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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N.r.g. 1793/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1793/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: “Modifica delle condizioni di separazione” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Garrisi, C.F._2 procuratore domiciliatario;
- Ricorrenti - Conclusioni: Come da ricorso introduttivo
- Rilevato che e presentavano ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto, depositato in data 18.04.2025, chiedendo modificarsi il decreto modificativo della sentenza di separazione emesso dal tribunale di Lecce in data 17.12.2018 quanto alla revoca sia dell'assegno di mantenimento in favore della sia del Pt_2 contributo di mantenimento in favore del figlio , oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
- Rilevato che le parti rappresentavano, altresì, che già da settembre 2021 si accordavano di fatto con la suddetta revoca, non provvedendo il a versare i relativi Pt_1 contributi economici;
- Rilevato, inoltre, che la el presente ricorso rinunciava a riscuotere i ratei Pt_2 dell'assegno di mantenimento per sé e per il figlio non corrisposti da settembre Per_1
2021;
- Rilevato che le parti non facevano richiesta di comparizione personale e che, non essendo necessari chiarimenti in merito alla nuova condizione proposta, venivano tramessi gli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del suo parere con successiva riserva di riferire al Collegio per la decisione;
- Rilevato che il P.M. esprimeva parere favorevole;
- Ritenuto che la richiesta congiunta delle parti merita accoglimento, in quanto rispondente ai loro interessi;
1 - Ritenuto che nulla deve essere disposto sulle spese di lite avendo le parti depositato ricorso congiunto;
P.Q.M.
Modifica il decreto del Tribunale di Lecce del 17.12.2018 revocando l'assegno di mantenimento disposto in favore di e il contributo di mantenimento Parte_2 disposto in favore del figlio . Persona_2
Dà atto della rinuncia di a riscuotere i ratei dell'assegno di mantenimento Parte_2 per sé e per il figlio non corrisposti da settembre 2021. Per_1
Nulla sulle spese.
Lecce, 04.09.2025 Il giudice estensore La presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1793/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: “Modifica delle condizioni di separazione” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Garrisi, C.F._2 procuratore domiciliatario;
- Ricorrenti - Conclusioni: Come da ricorso introduttivo
- Rilevato che e presentavano ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto, depositato in data 18.04.2025, chiedendo modificarsi il decreto modificativo della sentenza di separazione emesso dal tribunale di Lecce in data 17.12.2018 quanto alla revoca sia dell'assegno di mantenimento in favore della sia del Pt_2 contributo di mantenimento in favore del figlio , oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
- Rilevato che le parti rappresentavano, altresì, che già da settembre 2021 si accordavano di fatto con la suddetta revoca, non provvedendo il a versare i relativi Pt_1 contributi economici;
- Rilevato, inoltre, che la el presente ricorso rinunciava a riscuotere i ratei Pt_2 dell'assegno di mantenimento per sé e per il figlio non corrisposti da settembre Per_1
2021;
- Rilevato che le parti non facevano richiesta di comparizione personale e che, non essendo necessari chiarimenti in merito alla nuova condizione proposta, venivano tramessi gli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del suo parere con successiva riserva di riferire al Collegio per la decisione;
- Rilevato che il P.M. esprimeva parere favorevole;
- Ritenuto che la richiesta congiunta delle parti merita accoglimento, in quanto rispondente ai loro interessi;
1 - Ritenuto che nulla deve essere disposto sulle spese di lite avendo le parti depositato ricorso congiunto;
P.Q.M.
Modifica il decreto del Tribunale di Lecce del 17.12.2018 revocando l'assegno di mantenimento disposto in favore di e il contributo di mantenimento Parte_2 disposto in favore del figlio . Persona_2
Dà atto della rinuncia di a riscuotere i ratei dell'assegno di mantenimento Parte_2 per sé e per il figlio non corrisposti da settembre 2021. Per_1
Nulla sulle spese.
Lecce, 04.09.2025 Il giudice estensore La presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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