Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10149 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e s.s. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.) vertente
TRA
(P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Sant'Antimo (NA), alla Via Roma n. 157, Sc. A, presso lo studio dell'avv. Francesco Piscopo, che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Attrice in riassunzione
CONTRO
(C.F./P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Via P. Rosano n. 5, presso lo studio dell'avv. Raffaele Chianese, che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Rgn° 10149 / 2022 1
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato a seguito della declaratoria di incompetenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 21.07.2022 nell'ambito del giudizio avente n.r.g. 21819/2019, la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, esponeva: - che in data 05.06.2008 aveva sottoscritto con la un contratto di manutenzione Controparte_1
ordinaria relativa all'impianto fotovoltaico esistente presso l'immobile sito in Marcianise Zona Asi contrada Casale;
- che, in data 19.03.2009, la aveva comunicato al Comune Controparte_1 di Marcianise la “fine lavori” dell'impianto fotovoltaico de quo ed il giorno 19.05.2009 l'ing. aveva certificato il relativo Persona_1
collaudo; - che i contraenti avevano pattuito il prezzo di €.12.000,00 annui per le prestazioni indicate nel contratto di cui sopra, per la durata di anni 19, con pagamento da effettuarsi anno per anno in un'unica forma e in anticipo sull'anno oggetto del servizio;
- che, successivamente, in data 14.04.2015, le parti, di comune accordo e a parziale modifica del contratto sottoscritto il 05.06.2008, avevano aggiornato il prezzo ad €.8.500,00 annui, lasciando inalterate tutte le altre clausole precedentemente concordate;
-che, sebbene avesse effettuato regolarmente le prestazioni dedotte in contratto, tuttavia la non aveva provveduto al Controparte_1
pagamento delle annualità 2009 e 2019, quantificate rispettivamente in
€12.000,00 (fattura nr. 14/2019) ed in €.8.500,00 (fattura nr. 1/2019); - che, inoltre, la le aveva Controparte_1
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commissionato il lavoro di “sostituzione interruttore generale Co trasformatore 2 cabina”, come da offerta nr. 070.18. del 20-
21.06.2018 debitamente sottoscritta, per complessivi €.11.000,00 oltre
IVA; - che il suddetto lavoro era stato regolarmente eseguito, ma la aveva versato solo un acconto di Controparte_1
€.5.000,00, rimanendo debitrice per ulteriori €.7.320,00 (pari ad €
6.000,00 + IVA, come da fattura nr. 6/2019); -che il contratto doveva considerarsi risolto per recesso anticipato della committente, così come da comunicazione a mezzo PEC in data 07.05.2019 da parte della a mezzo dell'avv. Raffaele Controparte_1
Chianese; - che, in virtù dell'art.
8.2 del contratto di manutenzione, nell'ipotesi di recesso anticipato della Committente, quest'ultima doveva corrispondere a titolo di penale l'importo pari al 10% del residuo valore del contratto;
- che il valore residuo del contratto al momento del recesso era pari ad €.76.500,00 (€ 8.500,00 canone annuo x nr. 9 anni residui) e, pertanto, la somma dovuta a titolo di penale in favore di era pari ad €.7.650,00 (coma da fattura nr. Parte_1
23/2019); - che, per le causali di cui sopra, aveva depositato innanzi al
Tribunale di Napoli ricorso per decreto ingiuntivo, con il quale aveva richiesto “(…) INGIUNZIONE DI PAGAMENTO provvisoriamente esecutiva in danno della in Controparte_1 persona dell'amministratore unico p.t., sig. (C.F. Parte_2
), P.I. con sede legale in Afragola C.F._1 P.IVA_2
alla II trav. via Ugo la Malfa nr. 4, della complessiva somma di
€35.470,00 oltre interessi legali (…)”; - che, all'esito del suddetto procedimento monitorio, il Tribunale di Napoli aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 4533/2019, depositato il 14.06.2019, con il quale aveva ingiunto il pagamento delle somme indicate, oltre interessi moratori dalla data di emissione di ciascuna fattura, oltre spese e competenze
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legali e relativi oneri di legge;
-che il decreto ingiuntivo era stato regolarmente e tempestivamente notificato in data 14.06.2019; - che, con atto di citazione notificato via PEC in data 17.07.2019, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a mezzo dell'avv. Raffaele Chianese, aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4533/2019, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice adito, nel merito l'inadempimento contrattuale dell'opposta e l'infondatezza della pretesa creditoria, concludendo pertanto per la revoca dello stesso e per l'inesistenza e/o infondatezza della pretesa creditoria, il tutto con vittoria di spese e competenze con attribuzione;
- che, in data
21.07.2022, il Tribunale di Napoli, aveva pronunciato la sentenza nr.
7329/2022, con la quale aveva dichiarato “la propria incompetenza per territorio per essere competente, alternativamente il Tribunale di Napoli
Nord ovvero il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
assegna alle parti termine perentorio di giorni 90 per la riassunzione del giudizio” con condanna alle spese in danno della - che era suo interesse riassumere la Parte_1
causa de qua innanzi a codesto Tribunale non essendo intervento alcun pagamento da parte della per le Controparte_1
medesime causali di cui in premessa.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “A)accertare e dichiarare il credito di nei confronti della Parte_1 [...]
per le causali indicate in premessa e, per Controparte_1
l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento delle fatture rimaste insolute, per un totale di € 35.470,00 oltre interessi;
B)solo in via subordinata, accertare e dichiarare il credito di Parte_1
nei confronti della per le causali Controparte_1 indicate in premessa nella maggiore o minore misura che l'on.le
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Giudicante riterrà secondo giustizia e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento delle relative somme;
C)condannare la convenuta alla refusione di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”(cfr. pag.
6-7 dell'atto di citazione in riassunzione)
Si costituiva in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, la quale, contestando in fatto e in diritto l'avversa pretesa, eccepiva: - di non essere debitrice di alcuna somma nei confronti della - che, in Parte_1
particolare, il pagamento della fattura n. 14/19 del 07.03.2019 non era dovuto in quanto riferito ad attività di asserita manutenzione per l'intero anno 2009, mentre l'impianto fotovoltaico era stato collaudato solo in data 19.05.2009; - che, invero, la comunicazione di fine lavori era stata sottoscritta dalla in data 19.03.2009 e che il Parte_1
certificato di collaudo era stato rilasciato il 19.05.2009; - che il pagamento della fattura n. 1/19 del 15.01.2019, relativa alla manutenzione dell'anno 2019, non era dovuto poiché nell'anno 2019 nessun intervento era stato eseguito dalla - che Parte_1
l'ultimo intervento di manutenzione risultava essere stato effettuato in data 26.10.2018 e che, successivamente, nessuna attività era stata più svolta, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti, tanto che il persistente inadempimento aveva condotto alla risoluzione del contratto per grave inadempimento;
- che la manutenzione era stata regolarmente corrisposta fino al 19.05.2019, data corrispondente al termine dell'ultima annualità utile, decorrente dal collaudo (19.05.2009), e non dalla data di sottoscrizione del contratto;
- che l'omessa, non corretta e non periodica manutenzione da parte della a far Parte_1
data dal 26.10.2018, aveva causato disservizi e danni significativi alla
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costringendola a rivolgersi a Controparte_1
terzi per garantire la funzionalità dell'impianto; - che la
[...]
non aveva più effettuato neanche le ispezioni visive Parte_1
semestrali, la pulizia dei pannelli, il controllo dei cablaggi e degli elementi tecnici, compromettendo l'efficienza complessiva dell'impianto; - che il pagamento della fattura n. 6/19 del 28.01.2019, relativa ad asseriti interventi, non era dovuto, in quanto detti lavori non erano mai stati eseguiti dalla motivo per cui Parte_1
venivano formalmente tutti i D.D.T. di consegna merce depositati da controparte nonché gli ordini di intervento e manutenzione (docc. n. 8 e
14 fascicolo controparte), nonché i segni grafici ivi apposti, non riconducibili ad alcun soggetto legittimato della Controparte_1
- che detti documenti, inoltre, non recavano neppure il
[...]
timbro della società convenuta, risultando pertanto autoprodotti e privi di valore probatorio;
- che il pagamento della fattura n. 23/19 del
09.05.2019, emessa a titolo di penale per un presunto recesso unilaterale anticipato, non era dovuto, in quanto nessun recesso unilaterale era intervenuto, essendosi invece il contratto risolto per grave inadempimento della come formalmente Parte_1
contestato mediante le diffide ex art. 1454 c.c. inviate in data
07.05.2019 e 23.05.2019.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “
1. Rigettare ogni avversa domanda, in quanto nessuna somma di denaro è dovuta dalla
[...]
in favore della Controparte_1 Parte_3
in relazione al contratto ed alle fatture oggetto di causa;
2.
[...]
Emettere ogni ulteriore provvedimento opportuno;
3. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione specifica ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Raffaele
Chianese che ne ha fatto anticipo.” (cfr. pag. 11 della comparsa di
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costituzione e risposta)
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., all'udienza del
28.01.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'esame delle questioni prospettate dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio è stato condotto secondo il principio della cd. “ragione più liquida” il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. tra le tante, Cass. Sez.
6 - L,
Sentenza n. 12002 del 28/05/2014)
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). (Sez. U, Sentenza n.
