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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/08/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1615/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1615/2025 promossa da:
, nata a [...] il 5.5. 1989 Residente in Cecina ( LI) via CF Parte_1
con l'Avv. FEDERICA BOCCACCI C.F._1
e
, nato a [...] il [...] CF con CP_1 C.F._2
l'avv. ALESSIO CIAMPINI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 7.5.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 12.5.2025 , il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21.8.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 21.8.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1. Il minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre presso la residenza di quest'ultima;
2. il tenuto conto della tenerissima età del bambino e compatibilmente alla CP_1 propria situazione lavorativa ed alle esigenze del minore terrà con sé due Per_1 pomeriggi a settimana dalle ore 17,30 alle ore 20,30 quando si recherà presso l'abitazione della sig.ra e lo riporterà. Tenuto conto delle esigenze del Pt_1 piccolo che ancora è allattato al seno e necessita di attenzioni e cure costanti oltre ad un sabato ed una domenica in alternanza (o sabato mattina o pomeriggio a seconda delle sue esigenze di lavoro o domenica (indicativamente dalle ore 10.00 alle 12,30 o dalle 15,30 alle 18.00). Le festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Estive e compleanno saranno godute ad anni alterni dai genitori. I compleanni, se possibile, saranno trascorsi insieme ad entrambi i genitori, altrimenti secondo il criterio dell'alternanza. I genitori si accorderanno per una modifica eventuale degli orari di permanenza presso il padre man mano che crescerà e le sue Per_1 esigenze saranno diverse;
3. il contribuirà con un assegno di mantenimento di € 250,00 CP_1
(duecentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio che verrà versato sul c/c intestato alla Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Pt_1
4. L'assegno unico sarà percepito per intero dalla su accordo dei genitori e Pt_1 pertanto il sig rinuncia alla sua quota parte, impegnandosi il padre a CP_1 sottoscrivere la documentazione eventualmente necessaria a tale scopo.
5. Le spese straordinarie saranno ripartite in ragione del 40% a carico della sig.ra del 60% a carico del sig. Il genitore che avrà sostenuto la spesa Pt_1 CP_1 individualmente, avrà diritto ad ottenere il rimborso dall'altro genitore entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione del giustificativo di spesa. Per tutto quanto attiene alla ripartizione delle spese ordinarie/straordinarie e nell'ambito di queste ultime alla suddivisione tra quelle senza obbligo di preventiva concertazione e quelle con obbligo di preventiva concertazione;
6. Entrambi i genitori si obbligano vicendevolmente a comunicare ogni cambiamento di residenza, domicilio e di recapito telefonico nonché a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
7. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21.8.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1615/2025 promossa da:
, nata a [...] il 5.5. 1989 Residente in Cecina ( LI) via CF Parte_1
con l'Avv. FEDERICA BOCCACCI C.F._1
e
, nato a [...] il [...] CF con CP_1 C.F._2
l'avv. ALESSIO CIAMPINI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 7.5.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 12.5.2025 , il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21.8.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il PM, malgrado l'intervenuta trasmissione degli atti del presente giudizio, non è intervenuto nel procedimento. Il Giudice Relatore, in data 21.8.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore ed al di lui mantenimento sono conformi all'interesse del minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento del figlio. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nel modo che segue:
1. Il minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre presso la residenza di quest'ultima;
2. il tenuto conto della tenerissima età del bambino e compatibilmente alla CP_1 propria situazione lavorativa ed alle esigenze del minore terrà con sé due Per_1 pomeriggi a settimana dalle ore 17,30 alle ore 20,30 quando si recherà presso l'abitazione della sig.ra e lo riporterà. Tenuto conto delle esigenze del Pt_1 piccolo che ancora è allattato al seno e necessita di attenzioni e cure costanti oltre ad un sabato ed una domenica in alternanza (o sabato mattina o pomeriggio a seconda delle sue esigenze di lavoro o domenica (indicativamente dalle ore 10.00 alle 12,30 o dalle 15,30 alle 18.00). Le festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Estive e compleanno saranno godute ad anni alterni dai genitori. I compleanni, se possibile, saranno trascorsi insieme ad entrambi i genitori, altrimenti secondo il criterio dell'alternanza. I genitori si accorderanno per una modifica eventuale degli orari di permanenza presso il padre man mano che crescerà e le sue Per_1 esigenze saranno diverse;
3. il contribuirà con un assegno di mantenimento di € 250,00 CP_1
(duecentocinquanta/00) mensili, entro il giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio che verrà versato sul c/c intestato alla Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Pt_1
4. L'assegno unico sarà percepito per intero dalla su accordo dei genitori e Pt_1 pertanto il sig rinuncia alla sua quota parte, impegnandosi il padre a CP_1 sottoscrivere la documentazione eventualmente necessaria a tale scopo.
5. Le spese straordinarie saranno ripartite in ragione del 40% a carico della sig.ra del 60% a carico del sig. Il genitore che avrà sostenuto la spesa Pt_1 CP_1 individualmente, avrà diritto ad ottenere il rimborso dall'altro genitore entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione del giustificativo di spesa. Per tutto quanto attiene alla ripartizione delle spese ordinarie/straordinarie e nell'ambito di queste ultime alla suddivisione tra quelle senza obbligo di preventiva concertazione e quelle con obbligo di preventiva concertazione;
6. Entrambi i genitori si obbligano vicendevolmente a comunicare ogni cambiamento di residenza, domicilio e di recapito telefonico nonché a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
7. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21.8.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra