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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 368 – sub 1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile
Il giudice designato, dott.ssa Costanza Perri, nel procedimento iscritto al n. R.G. 368/2025 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in Tresignana (FE) frazione Tresigallo, alla Via del Lavoro n. 38, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Guglielmi (C.F. ), presso il cui Studio in Ferrara, Via C.F._2
Ludovico Ariosto n. 6 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione via Pec: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Katia Graziani del Foro di Bologna (C.F. , pec: C.F._4
, nello studio della quale a Bologna in Via Goito n. 11 ha eletto Email_2
domicilio
RESISTENTE
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e sentite personalmente le parti all'udienza celebratasi in data 13 marzo 2025;
a scioglimento della riserva assunta in data odierna, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Ex art. 473 bis. 71 c.p.c.
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025, domandava la separazione Controparte_1
giudiziale dal marito avanzando contestualmente istanza di emissione di un Controparte_2
ordine di protezione contro gli abusi familiari nei confronti del predetto in ragione dei comportamenti maltrattanti e vessatori dal medesimo assunti nel corso della vita matrimoniale.
Esponeva che la convivenza con il coniuge, nell'immobile di esclusiva proprietà della moglie sito a
Tresignana (FE) frazione Tresigallo, alla via del Lavoro n. 38, nel tempo era divenuta sempre più insostenibile a causa della eccessiva gelosia e delle condotte aggressive financo maltrattanti, sia verbali che fisiche, perpetrate dall'uomo in proprio danno, di recente oggetto di apposita denuncia;
Pagina 1 che gli episodi di violenza subiti nel tempo avevano avuto una escalation preoccupante, per frequenza e gravità, tanto da farla vivere in un clima di paura, terrore ed umiliazione psicologica;
di aver deciso, per tutelare la propria incolumità, di abbandonare temporaneamente la casa coniugale e di rifugiarsi in un luogo sicuro e sconosciuto al coniuge;
di essersi rivolta anche al Centro Donna Giustizia di
Ferrara per ottenere supporto ed aiuto nel percorso di uscita dalla violenza, sporgendo anche denuncia in data 20 febbraio 2025 in merito ai fatti di cui al ricorso.
Con decreto inaudita altera parte emesso in data 28 febbraio 2025, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione in via d'urgenza dell'invocata cautela, il giudice designato ordinava al resistente l'immediata cessazione di ogni condotta pregiudizievole nei confronti della ricorrente, nonché di allontanarsi dall'abitazione coniugale e di non avvicinarsi alla moglie, né ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati.
Il resistente si costituiva nel presente giudizio senza negare che tra i coniugi vi fossero stati discussioni e litigi che a volte erano anche sfociati nell'offesa verbale reciproca, ma con toni e veemenza nettamente diversi da quanto riferito in ricorso. Contestava, tuttavia, la circostanza di aver aggredito fisicamente la moglie, attribuendo ad una errata percezione della donna i litigi di coppia. Aggiungeva che la gestione economica della famiglia era sempre stata nella esclusiva disponibilità della moglie, la quale prima di allontanarsi da casa si era anche impossessata del saldo del conto corrente comune, così sottraendogli tutti i risparmi. Concludeva domandando la revoca dell'ordine di protezione o, in subordine, di limitare il divieto di avvicinamento alla sola abitazione e al luogo di lavoro della moglie.
All'udienza del 13 marzo 2025, integrato il contraddittorio, le parti venivano personalmente sentite e alla successiva udienza del 10 aprile 2025 il giudice riservava la decisione.
***
Anche all'esito dell'integrazione del contraddittorio si ritengono sussistenti tutti i presupposti per confermare il provvedimento di protezione reso a tutela della ricorrente.
Ed invero, gli episodi di violenza coniugale allegati in ricorso hanno trovato puntuale riscontro, da un lato, nella narrazione lineare, logica e coerente ed anche particolareggiata di cui all'atto introduttivo, peraltro integralmente confermata dalla ricorrente in udienza la quale è apparsa, durante il racconto, autenticamente provata da una situazione familiare pesante e psicologicamente molto provante;
dall'altro, relativamente alla sommarietà che connota il presente procedimento cautelare, nella documentazione versata in atti, segnatamente nella denuncia sporta in data 20 febbraio 2025
(doc. 13 allegato al ricorso per separazione); nelle conversazioni Whatsapp fra i coniugi (cfr. doc. 16 allegato al ricorso per separazione); nelle fotografie da cui si evincono non solo le lesioni cagionate
Pagina 2 alla ricorrente in occasione delle aggressioni fisiche, ma anche i danni provocati all'abitazione (cfr. doc.ti 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 allegati al ricorso per separazione).
A corredo del compendio dianzi descritto, la ricorrente ha prodotto un file audio con la registrazione di un vocale trasmessole dal marito nel quale il resistente confessa di averle messo le mani addosso più di una volta.
Sentito in udienza sul punto, ha confermato quanto dal medesimo asserito nel CP_2 CP_2
vocale, tentando di minimizzare le percosse alla moglie e di addebitare ai comportamenti esasperanti della donna la causa delle proprie reazioni fisiche.
Nel riferito contesto si conferma, quindi, la sussistenza della fattispecie di abusi familiari perpetrati dal resistente ai danni della moglie soprattutto negli ultimi anni della vita coniugale, contraddistinta sì da forti tensioni all'interno della coppia ormai da tempo in crisi, ma anche da atteggiamenti e condotte di prevaricazione dell'uno verso l'altra, quindi non da posizioni reciproche né paritarie.
La verosimiglianza e gravità di quanto dedotto dalla ricorrente si evince, inoltre, dalla circostanza per cui la stessa si è vista costretta ad abbandonare la casa familiare di sua esclusiva proprietà per tutelare la propria incolumità sia fisica che psichica, ciò che vale anche ad escludere il fine meramente strumentale della denuncia e della richiesta di ordine di protezione.
Deve pertanto essere confermato, in ogni sua parte, il già emesso ordine di protezione.
E' ragionevole la durata di mesi nove della cautela in considerazione della gravità delle condotte vessatorie e del rischio di una loro reiterazione anche in ragione del fatto che le parti continuano a vivere nello stesso Comune.
Non può inoltre limitarsi, nel senso richiesto dalla difesa del resistente, il divieto di avvicinamento trattandosi di misura a tutela della persona indipendentemente dal luogo in cui la stessa si trovi.
Spese al merito.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis. 69 e seguenti c.p.c.
CONFERMA integralmente il decreto reso inaudita altera parte in data 28 febbraio 2025.
Stabilisce in mesi nove la durata dell'ordine di protezione, a far data dalla sua esecuzione.
Spese al merito.
Si comunichi alle parti costituite.
Ferrara, 10 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Costanza Perri
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile
Il giudice designato, dott.ssa Costanza Perri, nel procedimento iscritto al n. R.G. 368/2025 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in Tresignana (FE) frazione Tresigallo, alla Via del Lavoro n. 38, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Guglielmi (C.F. ), presso il cui Studio in Ferrara, Via C.F._2
Ludovico Ariosto n. 6 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione via Pec: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Katia Graziani del Foro di Bologna (C.F. , pec: C.F._4
, nello studio della quale a Bologna in Via Goito n. 11 ha eletto Email_2
domicilio
RESISTENTE
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e sentite personalmente le parti all'udienza celebratasi in data 13 marzo 2025;
a scioglimento della riserva assunta in data odierna, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Ex art. 473 bis. 71 c.p.c.
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025, domandava la separazione Controparte_1
giudiziale dal marito avanzando contestualmente istanza di emissione di un Controparte_2
ordine di protezione contro gli abusi familiari nei confronti del predetto in ragione dei comportamenti maltrattanti e vessatori dal medesimo assunti nel corso della vita matrimoniale.
Esponeva che la convivenza con il coniuge, nell'immobile di esclusiva proprietà della moglie sito a
Tresignana (FE) frazione Tresigallo, alla via del Lavoro n. 38, nel tempo era divenuta sempre più insostenibile a causa della eccessiva gelosia e delle condotte aggressive financo maltrattanti, sia verbali che fisiche, perpetrate dall'uomo in proprio danno, di recente oggetto di apposita denuncia;
Pagina 1 che gli episodi di violenza subiti nel tempo avevano avuto una escalation preoccupante, per frequenza e gravità, tanto da farla vivere in un clima di paura, terrore ed umiliazione psicologica;
di aver deciso, per tutelare la propria incolumità, di abbandonare temporaneamente la casa coniugale e di rifugiarsi in un luogo sicuro e sconosciuto al coniuge;
di essersi rivolta anche al Centro Donna Giustizia di
Ferrara per ottenere supporto ed aiuto nel percorso di uscita dalla violenza, sporgendo anche denuncia in data 20 febbraio 2025 in merito ai fatti di cui al ricorso.
Con decreto inaudita altera parte emesso in data 28 febbraio 2025, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione in via d'urgenza dell'invocata cautela, il giudice designato ordinava al resistente l'immediata cessazione di ogni condotta pregiudizievole nei confronti della ricorrente, nonché di allontanarsi dall'abitazione coniugale e di non avvicinarsi alla moglie, né ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati.
Il resistente si costituiva nel presente giudizio senza negare che tra i coniugi vi fossero stati discussioni e litigi che a volte erano anche sfociati nell'offesa verbale reciproca, ma con toni e veemenza nettamente diversi da quanto riferito in ricorso. Contestava, tuttavia, la circostanza di aver aggredito fisicamente la moglie, attribuendo ad una errata percezione della donna i litigi di coppia. Aggiungeva che la gestione economica della famiglia era sempre stata nella esclusiva disponibilità della moglie, la quale prima di allontanarsi da casa si era anche impossessata del saldo del conto corrente comune, così sottraendogli tutti i risparmi. Concludeva domandando la revoca dell'ordine di protezione o, in subordine, di limitare il divieto di avvicinamento alla sola abitazione e al luogo di lavoro della moglie.
All'udienza del 13 marzo 2025, integrato il contraddittorio, le parti venivano personalmente sentite e alla successiva udienza del 10 aprile 2025 il giudice riservava la decisione.
***
Anche all'esito dell'integrazione del contraddittorio si ritengono sussistenti tutti i presupposti per confermare il provvedimento di protezione reso a tutela della ricorrente.
Ed invero, gli episodi di violenza coniugale allegati in ricorso hanno trovato puntuale riscontro, da un lato, nella narrazione lineare, logica e coerente ed anche particolareggiata di cui all'atto introduttivo, peraltro integralmente confermata dalla ricorrente in udienza la quale è apparsa, durante il racconto, autenticamente provata da una situazione familiare pesante e psicologicamente molto provante;
dall'altro, relativamente alla sommarietà che connota il presente procedimento cautelare, nella documentazione versata in atti, segnatamente nella denuncia sporta in data 20 febbraio 2025
(doc. 13 allegato al ricorso per separazione); nelle conversazioni Whatsapp fra i coniugi (cfr. doc. 16 allegato al ricorso per separazione); nelle fotografie da cui si evincono non solo le lesioni cagionate
Pagina 2 alla ricorrente in occasione delle aggressioni fisiche, ma anche i danni provocati all'abitazione (cfr. doc.ti 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 allegati al ricorso per separazione).
A corredo del compendio dianzi descritto, la ricorrente ha prodotto un file audio con la registrazione di un vocale trasmessole dal marito nel quale il resistente confessa di averle messo le mani addosso più di una volta.
Sentito in udienza sul punto, ha confermato quanto dal medesimo asserito nel CP_2 CP_2
vocale, tentando di minimizzare le percosse alla moglie e di addebitare ai comportamenti esasperanti della donna la causa delle proprie reazioni fisiche.
Nel riferito contesto si conferma, quindi, la sussistenza della fattispecie di abusi familiari perpetrati dal resistente ai danni della moglie soprattutto negli ultimi anni della vita coniugale, contraddistinta sì da forti tensioni all'interno della coppia ormai da tempo in crisi, ma anche da atteggiamenti e condotte di prevaricazione dell'uno verso l'altra, quindi non da posizioni reciproche né paritarie.
La verosimiglianza e gravità di quanto dedotto dalla ricorrente si evince, inoltre, dalla circostanza per cui la stessa si è vista costretta ad abbandonare la casa familiare di sua esclusiva proprietà per tutelare la propria incolumità sia fisica che psichica, ciò che vale anche ad escludere il fine meramente strumentale della denuncia e della richiesta di ordine di protezione.
Deve pertanto essere confermato, in ogni sua parte, il già emesso ordine di protezione.
E' ragionevole la durata di mesi nove della cautela in considerazione della gravità delle condotte vessatorie e del rischio di una loro reiterazione anche in ragione del fatto che le parti continuano a vivere nello stesso Comune.
Non può inoltre limitarsi, nel senso richiesto dalla difesa del resistente, il divieto di avvicinamento trattandosi di misura a tutela della persona indipendentemente dal luogo in cui la stessa si trovi.
Spese al merito.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis. 69 e seguenti c.p.c.
CONFERMA integralmente il decreto reso inaudita altera parte in data 28 febbraio 2025.
Stabilisce in mesi nove la durata dell'ordine di protezione, a far data dalla sua esecuzione.
Spese al merito.
Si comunichi alle parti costituite.
Ferrara, 10 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Costanza Perri
Pagina 3