9936 del 08/05/2014)
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Orbene, venendo alla domanda attorea, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, risulta incontestata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, il quale, oltretutto, risulta comprovato sulla base della copiosa documentazione depositata da parte attrice. In particolare, agli atti risulta depositato il contratto stipulato tra le stesse in data
05.06.2008 e la copia dell'accordo intervenuto tra le parti in data
14.04.2015 a modifica del predetto contratto, con cui veniva aggiornato il prezzo della prestazione a €.8.500,00. Risultano, altresì, agli atti anche le fatture azionate, ovvero le fatture n. 14/2019 e n. 1/2019, aventi ad oggetto il pagamento delle prestazioni dovute in virtù del contratto di Co manutenzione, la fattura n. 6/2019, relativa all'offerta nr. 070.18. anch'essa all'uopo depositata, nonché la fattura n. 23/2019, relativa al pagamento della penale contrattuale per recesso anticipato.
In merito giova rammentare che, in uno alle scritture contabili, la fattura commerciale, benchè registrata dall'emittente, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr. da ultimo, Cass.
21.10.2019, n. 26801).
A fronte di tale documentazione e della pretesa azionata, parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito l'inadempimento della la quale non avrebbe Parte_1
effettuato le prestazioni indicate nelle fatture azionate, ovvero le fatture n. 14/2019, 1/2019 e 6/2019.
In particolare, parte convenuta non si è limitata a una generica contestazione, ma ha radicalmente impugnato tutta la documentazione prodotta da parte attrice, formulando espresso disconoscimento di tutti i
D.D.T. di consegna merce e degli ordini di intervento e manutenzione
(docc. nn. 8 e 14 del fascicolo di parte attrice). Ha inoltre contestato e
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disconosciuto in modo specifico le sottoscrizioni apposte in calce ai suddetti documenti, ritenendole non riconducibili a soggetti muniti di rappresentanza legale della Controparte_1
evidenziando altresì la mancata apposizione sugli stessi del timbro della società.
In materia di disconoscimento, giova rammentare che risulta principio ormai consolidato in giurisprudenza, che: “Il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire
i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, con la conseguenza che colui il quale deve negare
l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24456 del
21/11/2011), e che “Il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitatamente alla sua sottoscrizione;
pertanto non può essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, ove effettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura è attribuita, quella genericamente formulata, quale ad esempio 'si contesta la documentazione prodotta' o simili, poiché soltanto colui che è erede o avente causa della persona cui la scrittura è attribuita può limitarsi a dichiarare 'di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione' secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 214
c.p.c.” (Cass., Sez. 2, Sentenza 15 dicembre 1988, n. 6823).
Alla luce delle suddette argomentazioni, la contestazione mossa da parte convenuta deve ritenersi pienamente idonea ad integrare il disconoscimento di cui agli artt. 214 ss. c.p.c. ed, in particolare, a
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produrre l'effetto di cui all'art.216 c.p.c. atteso che la stessa riveste i suddetti criteri di specificità e determinatezza.
A fronte di tali eccezioni, parte attrice non ha fornito alcuna dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto di causa né, soprattutto, ha presentato rituale istanza di verificazione degli atti disconosciuti, nonostante ciò le fosse espressamente imposto dall'onere probatorio gravante sulla stessa. Nè la prova testimoniale articolata dall'attrice avrebbe potuto supplire a tale mancanza, atteso che i relativi capi risultano formulati in modo generico e privo di riferimento a fatti storici puntuali e determinati.
Con riferimento specifico, poi, alla fattura n. 23/2019, avente ad oggetto la penale per recesso anticipato, va osservato che alcun recesso anticipato è stato esercitato dalla convenuta, come invece sostenuto da parte attrice.
Dalla documentazione in atti, e in particolare dalla corrispondenza intercorsa via PEC, emerge chiaramente che la Controparte_1
ha agito nei confronti della controparte mediante diffida
[...] ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.
In particolare, con una prima comunicazione PEC del 07.05.2019, la convenuta ha formalmente diffidato la ad Parte_1
adempiere alle prestazioni contrattualmente dovute, assegnando un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si sarebbe dovuto ritenere risolto di diritto per grave inadempimento.
Stante il perdurare dell'inadempimento, con successiva PEC la convenuta ha ribadito la gravità dell'inadempimento e ha dichiarato la risoluzione del contratto.
È dunque evidente che non si è in presenza di un recesso unilaterale anticipato, bensì di una risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte, debitamente contestato e
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documentato.
Ne consegue che nessuna penale può ritenersi dovuta a titolo di recesso anticipato, non essendovi stato alcun recesso e mancando del tutto i presupposti per l'applicazione della clausola penale in un contesto di risoluzione per fatto imputabile esclusivamente alla parte attrice.
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra “euro 26.000,01 ed euro 52.000,00” (ad eccezione della fase di trattazione, non essendosi svolta istruttoria, motivo per cui vanno applicati a tale fase i cd. valori minimi) tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €.6.713,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, con attribuzione all'avv.
Raffaele Chianese dichiaratosene anticipatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 23/05/2025
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(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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