TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/06/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.1743 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1743/2022 del Ruolo Generale dell'anno
2022, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da rappresentato e difeso dall'avv. POGGI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti _
Attore
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in V.LE BRIGATE PARTIGIANE 2 16100
GENOVA presso lo studio del difensore per delega in atti _
Convenuto
OGGETTO: responsabilità 2051 c.c. _
CONCLUSIONI DELLE PARTI, PARTE ATTRICE:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza rigettata:
1 In via principale: condannare l' nella Controparte_1 persona del suo Direttore pro tempore, in qualità di custode e proprietario ex art. 2051 c.c. del terreno limitrofo alla proprietà degli attori, a compiere tutte le opere necessarie alla pulizia e alla bonifica del terreno confinante con la proprietà di e sita in Massa, Via delle Gorine 83, Parte_1 CP_2 identificata al Catasto al foglio 117, mappale 960, ed a mantenere la zona pulita predisponendo degli interventi periodici. Accertare e dichiarare l responsabile dei Controparte_1 danni patrimoniali e no rovati in causa e pertanto condannarla al risarcimento, da liquidarsi anchein via equitativa ed al rimborso delle spese legali stragiudiziali. Vittoria di spese, anche generali e compensi di causa.
In via subordinata: accertare e dichiarare che le piante insistenti sul fondo demaniale non rispettano le distanze dai confini del fondo degli attori e pertanto condannare l' Controparte_1
al taglio delle stesse nel rispetto delle normative civilistiche e dei
[...] regolamenti locali, con condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che sono stati provati in causa, da liquidarsi anche in via equitativa. Vittoria di spese anche generali e compensi di causa.
In via ulteriormente subordinata: condannare l' Controparte_1
alla pulizia periodica del proprio terreno con condanna al risarcimento di tutti i danni subiti
[...] patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi anche in via equitativa. Vittoria di spese anche generali e compensi di causa.
In via ulteriormente subordinata: accertare che i rami delle piante insistenti sul terreno demaniale invadono il terreno di proprietà degli attori e pertanto condannare l' , Controparte_1 [...] e al taglio degli stessi ex art 896 c.c. o, in alternativa, con condanna a Controparte_1 CP_1 versare agli attori la somma necessaria per la potatura, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti patrimoniali e non patrimoniali che saranno provati in causa, da liquidarsi anche in via equitativa.
Vittoria di spese anche generali e compensi di causa. causa PARTE CONVENUTA: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare integralmente tutte le domande svolte da parte attrice, in quanto infondate e non provate. Con vittoria di spese e compensi in base al principio della soccombenza
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da è risultata infondata e deve essere respinta.
Aldilà della assoluta genericità degli assunti di parte attrice, laddove chiede non meglio precisati cicli di interventi in ordine alla manutenzione del fondo demaniale, va rilevato che non compete al giudice ordinario statuire in ordine alle attività e ai programmi della
P.A., che si fondano su previsioni di spesa e attività discrezionali che possono e devono essere valutate in altra sede, di talchè le domande che hanno tale contenuto non possono trovare accoglimento in questa sede.
E' invece certamente possibile richiedere un intervento puntuale e specifico di gestione,
alla luce di Cass. sez. un 2312/2025 “L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni
2 di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. “
E' tuttavia onere dell'attore ex art 2697 comma I c.c. dar prova della natura e consistenza dell'intervento richiesto, della sua portata e della sua idoneità a conseguire il risultato richiesto in ordine alla tutela dei propri beni, individuandone precisamente il contenuto
(ad esempio le piante di alto fusto di cui si richiede la rimozione, la zona di rispetto da tenere sgombra, etc), eventualmente supportato da idonea relazione tecnica, che individui con chiarezza il contenuto del petitum che si aziona dinanzi al giudice ordinario.
La assoluta genericità della domanda così come formulata in atto introduttivo, la circostanza che risulti documentalmente provato che la P.A. è comunque intervenuta anche in corso di causa, che gli addetti all'intervento abbiano trovato ostacoli ad operare da parte dello stesso attore (circostanza che rileva quale concorsuale fatto parzialmente esimente) e che all'esito si continui a non individuare quali interventi ancora siano necessari sono tutte circostanze che inducono a ritenere non assolto l'onere probatorio che incombe all'attore.
E' evidente che laddove si individuino specificamente gli interventi, le piante da abbattere/contenere, le zone che per attitudine intrinseca sono soggette a violare il disposto di cui all'art. 2051 c.c., individuando altresì lo specifico intervento necessario ad ovviare a tale attitudine dannosa, si possa addivenire pronuncia di condanna sul fatto concreto, mentre la richiesta di condanna generica a manutenzione periodica, oltre che assolutamente vaga e inammissibile, appare violare il principio sopra richiamato dalle
Sezioni unite e si traduce in una indebita ingerenza della autorità giudiziaria ordinaria nella estrinsecazione di attività amministrative.
3 In assenza poi di alcun supporto tecnico, anche eventuali CTU appaiono meramente esplorative e come tali inammissibili.
Le stesse lacune probatorie si rinvengono inoltre riguardo ai danni richiesti in via specifica: certamente la P.A. risponde dinanzi al giudice ordinario dei danni cagionati dal bene di cui è custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine ai quali tuttavia parte attrice non ha assolto all'onere che alla stessa incombeva ex art 2697 comma I c.c. secondo costante giurisprudenza di legitimità” In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa” Cass
18518/2024
Onere cui l'attore non ha assolto riguardo agli asseriti danni al tetto e al proprio fondo,
poiché non vi è alcuna prova della derivazione causale dei richiesti interventi al tetto dalle condizioni del fondo demaniale (il preventivo doc. 18 di parte attrice nulla attesta sul punto e nulla aggiungono le testimonianze assunte), così come le foto allegate alla comunicazione 27.10.2021 avv. Poggi attestano situazioni di deterioramento della copertura plausibilmente dovuta a vetustà più che a interferenza diretta della vegetazione del fondo demaniale;
quest'ultima, dalla documentazione fotografica in atti,
appare certamente idonea ad arrecare un disagio che, tuttavia, in assenza di adeguate deduzioni probatorie e capitolazioni rimane non apprezzabile né in ordine all'an né in ordine al quantum debetaur, neppure in via equitativa, così che la domanda deve ritenersi infondata per difetto di prova.
E' certamente consentita la valutazione in via equitativa di simile incidenza sull'uso,
laddove non sia possibile procedere con criteri predeterminati, ma rimane tuttavia onere dell'attore allegare intensità, durata e natura del disagio in maniera rispondente a quanto previsto dall'art. 163 c.p.c., poiché anche il parametro equitativo non può
risolversi in una surroga totale agli oneri probatori delle parti: “La valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n.
4 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017,
n. 19447). Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione” (Cass. 8941/2022)
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate secondo i valori minimi di scaglione ridotte ulteriormente del 30% per l'assenza di questioni in fatto e diritto, avuto riguardo allo scaglione di valore indicato in atto introduttivo .
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Respinge la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 894,00 ( 1.278,00
[...]
applicata la diminuzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto, art.
4, comma 4 D.M. 55/2014) oltre accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 04/06/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1743/2022 del Ruolo Generale dell'anno
2022, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da rappresentato e difeso dall'avv. POGGI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti _
Attore
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in V.LE BRIGATE PARTIGIANE 2 16100
GENOVA presso lo studio del difensore per delega in atti _
Convenuto
OGGETTO: responsabilità 2051 c.c. _
CONCLUSIONI DELLE PARTI, PARTE ATTRICE:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza rigettata:
1 In via principale: condannare l' nella Controparte_1 persona del suo Direttore pro tempore, in qualità di custode e proprietario ex art. 2051 c.c. del terreno limitrofo alla proprietà degli attori, a compiere tutte le opere necessarie alla pulizia e alla bonifica del terreno confinante con la proprietà di e sita in Massa, Via delle Gorine 83, Parte_1 CP_2 identificata al Catasto al foglio 117, mappale 960, ed a mantenere la zona pulita predisponendo degli interventi periodici. Accertare e dichiarare l responsabile dei Controparte_1 danni patrimoniali e no rovati in causa e pertanto condannarla al risarcimento, da liquidarsi anchein via equitativa ed al rimborso delle spese legali stragiudiziali. Vittoria di spese, anche generali e compensi di causa.
In via subordinata: accertare e dichiarare che le piante insistenti sul fondo demaniale non rispettano le distanze dai confini del fondo degli attori e pertanto condannare l' Controparte_1
al taglio delle stesse nel rispetto delle normative civilistiche e dei
[...] regolamenti locali, con condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che sono stati provati in causa, da liquidarsi anche in via equitativa. Vittoria di spese anche generali e compensi di causa.
In via ulteriormente subordinata: condannare l' Controparte_1
alla pulizia periodica del proprio terreno con condanna al risarcimento di tutti i danni subiti
[...] patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi anche in via equitativa. Vittoria di spese anche generali e compensi di causa.
In via ulteriormente subordinata: accertare che i rami delle piante insistenti sul terreno demaniale invadono il terreno di proprietà degli attori e pertanto condannare l' , Controparte_1 [...] e al taglio degli stessi ex art 896 c.c. o, in alternativa, con condanna a Controparte_1 CP_1 versare agli attori la somma necessaria per la potatura, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti patrimoniali e non patrimoniali che saranno provati in causa, da liquidarsi anche in via equitativa.
Vittoria di spese anche generali e compensi di causa. causa PARTE CONVENUTA: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare integralmente tutte le domande svolte da parte attrice, in quanto infondate e non provate. Con vittoria di spese e compensi in base al principio della soccombenza
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da è risultata infondata e deve essere respinta.
Aldilà della assoluta genericità degli assunti di parte attrice, laddove chiede non meglio precisati cicli di interventi in ordine alla manutenzione del fondo demaniale, va rilevato che non compete al giudice ordinario statuire in ordine alle attività e ai programmi della
P.A., che si fondano su previsioni di spesa e attività discrezionali che possono e devono essere valutate in altra sede, di talchè le domande che hanno tale contenuto non possono trovare accoglimento in questa sede.
E' invece certamente possibile richiedere un intervento puntuale e specifico di gestione,
alla luce di Cass. sez. un 2312/2025 “L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni
2 di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. “
E' tuttavia onere dell'attore ex art 2697 comma I c.c. dar prova della natura e consistenza dell'intervento richiesto, della sua portata e della sua idoneità a conseguire il risultato richiesto in ordine alla tutela dei propri beni, individuandone precisamente il contenuto
(ad esempio le piante di alto fusto di cui si richiede la rimozione, la zona di rispetto da tenere sgombra, etc), eventualmente supportato da idonea relazione tecnica, che individui con chiarezza il contenuto del petitum che si aziona dinanzi al giudice ordinario.
La assoluta genericità della domanda così come formulata in atto introduttivo, la circostanza che risulti documentalmente provato che la P.A. è comunque intervenuta anche in corso di causa, che gli addetti all'intervento abbiano trovato ostacoli ad operare da parte dello stesso attore (circostanza che rileva quale concorsuale fatto parzialmente esimente) e che all'esito si continui a non individuare quali interventi ancora siano necessari sono tutte circostanze che inducono a ritenere non assolto l'onere probatorio che incombe all'attore.
E' evidente che laddove si individuino specificamente gli interventi, le piante da abbattere/contenere, le zone che per attitudine intrinseca sono soggette a violare il disposto di cui all'art. 2051 c.c., individuando altresì lo specifico intervento necessario ad ovviare a tale attitudine dannosa, si possa addivenire pronuncia di condanna sul fatto concreto, mentre la richiesta di condanna generica a manutenzione periodica, oltre che assolutamente vaga e inammissibile, appare violare il principio sopra richiamato dalle
Sezioni unite e si traduce in una indebita ingerenza della autorità giudiziaria ordinaria nella estrinsecazione di attività amministrative.
3 In assenza poi di alcun supporto tecnico, anche eventuali CTU appaiono meramente esplorative e come tali inammissibili.
Le stesse lacune probatorie si rinvengono inoltre riguardo ai danni richiesti in via specifica: certamente la P.A. risponde dinanzi al giudice ordinario dei danni cagionati dal bene di cui è custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine ai quali tuttavia parte attrice non ha assolto all'onere che alla stessa incombeva ex art 2697 comma I c.c. secondo costante giurisprudenza di legitimità” In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa” Cass
18518/2024
Onere cui l'attore non ha assolto riguardo agli asseriti danni al tetto e al proprio fondo,
poiché non vi è alcuna prova della derivazione causale dei richiesti interventi al tetto dalle condizioni del fondo demaniale (il preventivo doc. 18 di parte attrice nulla attesta sul punto e nulla aggiungono le testimonianze assunte), così come le foto allegate alla comunicazione 27.10.2021 avv. Poggi attestano situazioni di deterioramento della copertura plausibilmente dovuta a vetustà più che a interferenza diretta della vegetazione del fondo demaniale;
quest'ultima, dalla documentazione fotografica in atti,
appare certamente idonea ad arrecare un disagio che, tuttavia, in assenza di adeguate deduzioni probatorie e capitolazioni rimane non apprezzabile né in ordine all'an né in ordine al quantum debetaur, neppure in via equitativa, così che la domanda deve ritenersi infondata per difetto di prova.
E' certamente consentita la valutazione in via equitativa di simile incidenza sull'uso,
laddove non sia possibile procedere con criteri predeterminati, ma rimane tuttavia onere dell'attore allegare intensità, durata e natura del disagio in maniera rispondente a quanto previsto dall'art. 163 c.p.c., poiché anche il parametro equitativo non può
risolversi in una surroga totale agli oneri probatori delle parti: “La valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n.
4 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017,
n. 19447). Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione” (Cass. 8941/2022)
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate secondo i valori minimi di scaglione ridotte ulteriormente del 30% per l'assenza di questioni in fatto e diritto, avuto riguardo allo scaglione di valore indicato in atto introduttivo .
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Respinge la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 894,00 ( 1.278,00
[...]
applicata la diminuzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto, art.
4, comma 4 D.M. 55/2014) oltre accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale di Massa il 04/06/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
5