TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 01 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale
Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile sezione civile, dott. Valerio Brecciaroli, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5922/2021 R.G.
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Giuseppe Romano, per delega dell'avv. Polizzi
Rosario, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Aldo Lombardo, per delega dell'avv. Marco Pesenti, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5922/2021 R.G.
TRA
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'avv. Rosario Polizzi;
opponenti contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'avv. Marco Rossi;
opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 13 dicembre 2021, Parte_1 Parte_2
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_3
1379/2021 del 6 ottobre 2021, con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto loro il pagamento della somma di € 20.729,76, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di
[...]
in forza della scopertura di cui al contratto di conto corrente n. 48542 stipulato in Controparte_1
data 6 aprile 2004. In particolare, gli opponenti hanno eccepito l'omessa comunicazione della cessione del credito a favore dell'opposta, nonché l'errata quantificazione del credito da parte della società opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 giugno 2022, si è costituita
[...]
contestando la fondatezza delle pretese avversarie e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione svolta da e deve Parte_1 Parte_2 Parte_3
essere rigettata.
Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione a suo carico.
Nell'ambito delle controversie bancarie, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710
c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto (cfr. Cass. Civ., 4 aprile 2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2018,
n. 9365; Cass. Civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13/10/2016, n. 20693;
Cass. Civ., sez. I, 09 agosto 2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597).
Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto in atti copia del contratto di conto corrente stipulato in data 6 aprile 2004 da e Parte_1 Parte_2 [...]
dal quale risulta l'avvenuta pattuizione tra le parti di interessi convenzionali (tasso Pt_3
creditore nominale annuo pari a 0,050%; tasso debitore nominale annuo 13,525%), con la conseguenza che non può accogliersi l'unica eccezione di invalidità negoziale svolta dagli opponenti in ordine all'applicazione da parte dell'istituto di credito di interesse “non in linea con la normativa bancaria e creditizia” (v. pag. 2 dell'atto di citazione: “si contestano i conteggi prodotti sulla scorta delle quali è stato emesso il predetto decreto e, in particolare, il calcolo degli interessi in quanto operato in applicazione di tassi non in linea con la normativa bancaria e creditizia”), considerato che la medesima appare generica, non avendo la parte opponente specificamente indicato in che termini l'istituto bancario avrebbe applicato interessi illegittimi ed erroneamente calcolato l'importo dovuto.
Passando ad analizzare l'ulteriore motivo di opposizione, deve rigettarsi l'eccezione svolta da e in ordine all'omessa comunicazione Parte_1 Parte_2 Parte_3 della cessione del credito all'odierna parte opposta.
L'eccezione non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cassazione civile, sez. II, 30.04.2021, n. 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cassazione civile, sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I,
22.06.2018, n. 16566).
Deve, pertanto, ritenersi irrilevante l'eccezione svolta dall'opponente in ordine all'omessa comunicazione della cessione del credito.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'opposizione avanzata da Parte_1 Parte_2
e deve essere rigettata.
[...] Parte_3
Le spese di lite, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa e le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che e devono essere Parte_1 Parte_2 Parte_3
condannati in solido al pagamento delle medesime in favore della società opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5922/2021 R.G. promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3
così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'opposizione svolta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.
1379/2021 emesso dal Tribunale di Messina in data 6 ottobre 2021;
2. condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido delle spese di giudizio, in favore di che liquida in € 4.000,00 per Controparte_1
compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 1 aprile 2025. Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 01 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale
Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile sezione civile, dott. Valerio Brecciaroli, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5922/2021 R.G.
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Giuseppe Romano, per delega dell'avv. Polizzi
Rosario, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte opposta, l'avv. Aldo Lombardo, per delega dell'avv. Marco Pesenti, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA seconda sezione civile
Il giudice dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5922/2021 R.G.
TRA
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'avv. Rosario Polizzi;
opponenti contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_2 dall'avv. Marco Rossi;
opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 13 dicembre 2021, Parte_1 Parte_2
e hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_3
1379/2021 del 6 ottobre 2021, con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto loro il pagamento della somma di € 20.729,76, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di
[...]
in forza della scopertura di cui al contratto di conto corrente n. 48542 stipulato in Controparte_1
data 6 aprile 2004. In particolare, gli opponenti hanno eccepito l'omessa comunicazione della cessione del credito a favore dell'opposta, nonché l'errata quantificazione del credito da parte della società opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 giugno 2022, si è costituita
[...]
contestando la fondatezza delle pretese avversarie e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione svolta da e deve Parte_1 Parte_2 Parte_3
essere rigettata.
Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione a suo carico.
Nell'ambito delle controversie bancarie, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, è onere della banca opposta provare il proprio credito, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
depositando il contratto di conto corrente, dal quale ricavare l'applicazione delle clausole pattuite col correntista ed applicate al rapporto, oltre che, qualora sia stata esclusa la validità di talune pattuizioni contrattuali, gli estratti conto integrali dal sorgere del rapporto, potendo solo dai medesimi ricavarsi la corretta determinazione del saldo contabile alla data di scadenza del contratto e, pertanto, quantificare correttamente il credito preteso dalla banca, non potendo all'uopo quest'ultima dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710
c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto (cfr. Cass. Civ., 4 aprile 2019, n. 9526; conf. Cass. Civ., sez. I, 16 aprile 2018,
n. 9365; Cass. Civ., sez. VI, 19 giugno 2017, n. 15142; Cass. Civ., sez. I, 13/10/2016, n. 20693;
Cass. Civ., sez. I, 09 agosto 2016, n. 16829; Cass. Civ., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597).
Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto in atti copia del contratto di conto corrente stipulato in data 6 aprile 2004 da e Parte_1 Parte_2 [...]
dal quale risulta l'avvenuta pattuizione tra le parti di interessi convenzionali (tasso Pt_3
creditore nominale annuo pari a 0,050%; tasso debitore nominale annuo 13,525%), con la conseguenza che non può accogliersi l'unica eccezione di invalidità negoziale svolta dagli opponenti in ordine all'applicazione da parte dell'istituto di credito di interesse “non in linea con la normativa bancaria e creditizia” (v. pag. 2 dell'atto di citazione: “si contestano i conteggi prodotti sulla scorta delle quali è stato emesso il predetto decreto e, in particolare, il calcolo degli interessi in quanto operato in applicazione di tassi non in linea con la normativa bancaria e creditizia”), considerato che la medesima appare generica, non avendo la parte opponente specificamente indicato in che termini l'istituto bancario avrebbe applicato interessi illegittimi ed erroneamente calcolato l'importo dovuto.
Passando ad analizzare l'ulteriore motivo di opposizione, deve rigettarsi l'eccezione svolta da e in ordine all'omessa comunicazione Parte_1 Parte_2 Parte_3 della cessione del credito all'odierna parte opposta.
L'eccezione non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cassazione civile, sez. II, 30.04.2021, n. 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cassazione civile, sez. II, 20.08.2021, n. 23257; conf. Cass. Civ., sez. I,
22.06.2018, n. 16566).
Deve, pertanto, ritenersi irrilevante l'eccezione svolta dall'opponente in ordine all'omessa comunicazione della cessione del credito.
Alla luce di quanto fin qui dedotto, l'opposizione avanzata da Parte_1 Parte_2
e deve essere rigettata.
[...] Parte_3
Le spese di lite, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa e le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che e devono essere Parte_1 Parte_2 Parte_3
condannati in solido al pagamento delle medesime in favore della società opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5922/2021 R.G. promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3
così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'opposizione svolta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.
1379/2021 emesso dal Tribunale di Messina in data 6 ottobre 2021;
2. condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido delle spese di giudizio, in favore di che liquida in € 4.000,00 per Controparte_1
compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 1 aprile 2025. Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli