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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
21 bis
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 274 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Bianchini, elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti
Appellante
E
CP_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 160/2024 del Tribunale di Latina, sez. lavoro, pubblicata in data 08/02/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., il ricorso presentato da Parte_1
con cui quest'ultima aveva impugnato l'estratto di ruolo relativo a 4 avvisi di addebito
[...]
aventi ad oggetto contributi previdenziali, rilevando come parte opponente nulla aveva allegato in ordine alla sussistenza di almeno uno dei presupposti cui la legge ricollega l'interesse all'impugnazione.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità Parte_1
della sentenza del giudice di prime cure per omessa pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per omessa pronuncia sull'inesistenza e nullità delle notificazioni. Ha, pertanto, concluso chiedendo in via preliminare di rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione e l'omessa ed invalida notifica dei provvedimenti sottesi impugnati, e di rilevare d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati.
Alla prima udienza del 6 febbraio 2025 la Corte invitava parte appellante al deposito del ricorso notificato all'Istituto appellato, non presente nel fascicolo telematico, e rinviava a tal fine all'udienza del 13 marzo 2025.
Alla udienza del 13/03/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 20/03/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9
marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326
del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv.
con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27
febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 6 febbraio 2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle
CP_ parti giustificano la integrale compensazione tra l'appellante e l' delle spese del presente grado di lite.
Nulla per le spese con riferimento alla parte appellata assente in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma lì 20 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
21 bis
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 274 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Bianchini, elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti
Appellante
E
CP_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 160/2024 del Tribunale di Latina, sez. lavoro, pubblicata in data 08/02/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., il ricorso presentato da Parte_1
con cui quest'ultima aveva impugnato l'estratto di ruolo relativo a 4 avvisi di addebito
[...]
aventi ad oggetto contributi previdenziali, rilevando come parte opponente nulla aveva allegato in ordine alla sussistenza di almeno uno dei presupposti cui la legge ricollega l'interesse all'impugnazione.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità Parte_1
della sentenza del giudice di prime cure per omessa pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per omessa pronuncia sull'inesistenza e nullità delle notificazioni. Ha, pertanto, concluso chiedendo in via preliminare di rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione e l'omessa ed invalida notifica dei provvedimenti sottesi impugnati, e di rilevare d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati.
Alla prima udienza del 6 febbraio 2025 la Corte invitava parte appellante al deposito del ricorso notificato all'Istituto appellato, non presente nel fascicolo telematico, e rinviava a tal fine all'udienza del 13 marzo 2025.
Alla udienza del 13/03/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 20/03/2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9
marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326
del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv.
con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27
febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 6 febbraio 2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle
CP_ parti giustificano la integrale compensazione tra l'appellante e l' delle spese del presente grado di lite.
Nulla per le spese con riferimento alla parte appellata assente in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma lì 20 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa