Decreto cautelare 21 febbraio 2024
Sentenza 30 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20/03/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02318/2025REG.PROV.COLL.
N. 08203/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8203 del 2024, proposto da:
MA NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Claudia Ciccolo e Massimo Nunziata, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza San Bernardo, 101;
contro
TT TE, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pignatiello, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
nei confronti
Consiglio superiore della magistratura e Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 16867 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TT TE e delle amministrazioni in epigrafe;
Visto l’appello incidentale improprio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025, gli avvocati Filippo Lattanzi, Claudia Ciccolo, e Massimo Nunziata anche in sostituzione dell'avvocato Arturo Cancrini per l’appellante principale, nonché l’avvocato Francesco Pignatiello per l’appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dott.ssa MA NI ha impugnato la sentenza del Tar Lazio, sez. I, n. 16867 in data 30 settembre 2024, con la quale è stato accolto il ricorso della dott.ssa TT TE ed è stata annullata la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura (Csm) del 7 febbraio 2024, con la quale la dott.ssa NI è stata nominata Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma.
Il Csm e il Ministero della giustizia si sono costituiti congiuntamente nel presente grado di giudizio ed hanno, altresì, proposto appello incidentale avverso la sentenza impugnata.
Si è costituita anche la controinteressata dottoressa TE, depositando memoria con cui ha chiesto la reiezione di entrambi gli appelli ed ha riproposto le censure non esaminate dal Tar.
Alla camera di consiglio del 26 novembre 2024 la causa è stata rinviata al merito sull’accordo delle parti.
L’appellante e la controinteressata appellata hanno depositato memorie conclusive in vista della trattazione.
La controinteressata ha replicato con memoria del 21 febbraio 2025.
Con atto depositato il 26 febbraio 2025 l’amministrazione ha chiesto la decisione della causa sugli scritti, senza discussione.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2025, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La dott.ssa NI e la dott.ssa TE, entrambe magistrati di settima valutazione di professionalità, hanno partecipato alla procedura per la copertura del posto di Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma.
Nell’ambito della suddetta procedura la quinta commissione del Csm ha formulato due proposte, la prima in favore della dottoressa NI (proposta A) e la seconda a favore della dottoressa TE (proposta B).
Con delibera del 7 febbraio 2024 il Plenum del Csm ha approvato la prima proposta, conferendo così l’ufficio in esame alla dott.ssa NI.
Nella suddetta delibera il Csm ha, innanzitutto, tratteggiato come segue il percorso professionale dei candidati che avevano presentato domanda, tra cui quelli delle suindicate partecipanti.
La dottoressa NI è stata nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1986; dal 18 luglio 1988 al 12 ottobre 1992 è stata pretore della Pretura mandamentale di Arce e, poi, della Pretura circondariale di Cassino, esercitando la giurisdizione nei settori civile, penale e del lavoro, venendo anche applicata all’Ufficio di sorveglianza di Frosinone; dal 13 ottobre 1992 al 23 settembre 1999 ha prestato servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Roma; dal 24 settembre 1999 all’8 giugno 2014 è stata giudice penale del Tribunale di Roma; dal 9 giugno 2014 all’8 giugno 2022 è stata Presidente di sezione del Tribunale di Roma; dal 9 giugno 2022 sino alla vacanza del posto messo a concorso (22 agosto 2022) è stata giudice penale presso il Tribunale di Roma.
La dott.ssa TE è stata nominata con decreto ministeriale 8 giugno 1987; dal 7 aprile 1989 al 2 agosto 1991 ha prestato servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Bari; dal 3 agosto 1991 al 6 marzo 1994 ha svolto funzioni requirenti quale sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura di Santa Maria Capua Vetere; dal 7 marzo 1994 al 30 ottobre 2001 è stata in collocamento fuori del ruolo organico della magistratura presso l’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia; dal 31 ottobre 2001 al 19 febbraio 2012 è stata giudice civile al Tribunale di Roma; dal 20 febbraio 2012, sino alla vacanza (22 agosto 2022) è stata giudice del Tribunale di sorveglianza di Roma.
Il Csm ha, poi, ripercorso il profilo del merito e delle attitudini delle due candidate alla luce degli indicatori generali e specifici indicati dal testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare del Csm n. P-14858 del 28 luglio 2015), evidenziandone gli aspetti ritenuti più rilevanti ai fini della comparazione per la copertura del posto.
In estrema sintesi il Csm ha affermato che solamente la dott.ssa TE poteva vantare esperienze integranti entrambi gli indicatori specifici di cui all’art. 19 del testo unico, in quanto aveva svolto funzioni di giudice di sorveglianza per 10 anni e 6 mesi negli ultimi quindici anni (dal 2012 al 2022) e aveva maturato plurime esperienze di collaborazione gestionale con il Presidente del Tribunale di sorveglianza, divenendone anche vicario.
Ha tuttavia evidenziato che la dott.ssa NI, pur non avendo maturato esperienze rilevanti ai fini degli indicatori specifici, vantava un profilo curriculare di assoluto rilievo con riguardo agli indicatori generali, considerate le funzioni semidirettive esercitate per otto anni quale Presidente di sezione al Tribunale di Roma, nonché le funzioni giudicanti penali, anche specialistiche, svolte sostanzialmente per l’intera carriera.
Nel giudizio comparativo tra le due candidate, il Csm ha ritenuto di riconoscere prevalenza all’appellante sulla scorta della particolare pregnanza e consistenza delle esperienze professionali maturate, rilevanti sul piano degli indicatori generali, ritenute di straordinarietà tale da superare il possesso, in capo alla appellata, di entrambi gli indicatori specifici di cui all’art. 19 del testo unico.
Più in dettaglio il Csm, dopo aver riconosciuto che l’appellata vanta entrambi gli indicatori specifici, ha poi affermato che « in relazione agli indicatori generali è viceversa netta la prevalenza della dott.ssa NI », in quanto:
i) con riferimento all’indicatore di cui all’art. 8 del testo unico (esperienze maturate nel lavoro giudiziario), « se la dott.ssa TE vanta un percorso professionale di complessivi 15 anni e 2 mesi, nel corso dei quali, oltre ad essersi occupata di sorveglianza per 2 anni e 4 mesi, ha svolto per 2 anni e 7 mesi funzioni requirenti e per 10 anni e 3 mesi funzioni giudicanti esclusivamente nel settore civile, decisamente più pregnanti sono le esperienze sviluppate dalla dott.ssa NI.
In particolare, la candidata proposta vanta un lungo percorso professionale di complessivi 33 anni e 10 mesi, nel corso dei quali, oltre ad essersi occupata per ben 7 anni – in periodo anteriore ai 15 anni richiesti dall’art. 19, lettera a, T.U. ai fini del riconoscimento dell’indicatore specifico – di sorveglianza, peraltro sperimentando le funzioni di Presidente di collegio, ha sempre svolto – anche nell’esercizio delle funzioni semidirettive – funzioni giudicanti nel settore penale (cui sono riconducibili le funzioni di sorveglianza) in una pluralità di ruoli (giudice del dibattimento, con stabili presidenze di collegi, giudice della Corte d’assise, G.I.P./G.U.P. distrettuale) e sempre con eccellenti risultati qualitativi e quantitativi» ;
ii) sempre con riferimento all’indicatore di cui all’art. 8, « l’esperienza su cui può contare la candidata proposta, oltre che essere significativamente più prolungata rispetto a quella della concorrente, con una differenza a suo vantaggio di ben 18 anni e 8 mesi (33 anni e 10 mesi la dott.ssa NI; 15 anni e 2 mesi la dott.ssa TE), risulta maggiormente funzionale al posto da conferire» , in quanto « entrambe le candidate hanno svolto funzioni di sorveglianza nel periodo anteriore ai 15 anni cui l’art. 19, lettera a, T.U. attribuisce rilievo ai fini del riconoscimento dell’indicatore specifico – con una differenza, peraltro, a vantaggio della candidata proposta, di oltre 4 anni (7 anni la dott.ssa NI; 2 anni e 4 mesi la dott.ssa TE) – soltanto la dott.ssa NI ha svolto – per ben 24 anni e 8 mesi – funzioni giudicanti nel settore penale, ossia funzioni che, con tutta evidenza, presentano aspetti di contiguità con le funzioni svolte dal magistrato di sorveglianza» ; inoltre « nelle funzioni penali la dott.ssa NI – come visto – ha ricoperto i più diversi ruoli, sempre in modo eccellente, dimostrando nell’assunzione dei diversi ruoli (anche quale G.I.P./G.U.P. distrettuale) grande versatilità, capacità quest’ultima peraltro già dimostrata nel passaggio dalle funzioni specialistiche a quelle ordinarie »;
iii) in relazione al parametro attitudinale generale di cui all’art. 7 del testo unico (funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse), « l’oltremodo positivo esercizio per otto anni di funzioni semidirettive presso il Tribunale di Roma, ove la dr.ssa NI ha presieduto dapprima una sezione penale (la quinta) e poi una sezione della Corte d’assise (la prima), svolgendo altresì le funzioni di Presidente supplente della Terza Corte d’assise, oltre al proficuo espletamento, quale Presidente di sezione, di plurime deleghe organizzative. Nessuna esperienza in tal senso può far valere la dott.ssa TE che, peraltro, non vanta esperienze che possano superare tale netta subvalenza poiché, da un lato, non ricorrono particolari esperienze di collaborazione nelle funzioni ordinarie (art. 9 T.U.), dall’altro, l’esperienza fuori ruolo (art. 13 T.U.) – oltre ad essere davvero molto risalente – non appare funzionale al posto da conferire .
Le esperienze maturate dalla dott.ssa NI, pertanto, per pregnanza e consistenza, per un verso non appaiono comparativamente comparabili a quelle su cui può contare la concorrente, per altro verso, risultano connotate da quella straordinarietà tale da sovvertire la prevalenza della dott.ssa TE in punto di indicatori specifici »;
- sempre con riferimento al parametro di cui all’art. 7 del testo unico « vengono in rilievo le straordinarie e pregnanti competenze organizzative maturate dalla dott.ssa NI, la quale, per ben 8 anni, ha svolto funzioni semidirettive di Presidente del Tribunale di Roma e, in tale veste, è stata destinataria di molteplici e impegnative deleghe, tutte espletate con eccellenti risultati; questo a fronte del fatto che la dott.ssa TE – come evidenziato nella ricostruzione del profilo – non vanta nelle funzioni ordinarie significative esperienze di collaborazione »;
- conseguentemente, « una valutazione complessiva e unitaria degli indicatori attitudinali porta a ritenere la dott.ssa NI il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico in esame», perché essa ha dimostrato « una eccellente capacità organizzativa, non solo nella direzione di una sezione (o meglio di due sezioni, prima la quinta penale e poi la prima sezione della Corte d’assise, occupandosi, quale Presidente della sezione da ultimo indicata, in quanto titolare della relativa delega presidenziale, delle incombenze relative all’aggiornamento degli albi dei giudici popolari), ma anche dell’intero settore penale […]. Nelle funzioni semidirettive la dott.ssa NI ha fatto fronte con successo alle molteplici problematiche di natura organizzativa relative alla gestione degli affari e all’organizzazione delle risorse disponibili (anche con riferimento ai giudici onorari), svolgendo una attività che ha portato a una progressiva e significativa riduzione delle pendenze. E il complesso di tali attività, in relazione alle quali la dott.ssa NI ha dimostrato eccellente capacità organizzative e gestionali, sono state sviluppate nell’ambito di un ufficio, quale il Tribunale di Roma, di significativa complessità organizzativa»;
- « Meno pregnanti e funzionali appaiono le esperienze organizzative maturate dalla dott.ssa TE, sia nelle funzioni ordinarie che nel settore della sorveglianza. Vengono, invero, in rilievo esperienze settoriali e comunque legate a specifiche e contingenti esigenze organizzative dell’Ufficio, che, con tutta evidenza, non possono essere paragonate alle esperienze acquisite nel pieno espletamento di un incarico semidirettivo come quello svolto dalla candidata proposta, conferitole all’esito di una formale procedura comparative e oggetto di conferma all’esito del quadriennio. Peraltro, quanto all’incarico di coordinatore, che la dott.ssa TE, secondo la segnalazione tabellare 2020/2022, svolge contestualmente a quello di collaboratore, non è dato comprenderne la portata né lo svolgimento delle funzioni vicarie si è tradotto in esperienze di reggenza significative, tale non potendo ritenersi una reggenza occasionale e di soli 2 mesi»;
- «la particolare pregnanza dell’esperienza organizzativa maturata dalla dott.ssa NI nelle funzioni semidirettive ordinarie penali – arricchita e rafforzata dall’altrettanto pregnante, prolungata e completa esperienza maturata nell’esercizio delle funzioni giudicanti anche specialistiche – vale, in una valutazione complessiva e unitaria, a giustificare la sua prevalenza, “superando” il possesso da parte del dott.ssa TE dell’indicatore specifico di cui all’art. 19 T.U.»;
- «In via meramente residuale, quand’anche si predicasse un’equivalenza in termini attitudinali e di merito tra i candidati (non creduta, per le superiori considerazioni), comunque prevarrebbe il profilo della dott.ssa NI, in considerazione del sussidiario criterio della maggiore anzianità maturata nel ruolo della magistratura, a mente dell’art. 24, comma 3, T.U.».
3. Il Tar Lazio ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla dottoressa TE, avendo ritenuto fondate le censure di tipo sostanziale dopo aver respinto le censure afferenti a profili procedurali.
Dopo aver precisato che appare coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa l’assunto teorico di fondo da cui muove la delibera del Csm, secondo cui – in termini generali e astratti – non è precluso, nel conferimento di un ufficio direttivo, attribuire prevalenza a un candidato che non sia in possesso degli indicatori specifici fissati dal testo unico, rispetto ad un altro candidato che, invece, li possa vantare, ha osservato che tuttavia lo “speciale rilievo” che tali indicatori rivestono ai fini della valutazione prospettica dell’attitudine direttiva per il peculiare posto messo a concorso implica necessariamente che il Csm non possa non apprezzarne il valore nello svolgere il giudizio comparativo.
Il Tar ha osservato che la presenza, in capo ad un candidato, di indicatori specifici impone al Csm, laddove ritenga di dovergli preferire un candidato che ne sia privo, di svolgere una motivazione “rafforzata” che, attraverso il puntuale esame del percorso professionale di quest’ultimo, ne evidenzi la maggiore “attitudine generale” o il particolare “merito”.
Secondo il Tar, le ragioni addotte a giustificazione della subvalenza della dottoressa TE rispetto alla nominata appaiono viziate da difetto di istruttoria e da illogicità sotto distinti profili:
- in primo luogo, la delibera impugnata ha ricostruito in modo errato la complessiva esperienza professionale della ricorrente con riguardo al parametro generale di cui all’art. 8 del testo unico, non essendo stati considerati i 10 anni e 6 mesi di svolgimento delle funzioni di sorveglianza dal 2012 al 2022 ed essendo conseguentemente stato male calcolato il differenziale di anni a favore della dott.ssa NI;
- viziata da carenza di istruttoria è la valutazione dell’attività maturata presso l’ufficio legislativo del Ministero della giustizia in posizione di fuori ruolo;
- appare manifestamente irragionevole ritenere che le esperienze organizzative della ricorrente proprio nell’ambito della sorveglianza siano state “ settoriali e comunque legate a specifiche e contingenti esigenze organizzative dell’Ufficio ”;
- inoltre, appare viziato da carenza istruttoria anche lo specifico giudizio espresso in merito all’“ incarico di coordinatore che la dott.ssa TE, secondo la segnalazione tabellare 2020/2022, svolge contestualmente a quello di collaboratore ”, rispetto al quale “ non è dato comprenderne la portata ”;
- infine, non appare corrispondente al vero che lo svolgimento delle funzioni vicarie del Presidente del Tribunale, da parte della TE, sia consistito in una “ reggenza occasionale ” e “ di soli due mesi ” e risulta omessa la valutazione di riorganizzazione delle cancellerie.
4. L’appello principale proposto dalla dottoressa NI è affidato ai seguenti motivi.
4.1. Erroneità e vizio di motivazione nella parte in cui il Tar ha accolto il motivo inerente l’omessa considerazione dell’esperienza della dott.ssa TE nel settore della sorveglianza.
Sostiene che non possa ritenersi viziata la valutazione del Csm per il fatto di aver considerato solo ai fini del possesso dell’indicatore specifico di cui all’art. 19 lett. a) del testo unico l’attività svolta dalla dott.ssa TE nel settore della sorveglianza negli ultimi quindici anni, e considerato, ai fini dell’indicatore generale di cui all’art. 8, la medesima attività dalla stessa svolta nel periodo anteriore agli ultimi quindici anni (pari a 2 anni e 4 mesi) in quanto sussumere la medesima esperienza sia nell’indicatore speciale che in quello generale avrebbe significato duplicarne il rilievo violando la ratio sottesa al testo unico.
Inoltre la sua prevalenza non sarebbe stata fondata sull’atomistico paragone di singoli elementi curriculari ma sulla maggiore pregnanza complessiva delle sue esperienze in termini di varietà, attinenza alle funzioni da conferire e qualità dei risultati.
4.2. Erroneità e difetto di motivazione nella parte in cui il Tar ha ritenuto carente di istruttoria la valutazione del Csm in merito all’esperienza fuori ruolo della dott.ssa TE.
Premesso che, ai sensi del d.lgs. n. 160/2006 e del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, l’attività svolta dal magistrato fuori dal ruolo della magistratura può essere apprezzata, ai fini del conferimento di funzioni direttive e semidirettive, solo nella misura in cui quell’esperienza possa effettivamente fornire un quid pluris di conoscenze e di competenze rispetto alle problematiche dell’organizzazione e gestione di un ufficio giudiziario, a dire dell’appellante il Csm, pur avendo valutato l’esperienza della dott.ssa TE presso l’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, correttamente avrebbe osservato che la stessa non risulta idonea a sovvertire il giudizio di netta subvalenza del profilo della stessa in punto di esperienze direttivo/organizzative in quanto molto risalente e, comunque, non funzionale al posto da conferire.
4.3. Erroneità e vizio di motivazione nella parte in cui il Tar ha ritenuto fondate le censure relative alla valutazione delle esperienze organizzative della dott.ssa TE.
Secondo l’appellante la lettura del provvedimento impugnato paleserebbe che l’esame compiuto dal Csm dei profili delle candidate in relazione alle esperienze direttivo/organizzative sia completo e compiutamente motivato nei contenuti e nei risultati, e che, pertanto, i giudici di prime cure, nell’aver erroneamente ritenuto sottovalutate le esperienze della dottoressa TE, avrebbero invaso la sfera riservata al giudizio discrezionale dell’organo di autogoverno.
Nello specifico, non risultando in alcun modo comprovata un’attività della TE di continuativa e pluriennale sostituzione effettiva del Presidente (che, comunque, non sarebbe in ogni caso compatibile con la nozione di “vicario”), bene avrebbe fatto il Csm a valutare solo l’attività di sostituzione per quanto documentata dalla candidata e, quindi, a ritenere il carattere occasionale (e limitato, in tutto, ad un paio di mesi), della stessa, risultandone smentito il contrario assunto del Tar (peraltro, nemmeno formulato in termini di certezza) “non appare corrispondente al vero (…)”.
Non sarebbe ravvisabile alcun vizio di istruttoria nell’avere il Csm ritenuto che l’incarico della TE di coordinatore del Presidente fosse privo di evidenze concrete circa il contenuto dell’attività svolta, atteso che nell’autorelazione della candidata (pag. 12 e pagg. 16 e ss.) l’attività di “coordinamento” coincide con quella di collaborazione di cui alle suddette deleghe.
Infine sarebbe ragionevole aver dato rilievo, nel giudizio comparativo unitario e complessivo relativo all’attività organizzativa, all’esperienza della appellante di direzione dell’intero settore penale del Tribunale di Roma nell’esercizio di una delega concretamente svoltasi per quasi quattro anni, relativa all’ufficio della cancelleria centrale, ovvero alle assegnazioni e al coordinamento di tutto il settore penale dibattimentale, cui sono assegnati ben 80 magistrati.
5. L’appello incidentale improprio proposto dal Ministero della giustizia e dal Csm è affidato ai seguenti motivi.
5.1. Per quanto concerne la asserita omessa considerazione dell’esperienza ultradecennale della dottoressa TE presso il Tribunale di sorveglianza di Roma, nella delibera impugnata il Csm, lungi dall’omettere di considerare tale esperienza, la avrebbe doverosamente apprezzata nel quadro nell’indicatore di cui alla lett. a) dell’art. 19 del testo unico avendo conseguentemente ritenuto che la stessa non fosse valutabile anche ai sensi dell’art. 8; una diversa soluzione avrebbe, infatti, comportato una duplicazione della rilevanza dello stesso elemento.
D’altra parte, che il Csm non abbia arrestato la carriera giudiziaria della dott.ssa TE al dicembre 2012 risulterebbe dimostrato proprio dal fatto che l’esperienza della stessa nel settore della sorveglianza non solo è stata correttamente presa in considerazione nell’ambito degli indicatori specifici, ma ha anche condotto a ritenerne il profilo in parte qua prevalente su quello della dott.ssa NI.
Coerentemente (e correttamente), la delibera avrebbe ritenuto che l’esperienza nel settore della sorveglianza, maturata dalla dott.ssa NI in epoca antecedente il quindicennio precedente la vacanza, non potesse essere valutato ai sensi della lett. a) dell’art. 19 del testo unico, ma potesse e dovesse rilevare nel quadro dell’art. 8 dello stesso: si legge, infatti, nella delibera che “ la dott.ssa TE può innanzitutto contare su una solida esperienza – protrattasi per complessivi 15 anni e 2 mesi – idonea a integrare il parametro di cui all’art. 8 T.U.; in particolare, oltre ad aver svolto funzioni di sorveglianza per 2 anni e 4 mesi in un periodo anteriore agli ultimi 15 anni (dal 7.4.1989 al 2.8.1991), ha sperimentato sia funzioni requirenti – per 2 anni e 7 mesi – che funzioni giudicanti – esclusivamente nel settore civile – per 10 anni e 3 mesi circa (dal 31.1.2001 al 19.2.2012) ” .
5.2. La sentenza del Tar sarebbe errata anche in riferimento alla ritenuta carenza istruttoria da cui sarebbe affetta la valutazione espressa in merito all’esperienza fuori ruolo maturata dalla dott.ssa TE.
Il Csm, nel prendere in esame l’esperienza fuori ruolo della dott.ssa TE, ne ha tracciato per sintesi il contenuto e ha ritenuto, nell’esercizio della propria discrezionalità valutativa, che essa risultasse inidonea a contribuire a determinare la prevalenza della stessa sotto il profilo degli indicatori generali in quanto “ oltre a essere davvero molto risalente – non appare funzionale al posto da conferire ”.
La circostanza che la delibera non abbia dettagliatamente indicato ogni singola attività svolta dalla dott.ssa TE nell’ambito della lunga esperienza fuori ruolo non rappresenterebbe un indice di carenza istruttoria.
5.3. Infine il Tar avrebbe errato nel ritenere che la valutazione espressa dal Csm con riferimento alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici vantate dalla TE sia viziata da difetto di istruttoria e da illogicità.
Tale valutazione si fonderebbe su un’errata interpretazione del contenuto della delibera e delle disposizioni del testo unico.
Nel caso di specie il Csm avrebbe correttamente preso in considerazione le esperienze vantate dalla dott.ssa TE nel settore della sorveglianza nel quadro della valutazione dell’indicatore specifico di cui all’art. 19 lett. b).
In sede di comparazione, il Consiglio avrebbe esaminato diffusamente le esperienze di collaborazione maturate dalla dott.ssa TE ritenendola prevalente sotto il profilo dell’art. 19, non solo con riferimento alla lett. a), ma anche con riferimento alla lett. b).
Ferma restando, infatti, la prevalenza della dott.ssa TE sotto il profilo dell’art. 19 lett. b), il Csm, nell’esercizio della propria discrezionalità, legittimamente avrebbe ritenuto che le “ esperienze acquisite nel pieno espletamento di un incarico semidirettivo come quello svolto dalla candidata proposta, conferitole all’esito di una formale procedura comparative e oggetto di conferma all’esito del quadriennio ” della dott.ssa NI fossero dotate di maggiore pregnanza in punto di valutazione delle attitudini organizzative rispetto a quelle maturate dalla dott.ssa TE, ancorché queste ultime attenessero al settore coincidente con quello del posto da conferire.
Si tratterebbe da un lato di una valutazione in cui la rilevanza di ogni elemento dell’esperienza professionale dei candidati è stata apprezzata nell’ambito del corrispondente indicatore, specifico o generale, correttamente evitando, anche da questo punto di vista, un’indebita e fuorviante duplicazione nella valutazione dello stesso elemento; d’altro lato, di una valutazione svoltasi nel pieno rispetto della dinamica dei rapporti tra indicatori generali e specifici.
6. Preliminarmente deve osservarsi che, per come formulata, la delibera a prima lettura lascia “percepire” che la dottoressa NI sia in servizio da “33 anni e 10 mesi” e la dottoressa TE da soli 15 anni e 2 mesi, anche se detta percezione è comunque smentita dal dato, correttamente riportato, che la dottoressa NI è stata nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1986 e la dott.ssa TE è stata nominata con decreto ministeriale 8 giugno 1987, ossia soltanto meno di sette mesi dopo.
Ciò posto, quantunque la delibera non sia esemplare nella sua formulazione, deve rilevarsi che, pur nella apparente contraddittorietà del computo degli anni di attività della dottoressa TE, in realtà in concreto le esperienze professionali della stessa sono state tutte considerate e valutate.
7. Va richiamato il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza, secondo cui la previsione dello “speciale rilievo” degli indicatori specifici non può che essere interpretata, come chiarisce, del resto, anche la relazione illustrativa del testo unico, nel senso che gli « elementi e le circostanze sottese agli indicatori specifici, proprio per la loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire, abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva », senza, tuttavia, che con ciò si determini alcuna forma di automatismo o di incondizionata preferenza a favore del magistrato che possa vantarli (rispetto al magistrato che ne sia privo).
Pertanto le esperienze integranti indicatori specifici non devono necessariamente sussistere nel profilo del magistrato proposto, perché ad esse non si è attribuito carattere di imprescindibilità, ma solo di speciale rilievo nel giudizio comparativo tra i diversi aspiranti.
Tale conclusione trova ulteriore supporto nelle seguenti considerazioni.
In primo luogo, l'articolo 2 del testo unico, rubricato “Valutazione integrata dei parametri per il conferimento degli incarichi direttivi”, dispone che « Ai fini del conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi si fa riferimento ai parametri delle attitudini e del merito che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo e unitario ».
Va, a tal proposito, evidenziato che i c.d. indicatori specifici sono criteri “settoriali”, perché rilevano ai fini della valutazione specifica dell'attitudine direttiva, ma non esauriscono l'intera figura professionale del magistrato, che deve essere, invece, ricostruita nella sua complessità, tenendo conto degli indicatori generali e del “merito”.
L'art. 4 del testo unico, specificamente dedicato al “merito”, precisa che « il profilo del merito investe la verifica dell'attività svolta dal magistrato e ha lo scopo di ricostruirne in maniera completa il profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno ».
7.1. L'esclusione di meccanismi di valutazione automatici basati sullo “speciale rilievo” degli indicatori specifici è poi ancora confermata dall'art. 14 del testo unico, che precisa che gli indicatori specifici non danno luogo ad alcuna forma automatismo e non esauriscono affatto lo spazio valutativo riservato al Csm: essi, sono soltanto “ulteriori specifici elementi di valutazione” dell'attitudine direttiva che si aggiungono (e non si sostituiscono, escludendone la rilevanza) agli elementi di valutazione dell'attitudine direttiva desumibili dai c.d. indicatori generici indicati negli articoli da 7 a 13.
A fronte, dunque, della circostanza che un candidato possa vantare indicatori specifici, lo “speciale rilievo” che essi rivestono implica solo che la valutazione del Csm non possa mai prescinderne, nel senso che la decisione di preferire, nella valutazione complessiva, un candidato ne sia privo (o sia in possesso di indicatori specifici meno significativi) richiede un particolare sforzo motivazionale, volto ad evidenziare, attraverso un puntuale esame del profilo curriculare, la maggiore “attitudine generale” o il particolare “merito” del candidato prescelto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4786).
8. Il Collegio ritiene che nella delibera impugnata, pur con le imprecisioni rilevate, l’onere della motivazione rafforzata nella comparazione sia stato assolto.
8.1. Nella delibera infatti si dà atto della netta prevalenza della dott.ssa TE quanto all’indicatore specifico di cui all’art. 19 lett. a) del testo unico.
Risultano valutate inoltre: le esperienze organizzative nell’ambito della sorveglianza, l’incarico di coordinatore che la dott.ssa TE, secondo la segnalazione tabellare 2020/2022, ha svolto contestualmente a quello di collaboratore, il periodo di reggenza e le funzioni vicarie del Presidente del Tribunale, l’attività di riorganizzazione delle cancellerie e quella diretta a sovrintendere la cancelleria centrale/iscrizioni.
Le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici possono, infatti, acquisire rilevanza, alternativamente, come indicatore generale di cui all’art. 9 del testo unico (secondo cui riguardo alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici « assumono rilievo: a) le deleghe organizzative ricevute e l’attività svolta in esecuzione delle deleghe nel rispetto delle previsioni delle tabelle per gli Uffici Giudicanti e dei piani organizzativi per gli Uffici Requirenti; b) l’attività di magistrato di riferimento per l’informatica; c) l’attività di coordinamento di fatto di settori o sezioni e i risultati conseguiti; d) la collaborazione con la dirigenza su specifici progetti, con precisazione della natura del progetto e della sua durata nel rispetto delle tabelle per gli Uffici Giudicanti e dei piani organizzativi per gli Uffici Requirenti »), oppure come indicatore specifico ai sensi della lettera b) dell’art. 19.
8.2. Il Csm ha infatti valutato le esperienze organizzative della dottoressa TE come indicatore specifico ai sensi dell’art. 19, lett. b).
Nella delibera, dopo aver descritto compiutamente tutte le suddette attività (pagg. 24 e 25 della delibera secondo il file depositato), si afferma che « la dott.ssa TE – diversamente dalla candidata proposta – può far valere plurime esperienze di collaborazione (di cui si è dato conto nell’illustrazione del profilo) nel settore specializzato e vanta, pertanto, anche il possesso dell’indicatore di cui all’art. 19, lettera b, T.U .».
8.3. Erra, pertanto, il primo giudice laddove afferma che non tutte le suddette esperienze sarebbero state valutate, risultando tale affermazione smentita dal dato testuale.
L’argomentazione del Tar secondo cui il Csm non può omettere di considerare che la dott.ssa TE ha svolto per oltre dieci anni, all’attualità, proprio le funzioni di sorveglianza, è smentita dal dato oggettivo che nella delibera non solo si dà atto dello svolgimento di tali funzioni, ma le stesse sono state “valutate” ai fini dell’indicatore specifico di cui all’art. 19, lett. a).
8.4. Dunque non è condivisibile l’affermazione del primo giudice secondo cui non aver preso in esame questa essenziale esperienza professionale della dott.ssa TE nel valutare il parametro attitudinale generale dell’art. 8 del testo unico ha irrimediabilmente compromesso la coerenza intrinseca delle conclusioni a cui è giunto il Csm.
Quanto agli indicatori generali si dà atto che la dott.ssa TE:
- può innanzitutto contare su una “solida esperienza” idonea a integrare il parametro di cui all’art. 8 del testo unico;
- vanta esperienze rilevanti sul piano dell’art. 9; « in particolare, presso il Tribunale di Roma, quale giudice tutelare, su delega del Presidente di Sezione, ha predisposto prontuari con le istruzioni per i tutori, provvedendo altresì a innovare più volte la modulistica in uso; sempre su incarico del Presidente, per facilitare l’organizzazione del lavoro della Sezione, ha tenuto lezioni in materia di “istituti di protezione degli incapaci” a beneficio degli operatori socio-sanitari coinvolti nella gestione di soggetti con varie disabilità; ha presentato relazioni ai corsi di formazione degli aspiranti amministratori di sostegno volontari »;
- viene inoltre in rilievo l’esperienza maturata dalla candidata, dal 7 marzo 1994 al 30 ottobre 2001, quale addetto all’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, rilevante sul piano dell’art. 13.
8.5. Nella delibera in sostanza il Csm, ferma restando la prevalenza della dott.ssa TE sotto il profilo dell’art. 19 lett. a) e b), quanto alle attitudini organizzative ha valorizzato nella comparazione le « esperienze acquisite nel pieno espletamento di un incarico semidirettivo come quello svolto dalla candidata proposta, conferitole all’esito di una formale procedura comparative e oggetto di conferma all’esito del quadriennio », ritenute di maggiore pregnanza rispetto a quelle maturate dalla dott.ssa TE, quantunque queste ultime siano attinenti al settore coincidente con quello del posto da conferire.
Dopo aver dato atto di tutte le esperienze della dott.ssa TE, la delibera infatti afferma « Ciò premesso, pur nella consapevolezza che entrambe le candidate presentano un elevato profilo di merito, deve essere affermata la netta prevalenza della dott.ssa NI in punto di spessore attitudinale ».
9. L’aspetto del tutto trascurato dall’appellata e dal Tar è che, ai fini della prevalenza della dott.ssa NI, il Csm ha attribuito rilevanza decisiva alla capacità organizzativa maturata nel corso delle plurime e variegate funzioni semidirettive da costei a lungo esercitate.
9.1. Nella delibera si dà conto che la dottoressa NI: dal 9 giugno 2014 all’8 giugno 2022 è stata Presidente di sezione del Tribunale di Roma; dal 2 gennaio 2018 ha assunto le funzioni di presidente supplente della terza Corte di assise presso il Tribunale di Roma; dal 14 marzo 2019 ha assunto le funzioni di presidente della prima Corte di assise del Tribunale di Roma e, contestualmente, a seguito delle vacanze relative a diversi posti di presidente di sezione, ha mantenuto le funzioni di presidente della quinta sezione penale fino al 10 febbraio 2020, in base al decreto del Presidente del Tribunale.
9.2. Quindi il Csm ha osservato che la stessa vanta un’esperienza davvero pregnante sul piano dell’indicatore di cui all’art. 7 del testo unico essendo stata Presidente di sezione del Tribunale di Roma per 8 anni.
Pertanto ha ritenuto che la prevalenza della dott.ssa NI si fonda, oltre che su un eccellente profilo di merito, anche sul possesso di indicatori generali di straordinaria pregnanza.
9.3. Nella comparazione il Csm pone in luce « l’oltremodo positivo esercizio per otto anni di funzioni semidirettive presso il Tribunale di Roma, ove la dr.ssa NI ha presieduto dapprima una sezione penale (la quinta) e poi una sezione della Corte d’assise (la prima), svolgendo altresì le funzioni di Presidente supplente della Terza Corte d’assise, oltre al proficuo espletamento, quale Presidente di sezione, di plurime deleghe organizzative » e di seguito precisa che « Nessuna esperienza in tal senso può far valere la dott.ssa TE che, peraltro, non vanta esperienze che possano superare tale netta subvalenza poiché, da un lato, non ricorrono particolari esperienze di collaborazione nelle funzioni ordinarie (art. 9 T.U.), dall’altro, l’esperienza fuori ruolo (art. 13 T.U.) – oltre ad essere davvero molto risalente – non appare funzionale al posto da conferire ».
9.4. Osserva il Collegio che, per come motivata, la “valutazione” ampiamente discrezionale della prevalenza della dott.ssa NI in ragione essenzialmente della capacità organizzativa dimostrata nelle funzioni semidirettive dalla stessa a lungo esercitate, a fronte della totale assenza di esperienze semidirettive in capo alla dottoressa TE, non risulta né illogica né irragionevole.
A fronte di tale dato perde rilievo la doglianza relativa alla asserita minore valutazione del periodo svolto fuori ruolo dalla dott.ssa TE: emerge invero dalla delibera che tale periodo è stato valutato ma non è stato ritenuto idoneo a superare la prevalenza della dott.ssa NI fondata sulle ragioni anzidette.
Né coglie nel segno la doglianza dell’appellata, rinvenibile fra le censure riproposte, secondo cui ella sarebbe stata ingiustamente penalizzata in quanto le funzioni semidirettive non sono previste per i Tribunali di sorveglianza, avendo il Csm comunque valutato la sua attività (che è comunque diversa) quale vicario del Presidente.
9.5. Alla luce di quanto fin qui osservato, vanno respinte le ulteriori censure formulate dalla dott.ssa TE riproposte in appello, le quali sostanzialmente investono pur sempre l’unica questione fin qui esaminata.
Diversamente da quanto ella opina e per le regioni esposte, non è affatto illogico e irragionevole far prevalere gli “aspetti di contiguità” con l’incarico da conferire, ravvisabili nelle funzioni penali svolte dalla dottoressa NI, sugli aspetti di assoluta “coincidenza” delle funzioni di sorveglianza svolte dalla dottoressa TE presso il Tribunale di sorveglianza.
Invero l’appellata si riferisce esclusivamente alle funzioni “penali” della appellante ma, in realtà, come più volte evidenziato, sono le funzioni semidirettive da quest’ultima variamente e lungamente svolte che hanno assunto valenza decisiva nell’assegnazione di un incarico direttivo, nella comparazione fra due candidate che presentano comunque entrambe profili professionali di rilievo.
Né risulta la lamentata “sovrastima” del profilo della candidata proposta o la “sottostima” del profilo dell’appellata.
La dott.ssa TE lamenta che vi sia stata una “artificiosa parcellizzata sopravalutazione dell’indicatore generale” della dottoressa NI, che avrebbe avuto come conseguenza l’omessa considerazione, in sede comparativa, del dato che ella ha svolto funzioni specifiche nel settore della sorveglianza ininterrottamente dal 20 febbraio 2012, “in modo eccellente dal punto di vista quali/quantitativo” (pag. 21 della memoria di costituzione). Sostiene che dette funzioni sarebbero state illogicamente e illegittimamente “stralciate e pretermesse” dalla valutazione complessiva.
9.6. Osserva il Collegio che, come risulta dalla delibera, le funzioni esercitate quale giudice del Tribunale di sorveglianza non sono state affatto “stralciate e pretermesse”; al contrario sono state considerate e valutate in modo non solo lusinghiero ma anche oggettivo, tanto che le è stato riconosciuto il possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 19 lett. a) e lett. b), dandosi espressamente atto che la dott.ssa NI non li possiede.
9.7. Le ulteriori censure, con cui l’appellata si appunta minuziosamente su ogni singola attività da lei svolta, lamentando che non sia stata valutata e in alcuni casi neanche menzionata, oltre a rappresentare, esse sì, una “parcellizzata” disamina, configurano un inammissibile tentativo di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Organo a ciò deputato, altresì trascurando che la valutazione non consiste in una sorta di “confronto a coppie” sulle singole esperienze o attività delle candidate, bensì in un giudizio unitario e complessivo.
9.8. Né appare errata l’affermazione per cui lo svolgimento delle funzioni vicarie del Presidente del Tribunale, da parte della TE, sia consistito in una “ reggenza occasionale ” e “ di soli due mesi ”.
Le suddette affermazioni non risultano smentite dall’argomentazione dell’appellata secondo cui ella, “durante la congiuntura COVID-19” ha messo in campo una straordinaria capacità direttiva “reggendo” un Ufficio “abbandonato” da buona parte del personale di magistratura ed amministrativo e che le funzioni di vicario sono state esercitate, oltre che durante l’emergenza pandemica, continuativamente nell’espletamento di innumerevoli attività squisitamente presidenziali e compiute per assenza del Presidente titolare.
9.9. In punto di fatto è indubbio che l’attività vicaria svolta sia settoriale, dal momento che è riferibile esclusivamente alla sorveglianza.
Quanto alla locuzione “di soli 2 mesi”, la stessa va letta nel contesto del periodo ed è riferita al periodo di “reggenza” per « l’assenza per congedo del Presidente nei mesi di novembre e dicembre 2020 ».
Il periodo in questione segue a quello immediatamente prima in cui il Csm invece dà atto dell’intera durata della funzione vicariale, affermando che la dott.ssa TE « È stata Vicario del Presidente dal luglio 2015 all’ottobre 2016 e lo è nuovamente dal 3.11.2020. In tale veste ha sostituito il Presidente in numerose occasioni, svolgendo attività amministrativa e dirigenziale, in particolare occupandosi della valutazione e sottoscrizione di numerosi atti di liquidazione e autorizzazione e predisponendo i provvedimenti relativi ai criteri di sostituzione dei magistrati assenti, le variazioni tabellari di redistribuzione delle udienze in materia di 41-bis ord. pen., i pareri per le valutazioni di professionalità e altri pareri in materia ordinamentale ».
In aggiunta va osservato che le riportate argomentazioni integrano valutazioni personali dell’appellata dell’attività da essa svolta, che mal si conciliano con il principio per cui a valutare la consistenza e la rilevanza delle esperienze dei candidati, ai fini del posto da ricoprire, deve essere il Csm.
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello principale e l’appello incidentale devono essere accolti e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere respinti il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti in primo grado.
10. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere eccezionalmente compensate fra tutte le parti in ragione della parziale novità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull’appello incidentale improprio, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti in primo grado.
Compensa fra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO