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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/08/2025, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1376 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 (c.f.:
Maria Grazia Scatigna, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
c.f. (c.f. C.F._2 ), rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Laura Alemanno, come da mandato in atti;
RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
Per l'udienza del 2 luglio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 8.5.2025, nulla opponendo.
-== >> == >> ===>> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha esposto: che dalla loro Con ricorso depositato il 25.2.2025, Parte_1 convivenza more uxorio era nato il minore Per 1 il 27.6.2024, riconosciuto da entrambi i genitori;
che il rapporto sentimentale tra le parti, inizialmente sereno, era entrato in crisi e si era interrotto a causa di insormontabili incomprensioni;
che il Parte_1 non aveva corrisposto alcunché per il mantenimento del minore né si era preoccupato di intrattenere un rapporto stabile con lui, nonostante ella avesse cercato di favorire il rapporto padre-figlio; che, successivamente, le parti avevano cercato di raggiungere un accordo innanzi al
Comandante dei Carabinieri di Copertino, intervenuti su impulso della ricorrente, ma che neppure in tal caso il convenuto aveva rispettato gli accordi pattuiti, riportati in ricorso;
che ella non svolgeva alcuna attività lavorativa. Tanto premesso, ha chiesto l'affido esclusivo a sé del figlio minore o, in subordine, l'affido condiviso del minore e collocamento prevalente presso di sé, previsione di un calendario di incontri con il padre secondo le modalità specificate in ricorso, obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 1.000,00 o del diverso importo ritenuto secondo equità, oltre alla metà delle spese straordinarie, esercizio del diritto di visita in favore del padre come specificato in ricorso.
Controparte_1 costituendosi con memoria depositata il 5.6.2025, ha contestato le deduzioni della ricorrente e ha rappresentato: che la relazione affettiva con ricorrente, intrapresa a far data dal 20.3.2022, era entrata in crisi per le ragioni specificate in memoria;
che la ricorrente aveva cercato di imporre, sin da subito, modalità e orari di visita del padre;
che, dopo un periodo di riavvicinamento tra le parti, era riemerso il contegno della ricorrente, la quale aveva abitudini e condotte che non garantivano una crescita sana del minore, come più ampiamente esposto in memoria;
che la ricorrente non garantiva al convenuto neppure di svolgere il suo ruolo di padre;
che la situazione reddituale e patrimoniale delle parti era quella specificata in atti. Ha chiesto, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto inammissibili, improcedibili e infondate, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e con obbligo, per le parti, di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore, tenuto conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, regolamentazione degli incontri con il padre secondo quanto specificato in memoria, obbligo, per sé, di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 300,00, diritto per entrambe le parti di percepire l'importo dell'A.U.U. per il figlio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 9.6.2025, nel corso della quale entrambe le parti, presenti di persona, hanno precisato le rispettive posizioni economiche e lavorative, parti e difensori hanno fatto presente che il rapporto tra le parti era migliorato ed erano state superate le pregresse criticità; hanno chiesto, quindi, fissarsi altra udienza a trattazione scritta, al fine di depositare l'accordo raggiunto, i cui elementi essenziali sono stati esposti nel corso dell'udienza del 9.6.2025.
Per la successiva udienza del 2.7.2025, quindi, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambi i difensori hanno precisato le rispettive conclusioni, chiedendo disciplinarsi la responsabilità genitoriale come da accordo raggiunto tra le parti, sottoscritto dalle stesse e dai rispettivi difensori e depositato con le note di trattazione scritta in data 30.6-1°.7.2025, e la Presidente relatrice, con ordinanza del 15.7.2025, ha disposto, in via temporanea e urgente, che i rapporti tra le parti e con il figlio fossero regolati nei termini tra le stesse parti concordati, come da accordo depositato in atti, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio. Rileva il Tribunale che la regolamentazione concordata tra le parti appare conforme agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 25.2.2025 da nei confronti con l'intervento del Pubblico Controparte_1 Parte_1
Ministero, così provvede:
a) dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sia disciplinato dalla seguente regolamentazione, tra loro concordata:
il figlio minore sia affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, ma con
•
collocamento prevalente presso la madre;
il diritto di visita del padre sia riconosciuto con le seguenti modalità: lunedì, mercoledì e
•
venerdi per 4 ore consecutive da concordare tra le parti di volta in volta compatibilmente con gli orari di lavoro del padre e/o con le esigenze anche scolastiche del minore;
il sabato/domenica alternati (sabato o domenica di ogni settimana) per l'intera giornata o laddove non fosse possibile per motivi di lavoro per un tempo comunque non inferiore a quattro ore senza pernotto e ciò fino a quando il piccolo IU non supererà la fase dello svezzamento. Successivamente a weekend alterni (sabato e domenica) con pernotto presso l'abitazione del padre;
durante il periodo natalizio e pasquale - ricomprendenti Vigilia di
Natale, Natale, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Pasqua e Lunedi dell'Angelo, il martedi della Madonna della Grottella per metà giornata (mattina o pomeriggio) e ciò fino a quando il minore non supererà la fase dello svezzamento, successivamente le festività nel periodo natalizio e pasquale saranno trascorse per l'intera giornata col padre, alternando Vigilia di
Natale, Natale o Vigilia di Capodanno Capodanno, Pasqua o Lunedi dell'Angelo, martedì della Madonna della Grottella e ciò ad anni alterni;
per il periodo estivo, per tre settimane anche non consecutive, previo preavviso con la madre;
per il giorno del compleanno del minore, in data 27.06.2025, il padre terrà il minore sino alle ore 18:30, poi per gli anni successivi, il giorno del compleanno il minore lo trascorrerà con entrambi i genitori, valutando di volta in volta il luogo dove poterlo festeggiare, prediligendo ambienti imparziali come ludoteche o similari al fine di garantire anche la presenza dei nonni e parenti tutti;
per il giorno del battesimo del minore, il 29.06.2025, i genitori svolgeranno due feste separate, la madre di mattina ed il padre la sera, pertanto il sig. NT AN potrà tenere con sè il figlio nella serata del 29.06.2025 senza i limiti di orario sopra previsti, sempre compatibilmente con le esigenze del minore. • il padre corrisponderà entro il 5 di ogni mese, a partire da luglio 2025, alla ricorrente la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre rifondere alla medesima la quota del 50% delle spese di istruzione, mediche, nonché sportive e ricreative, previa, negli ultimi due casi, di accordo tra le parti prima della contrazione dell'obbligo di corresponsione, facendo così richiamo al Protocollo adottato dal Tribunale Civile di Lecce.; con rinuncia da parte del padre all'assegno unico in favore della madre. Lo stesso principio della corresponsione vale a parti invertite.
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1376 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 (c.f.:
Maria Grazia Scatigna, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
c.f. (c.f. C.F._2 ), rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Laura Alemanno, come da mandato in atti;
RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
Per l'udienza del 2 luglio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 8.5.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha esposto: che dalla loro Con ricorso depositato il 25.2.2025, Parte_1 convivenza more uxorio era nato il minore Per 1 il 27.6.2024, riconosciuto da entrambi i genitori;
che il rapporto sentimentale tra le parti, inizialmente sereno, era entrato in crisi e si era interrotto a causa di insormontabili incomprensioni;
che il Parte_1 non aveva corrisposto alcunché per il mantenimento del minore né si era preoccupato di intrattenere un rapporto stabile con lui, nonostante ella avesse cercato di favorire il rapporto padre-figlio; che, successivamente, le parti avevano cercato di raggiungere un accordo innanzi al
Comandante dei Carabinieri di Copertino, intervenuti su impulso della ricorrente, ma che neppure in tal caso il convenuto aveva rispettato gli accordi pattuiti, riportati in ricorso;
che ella non svolgeva alcuna attività lavorativa. Tanto premesso, ha chiesto l'affido esclusivo a sé del figlio minore o, in subordine, l'affido condiviso del minore e collocamento prevalente presso di sé, previsione di un calendario di incontri con il padre secondo le modalità specificate in ricorso, obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento del minore mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 1.000,00 o del diverso importo ritenuto secondo equità, oltre alla metà delle spese straordinarie, esercizio del diritto di visita in favore del padre come specificato in ricorso.
Controparte_1 costituendosi con memoria depositata il 5.6.2025, ha contestato le deduzioni della ricorrente e ha rappresentato: che la relazione affettiva con ricorrente, intrapresa a far data dal 20.3.2022, era entrata in crisi per le ragioni specificate in memoria;
che la ricorrente aveva cercato di imporre, sin da subito, modalità e orari di visita del padre;
che, dopo un periodo di riavvicinamento tra le parti, era riemerso il contegno della ricorrente, la quale aveva abitudini e condotte che non garantivano una crescita sana del minore, come più ampiamente esposto in memoria;
che la ricorrente non garantiva al convenuto neppure di svolgere il suo ruolo di padre;
che la situazione reddituale e patrimoniale delle parti era quella specificata in atti. Ha chiesto, pertanto, il rigetto di tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto inammissibili, improcedibili e infondate, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e con obbligo, per le parti, di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore, tenuto conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, regolamentazione degli incontri con il padre secondo quanto specificato in memoria, obbligo, per sé, di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 300,00, diritto per entrambe le parti di percepire l'importo dell'A.U.U. per il figlio.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 9.6.2025, nel corso della quale entrambe le parti, presenti di persona, hanno precisato le rispettive posizioni economiche e lavorative, parti e difensori hanno fatto presente che il rapporto tra le parti era migliorato ed erano state superate le pregresse criticità; hanno chiesto, quindi, fissarsi altra udienza a trattazione scritta, al fine di depositare l'accordo raggiunto, i cui elementi essenziali sono stati esposti nel corso dell'udienza del 9.6.2025.
Per la successiva udienza del 2.7.2025, quindi, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambi i difensori hanno precisato le rispettive conclusioni, chiedendo disciplinarsi la responsabilità genitoriale come da accordo raggiunto tra le parti, sottoscritto dalle stesse e dai rispettivi difensori e depositato con le note di trattazione scritta in data 30.6-1°.7.2025, e la Presidente relatrice, con ordinanza del 15.7.2025, ha disposto, in via temporanea e urgente, che i rapporti tra le parti e con il figlio fossero regolati nei termini tra le stesse parti concordati, come da accordo depositato in atti, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio. Rileva il Tribunale che la regolamentazione concordata tra le parti appare conforme agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 25.2.2025 da nei confronti con l'intervento del Pubblico Controparte_1 Parte_1
Ministero, così provvede:
a) dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sia disciplinato dalla seguente regolamentazione, tra loro concordata:
il figlio minore sia affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, ma con
•
collocamento prevalente presso la madre;
il diritto di visita del padre sia riconosciuto con le seguenti modalità: lunedì, mercoledì e
•
venerdi per 4 ore consecutive da concordare tra le parti di volta in volta compatibilmente con gli orari di lavoro del padre e/o con le esigenze anche scolastiche del minore;
il sabato/domenica alternati (sabato o domenica di ogni settimana) per l'intera giornata o laddove non fosse possibile per motivi di lavoro per un tempo comunque non inferiore a quattro ore senza pernotto e ciò fino a quando il piccolo IU non supererà la fase dello svezzamento. Successivamente a weekend alterni (sabato e domenica) con pernotto presso l'abitazione del padre;
durante il periodo natalizio e pasquale - ricomprendenti Vigilia di
Natale, Natale, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Pasqua e Lunedi dell'Angelo, il martedi della Madonna della Grottella per metà giornata (mattina o pomeriggio) e ciò fino a quando il minore non supererà la fase dello svezzamento, successivamente le festività nel periodo natalizio e pasquale saranno trascorse per l'intera giornata col padre, alternando Vigilia di
Natale, Natale o Vigilia di Capodanno Capodanno, Pasqua o Lunedi dell'Angelo, martedì della Madonna della Grottella e ciò ad anni alterni;
per il periodo estivo, per tre settimane anche non consecutive, previo preavviso con la madre;
per il giorno del compleanno del minore, in data 27.06.2025, il padre terrà il minore sino alle ore 18:30, poi per gli anni successivi, il giorno del compleanno il minore lo trascorrerà con entrambi i genitori, valutando di volta in volta il luogo dove poterlo festeggiare, prediligendo ambienti imparziali come ludoteche o similari al fine di garantire anche la presenza dei nonni e parenti tutti;
per il giorno del battesimo del minore, il 29.06.2025, i genitori svolgeranno due feste separate, la madre di mattina ed il padre la sera, pertanto il sig. NT AN potrà tenere con sè il figlio nella serata del 29.06.2025 senza i limiti di orario sopra previsti, sempre compatibilmente con le esigenze del minore. • il padre corrisponderà entro il 5 di ogni mese, a partire da luglio 2025, alla ricorrente la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre rifondere alla medesima la quota del 50% delle spese di istruzione, mediche, nonché sportive e ricreative, previa, negli ultimi due casi, di accordo tra le parti prima della contrazione dell'obbligo di corresponsione, facendo così richiamo al Protocollo adottato dal Tribunale Civile di Lecce.; con rinuncia da parte del padre all'assegno unico in favore della madre. Lo stesso principio della corresponsione vale a parti invertite.
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore