TAR Roma, sez. 4T, sentenza 20/04/2026, n. 7058
TAR
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 95, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e lex specialis per presunta imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale

    Il Tribunale ritiene che la stazione appaltante non sia incorsa in una manifesta violazione dell'art. 95, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici, in quanto le giustificazioni fornite dagli operatori interessati nel procedimento di riesame sono state ritenute plausibili. In particolare, la commistione di persone negli organi sociali è stata circoscritta al periodo di perfezionamento delle operazioni societarie e non sussistono attualmente collegamenti sostanziali. Inoltre, l'utilizzo dello stesso listino prezzi da parte di entrambe le società, in assenza di prezzi ufficiali, è considerato una spiegazione plausibile per il rapporto costante tra i prezzi offerti.

  • Rigettato
    Carenza di istruttoria e mancata valutazione degli elementi di collegamento tra le offerte

    Il Tribunale ritiene che la stazione appaltante abbia condotto un'istruttoria adeguata, acquisendo le osservazioni degli operatori coinvolti e svolgendo ulteriori verifiche. Le giustificazioni fornite sono state ritenute plausibili e non sono emersi indizi gravi, precisi e concordanti di collegamento sostanziale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria, omessa motivazione e motivazione errata/illogica

    Il Tribunale ritiene che la stazione appaltante abbia condotto un'istruttoria adeguata e che le giustificazioni fornite siano plausibili. La motivazione del diniego di autotutela è stata ritenuta sufficiente.

  • Rigettato
    Presunta imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale

    Il Tribunale conferma la precedente valutazione sulla plausibilità delle giustificazioni fornite dalla stazione appaltante e dagli operatori economici, ritenendo non provata l'esistenza di un unico centro decisionale. Si sottolinea che i collegamenti sostanziali devono essere concreti e attuali. Inoltre, vengono dichiarate irricevibili le deduzioni relative ai rapporti tra LE ed EL in RTI con YS, in quanto tardive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 20/04/2026, n. 7058
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7058
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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