Ordinanza cautelare 27 aprile 2017
Sentenza 29 luglio 2022
Decreto collegiale 12 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto collegiale 12/09/2022, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/09/2022
N. 00404/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato il presente
DECRETO DI PAGAMENTO
Sul ricorso r.g. n. 404 del 2017, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Centonze, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- la Questura di Brindisi e il Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
per l’annullamento
- del decreto di divieto di ritorno nel Comune di San Vito dei Normanni (BR) e nelle sue frazioni per la durata di anni tre, Cat. X/17 Div. Anticr., emesso dal Questore della Provincia di Brindisi in data 4 febbraio 2017.
Visto il ricorso e gli atti allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle pp.aa. intimate.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 7 settembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Vista l’istanza depositata in data 5 agosto 2022 dall’Avv. Salvatore Centonze per l’emissione del decreto di pagamento con riguardo all’attività di rappresentanza e difesa del sig. -OMISSIS-, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel ricorso n. 404/2017, definito con sentenza di questo TAR n. 1318 del 2022.
Visti gli artt. 82 - 130 DPR 30 maggio 2002, n. 115, 9 DL 24 gennaio 2012, n. 1, 1 - 11 DM 30 luglio 2012, n. 140 e 4 DM 10 marzo 2014, n. 55.
Visto il decreto n. 34 del 2017 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo TAR.
Vista la nota specifica redatta dall’Avv. Centonze e allegata agli atti.
Considerato che, ai sensi degli artt. 82 e 130 DPR citato, gli importi spettanti al difensore a titolo di onorari, diritti e indennità non possono essere superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti e i compensi spettanti sono ridotti alla metà.
Tenuto conto della natura e complessità dell’impegno professionale profuso dal suddetto difensore.
Ritenuto di dover complessivamente liquidare a carico dell’Erario e in favore dell’Avv. Centonze - per il presente grado di giudizio - la complessiva somma di euro 1500,00 ( millecinqucento/00 ), oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, liquida in favore dell’Avv. Salvatore Centonze e a carico dell’Erario, in relazione al giudizio n. 404 del 2017, la complessiva somma di euro 1500,00 ( millecinqucento/00 ), oltre accessori di legge.
Il presente provvedimento è depositato presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 7 settembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO