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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/10/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 183 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), residenti a [...], (c.f. C.F._2 Parte_3
), residente a [...], (c.f. LOI- C.F._3 Parte_4
), e (c.f. ), re- C.F._4 Parte_5 C.F._5
sidenti ad Assemini, e (c.f. Parte_6
), residente a [...], tutti elettivamente C.F._6
domiciliati a Cagliari presso lo studio dell'avv. Elisa Osanna e dell'avv. Mauro
Trogu, che li rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrenti in riassunzione contro
pagina 1 di 3 (c.f. ), residente a [...]e ivi CP_1 C.F._7
elettivamente domiciliato presso l'avv. Luigi Pau, che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: voglia la Corte d'appello dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 622 c.p. e 392 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte di cassazione, Sezione III penale, n. 6836, depositata il 15 febbraio 2024, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno investito questa Corte di merito -quale giudice civile al quale la Suprema Corte ha rinviato– di delibe- rare in merito alle condotte delittuose attribuite ad (R.G.N.R. n. CP_1
7526/2013) limitatamente ai capi C), D) ed E) dell'originaria richiesta di rinvio a giudizio, sul presupposto che le stesse integrino illeciti civili rilevanti ai sensi dell'art. 2043 c.c.
I ricorrenti hanno chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, previo pagamento di una provvisionale.
Il ha resistito. CP_1
La causa è stata tenuta a decisione una prima volta, ma, con istanza con- giunta depositata in data 10 settembre 2025, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo transitorio e hanno chiesto la dichiarazione di ces- sazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
pagina 2 di 3 Rimessa in lettura, la causa è stata tenuta nuovamente a decisione sulle nuo- ve conclusioni congiunte.
*
In conformità alle domande delle parti, deve essere dichiarata cessata la ma- teria del contendere sulla domanda di danni, essendo stata ritualmente acquisita al processo la circostanza che non sussiste più contestazione sul diritto sostan- ziale dedotto e che, comunque, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
Le parti hanno definito anche il profilo delle spese, sicché deve essere di- chiarata l'integrale compensazione di tutte le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla doman- da di danni proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_7
e nei con-
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
fronti di CP_1
2. dichiara l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Cagliari, 30 settembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 183 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), residenti a [...], (c.f. C.F._2 Parte_3
), residente a [...], (c.f. LOI- C.F._3 Parte_4
), e (c.f. ), re- C.F._4 Parte_5 C.F._5
sidenti ad Assemini, e (c.f. Parte_6
), residente a [...], tutti elettivamente C.F._6
domiciliati a Cagliari presso lo studio dell'avv. Elisa Osanna e dell'avv. Mauro
Trogu, che li rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrenti in riassunzione contro
pagina 1 di 3 (c.f. ), residente a [...]e ivi CP_1 C.F._7
elettivamente domiciliato presso l'avv. Luigi Pau, che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: voglia la Corte d'appello dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 622 c.p. e 392 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte di cassazione, Sezione III penale, n. 6836, depositata il 15 febbraio 2024, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno investito questa Corte di merito -quale giudice civile al quale la Suprema Corte ha rinviato– di delibe- rare in merito alle condotte delittuose attribuite ad (R.G.N.R. n. CP_1
7526/2013) limitatamente ai capi C), D) ed E) dell'originaria richiesta di rinvio a giudizio, sul presupposto che le stesse integrino illeciti civili rilevanti ai sensi dell'art. 2043 c.c.
I ricorrenti hanno chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, previo pagamento di una provvisionale.
Il ha resistito. CP_1
La causa è stata tenuta a decisione una prima volta, ma, con istanza con- giunta depositata in data 10 settembre 2025, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo transitorio e hanno chiesto la dichiarazione di ces- sazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
pagina 2 di 3 Rimessa in lettura, la causa è stata tenuta nuovamente a decisione sulle nuo- ve conclusioni congiunte.
*
In conformità alle domande delle parti, deve essere dichiarata cessata la ma- teria del contendere sulla domanda di danni, essendo stata ritualmente acquisita al processo la circostanza che non sussiste più contestazione sul diritto sostan- ziale dedotto e che, comunque, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
Le parti hanno definito anche il profilo delle spese, sicché deve essere di- chiarata l'integrale compensazione di tutte le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla doman- da di danni proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_7
e nei con-
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
fronti di CP_1
2. dichiara l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Cagliari, 30 settembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 3 di 3