Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 20/04/2026, n. 7058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7058 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07058/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13828/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13828 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da CEG Elettronica Industriale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B63952B259, B63952C32C, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Fagotti e Paola Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via del Banco di S. Spirito, n. 42
nei confronti
Lef S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosamaria Lo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
YS S.p.A., EL Cmc S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Verbale n. 1 della Seduta Riservata aperta in data 21/5/2025 e conclusa in data 3/7/2025 con il quale le offerte di LE S.r.l. e YS S.p.A. sono state ammesse alla procedura di gara e inserite nelle graduatorie provvisoria in luogo della loro esclusione;
- delle graduatorie provvisorie e definitive;
- dell’aggiudicazione del Lotto 2 a LE S.r.l. e della graduatoria del Lotto 1 che vede Lef S.r.l. al secondo posto;
- di tutte le note pervenute da FI a seguito dell’istanza di autotutela nella parte in cui la stessa non è stata accolta stante la palese fondatezza dei motivi lamentati da CEG ed in particolare delle note FI del 22/10/25, del 24/10/25 e del 29/10/25;
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali, compreso l’eventuale contratto nelle more sottoscritto con Lef S.r.l.;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 19/12/2025:
- del Verbale n. 1 della Seduta Riservata aperta in data 21/5/2025 e conclusa in data 3/7/2025 con il quale le offerte di LE S.r.l. e YS S.p.A. sono state ammesse alla procedura di gara e inserite nelle graduatorie provvisoria in luogo della loro esclusione;
- delle graduatorie provvisorie e definitive;
- dell’aggiudicazione del Lotto 2 a LE S.r.l. e della graduatoria del Lotto 1 che vede Lef S.r.l. al secondo posto;
- di tutte le note pervenute da FI a seguito dell’istanza di autotutela nella parte in cui la stessa non è stata accolta stante la palese fondatezza dei motivi lamentati da CEG ed in particolare delle note FI del 22/10/25, del 24/10/25 e del 29/10/25;
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali, compreso l’eventuale contratto nelle more sottoscritto con Lef S.r.l.
- della nota FI del 14/11/2025 con la quale la stazione appaltante ha comunicato di aver rigettato l’istanza di autotutela presentata dall’odierna ricorrente;
- note trasmesse da FI a SYSCO e LE in pari data con cui comunica la conclusione del procedimento avviato per l’esclusione delle stesse
- della nota FI del 4/12/2025 con la quale la stazione appaltante ha integrato la comunicazione del 14/11/2025;
- della comunicazione relativa alla sottoscrizione del 1 lotto nella parte in cui non viene dato contestualmente atto dell’esclusione delle controinteressate
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali, compreso l’eventuale contratto nelle more sottoscritto con Lef S.r.l.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lef S.r.l. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2026 il dott. IO EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente CEG Elettronica Industriale S.p.A. (d’ora in avanti “CEG”) ha partecipato alla procedura aperta indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (d’ora in poi “FI”), interamente gestita con sistemi telematici, avente ad oggetto la fornitura di “Armadi a 1000”, suddivisa in 2 lotti, con criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, classificandosi in entrambi i casi al terzo posto.
2. La controinteressata LE S.r.l. (d’ora in avanti “LE”) si è collocata al secondo posto in relazione ad entrambi i lotti, immediatamente prima della ricorrente, risultando assegnataria del secondo lotto per effetto del vincolo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis e della classificazione al primo posto, in entrambi i casi, di un’unica altra impresa (B&C PR), come tale aggiudicataria del primo lotto, di maggior valore (estranea al presente contenzioso), mentre l’altra controinteressata YS S.p.A. (d’ora in poi “YS”), in RTI con EL MC S.r.l. (d’ora in avanti “EL”), si è classificata al quarto posto per entrambi i lotti.
3. Nella prospettazione della ricorrente CEG, le offerte presentate da LE e da YS sarebbero riconducibili ad un unico centro decisionale, con la conseguenza che tali imprese avrebbero dovuto essere escluse a norma dell’art. 95, lett. d) del Codice dei contratti pubblici, in forza del quale “ La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti (…) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara ”.
4. La tesi di CEG è sorretta, in sintesi, dai seguenti elementi sintomatici:
- le offerte di LE e di YS risulterebbero costituire il prodotto di un medesimo schema matematico;
- dall’esame delle visure camerali delle due società e dei gruppi di appartenenza, emergerebbe una connessione tra le due imprese, nonché rapporti di conoscenza tra i relativi vertici aziendali.
5. In data 17 ottobre 2025, la ricorrente ha richiesto a FI documentazione ulteriore rispetto a quella già ostesa a norma dell’art. 90 del Codice ed ha avanzato formalmente un invito a procedere in autotutela.
In risposta, in data 29 ottobre 2025, FI ha comunicato l’avvio di un’istruttoria, in contraddittorio con le imprese coinvolte, e la sospensione, nelle more, dell’efficacia dell’aggiudicazione del secondo lotto a LE.
In particolare, la stazione appaltante, veicolando i rilievi di CEG, ha rappresentato a LE (e a YS) quanto segue:
- “ per entrambi i lotti della gara in oggetto e per tutti i prezzi unitari offerti, le offerte economiche presentate da Codesta Società e da YS s.p.a. ‘evidenziano un rapporto costante di 0,977 fino alla terza cifra decimale, ad eccezione di un singolo prezzo, chiaramente attribuibile a un refuso’, che darebbe luogo a un vero e proprio ‘schema matematico’ sotteso alle proposte, che si tradurrebbe in una progressione coordinata dei ribassi ”;
- “ sussisterebbero intrecci societari e rapporti personali tali da far presumere la sussistenza di un collegamento tra Codesta Società e YS S.r.l. in particolare connessi alla seguente sequenza di operazioni societarie: ‘in data 13 dicembre 2021 viene costituita YS IAP S.r.l. con unico socio YS S.r.l.; il 20 dicembre 2021 YS S.r.l. conferisce in YS IAP S.r.l. un proprio ramo d’azienda; il 28 novembre 2022 LE Holding S.r.l. acquisisce il 100% delle quote di YS IAP S.r.l. da YS S.r.l.; nel corso del 2023 si perfeziona la fusione per incorporazione di YS IAP S.r.l. in LE S.r.l. In tale sequenza, elemento di particolare rilevanza è che YS IAP S.r.l., società precedentemente di proprietà del gruppo YS, aveva quale legale rappresentante SS BA, il medesimo soggetto che ricopre il ruolo di legale rappresentante di LE S.r.l., configurando così una evidente commistione di persone negli organi sociali delle società riconducibili ai due gruppi concorrenti ”.
6. Tanto premesso, stante l’imminente scadenza del termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione, la ricorrente, nelle more della definizione del procedimento di secondo grado, ha agito in giudizio articolando i seguenti motivi:
6.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara nella parte in cui è previsto che “qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informare il RdPA (Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento) ai fini dell’esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione”. Violazione e falsa applicazione dei principi di segretezza delle offerte e di non alterazione della concorrenza e non collegamento tra offerte ”.
Come anticipato, ad avviso della ricorrente si sarebbe in presenza di due offerte riconducibili ad un unico centro decisionale. Evidenzia CEG che l’ipotesi in esame, secondo la giurisprudenza, concerne una fattispecie di pericolo astratto, con la conseguenza che non risulta necessaria la prova dell’effettiva alterazione del confronto concorrenziale, essendo la causa escludente prevista a tutela della par condicio tra i concorrenti, della segretezza delle offerte e della trasparenza della competizione. Inoltre, lo standard probatorio si fonderebbe su un criterio di tipo presuntivo e probabilistico, avendo la giurisprudenza individuato una serie di indici dai quali desumere l’unicità del centro decisionale.
In particolare, il procedimento logico-giuridico da seguire sarebbe il seguente:
- verifica della sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
- esclusa tale forma di controllo, verifica dell’esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte;
- ove tale relazione sia accertata, verifica dell’esistenza di un unico centro decisionale da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l’esistenza dell’unicità soggettiva sostanziale.
6.1.1. Secondo CEG, l’elemento probatorio principale sarebbe costituito dal dato matematico per il quale per tutte le ventiquattro voci di entrambi i lotti il rapporto tra i prezzi unitari offerti dalle due società è costantemente pari a 0,9770, infatti:
- “ la probabilità che tale rapporto si verifichi casualmente per 24 voci diverse, ciascuna con caratteristiche tecniche e costi di produzione differenti, è matematicamente prossima allo zero ”;
- “ diversamente da altre tipologie di gara dove i concorrenti formulano ribassi su prezzi unitari predeterminati dalla stazione appaltante, nella presente procedura FI non aveva posto a base di gara i singoli prezzi unitari, ma esclusivamente l’importo totale di ciascun lotto. Ciò significa che ogni concorrente doveva autonomamente determinare il prezzo di ogni singolo “quadro”, rendendo ancora più significativa la costanza del rapporto riscontrata ”;
“ mentre per tutti gli altri operatori economici i prezzi unitari offerti per i singoli prodotti presentano differenze variabili, come evincibile dal confronto delle offerte economiche presentate dagli stessi, nel caso delle offerte presentate da Lef S.r.l. e YS S.p.A. si riscontra una perfetta proporzionalità tra i rispettivi importi. In particolare, dividendo i singoli prezzi offerti da Lef S.r.l. con i singoli prezzi offerti da YS per la medesima voce, tutti i prezzi unitari offerti risultano legati da un rapporto costante pari a 0,9770, invariato fino alla quarta cifra decimale ”;
- “ l’elemento assume ulteriore gravità considerando che lo stesso rapporto matematico si ripete in maniera identica per entrambi i lotti della gara, dimostrando che il coordinamento non si è limitato a una singola procedura ma ha interessato l’intera strategia di partecipazione delle due società ”.
6.1.2. Il dato analizzato troverebbe riscontro nell’esistenza di collegamenti di natura soggettiva tra le imprese, derivanti dalla sequenza di operazioni societarie descritte retro , par. 5. In tale sequenza, assumerebbero rilievo i rapporti professionali pregressi tra due figure, valorizzati dalla giurisprudenza in materia: “ elemento di particolare rilevanza è che dal 23 dicembre 2021 SS BA e LU CI sono stati rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e consigliere di YS IAP S.r.l., configurando una evidente commistione di persone negli organi sociali delle società riconducibili ai due gruppi concorrenti. Tale circostanza assume rilevanza decisiva poiché, attualmente (e da sempre), SS BA è il medesimo soggetto che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di LE S.r.l. e amministratore unico di LE Holding S.r.l. (proprietaria al 100% di LE Srl), mentre LU CI è presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di YS S.p.A. (…) seppure i soggetti SS BA e LU CI attualmente non appartengano alla medesima compagine sociale, i rapporti personali e di collaborazione intercorsi tra gli stessi assumono significato determinante alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di unico centro decisionale (…) la circostanza che SS BA e LU CI abbiano condiviso per un periodo significativo la gestione di YS IAP S.r.l., con il primo quale presidente del consiglio di amministrazione e il secondo quale consigliere, ha necessariamente determinato una approfondita conoscenza reciproca delle metodologie operative, delle strategie commerciali e delle modalità di formulazione delle offerte ”.
6.2. “ Carenza di istruttoria, mancata valutazione degli elementi che denotano il collegamento tra le offerte di Lef S.r.l. e YS S.p.A. in RTI ”.
Evidenzia la ricorrente che FI, già nel corso della gara, avrebbe dovuto procedere autonomamente ad una verifica in ordine alla possibile collusione tra gli operatori economici in questione, avendo tutti i dati a disposizione, e si sarebbe attivata tardivamente soltanto su segnalazione di CEG, incorrendo in tal modo in un difetto di istruttoria.
7. Si è costituita in giudizio LE, instando per il rigetto del ricorso.
Si è costituita anche FI, concludendo per la reiezione del gravame.
7.1. Con memoria depositata in vista della camera di consiglio del 18 novembre 2025, LE ha dato atto di aver ricevuto la nota del 14 novembre 2025 con la quale FI ha rigettato la richiesta di annullamento in autotutela avanzata da CEG, negando ogni addebito.
8. Con la predetta nota, FI ha comunicato alla ricorrente e alle società interessate il diniego di autotutela, avente la seguente motivazione: “ tenuto conto degli elementi acquisiti nel contraddittorio con le imprese coinvolte, nonché sulla base di quanto dalle stesse precisato e degli ulteriori accertamenti compiuti da FI, si ritiene non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in autotutela relativamente alle gare in oggetto ”, integrata con nota del 4 dicembre 2025 “ esplicitando ulteriormente le ragioni che hanno condotto al rigetto dell’istanza di autotutela presentata da Codesta Società ”.
8.1. In particolare, nella nota integrativa del dicembre 2025, FI ha affermato quanto segue:
- “ l’istruttoria avviata il 30 ottobre 2025 ha consentito di acquisire le osservazioni degli operatori controinteressati LE S.r.l. e YS S.p.A., pervenute in data 6 novembre 2025, nonché di svolgere ulteriori verifiche interne finalizzate a valutare l’eventuale sussistenza di un collegamento tra le loro offerte ”;
- circa la sequenza delle operazioni societarie che ha condotto alla fusione del ramo di azienda di YS in LE, “ è stato precisato che la commistione di persone negli organi sociali delle suddette società è stata circoscritta al solo periodo di perfezionamento delle suddette operazioni e che attualmente tra le due società non sussistono rapporti di controllo, né di collegamento sostanziale, né tantomeno commistioni negli organi sociali ”;
- circa le modalità di formulazione delle offerte da parte delle suddette società , “ è stato precisato che LE S.r.l ha applicato i ribassi su un proprio listino prezzi (quello elaborato per i “Quadri a 1kv a blocco automatico”) e che il medesimo listino, disponibile per ciascun operatore di mercato e/o potenziale cliente, è stato utilizzato da YS S.p.A. come base di calcolo per l’offerta, in assenza di prezzi ufficiali, mediante applicazione di un algoritmo di calcolo determinato in modo autonomo; è stato di conseguenza evidenziato che il rapporto costante tra i prezzi delle offerte è dovuto all’utilizzo del medesimo listino prezzi, che in difetto di altri riferimenti ufficiali ben può fare da parametro per operatori concorrenti ”.
“ Al contempo, sono state effettuate ulteriori verifiche istruttorie volte a valutare la sussistenza degli elementi che la giurisprudenza considera idonei a far ritenere che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023 (es. utilizzo di format analoghi, stesso istituto garante, verifica data e orario di inoltro dell’offerta, verifica dell’indirizzo IP, etc.). L’esito di tali verifiche non ha evidenziato alcun elemento rilevante ”.
“ Pertanto, alla luce delle memorie acquisite, delle verifiche e delle valutazioni effettuate, come su sintetizzate, non sono emersi indizi gravi, precisi e concordanti di collegamento sostanziale tra LE S.r.l. e YS S.p.A., né elementi idonei a giustificare l’esclusione dei concorrenti dalla gara, con conseguente rigetto dell’istanza di autotutela presentata da Codesto Spett.le Operatore Economico già comunicata con nota del 14 novembre 2025 ”.
9. Le predette note sono state gravate da CEG con motivi aggiunti recanti:
9.1. “ Eccesso di potere per carenza di istruttoria, omessa motivazione della comunicazione del 14/11 u.s. e motivazione errata, illogica e comunque inammissibile in quanto postuma dell’integrazione del 04/12 u.s. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 ”.
Il vizio motivazionale risiederebbe, quanto alla nota del 14 novembre 2025, nell’avere FI omesso di comunicare alla ricorrente le osservazioni dei controinteressati (depositate in giudizio solo in un momento successivo) e di essersi limitata ad affermare che, “ tenuto conto degli elementi acquisiti nel contraddittorio con le imprese coinvolte, nonché sulla base di quanto dalle stesse precisato e degli ulteriori accertamenti compiuti da FI, si ritiene non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in autotutela relativamente alle gare in oggetto ”; quanto alla nota del 4 dicembre 2025, nella violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione in giudizio, a dimostrazione dell’inadeguatezza dell’originario apparato giustificativo, in violazione dell’art. 3, l. n. 241/90.
9.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara nella parte in cui è previsto che “qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informare il RdPA (Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento) ai fini dell’esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione”. Violazione e falsa applicazione dei principi di segretezza delle offerte e di non alterazione della concorrenza e non collegamento tra offerte ”.
Sostiene la ricorrente che gli atti impugnati sarebbero affetti da un’assoluta carenza di istruttoria.
9.2.1. In primo luogo, gli intrecci societari tra LE e YS, che gli operatori non hanno negato, sarebbero venuti meno appena due anni prima della gara, nel 2023, anno che coincide con l’adozione da parte di FI della nuova specifica tecnica per i prodotti oggetto della procedura in questione.
Sarebbe poi emerso come l’affermazione di LE, secondo cui “ Il tutto senza considerare che, peraltro, YS S.p.A. ha partecipato in gara in oggetto non da sola ma in RTI insieme ad un altro operatore economico, ovvero la società EL MC S.r.l.! Circostanza questa che rende ancor più inverosimile ipotizzare che le offerte presentate in gara siano imputabile a un solo centro decisionale ”, troverebbe smentita in circostanze di fatto che denotano collegamenti ancora più stringenti tra le due società, in particolare, attraverso la figura di SE FR, soggetto che rivestiva e riveste la carica di amministratore di M&F S.r.l., società che in origine vedeva nella propria compagine sociale esponenti di LE, YS ed EL, successivamente acquisita al 100% da LE Holding S.p.a. (che detiene anche il 100% di Lef S.r.l.), e che ricopre al contempo il ruolo di responsabile tecnico di EL, la quale, appunto, ha partecipato alla gara in RTI con YS. A rafforzare l’intreccio di cariche sociali contribuirebbe, dunque, il ruolo di SE FR quale “Production Manager Lef Group”, come risulta da materiale video diffuso su internet dalla stessa LE, persona che, pur formalmente amministratore di M&F S.r.l. e responsabile tecnico di EL MC, opererebbe di fatto quale dirigente apicale del gruppo LE, a conferma dell’unicità del centro decisionale.
Altro elemento non valorizzato da FI sarebbe costituito dalla contiguità delle sedi operative di M&F S.r.l. ed EL, entrambe ubicate in Via Manfredonia, KM 2,000 a Foggia.
Detta commistione sarebbe definitivamente provata dall’ulteriore circostanza che EL ha partecipato ad una gara “parallela” indetta da FI, suddivisa in tre lotti, singolarmente ma con avvalimento delle capacità tecniche e finanziarie di LE, così mostrando in modo inequivocabile l’esistenza di rapporti commerciali e operativi strutturati tra le società.
9.2.2. In secondo luogo, quanto allo schema matematico comune riscontrato nelle due offerte economiche, LE, nelle sue osservazioni, avrebbe formulato niente più che una mera ipotesi: poiché l’oggetto della procedura consisteva in quadri con specifiche tecniche innovative, sviluppate internamente da LE già nel 2023, e in assenza di un listino ufficiale posto a base di gara da FI, tutti i concorrenti avrebbero basato le proprie offerte economiche proprio sul listino prezzi di LE (il “prezzario aprile 2024”), con la conseguenza che non sussisterebbe alcuna prova dell’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.
Ancora, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, LE avrebbe prodotto preventivi e fatture datati 2025, circostanza in contrasto con quanto asserito in sede di osservazioni e della quale FI non si sarebbe avveduta.
Dunque:
- l’analisi delle offerte dimostra che le controinteressate avrebbero entrambe applicato al listino prezzi LE percentuali di sconto che coinvolgono un numero di cifre decimali (otto) assolutamente sproporzionato per i normali processi di formulazione delle offerte;
- LE non avrebbe dimostrato i) la natura di pubblico dominio del proprio prezzario, né la sua effettiva conoscibilità da parte dei competitor ; ii) l’utilizzo di tale listino come base di calcolo nè per la propria offerta economica (come si evince dai giustificativi prodotti dalla stessa LE), né per le offerte economiche presentate dagli altri concorrenti; iii) come, basandosi su un semplice catalogo, i competitor avrebbero potuto dedurre la sua specifica e attuale capacità di fornire i prodotti oggetto della gara in esame.
Ancora, risulterebbe smentita anche l’ulteriore circostanza che LE ha offerto a sostegno della propria tesi, ossia che i prodotti offerti sarebbero ben noti sul mercato di riferimento in quanto rinvenibili nel proprio catalogo: sarebbe dirimente constatare che i prodotti ivi indicati si riferiscono ad una specifica tecnica precedente rispetto a quella oggetto della gara in esame.
Per quanto concerne YS, essa ha riconosciuto:
- di aver avuto nella propria disponibilità il listino di LE, senza specificarne le modalità di acquisizione;
- di averlo esaminato e confrontato con alcuni dei propri prezzi;
- di averlo preferito ai propri prezzi ancorché inferiori a quelli praticati da LE, il tutto, inverosimilmente, in una procedura con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
YS ha asserito, nelle proprie osservazioni, di aver utilizzato una determinata formula matematica per estrapolare la media delle differenze tra i propri prezzi (spesso inferiori) e quelli di LE, applicando al risultato un coefficiente con molteplici cifre decimali per determinare il prezzo finale di ogni singolo prodotto da offrire (senza tener conto che il listino di LE esclude i costi di trasporto e gli altri oneri accessori, come i costi di omologazione), prospettazione che la ricorrente ritiene un inverosimile tentativo di fornire una giustificazione ex post della non riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale.
L’elemento decisivo che dimostrerebbe l’infondatezza delle giustificazioni emergerebbe dall’analisi matematica dei costi diretti. Se LE avesse realmente utilizzato il listino 2024 come base di partenza, aggiungendo poi le voci accessorie richieste dal bando, il rapporto tra i costi diretti (depurati da trasporti e omologazioni) e il listino di riferimento dovrebbe rimanere costante per tutte le voci, risultato che dai calcoli effettuati dalla ricorrente non si verifica. Eliminando dai costi diretti dichiarati da LE le voci accessorie non presenti nel listino (trasporti e omologazioni), il rapporto con il presunto “listino LE 2024” perde completamente la costanza. Ne deriva che per il medesimo meccanismo tale proporzionalità non potrà essere mantenuta nemmeno nel rapporto dei prezzi offerti in gara LE/YS. Tale evidenza matematica dimostrerebbe inequivocabilmente che il “listino LE 2024” non è stato utilizzato come base per determinare i prezzi di gara, ma è stato costruito a posteriori partendo dai prezzi finali offerti in gara. Il rapporto costante si verifica, infatti, solo tra il listino e i prezzi finali di gara (comprensivi di tutte le maggiorazioni), ma non tra il listino e i costi diretti che dovrebbero rappresentare la base di partenza. La circostanza, peraltro, che i costi di trasporto e omologazione non siano stati calcolati come percentuale sul totale, ma come importi fissi, farebbe definitivamente decadere la possibilità che esista una base comune tra listino e prezzi di gara come dichiarato da LE. Se infatti LE fosse realmente partita dal listino aggiungendo poi le voci accessorie, queste ultime dovrebbero essere calcolate sui prezzi base del listino, mantenendo così la proporzionalità. Il fatto che ciò non avvenga dimostrerebbe che il “listino LE 2024” costituisce una mera ricostruzione ex post , elaborata per tentare di giustificare il rapporto matematico costante con l’offerta di YS, in violazione dei principi di veridicità e attendibilità delle giustificazioni che devono caratterizzare il subprocedimento di verifica.
Conseguentemente, FI avrebbe condotto una verifica superficiale e acritica delle giustificazioni addotte dalle due società, incorrendo in un palese difetto di istruttoria, in presenza di molteplici indizi gravi, precisi e concordanti di collusione. Senza considerare che FI avrebbe potuto e dovuto avvalersi di notizie alla stessa ben note, in quanto relative ad una gara “parallela”, suddivisa in tre lotti, in cui le società controinteressate si sono complessivamente aggiudicate l’intero appalto dal valore di oltre 60 milioni di euro, concorrendo singolarmente e facendo ricorso reciprocamente all’istituto dell’avvalimento, a conferma di una strategia di partecipazione schematica e puntuale.
10. In risposta ai motivi aggiunti, LE ha eccepito:
- l’inammissibilità/irricevibilità dell’impugnazione “ della graduatoria del Lotto 1 ” e “ della comunicazione relativa alla sottoscrizione del 1 lotto nella parte in cui non viene dato contestualmente atto dell’esclusione delle controinteressate ”, nonché della corrispondente richiesta dalla ricorrente di disporre l’“ esclusione delle offerte dei controinteressati ed aggiudicazione del Lotto 2 all’odierna ricorrente (oggi risultante seconda in graduatoria), nonché assegnazione del secondo posto alla medesima per quanto riguarda la graduatoria del Lotto 1 (nella quale oggi risulta terza) ”, non essendo stata contestata l’aggiudicazione a B&C PR (prima graduata), soggetto peraltro non evocato in giudizio, con conseguente carenza di interesse;
- l’irricevibilità/inammissibilità del secondo tra i motivi aggiunti, essendo la composizione del RTI YS-EL nota alla ricorrente sin dalla partecipazione in gara, per cui, laddove la ricorrente avesse voluto dedurre una censura con la quale rappresentare l’imputabilità ad un solo centro decisionale tra LE e YS per mezzo di EL, tale vizio avrebbe dovuto essere dedotto nei termini perentori decorrenti dall’aggiudicazione della gara; inoltre, si tratterebbe di argomentazioni difensive svolte in assenza del loro previo esame da parte di FI, in sede procedimentale, con conseguente divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati previsto dall’art. 34, terzo comma, c.p.a;
- la circostanza che gran parte delle deduzioni – tra le quali quest’ultima e quelle afferenti alla “gara parallela” – si configurerebbero come motivi intrusi, poiché riferibili ad un preteso difetto di istruttoria, neppure menzionato nella rubrica del motivo, e frutto di un’inestricabile commistione tra fatto e diritto;
- l’irricevibilità e, comunque, l’inammissibilità della censura nella parte in cui, sempre surrettiziamente, vengono censurate le risultanze della verifica di anomalia dell’offerta allo scopo di rilevarne una non conformità rispetto alle modalità di formazione del prezzo, giacché a) la ricorrente, come emerge per tabulas , non ha mai gravato, né con il ricorso introduttivo né con i motivi aggiunti, le risultanze del subprocedimento di verifica di anomalia; non è infatti ammissibile una contestazione che si attesti su atti non impugnati e che comunque non sia esplicitata come un motivo di ricorso in violazione dell’art. 40 c.p.a.; b) le deduzioni in tal senso sarebbero tardive, avendo la ricorrente, per sua stessa ammissione, avuto accesso da parte di FI sin dal 30 settembre 2025 sia ai verbali relativi alle valutazioni sulla verifica dell’anomalia delle offerte, sia ai giustificativi presentati da LE;
- l’infondatezza, nel merito, del ricorso e dei motivi aggiunti, smentendo la ricostruzione in fatto di CEG e ribadendo quanto sostenuto nell’ambito delle verifiche effettuate dalla stazione appaltante.
11. Dal canto suo, FI ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione degli esiti del primo lotto in gara e la tardività delle questioni sollevate soltanto con i motivi aggiunti.
12. Lette le memorie ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 23 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il ricorso va respinto per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità delle censure formulate in relazione alla graduatoria del primo lotto, tenuto conto dell’infondatezza e della parziale irricevibilità del gravame.
13.1. Quanto ai limiti del sindacato del giudice amministrativo in tema di cause di esclusione facoltative, va osservato che “ La valutazione circa la ricorrenza delle cause facoltative di esclusione dalle gare pubbliche (…) rientra nell'ambito della ampia discrezionalità della P.A. ed è sindacabile solo in caso di manifesta pretestuosità e ai soli fini di un eventuale riesame da parte della stessa P.A. (Cons. St., sez. III, n. 1719/23).
13.2. Ritiene il Collegio che FI non sia incorsa in una manifesta violazione dell’art. 95, comma 1, lett. d) del Codice dei contratti pubblici nel ritenere non sussistenti “ rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara ”, in considerazione della plausibilità delle giustificazioni rese dagli operatori interessati nel procedimento di riesame condotto su segnalazione della ricorrente.
13.3. In materia, “ Al fine di accertare la sussistenza di una situazione di collegamento tra due diversi concorrenti alla medesima gara configurante la violazione dell'art. 80, comma 5, lettera m), del d.lgs. 50 del 2016, la stazione appaltante deve seguire il seguente percorso istruttorio: ‘a) verifica della sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ.; b) esclusa tale forma di controllo, verifica dell'esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; c) ove tale relazione sia accertata, verifica dell'esistenza di un 'unico centro decisionale' da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l'esistenza dell'unicità soggettiva sostanziale ’ (Cons. St., sez. III, n. 4625/22). “ In tale ottica, il giudizio presuntivo necessario per la dimostrazione dell'esistenza di un 'unico centro decisionale' di provenienza delle offerte deve rispettare i canoni tipici della prova logica (in termini di gravità, precisione e concordanza degli elementi utilizzati) e superare l'eventuale controprova logica, essendo consentito alle imprese delle quali si ipotizza il collegamento sostanziale dimostrare che il rapporto di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara ” (T.A.R. Napoli, sez. III, n. 2504/24).
13.4. Ciò posto, quanto alla sequenza delle operazioni societarie che ha condotto all’acquisizione del ramo d’azienda di YS da parte di LE, FI ha accertato che la commistione di persone negli organi sociali delle due società è rimasta circoscritta al solo periodo di perfezionamento delle suddette operazioni, mentre, allo stato, non sussistono relazioni di controllo, di collegamento sostanziale, né una commistione tra gli organi sociali.
E’ evidente che le situazioni di collegamento sostanziale, per integrare uno tra i “ rilevanti indizi ” dell’unicità del centro decisionale, debbano essere connotate, da un lato, da concretezza e attualità, dall’altro, dalla possibilità effettiva per le persone fisiche, per mezzo delle quali si ritenga instaurato il collegamento, di orientare le decisioni dell’impresa con rilevanza esterna, risultando altrimenti impossibile ipotizzare un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte attraverso “ accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara ”, tanto più in un mercato altamente concentrato come quello in cui operano tali imprese.
Tali condizioni non sono state provate dalla ricorrente, sicché la determinazione di FI sul punto risulta immune da censure.
13.4.1. Per quanto concerne i rapporti tra LE ed EL in RTI con YS, è fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata da LE, trattandosi di deduzioni tardive, in quanto avrebbero dovuto essere veicolate mediante il ricorso introduttivo, giacché conosciute già in origine, ben prima della proposizione dei motivi aggiunti avverso il diniego di autotutela.
14. Per quanto concerne le modalità di formulazione delle offerte da parte delle due società, FI, sulla scorta delle precisazioni offerte da LE, ha ritenuto che il suo listino prezzi, in quanto disponibile per ciascun operatore di mercato o potenziale cliente, potesse essere stato utilizzato da YS come base di calcolo in assenza di prezzi ufficiali, con applicazione di un algoritmo determinato in modo autonomo. Di qui, il rapporto costante tra i prezzi, dipendente dall’applicazione di un maggior ribasso costante sui prezzi di partenza di cui al listino LE.
Tale asserzione appare plausibile. In effetti, come evidenziato da LE nelle proprie difese, questa, in quanto tra i principali produttori e fornitori, ha elaborato un proprio listino prezzi a seguito dell’introduzione delle nuove specifiche tecniche nel 2023, da mettere a disposizione dei propri clienti, dandone la più ampia diffusione. Peraltro, l’inesistenza di un’asimmetria informativa quanto al prezzo costituisce un indice idoneo a smentire la presunzione di concertazione delle offerte quale pratica collusiva, in mancanza della dimostrazione di un accordo.
15. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT CO, Presidente
LU Biffaro, Primo Referendario
IO EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO EL | IT CO |
IL SEGRETARIO