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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/07/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza emessa da questa Corte di appello – prima sezione civile, in diversa composizione, n. 495/2014 del 23 giugno 2014, iscritto al n. 903/2021 R.
G., promosso da nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Calderonio (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione,
ATTORE in riassunzione contro
, in persona del Rettore pro tempore, c. f.: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (con PEC indicata), presso CP_1
i cui uffici, via dei Mille is.221, è ope legis domiciliata,
CONVENUTA in riassunzione
********************
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza emessa da questa Corte di appello – prima sezione civile, in diversa composizione, n. 495/2014 del 23 giugno 2014 - disposto dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 25821/2021 del 23 settembre 2021, in materia di risarcimento danni da occupazione senza titolo.
________________
CONCLUSIONI delle PARTI
1 Per l'attore in riassunzione: “si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto già richiesto, dedotto, rilevato ed eccepito negli atti del giudizio. Si ribadisce di non accettare il contraddittorio sulle domande formulate dall' alla restituzione delle somme già pagate dal detto ente a CP_1
qualsiasi titolo, con interessi e rivalutazione, come già precisato nelle note di trattazione scritta del
5.4.2022. Si reitera la richiesta, già formulata nel corso del giudizio, a che il terreno in oggetto venga valutato, quale terreno non edificabile, tenendo in considerazione l'effettivo valore di mercato del bene, ivi compresa la possibilità che lo stesso sia suscettibile di sfruttamento per fini ulteriori e diversi da quello attinente alla semplice coltivazione del terreno, conformemente al principio espresso dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite con la sentenza 15.3.2020 n. 7454 e della Corte
Costituzionale, Sent. 181/2011, da cui codesta Corte non può prescindere. Si chiede che l' CP_1 venga condannata a risarcire all'attore il danno tutto derivante dalla occupazione usurpativa dell'area di proprietà sita in Cda. di cui al Parte_1 CP_2 CP_3 presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi dal momento della commissione dell'illecito; venga condannata al pagamento del risarcimento del danno rappresentato dalla distruzione dell'intero impianto di condotte per l'irrigazione del terreno residuo;
venga condannata al risarcimento del danno rappresentato dalla eliminazione di un comodo accesso dalla via pubblica alla residua parte del fondo, con rivalutazione ed interessi dal momento dell'illecito al soddisfo. Chiede comunque che venga tenuta in considerazione la maggior valutazione del terreno agricolo derivante dai rilievi formulati dal CTP dott. , modificando in tal senso la valutazione effettuata dal CTU. Per_1
Condannare l' al pagamento delle spese e compensi di tutti i gradi del giudizio”. CP_1
Per la convenuta in riassunzione: “si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto eccepito
e chiesto nei propri atti difensivi e si chiede che l'adita Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, Voglia accogliere le conclusioni già formulate”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16 dicembre 2021 ha riassunto nei Parte_1 confronti dell' , in persona del Rettore pro tempore, il Controparte_4 giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione (con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza n. 495/2014 di questa Corte di Appello – prima sezione civile emessa in data 23 giugno 2014.
Con essa sono stati rigettati sia l'appello principale proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 179/2008 del 22 gennaio 2008, sia quello incidentale proposto dall' , con compensazione delle spese Controparte_4 in ragione della metà e condanna dell' l rimborso della restante quota, liquidata come CP_4
in dispositivo.
2 Il Tribunale di Messina – va detto – aveva condannato l'Ente convenuto a pagare in favore del Pt_1 la complessiva somma di € 887.625,05, attualizzata al momento della pronuncia, a titolo di risarcimento dei danni, di cui € 836.589 per l'occupazione “usurpativa” di un'area di mq. 29.354, €
5.000 per la distruzione dell'intero impianto di condotte per l'irrigazione del terreno residuo e €
46.039,05 per l'eliminazione (in relazione al terreno residuo, rimasto in proprietà dell'attore) di un comodo accesso dalla via pubblica alla predetta porzione residua, oltre interessi legali al tasso del
2%, da calcolare sulle somme anzidette, devalutate al momento della domanda e quindi via via rivalutate, mese per mese, dalla data della domanda.
Proposto ricorso per cassazione da parte di affidato a quattro motivi, cui ha Parte_1 resistito l' con controricorso, proponendo anche ricorso Controparte_4
incidentale affidato a tre motivi, la Suprema Corte ha accolto quest'ultimo, esaminati congiuntamente i relativi tre motivi, dichiarando assorbito il ricorso principale, ed ha, per l'effetto, cassato la pronuncia impugnata rinviando a questa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
L'attore in riassunzione, premessa nell'atto introduttivo una sintetica ricostruzione della vicenda processuale, ha chiesto che si applicasse il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e, ritenuta l'esistenza di occupazione “usurpativa” dell'area di sua proprietà sita in Ctr. CP_1 CP_2
CP_
estesa mq. 29.353, destinata all' , si condannasse CP_3 Controparte_5
l' a risarcire il danno nella misura da determinarsi in base alla Controparte_4
valutazione di mercato del terreno quale non edificabile, disponendo, se del caso c. t. u..
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 11 marzo 2022 si è costituita l' , in persona del Rettore pro tempore, chiedendo che, in Controparte_4 applicazione del principio fissato dalla Suprema Corte e in accoglimento dell'appello incidentale proposto avverso la sentenza n. 179/2008 del Tribunale di Messina, fosse rideterminata la somma dovuta a titolo di risarcimento, rapportandola alla reale estensione e qualità del terreno;
ha chiesto, altresì, che fossero rigettate tutte le domande avanzate dal ell'atto di citazione in riassunzione Pt_1
e che costui fosse condannato all'immediata restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza anzidetta, ammontanti a € 1.091.996, che sono state corrisposte a titolo di sorte capitale e accessori, e € 31.160,31, a titolo di rimborso dell'imposta di registrazione della sentenza;
in subordine, ha domandato la condanna del lla restituzione delle somme percepite in misura Pt_1
superiore rispetto a quelle quantificate nel presente giudizio, con gli interessi e la rivalutazione dalla data di percezione delle stesse al rimborso effettivo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio.
3 Con ordinanza riservata del 31 marzo 2023 la Corte ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, espletata la quale (da parte del dr. agronomo nominato in sostituzione della dr.ssa Persona_2
, che ha declinato l'incarico), all'udienza del 24 giugno 2024 (fissata per la precisazione Persona_3
delle conclusioni), svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Con la pronuncia rescindente a qua la Suprema Corte, come si è accennato sopra, ha accolto il ricorso incidentale proposto dall' , assorbito quello principale di Controparte_4
, censurando la statuizione della Corte di appello per avere fatto propria la valutazione Parte_1 del fondo oggetto dell'occupazione per cui è causa stimata dal C. t. u. (nominato in primo grado) tenendo conto di qualsiasi elemento, tra cui l'edificabilità dell'area.
Ha evidenziato sul punto che, però, il terreno in questione risultava destinato a fini pubblicistici – edilizia scolastica (scuole, gerontocomi, residenze collettive), essendo ubicato in una zona destinata a soddisfare esigenze di realizzazione dell'interesse pubblico, tale che non avrebbe potuto essere valutato come edificabile, ma liquidato secondo il valore agricolo di mercato (l'aggettivo “medio” vergato dopo la parola “agricolo” risulta in sentenza posto tra parentesi, a mo' di incarcerazione).
In questa prospettiva la Suprema Corte ha affermato testualmente, dunque, che la sentenza impugnata ha “errato nel dare atto della natura edificabile del terreno, attenendosi, nella valutazione del valore venale del bene, a quanto stabilito dal C. t. u.” (così testualmente la Suprema Corte a pag. 4 della sentenza), aggiungendo che “così facendo la Corte ha trascurato di considerare che il terreno deve essere considerato agricolo e liquidato di fatto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in base al valore agricolo commisurato al valore di mercato del bene con riferimento al momento in cui la trasformazione fisica ha determinato la perdita del diritto dominicale, con gli interessi compensativi per il periodo precedente, a partire dalla data dello spossessamento”.
Ha conseguentemente cassato la decisione impugnata, rinviando a questa Corte (in diversa composizione) per il prosieguo e anche per provvedere alla liquidazione delle spese.
La contesa permane essenzialmente in ordine alla quantificazione del danno conseguente all'occupazione senza titolo del fondo di proprietà di sopra indicato, essendo divenuti Parte_1
irretrattabili, alla luce della statuizione della Suprema Corte e delle pregresse vicende processuali, sia la qualificazione data all'occupazione da parte del Tribunale di Messina, alla stregua di occupazione “usurpativa”, sia la questione dell'estensione del fondo di proprietà attorea interessata dall'occupazione (pari a 29.354 mq.), sia anche l'an ed il quantum del risarcimento dovuto al Pt_1
4 per il danno consistito nella distruzione dell'impianto di irrigazione del fondo residuo (pari a € 5.000), nonché di quello rappresentato dall'eliminazione di un comodo accesso dalla via pubblica alla residua parte del fondo dell'attore, pari a € 46.039,05.
Ed invero il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 179/2008 citata, ha statuito espressamente – per quanto qui di specifico interesse – che:
a) dagli accertamenti compiuti dal C. t. u., il terreno di proprietà dell'attore, di fatto occupato per il completamento dei lavori di costruzione di una cittadella dello sport, è complessivamente esteso mq. 29.354 (quale parte di un più ampio terreno del steso in tutto mq. 61.660); Pt_1
b) a seguito dell'esecuzione dei predetti lavori, la porzione di terreno in questione è risultata irreversibilmente trasformata;
c) l'occupazione non può ritenersi assistita da valida dichiarazione di pubblica utilità idonea a ricondurla nell'orbita delle fattispecie espropriative per causa di pubblica utilità. Ciò in quanto in nessuno degli atti amministrativi che hanno preceduto l'attività di materiale immissione in possesso è stata presente la fissazione dei termini, iniziale e finale, di esecuzione dei lavori;
d) essa è pertanto da considerare di natura “usurpativa”, siccome illegittima ab origine e non collegabile in alcun modo all'esercizio di una potestà amministrativa, né al perseguimento di finalità pubbliche tipiche della procedura espropriativa (si vedano in particolare le pagg. 8 e 9 della parte motiva della sentenza di primo grado);
e) il risarcimento, quale sanzione rapportata ad un comune fatto illecito generatore di danno, deve commisurarsi, in funzione di integrale reintegrazione della perdita subita, al pieno ed effettivo valore venale o di mercato del bene, con riferimento al momento di consumazione dell'illecito
(così nell'ultima parte della pag. 9 della sentenza stessa);
f) vanno risarciti gli ulteriori danni dedotti, nei limiti di quanto accertato dal Consulente, e cioè €
5.000,00, importo stimato dal C. t. u. per la distruzione dell'intero impianto di condotte per l'irrigazione del terreno residuo, e € 46.039,05 (pari al 5% dell'importo unitario del valore del bene) per l'eliminazione di un comodo accesso dalla via pubblica alla parte residua del fondo attoreo, pacificamente derivato dall'“occupazione usurpativa”, che ha reso più disagevole l'accesso a detta porzione, costituendo motivo di diminuzione della sua appetibilità commerciale
(v. pagg. 12 e 13 della sentenza di primo grado).
Tutti e ciascuno dei predetti profili in fatto e in diritto sono irretrattabili in questa sede in quanto, in sede di appello, il si è doluto essenzialmente della determinazione del quantum del Pt_1 risarcimento per l'occupazione del fondo, anche e soprattutto con riferimento al criterio equitativo di determinazione del valore dell'area, denunciando il carattere irrisorio del prezzo unitario del bene stabilito in € 28,50 al mq., ed ha contestato altresì il tasso degli interessi applicati (pari al 2%, secondo
5 la quantificazione fattane dal Giudice di prime cure), nonché l'ammontare della somma liquidata a titolo risarcitorio per il danno dovuto all'eliminazione del comodo accesso alla parte residua di cui si
è detto sopra.
L , a sua volta, ha proposto appello incidentale, con il Controparte_4 quale ha rilevato, in primis, la natura agricola dell'area occupata, oltre ad essersi doluta del quantum di liquidazione del danno da distruzione dell'impianto irriguo e dell'an del danno da eliminazione di comodo accesso alla parte residua del fondo (a suo dire insussistente); ha poi osservato che, della particella n. 1.152, una porzione pari a 1.306,66 era stata occupata dal (dovendosi Controparte_6
perciò scomputare dal calcolo dell'estensione del fondo oggetto dell'occupazione per cui è causa).
La Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 495/2014 del 23 giugno 2014, ha rigettato entrambi gli appelli, ma, in sede di ricorso per cassazione, il ha impugnato solo il quantum del Pt_1 risarcimento per l'occupazione del proprio fondo, ribadendo le critiche relative all'“arbitraria decurtazione” del valore di mercato del bene (accertato dal C. t. u. a € 95,00) con le relative conseguenze ai fini della determinazione dell'importo liquidato, nonché la mancata rivalutazione di esso al momento di emissione della sentenza;
a sua volta l' a impugnato, col ricorso CP_4
incidentale, la valutazione del fondo occupato effettuata in prime cure (e confermata in appello) sulla base della sua qualificazione come terreno edificabile, trattandosi invece di terreno agricolo
(impugnazione – come detto in premessa – accolta dalla Suprema Corte).
Non risultano, dunque, più riproposte davanti alla Corte di cassazione le rispettive altre ragioni di critiche mosse dalle due parti avverso la sentenza del Tribunale e respinte dal Giudice di appello, e segnatamente – quanto al quella relativa all'ammontare del tasso di interesse ed al quantum Pt_1 del risarcimento per l'eliminazione del comodo accesso alla parte residua del fondo e, quanto all' le critiche riguardanti la quantificazione del danno da distruzione dell'impianto CP_4 irriguo e l'an del danno da eliminazione di un comodo accesso alla parte residua del fondo, nonché la questione della porzione della particella n. 1.152, pari a 1.306,66, da scomputare dal calcolo dell'estensione del fondo oggetto della presente occupazione, in quanto occupata già dal Comune di
CP_1
Tutte queste questioni, perciò, non formano più oggetto di contesa, essendo divenute indiscutibili alla stessa stregua di quelle sopra riportate sub a), b), c), d), e), f), al netto, però, della nuova determinazione del quantum risarcitorio per l'occupazione “usurpativa”, da rideterminare alla luce e secondo il criterio di cui al dictum della sentenza a qua della Corte di cassazione.
Tanto premesso e venendo al merito rescissorio, si è detto in alto che, in esecuzione del dictum della
Suprema Corte, è stata disposta ed espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio con lo scopo preciso
6 di accertare il valore agricolo del fondo oggetto dell'occupazione de qua commisurato al valore di mercato che il bene aveva al momento della sua irreversibile trasformazione fisica, che – come stabilito dalla Corte di legittimità – ha comportato la perdita del diritto dominicale.
Nel mandato peritale si è anche indicato il criterio da seguire per accertare il suddetto valore di mercato, che è quello cd. “sintetico-comparativo” dettagliato nella su richiamata ordinanza del marzo
2023 (cui qui si rimanda per brevità): ciò in quanto, secondo l'insegnamento maggioritario della
Suprema Corte, siffatto metodo risponde meglio di ogni altro alla finalità di accertare il “giusto prezzo in una libera contrattazione di compravendita” poiché si basa sull'effettiva realtà del mercato per immobili di caratteristiche identiche o similari alla data di riferimento, venendone il valore desunto da dati economici concreti, a prescindere dalla sua condizione giuridica (in tal senso si vedano Cass. civ. n. 11196/2018; 2392/1990); esso è, peraltro, il più apprezzato e regolarmente applicato dalla giurisprudenza di questa Corte siccome si fonda su elementi certi di valutazione, riguardando solitamente contrattazioni avvenute per immobili con caratteristiche analoghe.
L'Ausiliario tecnico ha proceduto secondo le direttive di cui al mandato conferitogli, partendo dalla descrizione delle caratteristiche dei singoli appezzamenti di terreno che compongono l'intero fondo occupato dall' suddiviso in 10 particelle del foglio 99, e segnatamente le nn. 78 CP_4
(seminativo arborato), 79 (uliveto), 81 (vigneto), 97 (seminativo irriguo arborato), 99 (uliveto), 100
(uliveto), 1152 (seminativo irriguo arborato), 1153 (seminativo irriguo arborato), 1039 (seminativo irriguo arborato) e 1040 (seminativo irriguo arborato).
Ha utilizzato come comparazione tre elementi: 1) il valore riferito da agenti immobiliari operanti nella zona, per terreni simili a quello in oggetto, che, per il periodo 1995/2000, ammontava a circa €
20/25 al mq.; 2) due sentenze emesse nell'ambito del giudizio n. 910/2010, che si richiamano alla valutazione del C. t. u. dr. arch. , il quale ha quantificato in € 30,00 un appezzamento di terreno Per_4
limitrofo a quelli oggetto di causa, sito in località c.da Ciaramita, identificato CP_1 CP_3
in catasto allo stesso foglio 99, particella 1489 di mq 1.650,00, coltivato ad uliveto;
3) la relazione redatta dal Settore tecnico espropriazioni del Comune di in data 12 novembre 2003, che ha CP_1
valutato la particella 1362 (seminativo irriguo arborato) in € 51,65 mq. e la particella 116 (fabbricato rurale) in € 103,29 mq..
Ha poi tenuto conto di diversi dati rappresentativi di altrettante caratteristiche materiali di ogni singolo appezzamento, quali la fertilità, la giacitura, l'esposizione, l'ubicazione, l'accesso, la forma,
l'ampiezza, attribuendo a ciascuno di questi fattori una scala di giudizi come meglio dettagliato alle pagg. 10-13 dell'elaborato peritale (cui qui si rimanda per brevità), applicando quindi tali elementi di valutazione ad ognuno dei dieci appezzamenti di terreno (ad esempio: alla particella n. 78 ha
7 riconosciuto mediocre fertilità, acclive giacitura, normale esposizione, buona ubicazione, insufficiente accesso, normale forma e grande ampiezza.
Ha poi confrontato ogni appezzamento con quelli presi in considerazione rispettivamente dal
[...]
nella citata relazione del Settore tecnico del 12 novembre 2003 (ossia le particelle 1362 e CP_6
116 più sopra richiamate) e con quella oggetto della relazione di C. t. u. del dr. nel giudizio Per_4
n. 910/2010 R. G. di questa Corte di appello (ossia la particella 1489), dando atto che si trattava di terreni tutti “simili e limitrofi”, ma mettendone in evidenza le differenze più importanti, tali da incidere in un senso o nell'altro, a seconda se migliorative o peggiorative, o anche uguali, con conseguente aumento o, rispettivamente, diminuzione o, infine, identità del valore unitario a ciascun appezzamento attribuibile.
Quanto, ad esempio, alla citata particella n. 77 (seminativo arborato), il C. t. u. ha testualmente spiegato: “dalla comparazione effettuata con le particelle 1362 e 116 (oggetto del provvedimento del
12/11/2003 del Comune di e valutate rispettivamente € 51,65 mq ed € 103,29 mq) si ricava CP_1
quanto segue: tutti i terreni in oggetto sono simili e limitrofi. Tuttavia, le aree sopra citate si differenziano da quello in esame per vari aspetti: in primo luogo l'estensione di gran lunga inferiore; inoltre, i terreni per cui il ha convenuto le suddette valutazioni avevano una CP_6
posizione migliore rispetto a quello de quo. Infatti, le particelle 1362 e 116 erano più a valle e più facilmente raggiungibili perché adiacenti alla strada di accesso già esistente. La particella 116 inoltre era costituita da un fabbricato rurale. Dalla comparazione effettuata con la particella 1489
(oggetto di CTU a firma dell'Arch nel procedimento RG 910/2010 Corte di Appello di Per_4
Messina valutata € 30,00 mq) si ricava quanto segue: tutti i terreni in oggetto sono simili e limitrofi.
L' area sopra citata si differenzia da quello in esame per l'estensione di gran lunga inferiore e per una posizione migliore rispetto a quella de quo (particella più a valle) oltre che per il tipo di coltura presente (esistenza di alberature: uliveto). Considerati questi elementi, si può, pertanto, attribuire a tale fondo complessivamente un valore di € 12,00 a mq.” (così alle pagg. 14 e 15 dell'elaborato peritale).
Ha proceduto con siffatta metodologia valutativa per tutti e dieci gli appezzamenti di terreno (si veda la relazione alle pagg. 15-23), attribuendo in definitiva a ciascuna delle dieci particelle il valore unitario di € 12 alla n. 78, € 30 alla n. 79, € 40 alla n. 81, € 35 alla n. 97, € 30 alle nn. 99 e 100, € 35 alle nn. 1152 e 1153, € 51,65 alle nn. 1039 e 1040; tale che, moltiplicando ogni valore unitario per la superficie delle relative particelle oggetto di occupazione, ha ottenuto il valore monetario complessivo di € 1.113.499,85.
La Corte condivide pienamente l'iter e la metodologia adottati dall'Ausiliario tecnico nella sua valutazione, ritenendo anche confacenti gli elementi di confronto presi in considerazione da lui:
8 quanto alle informazioni acquisite presso agenti immobiliari operanti nella zona - secondo cui nel periodo 1995/2000 terreni simili a quelli in oggetto avevano un valore di mercato di circa € 20/25 al metro quadrato -, giova evidenziarsene la plausibilità, sia perché non vi sono elementi per dubitare dell'attendibilità di tale fonte, sia perché trattasi di un valore unitario pressoché conforme a quello accertato nel giudizio n. 910/2010 R. G. di questa Corte di cui si dirà meglio appresso.
D'altra parte – va rilevato -, questo dato di comparazione non è stato contestato da nessuna delle parti, nemmeno dall' che non l'ha criticato in sé, quanto piuttosto per il fatto che esso si CP_4
riferisce ad un arco temporale di cinque anni (dal 1995 al 2000), dovendo perciò, a suo dire, essere rivalutato o, rispettivamente, devalutato al fine di adattarlo all'anno 1997, quello in cui, pacificamente, si è verificata l'irreversibile trasformazione del fondo a seguito dell'occupazione oggetto della presente causa.
In realtà, osserva la Corte che nella relazione peritale dell'arch. si parla di esproprio avvenuto Per_4 nel 2000 (si veda a pag. 8 della relazione peritale che testualmente recita “al fine di conoscere la ricadenza urbanistica dell'area, il consulente ha chiesto un cdu relativo all'epoca dell'esproprio.
All'epoca dell'esproprio, nel 2000 …”) e, in ogni caso, gli elementi di confronto utilizzati da quel C.
t. u (dr. ) a fini comparativi, con particolare riferimento alle varie sentenze richiamate alle Per_4
pagg. 11 e 12 della relazione, riportano valutazioni di terreni limitrofi risalenti agli anni 1997 e 1998
(ed anche al 1991).
Giova tenere presente, del resto, quanto spiegato sul punto dal C. t. u. dr. il quale, in Per_2 risposta alla relativa osservazione del C. t. p. dell' di , ha Controparte_4 CP_1
fatto presente come il mercato immobiliare dei terreni agricoli, a differenza di quello dei fabbricati o dei terreni edificabili, sia caratterizzato da stagnazione, non essendo soggetto a oscillazioni significative di valore nel breve periodo (2-3 anni), tali da incidere sulle valutazioni effettuate.
Analoghe argomentazioni valgono anche per il terzo elemento di confronto, costituito dalla relazione tecnica di stima e determinazione dell'indennità di espropriazione del Settore Tecnico Espropriazioni del riguardante due appezzamenti di terreno dello stesso ricadenti nel Controparte_6 Pt_1
foglio 99 particelle 1362 e 116, sempre in C.da Ciaramita, località Annunziata di Messina, valutati rispettivamente in € 51,65 e € 103,29 al metro quadrato.
Vero è che in detto atto si fa riferimento ad un'immissione in possesso avvenuta nel settembre 2003, dunque in epoca successiva (di circa 6 anni) rispetto alla data di interesse in questa sede, tuttavia, proprio per via della scarsa oscillazione del mercato dei terreni agricoli, in mancanza di concreti elementi che portino a ritenere che, diversamente, nel lasso temporale dal 1997 al 2003 vi sia stata una rilevante oscillazione dei valori degli stessi, la stima operata in detta relazione può bene essere presa come elemento di comparazione, in particolare quella riguardante il terreno agricolo (e non
9 anche il fabbricato rurale, che esula dalla valutazione di interesse in questa sede), fermo restando quanto si dirà più avanti in ordine al valore unitario (unico) che si ritiene di dovere attribuire, in definitiva, all'intero fondo del ggetto dell'occupazione per cui è causa. Pt_1
Fermo quanto si è detto sin qui, non può tacersi in ogni caso, in merito alle operazioni di devalutazione effettuate dall' rispetto ai prezzi di comparazione Controparte_4 utilizzati dal C. t. u. dr. così da adeguarli all'annualità 1997 (di specifico riferimento nel Per_2
presente caso), come illustrate alle pagg. 9 e 10 della comparsa conclusionale, che secondo costante insegnamento della Suprema Corte, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio ovvero del risarcimento del danno da occupazione senta titolo, qualora la valutazione sia fatta con riferimento ad un momento diverso dalla data di esproprio (o di irreversibile trasformazione), non può utilmente riportarsi il dato monetario a ritroso fino alla data dell'esproprio, devalutandolo mediante l'uso delle tabelle ISTAT, in quanto queste ultime riflettono le variazioni dei prezzi al consumo ma non tengono conto delle quotazioni di mercato degli immobili, per cui l'andamento del mercato immobiliare richiede un'indagine specifica nel settore;
esso, infatti, risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, e di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta (ex multis v. Cass. civ. nn. 15412/2019; 18556/2015; 12213/2012;
17462/2011).
Non convincenti sono inoltre i rilievi di parte convenuta in riassunzione secondo cui le caratteristiche che il C. t. u. ha assegnato a ciascun appezzamento di terreno non corrisponderebbero a quelle effettivamente ad essi appartenute all'epoca della stima (1997), tale che dovrebbero essere riviste alla luce del diverso “punteggio di merito” riportato nella tabella a pag. 10 della comparsa conclusionale dell' CP_4
A fondamento di tale rilievo critico si assume testualmente che “dall'esame delle precedenti perizie acquisite al processo, risulta che le aree in argomento erano impervie ed ubicate <<in una zona priva di servizi>>”, richiamandosi all'uopo la pag. 4 dei rilievi tecnici del 3 aprile 2002 a firma dell'ing. . Persona_5
Trattasi, all'evidenza, di una critica estremamente generica, a fronte invece della puntuale descrizione delle caratteristiche morfologiche intrinseche ed estrinseche di ogni appezzamento di terreno effettuata dal C. t. u. nella propria relazione, (critica) che non contiene, in realtà, alcun dato concreto atto a inficiare la dettagliata valutazione di quest'ultimo: l' invero, non solo non CP_4 specifica a quali “perizie acquisite al processo” si riferisca esattamente, ma nemmeno riversa in atti il documento contenente i suddetti “rilievi tecnici” del 3 aprile 2002 a firma dell'ing. Per_2
10 , che non è stato rinvenuto nell'intero fascicolo processuale a disposizione di questo Per_5
Collegio.
Parimenti destituita di fondamento è l'ulteriore critica secondo la quale la metodologia utilizzata dal
C. t. u. nel procedimento di stima non sarebbe in linea con i “consueti principi di estimo” siccome mancante della necessaria elaborazione dei dati raccolti attraverso operazioni logiche, matematiche e statistiche da cui scaturisce il valore di mercato da accertare.
Ad avviso dell' il procedimento di stima maggiormente utilizzato nella pratica CP_4 professionale e particolarmente indicato nel caso di specie, stante l'assenza di campioni omogenei di immobili, sarebbe quello diretto multiparametrico, che include l'analisi attraverso l'adozione di vari coefficienti (punti di merito) relativamente ad ogni parametro considerato (per la cui descrizione dettagliata si rimanda qui, per brevità, alle pag. 11-14 della comparsa conclusionale).
Adottando tale procedimento, la stima complessiva del fondo ammonterebbe, secondo la deducente,
a € 431.955,11 oppure a € 352.045,55 se si considera superficie effettivamente occupata dall' uella, inferiore, di mq. 24.187,89. CP_4
Sostiene, infatti, la difesa della convenuta in riassunzione che una parte del fondo del ggetto Pt_1 dell'iniziale occupazione formale da parte dell' (di cui al verbale di consistenza del 19 agosto CP_7
1996) sarebbe stata occupata in data 19 agosto 1997 dal di per la realizzazione dei CP_6 CP_1
lavori del lotto III degli svincoli autostradali Giostra - Annunziata, per un'estensione complessiva di mq. 5.166,11, cosicché l'area oggetto della presente occupazione da parte dell' si sarebbe CP_7
ridotta, di fatto, a mq. 24.187,89.
Ora, riguardo a quest'ultimo assunto, va detto anzitutto che esso, nei termini in cui è stato formulato dalla convenuta in riassunzione, è nuovo e come tale inammissibile, trattandosi il giudizio di rinvio, come è noto, di un giudizio dal carattere chiuso ex art. 394 c.p.c. nel quale è preclusa alle parti non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata (tra le tante da ultimo si veda in tal senso Cass. civ. n. 29879/2023).
Vero è, piuttosto, che, come si è detto più sopra, l' aveva Controparte_4 proposto appello incidentale evidenziando che parte dell'occupazione della particella n. 1152 (pari a mq. 1306) sarebbe stata da ascrivere al ma il Giudice di appello – si ribadisce - Controparte_6 ha respinto l'impugnazione incidentale e questo capo non è stato impugnato dall' Controparte_8
con il ricorso per cassazione, irretrattabile essendo divenuta, perciò, anche in conseguenza di siffatta statuizione, la questione riguardante l'effettiva estensione del fondo del oggetto di Pt_1 occupazione da parte dell' pari – va rimarcato – a complessivi mq. 29.354, secondo CP_4
l'accertamento compiuto dal primo Giudice, non più discutibile in questa sede per le ragioni anzidette.
11 Sul punto va disatteso, per lo stesso motivo, anche il rilievo fatto dal peraltro contenuto solo Pt_1
nella comparsa conclusionale - secondo il quale le superfici effettivamente occupate avrebbero un'estensione complessiva di mq. 29.754, essendo frutto di errore di calcolo la diversa indicazione di mq. 29.354 -, dato che, a tacere del fatto che nulla è detto a tal riguardo nell'atto di citazione in riassunzione, in ogni caso questa circostanza non ha formato oggetto di tempestiva contestazione in sede di appello nemmeno da parte del predetto interessato, fermo restando che il C. t. u. nominato nel presente grado ha affermato espressamente, confermando quanto già emerso dagli atti, che il totale delle superfici espropriate è “pari a mq. 29.354” (così testualmente a pag. 24 della relazione peritale).
È appena il caso di evidenziare, per di più, che nella prima relazione di c. t. u. a firma dell'arch.
si legge, a pag. 5, testualmente: “successivamente all'incontro del 21.11.02, avvenuto Persona_3 presso lo studio della scrivente, il sig. a dichiarato di accettare l'estensione della superficie Pt_1 occupata così come indicata nel decreto di occupazione (mq. 29.354)”, ad ulteriore conferma dell'infondatezza del rilievo effettuato dal in questa sede, peraltro per la prima volta in Pt_1
comparsa conclusionale, essendo come tale anche inammissibile.
Quanto, poi, alla critica di parte convenuta in riassunzione relativa al metodo di stima utilizzato dal
C. t. u., evidenzia la Corte che l'Ausiliario tecnico ha spiegato in maniera lineare e convincente la ragione per cui ha adottato il procedimento di stima sintetico-comparativa mono-parametrico, in luogo di quello multi-parametrico auspicato dal C. t. di parte dell' evidenziando che CP_4
quando si tratta, come nella specie, di valutare un fondo rustico si ricorre normalmente a questo metodo, il quale si caratterizza per essere il valore di mercato determinato attraverso un confronto con i prezzi pagati per terreni simili sulla base di un parametro comune, quale la superficie espressa in ha oppure in mq.
La stima così ottenuta potrà essere corretta, ove necessario, com'è stato fatto nel caso in esame, di un'entità stabilita dal tecnico nel caso in cui il bene da stimare presenti delle differenze rispetto ai fondi presi a confronto, differenze che costituiscono i “comodi positivi o negativi” (ad esempio applicando una percentuale di svalutazione nel caso in cui il terreno sia svantaggiato per giacitura, esposizione e/o quant'altro).
Le fasi della stima mono-parametrica, dunque, sono diverse e prevedono progressivamente: a) la descrizione del fondo;
b) la ricerca e l'analisi dei prezzi recenti e realmente pagati per fondi simili, da descrivere succintamente;
c) la determinazione del valore ordinario sulla base del parametro di confronto, che potrà essere corretto in presenza di “comodi positivi o negativi”; d) la determinazione del valore reale, apportando le eventuali aggiunte o detrazioni rispetto a quello ordinario.
Queste fasi risultano tutte percorse e adeguatamente illustrate dal C. t. u. nella sua relazione peritale.
12 La difesa dell' ostiene che il metodo multiparametrico sarebbe più utile ed efficace CP_4
ai fini di determinare la stima del fondo, nonché maggiormente indicato nella specie per via dell'assenza di campioni omogenei di immobili, e che il procedimento seguito dal C. t. u. lo avrebbe condotto ad attribuire ad ogni fondo un valore unitario forfettario, senza possibilità di desumerne la provenienza da alcun calcolo o procedimento analitico.
In realtà questa doglianza è apodittica, non comprendendosi le ragioni effettive per le quali bisognerebbe preferire nel caso concreto il metodo multi-parametrico a quello mono-parametrico, considerato che, contrariamente a quanto dedotto dall' non risulta effettivamente che CP_4
siano mancati campioni di immobili omogenei o simili a quello da stimare, ma anzi è emerso il contrario dalla disamina del C. t. u. secondo quanto si è più diffusamente esposto sopra;
costui, inoltre, ha ben spiegato che quando occorre valutare fondi rustici, quale quello in esame, il metodo di stima mono-parametrico è quello maggiormente utilizzato nella prassi.
Ad avviso della Corte non sussistono, in virtù di quanto si è appena detto, ragioni plausibili per discostarsi da tale modus procedendi.
Quanto poi alla dedotta assenza di calcoli analitici, è appena il caso di notare che il C. t. u. ha distinto l'ipotesi in cui il valore ordinario unitario del bene (ottenuto dalla sommatoria dei prezzi di mercato di fondi simili e la sommatoria delle relative superfici) debba essere corretto di una entità stabilita dal perito – e ciò accade in presenza di differenze tra il fondo da stimare e quelli presi a confronto tali da non potere essere considerate in altro modo – da quella in cui, invece, le differenze tra i beni sono momentanee e quantificabili individualmente, tali che il correttivo al valore unitario ordinario potrà essere apportato attraverso proporzionali aggiunte allo stesso o detrazioni dallo stesso, senza seguire una percentuale specifica, in modo da ottenerne così il valore reale.
Quest'ultimo criterio è stato quello seguito dall'Ausiliario tecnico nel suo elaborato, dal quale emerge chiaramente che, come da lui spiegato, partendo dai valori attribuiti ai beni utilizzati come comparazione da agenti immobiliari e/o sentenze e/o atti amministrativi (come sopra) e tenendo conto dei parametri identificativi delle caratteristiche morfologiche, di ubicazione, accesso e colturale, nonché degli altri connotati intrinseci ed estrinseci evidenziati alle pagg. 10-13 della relazione riguardanti ogni singolo appezzamento costituente parte del fondo da stimare, confrontato di volta in volta con i dati di comparazione suddetti, ha apportato i dovuti aumenti oppure le detrazioni necessarie rispetto ai valori rilevati, a seconda delle differenze riscontrate, ottenendo così il valore reale di ogni singola particella.
Siffatto procedimento appare lineare e adeguatamente esplicato, nonché confacente alla stima dei fondi rustici, tale che non vi è ragione di seguire la più complessa metodologia “moltiplicativa” illustrata dalla parte convenuta, della cui maggiore precisione non vi è riscontro effettivo, stante il
13 difetto di prova della scientificità o, comunque, dell'oggettiva esattezza dei coefficienti posti alla base della formula matematica riportata alla pag. 11 della comparsa conclusionale dell'Ateneo.
Priva di pregio, per quanto suggestiva, è poi la critica con cui l' ha evidenziato che CP_4
dal punto di vista concettuale la conclusione a cui è pervenuto il C. t. u. sarebbe manifestamente errata in quanto il valore finale da lui attribuito ai terreni in questione – pari a € 1.371.624,85 – è risultato di gran lunga maggiore di quello liquidato dal Tribunale di Messina, che pure ha riguardato terreni valutati (allora) come edificabili, essendo notorio che i terreni edificabili hanno una valore superiore rispetto a quelli agricoli.
Sul punto, premesso che nemmeno risulta che il valore finale indicato nella c. t. u. sia quello di €
1.371.624,85 (di cui parla la difesa dell' , ma semmai € 1.113.499,85 (come detto CP_4 sopra), è appena il caso di rilevare che, contrariamente a quanto asserito dall' , la CP_7 quantificazione fatta dal Tribunale (€ 836.589,00) non si è basata sic et simpliciter sulla stima del terreno valutato quale area edificabile, ma il decidente, muovendo da tale qualificazione del fondo, ha operato una riduzione in via equitativa del valore unitario del bene in proporzione al limite di edificabilità pari al 30%. Valore unitario che il C. t. u. aveva stabilito in € 95,00/mq., cifra evidentemente di gran lunga maggiore rispetto a quelle fissate in questa sede dal C. t. u. per ciascun appezzamento, che vanno da un minimo di € 12,00 ad un massimo di € 51,65, sempre evidentemente inferiori all'importo di € 95/mq.
Con la conseguenza che nessun errore concettuale è oggettivamente ravvisabile nella stima fatta dal
C. t. u. nel presente grado.
La contestazione relativa al richiamo del valore agricolo medio contenuto nella relazione peritale sub lett. a) non ha ragione di essere in quanto, come bene ha spiegato il C. t. u., esso è stato fatto solo a fini descrittivi, senza alcuna valenza estimativa, essendosi la stima basata correttamente sul valore di mercato del fondo (in ottemperanza al quesito peritale della Corte).
Sull'estensione del terreno complessivamente occupato dall' si è già detto che CP_4 irretrattabile è la relativa questione, in quanto, a fronte dell'espressa indicazione contenuta nella sentenza di primo grado - secondo cui il terreno di fatto occupato per i lavori di che trattasi è complessivamente esteso mq. 29.354, secondo gli accertamenti compiuti dal C. t. u. (così alle pagg.
4/5 della parte motiva della pronuncia di primo grado) –, l' veva proposto un preciso CP_4
motivo di appello incidentale (evidenziando, in particolare, che – si ripete - una porzione della particella n. 1152, pari a mq. 1.306,66, sarebbe stata occupata dal e non già Controparte_6 dall' ) che, come detto in alto, è stato rigettato dalla Corte di appello adita e, sul punto, non è CP_7 stato proposto ricorso per cassazione, essendo perciò l'accertamento in fatto, quale antecedente
14 logico-giuridico del calcolo del risarcimento del danno, divenuto non piò contestabile in questa sede di rinvio.
Disattesi così i rilievi di parte convenuta avverso l'accertamento del C. t. u. dr. , Persona_2
ritiene la Corte che, pur nella riconosciuta correttezza del procedimento e della metodologia valutativa utilizzati dall'Ausiliario tecnico, nondimeno la parcellizzazione del fondo da lui operata al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di ciascun appezzamento di terreno, se è stata utile per quantificare il valore unitario di ogni particella, non possa essere mantenuta ferma per quantificare la posta risarcitoria oggetto della presente disputa, in quanto il valore di mercato del bene, che costituisce, in realtà, nel caso in esame, un parametro cui commisurare il ristoro dovuto al v. Pt_1
Cass. civ. n. 29992/2018), è opportuno, per ragioni di equità e di sintesi, che venga rapportato al terreno nella sua consistenza unitaria, trattandosi di fondo materialmente unico e indiviso ed essendo il prezzo commerciale determinato dal valore intrinseco dell'immobile nel suo complesso, come anche giustamente rilevato dal C. t. di parte attrice.
A tal fine, onde ottenere un unico valore, reputa congruo la Corte fare riferimento alla media dei valori unitari stimati dal C. t. u. (di cui alla tabella, pagg. 23/24 della relazione peritale) – pari a €
350,30 - divisa per il numero delle particelle stimate – pari a 10 -, ottenendosi così il valore unitario
(medio) di € 35,00, che, del resto, corrisponde pressappoco al valore di vecchie £ 70.000 al mq. indicato dalla stessa nel documento intitolato “calcolo delle indennità di CP_4 espropriazione” allegato alla prima relazione di c. t. u. depositata in data 1° febbraio 2003 nel giudizio di primo grado.
Questo valore unitario, moltiplicato per l'estensione complessiva del terreno occupato – pari, come si è detto, a mq. 29.354 – dà come risultato il valore di mercato del bene considerato nel suo complesso, cui parametrare il risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo de qua, che ammonta, perciò, in totale, a € 1.027.390 (€ 35 x 29.354 mq.).
Alla liquidazione di tale somma, maggiore rispetto a quella di € 836.589,00 determinata dal Tribunale di Messina allo stesso titolo, non osta il divieto cd. di “reformatio in peius” in quanto, pur trattandosi qui di rinvio cd. “prosecutorio” – che si caratterizza per il fatto che il Giudice di legittimità è entrato nel merito della contesa, indicando la natura agricola del bene oggetto di valutazione a fini risarcitori
-, tuttavia il veva proposto appello principale proprio sul quantum debeatur a fini risarcitori, Pt_1
cosicché la questione della quantificazione del danno da risarcire è da considerarsi sub iudice anche per l'iniziativa impugnatoria del predetto, oltre che per quella dell'Ateneo, nulla ostando perciò, in questo peculiare contesto, ad una pronuncia favorevole al tesso (appellante principale proprio Pt_1
in punto di quantum debeatur).
15 Vale in diritto ricordare che, secondo l'insegnamento consolidato del Giudice nomofilattico, anche nel giudizio di rinvio è predicabile il divieto di reformatio in peius il quale, pur se, a differenza che nel sistema penale, non è positivizzato nel processo civile, nondimeno la sua operatività si fa comunemente derivare dal principio dispositivo, in base al quale spetta alla parte determinare l'oggetto del giudizio.
In questa prospettiva la Suprema Corte, con riferimento al giudizio di appello, ripetutamente ha affermato che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice del gravame non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata.
Nel giudizio di rinvio la “reformatio in peius” è ostacolata dalla sua natura di giudizio “chiuso” ex art. 394 c. p. c., affermandosi, nella giurisprudenza del Giudice di legittimità, che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo “chiuso”, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione.
Tale che in detto giudizio non possono essere né proposti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Queste essendo le coordinate specifiche entro cui muoversi, in casi simili, per la determinazione dei poteri del giudice di rinvio, i quali, in ragione del carattere dispositivo dell'impugnazione, vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, rileva la Corte che nel caso concreto sulla questione del “quantum” risarcitorio determinato dal Tribunale – si ripete – il Pt_1
aveva formulato apposito gravame (segnatamente appello principale), dolendosi, oltre al resto, proprio del carattere irrisorio del prezzo stabilito dal primo Giudice in € 28,50 al mq., tale che non potrebbe a ragione parlarsi di giudicato interno formatosi su questa valutazione del primo Giudice, laddove, in realtà, l'esistenza di un preciso motivo di appello del vverso la quantificazione Pt_1
del risarcimento consente a questo Giudice di rinvio di pronunciarsi in senso favorevole al predetto, se è vero, come si è testé riportato, che sono i motivi di impugnazione formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata che valgono a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (tra le tante si vedano Cass. civ. nn.
25877/2020; 21504/2020; 23035/2011; 1823/2005; 10996/2003; 7974/2002; 4087/2001;
7579/2000; 465/1999; 3557/1994).
Ciò posto, sulla somma di € 1.027.390 (come sopra determinata) sono dovuti gli interessi compensativi a partire dalla data dello spossessamento – secondo quanto stabilito univocamente dalla
16 Suprema Corte - e nella misura del 2%, divenuta irretrattabile in quanto la sentenza del Tribunale sul punto non è stata impugnata, inammissibile essendo perciò la domanda del formulata Pt_1
oltretutto in sede di comparsa conclusionale nel presente giudizio di rinvio, volta ad ottenere che gli interessi compensativi siano determinati in misura non inferiore al 4 o 5%.
Gli interessi anzidetti sono dovuti sulla somma devalutata alla data dello spossessamento e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT sino alla presente pronuncia, secondo i principi stabiliti dal Tribunale, divenuti anch'essi irretrattabili in punto di rivalutazione, siccome non impugnati in parte qua.
Rimane fermo, poi, quanto stabilito dal primo Giudice anche in ordine all'an ed al quantum del risarcimento del danno per la distruzione dell'intero impianto di irrigazione del terreno residuo e per l'eliminazione di un comodo accesso dalla via pubblica alla parte residua del fondo del per Pt_1
le ragioni più in alto esposte.
Non si può far luogo ad alcuna restituzione di somme – pure richiesta da parte convenuta in riassunzione – non essendovi alcun esubero del quantum debeatur determinato come sopra, complessivamente considerato, rispetto alla somma versata dall' er sorte capitale ed CP_4 accessori (€ 1.091.996,00), né, stante la soccombenza di quest'ultima, vi sono ragioni per rimborsare in suo favore, in tutto o in parte, il costo di registrazione della sentenza di primo grado.
Sulla regolamentazione delle spese di lite va detto che, avendo la pronuncia di annullamento con rinvio disposto che questa Corte provvedesse anche su quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente, in punto di diritto, il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (ex multis Cass.
Civ. nn. 37220/2021; 15506/2018; 11490/2004; 9783/2003; 14075/2002), nonché l'insegnamento pacifico per cui il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass.
Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005; 9783/2003; 9690/2003; 14075/2002; 293/1978).
17 In applicazione di tali regole al caso concreto, va detto che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta a provvedere sulle spese del giudizio di primo grado e di quelle delle impugnazioni (ossia appello e ricorso per cassazione), oltre che a quelle del presente giudizio, considerata la parziale riforma della pronuncia del Tribunale, e, nel fare ciò, deve tenere conto dell'esito complessivo e finale della lite, compreso il presente giudizio di rinvio (fase rescissoria), senza distinguere tra le singole fasi giudiziali, come esposto da ultimo.
In questa prospettiva, reputa la Corte che, per il principio della soccombenza, l' Controparte_4
, prevalentemente perdente nella sostanza, seppure abbia visto riconosciuta in
[...]
sede di legittimità la doglianza in merito alla natura agricola del fondo, deve essere condannata al rimborso delle spese in favore di controparte.
Tanto stabilito, la liquidazione deve effettuarsi (per i gradi e fasi anzidetti) in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 qui applicabile ratione temporis, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale
“in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass.
Civ. n. 31884/2018).
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto dello scaglione commisurato al valore del diritto complessivamente accertato (da € 1.000.001 a € 2.000.000) e adottando i parametri tariffari prossimi ai minimi in considerazione dell'entità delle questioni trattate, abbastanza semplici in punto di fatto e di diritto, e del relativo rilievo delle prestazioni defensionali rese, può liquidarsi la somma di €
18.977,00 a titolo di onorario, di cui € 2.995,00 per la fase di studio, € 1.976,00 per la fase introduttiva,
€ 8.797,00 per la fase istruttoria e € 5.209,00 per la fase decisionale;
per il giudizio di appello, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri tariffari di cui sopra, si liquida, a titolo di onorario, la complessiva somma di € 17.002,00, di cui € 3.709,00 per la fase di studio della controversia, €
18 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass.
Civ. 29857/2023) e € 6.167,00 per la fase decisionale;
per il giudizio di legittimità, avuto riguardo agli stessi parametri anzidetti, si liquida la somma di € 9.104,00 a titolo di onorario, di cui € 4.192,00 per la fase di studio, € 2.755,00 per la fase introduttiva e € 2.157,00 per la fase decisionale.
Per il giudizio di rinvio, sempre secondo gli stessi criteri e parametri suddetti, va liquidata la complessiva somma di € 17.002,00, di cui € 3.709,00 per la fase di studio della controversia, €
2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase istruttoria (stante la disposta c. t. u.) e €
6.167,00 per la fase decisionale.
Ad esse si aggiungono, per tutti i gradi e giudizi (compreso il presente), il rispettivo rimborso del c.
u. e delle altre spese vive documentate in atti, oltre che il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
I costi delle c. t. u. espletate in primo grado e di quella espletata nel presente giudizio, come liquidate rispettivamente in atti, si reputa equo porli a carico di entrambe le parti in ragione della metà per ciascuna, dovendosi ricordare il consolidato principio della Suprema Corte secondo il quale la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (da ultimo così Cass. civ. nn. 11068/2020;
17739/2016).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio adito da con atto notificato il 16 dicembre 2021 nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del Rettore pro tempore, a seguito dell'annullamento da parte Controparte_4 della Corte di Cassazione (con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza n. 495/2014 di questa
Corte di Appello – prima sezione civile emessa in data 23 giugno 2014 ( proc. n. 517/2008), così provvede:
• in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina n. 179/2008 del 22 gennaio 2008, ridetermina in complessivi € 1.027.390 la somma dovuta dall' , in Controparte_4 persona del Rettore p. t., al titolo di risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo Pt_1
del fondo oggetto di causa, con gli interessi compensativi nella misura del 2% da calcolare su detta
19 somma, devalutata al momento dello spossessamento e poi via via annualmente rivalutata secondo indici ISTAT sino alla data della presente pronuncia (fermo restando il risarcimento del danno per la distruzione dell'intero impianto di irrigazione del terreno residuo, pari a € 5.000,00, e per l'eliminazione di un comodo accesso dalla via pubblica alla parte residua del fondo del Pt_1 pari a € 46.039,05, statuito dal Tribunale con pronuncia confermata dalla Corte di appello e non cassata, in parte qua, dalla Suprema Corte);
• rigetta le domande restitutorie della convenuta in riassunzione;
• condanna l' , in persona del Rettore p. t., al rimborso Controparte_4 delle spese dell'intero giudizio in favore di controparte, liquidate a titolo di onorario, per il primo grado in € 18.977,00; per il giudizio di appello in € 17.002,00, per il giudizio di legittimità in €
9.104,00 e per il giudizio di rinvio in € 17.002,00 (come in parte motiva rispettivamente ripartiti), oltre, per tutti i gradi e giudizi (compreso il presente), al rispettivo rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a CPA
e IVA (ove dovuta);
• pone le spese delle c. t. u. espletate in primo grado e di quella espletata nel presente giudizio, come liquidate rispettivamente in atti, a carico di entrambe le parti in ragione della metà per ciascuna.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
20
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza emessa da questa Corte di appello – prima sezione civile, in diversa composizione, n. 495/2014 del 23 giugno 2014, iscritto al n. 903/2021 R.
G., promosso da nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Calderonio (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione,
ATTORE in riassunzione contro
, in persona del Rettore pro tempore, c. f.: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (con PEC indicata), presso CP_1
i cui uffici, via dei Mille is.221, è ope legis domiciliata,
CONVENUTA in riassunzione
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Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza emessa da questa Corte di appello – prima sezione civile, in diversa composizione, n. 495/2014 del 23 giugno 2014 - disposto dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 25821/2021 del 23 settembre 2021, in materia di risarcimento danni da occupazione senza titolo.
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CONCLUSIONI delle PARTI
1 Per l'attore in riassunzione: “si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto già richiesto, dedotto, rilevato ed eccepito negli atti del giudizio. Si ribadisce di non accettare il contraddittorio sulle domande formulate dall' alla restituzione delle somme già pagate dal detto ente a CP_1
qualsiasi titolo, con interessi e rivalutazione, come già precisato nelle note di trattazione scritta del
5.4.2022. Si reitera la richiesta, già formulata nel corso del giudizio, a che il terreno in oggetto venga valutato, quale terreno non edificabile, tenendo in considerazione l'effettivo valore di mercato del bene, ivi compresa la possibilità che lo stesso sia suscettibile di sfruttamento per fini ulteriori e diversi da quello attinente alla semplice coltivazione del terreno, conformemente al principio espresso dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite con la sentenza 15.3.2020 n. 7454 e della Corte
Costituzionale, Sent. 181/2011, da cui codesta Corte non può prescindere. Si chiede che l' CP_1 venga condannata a risarcire all'attore il danno tutto derivante dalla occupazione usurpativa dell'area di proprietà sita in Cda. di cui al Parte_1 CP_2 CP_3 presente giudizio, oltre rivalutazione ed interessi dal momento della commissione dell'illecito; venga condannata al pagamento del risarcimento del danno rappresentato dalla distruzione dell'intero impianto di condotte per l'irrigazione del terreno residuo;
venga condannata al risarcimento del danno rappresentato dalla eliminazione di un comodo accesso dalla via pubblica alla residua parte del fondo, con rivalutazione ed interessi dal momento dell'illecito al soddisfo. Chiede comunque che venga tenuta in considerazione la maggior valutazione del terreno agricolo derivante dai rilievi formulati dal CTP dott. , modificando in tal senso la valutazione effettuata dal CTU. Per_1
Condannare l' al pagamento delle spese e compensi di tutti i gradi del giudizio”. CP_1
Per la convenuta in riassunzione: “si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto eccepito
e chiesto nei propri atti difensivi e si chiede che l'adita Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, Voglia accogliere le conclusioni già formulate”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16 dicembre 2021 ha riassunto nei Parte_1 confronti dell' , in persona del Rettore pro tempore, il Controparte_4 giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione (con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza n. 495/2014 di questa Corte di Appello – prima sezione civile emessa in data 23 giugno 2014.
Con essa sono stati rigettati sia l'appello principale proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 179/2008 del 22 gennaio 2008, sia quello incidentale proposto dall' , con compensazione delle spese Controparte_4 in ragione della metà e condanna dell' l rimborso della restante quota, liquidata come CP_4
in dispositivo.
2 Il Tribunale di Messina – va detto – aveva condannato l'Ente convenuto a pagare in favore del Pt_1 la complessiva somma di € 887.625,05, attualizzata al momento della pronuncia, a titolo di risarcimento dei danni, di cui € 836.589 per l'occupazione “usurpativa” di un'area di mq. 29.354, €
5.000 per la distruzione dell'intero impianto di condotte per l'irrigazione del terreno residuo e €
46.039,05 per l'eliminazione (in relazione al terreno residuo, rimasto in proprietà dell'attore) di un comodo accesso dalla via pubblica alla predetta porzione residua, oltre interessi legali al tasso del
2%, da calcolare sulle somme anzidette, devalutate al momento della domanda e quindi via via rivalutate, mese per mese, dalla data della domanda.
Proposto ricorso per cassazione da parte di affidato a quattro motivi, cui ha Parte_1 resistito l' con controricorso, proponendo anche ricorso Controparte_4
incidentale affidato a tre motivi, la Suprema Corte ha accolto quest'ultimo, esaminati congiuntamente i relativi tre motivi, dichiarando assorbito il ricorso principale, ed ha, per l'effetto, cassato la pronuncia impugnata rinviando a questa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
L'attore in riassunzione, premessa nell'atto introduttivo una sintetica ricostruzione della vicenda processuale, ha chiesto che si applicasse il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e, ritenuta l'esistenza di occupazione “usurpativa” dell'area di sua proprietà sita in Ctr. CP_1 CP_2
CP_
estesa mq. 29.353, destinata all' , si condannasse CP_3 Controparte_5
l' a risarcire il danno nella misura da determinarsi in base alla Controparte_4
valutazione di mercato del terreno quale non edificabile, disponendo, se del caso c. t. u..
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 11 marzo 2022 si è costituita l' , in persona del Rettore pro tempore, chiedendo che, in Controparte_4 applicazione del principio fissato dalla Suprema Corte e in accoglimento dell'appello incidentale proposto avverso la sentenza n. 179/2008 del Tribunale di Messina, fosse rideterminata la somma dovuta a titolo di risarcimento, rapportandola alla reale estensione e qualità del terreno;
ha chiesto, altresì, che fossero rigettate tutte le domande avanzate dal ell'atto di citazione in riassunzione Pt_1
e che costui fosse condannato all'immediata restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza anzidetta, ammontanti a € 1.091.996, che sono state corrisposte a titolo di sorte capitale e accessori, e € 31.160,31, a titolo di rimborso dell'imposta di registrazione della sentenza;
in subordine, ha domandato la condanna del lla restituzione delle somme percepite in misura Pt_1
superiore rispetto a quelle quantificate nel presente giudizio, con gli interessi e la rivalutazione dalla data di percezione delle stesse al rimborso effettivo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di legittimità e della presente fase di rinvio.
3 Con ordinanza riservata del 31 marzo 2023 la Corte ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, espletata la quale (da parte del dr. agronomo nominato in sostituzione della dr.ssa Persona_2
, che ha declinato l'incarico), all'udienza del 24 giugno 2024 (fissata per la precisazione Persona_3
delle conclusioni), svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Con la pronuncia rescindente a qua la Suprema Corte, come si è accennato sopra, ha accolto il ricorso incidentale proposto dall' , assorbito quello principale di Controparte_4
, censurando la statuizione della Corte di appello per avere fatto propria la valutazione Parte_1 del fondo oggetto dell'occupazione per cui è causa stimata dal C. t. u. (nominato in primo grado) tenendo conto di qualsiasi elemento, tra cui l'edificabilità dell'area.
Ha evidenziato sul punto che, però, il terreno in questione risultava destinato a fini pubblicistici – edilizia scolastica (scuole, gerontocomi, residenze collettive), essendo ubicato in una zona destinata a soddisfare esigenze di realizzazione dell'interesse pubblico, tale che non avrebbe potuto essere valutato come edificabile, ma liquidato secondo il valore agricolo di mercato (l'aggettivo “medio” vergato dopo la parola “agricolo” risulta in sentenza posto tra parentesi, a mo' di incarcerazione).
In questa prospettiva la Suprema Corte ha affermato testualmente, dunque, che la sentenza impugnata ha “errato nel dare atto della natura edificabile del terreno, attenendosi, nella valutazione del valore venale del bene, a quanto stabilito dal C. t. u.” (così testualmente la Suprema Corte a pag. 4 della sentenza), aggiungendo che “così facendo la Corte ha trascurato di considerare che il terreno deve essere considerato agricolo e liquidato di fatto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in base al valore agricolo commisurato al valore di mercato del bene con riferimento al momento in cui la trasformazione fisica ha determinato la perdita del diritto dominicale, con gli interessi compensativi per il periodo precedente, a partire dalla data dello spossessamento”.
Ha conseguentemente cassato la decisione impugnata, rinviando a questa Corte (in diversa composizione) per il prosieguo e anche per provvedere alla liquidazione delle spese.
La contesa permane essenzialmente in ordine alla quantificazione del danno conseguente all'occupazione senza titolo del fondo di proprietà di sopra indicato, essendo divenuti Parte_1
irretrattabili, alla luce della statuizione della Suprema Corte e delle pregresse vicende processuali, sia la qualificazione data all'occupazione da parte del Tribunale di Messina, alla stregua di occupazione “usurpativa”, sia la questione dell'estensione del fondo di proprietà attorea interessata dall'occupazione (pari a 29.354 mq.), sia anche l'an ed il quantum del risarcimento dovuto al Pt_1
4 per il danno consistito nella distruzione dell'impianto di irrigazione del fondo residuo (pari a € 5.000), nonché di quello rappresentato dall'eliminazione di un comodo accesso dalla via pubblica alla residua parte del fondo dell'attore, pari a € 46.039,05.
