesso, si ritiene che la questione vada decisa valorizzando il fatto che nel sottosuolo del fondo di insiste (non solo il tunnel laterale, ma) anche un tratto significativo della RM e CP_1
LI.
Ne consegue che a rigore, se si volesse seguire la ricostruzione dei titoli di provenienza effettuata dalla difesa di parte convenuta, Ferrovie, nell'ottobre del 2005, non avrebbe potuto trasferire al anche detta parte di galleria (in quanto, in ipotesi, già venduta a Valmagra). Pt_1
Diversamente, è avvenuto che Ferrovie cedette all'amministrazione odierna attrice, per intero, anche la RM e LI (la titolarità della galleria in capo al non è, invero, in contestazione). Pt_1
Pare, allora, preferibile l'interpretazione attorea sul punto, secondo cui attraverso gli atti di trasferimento posti in essere nel corso degli anni da Ferrovie si è operata una scissione fra la proprietà dell'area superficiaria (in soprassuolo) e quella dei manufatti sotterranei.
La considerazione unitaria dei due manufatti è giustificata dal fatto che si tratta di opere tra di loro collegate e realizzate contestualmente (il tunnel fu posto proprio in funzione dell'edificazione di quella linea ferroviaria); potendosi, di contro, prescindere da ogni valutazione sulle utilità che detto tunnel possa ancora fornire alla vicina galleria.
Concludendo, il Comune va dichiarato proprietario, oltre che della Galleria RM e LI, anche del tunnel oggi identificato a Catasto con la particella 333.
Conseguentemente, il convenuto deve essere condannato a rimuovere il cancello da lui installato all'imbocco del tunnel all'interno della galleria, trattandosi di ostacolo insistente su area di proprietà comunale.
Occorre ora passare ad esaminare la domanda attorea volta a far accertare la servitù pubblica di passo per l'accesso al mare asseritamente gravante sul terreno di , in corrispondenza dello sbocco CP_1
del solito tunnel, in quanto costituita per usucapione o per dicatio ad patriam.
A fondamento il ha dedotto che il sentiero ivi presente sarebbe stato utilizzato in modo palese Pt_1
e pacifico dalla cittadinanza a far data dal momento della dismissione della sede ferroviaria e quindi dal 1970.
Parte convenuta si è opposta, osservando, tra le altre cose: che dopo la chiusura al traffico ferroviario della RM e LI il tunnel di causa sarebbe rimasto per decenni in condizioni di non percorribilità, in quanto buio, dissestato e spesso allagato;
che lo stesso passaggio pedonale attraverso la galleria sarebbe stato vietato sino al 2011 (cioè fino al completamento della pista ciclabile ancora oggi presente sui luoghi).
Va, anzitutto, rilevato che sul terreno di insiste effettivamente un sentiero che conduce fino CP_1
al mappale 136 di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato e da lì al mare.
Esso, tuttavia, risulta raggiungibile non solo dall'uscita del tunnel di causa, ma anche dalla località
Vandereca, attraverso un diverso percorso sviluppato in buona parte lungo un tracciato carrabile esistente sul mappale 133 di proprietà comunale, come rappresentato nell'allegato F della integrazione alla CTU del 16.9.2019.
Ciò detto, si ritiene, all'esito dell'istruttoria orale svolta in corso di giudizio (cfr. verbali d'udienza in data 12.1.2021, 30.11.2021, 11.5.2022, 5.10.2022 e 18.1.2023), che non sia in atti adeguata prova di un esercizio generalizzato e indiscriminato del passaggio in questione.
E' sufficiente allo scopo esaminare le dichiarazioni rese dagli stessi testi attorei, a cominciare da quelle di Sindaco di dal 1975 al 1990 e poi dal 1994 al 2004, laddove è Persona_2 Parte_1
stato ricordato che storicamente il passaggio attraverso la galleria (all'epoca ancora di proprietà di
Ferrovie), così come poi dal tunnel di causa, era in effetti vietato (pur in assenza di espresse ordinanze); tanto che inizialmente il aveva messo anche una sbarra all'imbocco. Pt_1
Negli anni, sempre secondo quanto riferito da la possibilità di fatto di utilizzare Per_2
pedonalmente tale percorso non è mai stata impedita;
tuttavia, il relativo tratto, fino al tunnel, è stato descritto come particolarmente difficoltoso, in quanto di oltre 1 km e buio.
Analoghe le dichiarazioni di impiegato comunale dal 1985, che ha ricordato come tra le Tes_1
gallerie della zona quella di causa fosse più raramente percorsa appunto perché più lunga e non illuminata.
Il teste, inoltre, ha riferito circa la presenza di una sbarra (all'imbocco della galleria immediatamente precedente quella di causa) e il periodico verificarsi di allagamenti, con grosse pozzanghere.
Quanto, nello specifico, alle condizioni del tunnel laterale per cui è causa, va richiamata la testimonianza di (che di lì sarebbe passato in alcune occasioni da ragazzo, fino alla Tes_2 prima metà degli anni '70), laddove è stata descritta la presenza di coperte, materassi e, a volte, pozze, oltre che di canne e fitta vegetazione all'uscita.
Anche il teste ha dichiarato di essere passato dal tunnel di causa (per “curiosare” o Tes_3
“esplorare”, sempre fuori stagione), descrivendolo come non illuminato e, in certi periodi, impraticabile per via degli allagamenti.
In merito agli allagamenti (in caso di forti precipitazioni) è di conforto anche quanto accertato dal
CTU, il quale ha evidenziato come il passaggio in oggetto sia totalmente privo di manufatti atti allo smaltimento delle acque meteoriche e come la sua imboccatura, dal lato del fondo di proprietà convenuta, si trovi ad una quota inferiore rispetto al terreno circostante.
Le risultanze sopra riportate già confermano nella sostanza quanto dedotto da , relativamente CP_1
a un passaggio esercitato solo sporadicamente da singoli o piccoli gruppi, che nel caso si assumevano il rischio di attraversare luoghi non idonei e non sicuri;
passaggio tale da non configurare un uso consolidato idoneo all'usucapione, come richiesto dalla giurisprudenza in materia.
Infine, sono le stesse caratteristiche dei luoghi, come appena accertate, a rendere inapplicabile nella specie l'istituto della c.d. dicatio ad patriam, potendosi senz'altro escludere che Ferrovie abbia messo i beni in oggetto a disposizione della collettività, assoggettandoli al correlativo uso (cfr. Cass. sent.
n. 4851/2016).
Al rigetto della domanda in esame consegue anche l'infondatezza di quella ulteriore avente ad oggetto la rimozione del secondo cancello, che risulta essere stato posizionato al confine tra il terreno del convenuto e il tunnel del Comune.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la parziale soccombenza reciproca.
Il costo della CTU, come già liquidato con apposito decreto del 18.10.2019, nei rapporti interni viene posto a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara che il è proprietario della ex galleria ferroviaria denominata Marmi e Parte_1
Salici, nonché del tunnel laterale che da essa si diparte sul lato mare a circa m. 250 dell'imbocco occidentale;
condanna a rimuovere il cancello collocato fra la galleria ed il tunnel laterale Controparte_1
suddetti; rigetta le domande attoree aventi ad oggetto l'accertamento di servitù pubblica di passo e l'ulteriore cancello collocato allo sbocco del solito tunnel;
dispone la compensazione delle spese di lite;
pone il costo di CTU a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso alla PE il 31.3.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto