Articolo 3 della Legge 28 giugno 2024, n. 90
Articolo 2Articolo 4
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17 luglio 2024
Art. 3. Norme di raccordo con le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 1. All' articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « I medesimi soggetti provvedono a effettuare la segnalazione degli incidenti di cui al presente comma senza ritardo, comunque entro il termine massimo di ventiquattro ore, e ad effettuare la relativa notifica entro settantadue ore »; b) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: « Nei casi di reiterata inosservanza degli obblighi di notifica di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 125.000 ». Note all'art. 3:
- Per l'articolo 1, comma 3-bis, del citato decreto-legge 21settembre 2019, n.105 , si veda nelle note all'articolo 1.
Entrata in vigore il 17 luglio 2024