Ed invero il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 179/2008 citata, ha statuito espressamente – per quanto qui di specifico interesse – che:
a) dagli accertamenti compiuti dal C. t. u., il terreno di proprietà dell'attore, di fatto occupato per il completamento dei lavori di costruzione di una cittadella dello sport, è complessivamente esteso mq. 29.354 (quale parte di un più ampio terreno del steso in tutto mq. 61.660); Pt_1
b) a seguito dell'esecuzione dei predetti lavori, la porzione di terreno in questione è risultata irreversibilmente trasformata;
c) l'occupazione non può ritenersi assistita da valida dichiarazione di pubblica utilità idonea a ricondurla nell'orbita delle fattispecie espropriative per causa di pubblica utilità. Ciò in quanto in nessuno degli atti amministrativi che hanno preceduto l'attività di materiale immissione in possesso è stata presente la fissazione dei termini, iniziale e finale, di esecuzione dei lavori;
d) essa è pertanto da considerare di natura “usurpativa”, siccome illegittima ab origine e non collegabile in alcun modo all'esercizio di una potestà amministrativa, né al perseguimento di finalità pubbliche tipiche della procedura espropriativa (si vedano in particolare le pagg. 8 e 9 della parte motiva della sentenza di primo grado);
e) il risarcimento, quale sanzione rapportata ad un comune fatto illecito generatore di danno, deve commisurarsi, in funzione di integrale reintegrazione della perdita subita, al pieno ed effettivo valore venale o di mercato del bene, con riferimento al momento di consumazione dell'illecito
(così nell'ultima parte della pag. 9 della sentenza stessa);
f) vanno risarciti gli ulteriori danni dedotti, nei limiti di quanto accertato dal Consulente, e cioè €
5.000,00, importo stimato dal C. t. u. per la distruzione dell'intero impianto di condotte per l'irrigazione del terreno residuo, e € 46.039,05 (pari al 5% dell'importo unitario del valore del bene) per l'eliminazione di un comodo accesso dalla via pubblica alla parte residua del fondo attoreo, pacificamente derivato dall'“occupazione usurpativa”, che ha reso più disagevole l'accesso a detta porzione, costituendo motivo di diminuzione della sua appetibilità commerciale
(v. pagg. 12 e 13 della sentenza di primo grado).
Tutti e ciascuno dei predetti profili in fatto e in diritto sono irretrattabili in questa sede in quanto, in sede di appello, il si è doluto essenzialmente della determinazione del quantum del Pt_1 risarcimento per l'occupazione del fondo, anche e soprattutto con riferimento al criterio equitativo di determinazione del valore dell'area, denunciando il carattere irrisorio del prezzo unitario del bene stabilito in € 28,50 al mq., ed ha contestato altresì il tasso degli interessi applicati (pari al 2%, secondo
5 la quantificazione fattane dal Giudice di prime cure), nonché l'ammontare della somma liquidata a titolo risarcitorio per il danno dovuto all'eliminazione del comodo accesso alla parte residua di cui si
è detto sopra.
L , a sua volta, ha proposto appello incidentale, con il Controparte_4 quale ha rilevato, in primis, la natura agricola dell'area occupata, oltre ad essersi doluta del quantum di liquidazione del danno da distruzione dell'impianto irriguo e dell'an del danno da eliminazione di comodo accesso alla parte residua del fondo (a suo dire insussistente); ha poi osservato che, della particella n. 1.152, una porzione pari a 1.306,66 era stata occupata dal (dovendosi Controparte_6
perciò scomputare dal calcolo dell'estensione del fondo oggetto dell'occupazione per cui è causa).
La Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 495/2014 del 23 giugno 2014, ha rigettato entrambi gli appelli, ma, in sede di ricorso per cassazione, il ha impugnato solo il quantum del Pt_1 risarcimento per l'occupazione del proprio fondo, ribadendo le critiche relative all'“arbitraria decurtazione” del valore di mercato del bene (accertato dal C. t. u. a € 95,00) con le relative conseguenze ai fini della determinazione dell'importo liquidato, nonché la mancata rivalutazione di esso al momento di emissione della sentenza;
a sua volta l' a impugnato, col ricorso CP_4
incidentale, la valutazione del fondo occupato effettuata in prime cure (e confermata in appello) sulla base della sua qualificazione come terreno edificabile, trattandosi invece di terreno agricolo
(impugnazione – come detto in premessa – accolta dalla Suprema Corte).
Non risultano, dunque, più riproposte davanti alla Corte di cassazione le rispettive altre ragioni di critiche mosse dalle due parti avverso la sentenza del Tribunale e respinte dal Giudice di appello, e segnatamente – quanto al quella relativa all'ammontare del tasso di interesse ed al quantum Pt_1 del risarcimento per l'eliminazione del comodo accesso alla parte residua del fondo e, quanto all' le critiche riguardanti la quantificazione del danno da distruzione dell'impianto CP_4 irriguo e l'an del danno da eliminazione di un comodo accesso alla parte residua del fondo, nonché la questione della porzione della particella n. 1.152, pari a 1.306,66, da scomputare dal calcolo dell'estensione del fondo oggetto della presente occupazione, in quanto occupata già dal Comune di
CP_1
Tutte queste questioni, perciò, non formano più oggetto di contesa, essendo divenute indiscutibili alla stessa stregua di quelle sopra riportate sub a), b), c), d), e), f), al netto, però, della nuova determinazione del quantum risarcitorio per l'occupazione “usurpativa”, da rideterminare alla luce e secondo il criterio di cui al dictum della sentenza a qua della Corte di cassazione.
Tanto premesso e venendo al merito rescissorio, si è detto in alto che, in esecuzione del dictum della
Suprema Corte, è stata disposta ed espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio con lo scopo preciso
6 di accertare il valore agricolo del fondo oggetto dell'occupazione de qua commisurato al valore di mercato che il bene aveva al momento della sua irreversibile trasformazione fisica, che – come stabilito dalla Corte di legittimità – ha comportato la perdita del diritto dominicale.
Nel mandato peritale si è anche indicato il criterio da seguire per accertare il suddetto valore di mercato, che è quello cd. “sintetico-comparativo” dettagliato nella su richiamata ordinanza del marzo
2023 (cui qui si rimanda per brevità): ciò in quanto, secondo l'insegnamento maggioritario della
Suprema Corte, siffatto metodo risponde meglio di ogni altro alla finalità di accertare il “giusto prezzo in una libera contrattazione di compravendita” poiché si basa sull'effettiva realtà del mercato per immobili di caratteristiche identiche o similari alla data di riferimento, venendone il valore desunto da dati economici concreti, a prescindere dalla sua condizione giuridica (in tal senso si vedano Cass. civ. n. 11196/2018; 2392/1990); esso è, peraltro, il più apprezzato e regolarmente applicato dalla giurisprudenza di questa Corte siccome si fonda su elementi certi di valutazione, riguardando solitamente contrattazioni avvenute per immobili con caratteristiche analoghe.
L'Ausiliario tecnico ha proceduto secondo le direttive di cui al mandato conferitogli, partendo dalla descrizione delle caratteristiche dei singoli appezzamenti di terreno che compongono l'intero fondo occupato dall' suddiviso in 10 particelle del foglio 99, e segnatamente le nn. 78 CP_4
(seminativo arborato), 79 (uliveto), 81 (vigneto), 97 (seminativo irriguo arborato), 99 (uliveto), 100
(uliveto), 1152 (seminativo irriguo arborato), 1153 (seminativo irriguo arborato), 1039 (seminativo irriguo arborato) e 1040 (seminativo irriguo arborato).
Ha utilizzato come comparazione tre elementi: 1) il valore riferito da agenti immobiliari operanti nella zona, per terreni simili a quello in oggetto, che, per il periodo 1995/2000, ammontava a circa €
20/25 al mq.; 2) due sentenze emesse nell'ambito del giudizio n. 910/2010, che si richiamano alla valutazione del C. t. u. dr. arch. , il quale ha quantificato in € 30,00 un appezzamento di terreno Per_4
limitrofo a quelli oggetto di causa, sito in località c.da Ciaramita, identificato CP_1 CP_3
in catasto allo stesso foglio 99, particella 1489 di mq 1.650,00, coltivato ad uliveto;
3) la relazione redatta dal Settore tecnico espropriazioni del Comune di in data 12 novembre 2003, che ha CP_1
valutato la particella 1362 (seminativo irriguo arborato) in € 51,65 mq. e la particella 116 (fabbricato rurale) in € 103,29 mq..
Ha poi tenuto conto di diversi dati rappresentativi di altrettante caratteristiche materiali di ogni singolo appezzamento, quali la fertilità, la giacitura, l'esposizione, l'ubicazione, l'accesso, la forma,
l'ampiezza, attribuendo a ciascuno di questi fattori una scala di giudizi come meglio dettagliato alle pagg. 10-13 dell'elaborato peritale (cui qui si rimanda per brevità), applicando quindi tali elementi di valutazione ad ognuno dei dieci appezzamenti di terreno (ad esempio: alla particella n. 78 ha
7 riconosciuto mediocre fertilità, acclive giacitura, normale esposizione, buona ubicazione, insufficiente accesso, normale forma e grande ampiezza.
Ha poi confrontato ogni appezzamento con quelli presi in considerazione rispettivamente dal
[...]
nella citata relazione del Settore tecnico del 12 novembre 2003 (ossia le particelle 1362 e CP_6
116 più sopra richiamate) e con quella oggetto della relazione di C. t. u. del dr. nel giudizio Per_4
n. 910/2010 R. G. di questa Corte di appello (ossia la particella 1489), dando atto che si trattava di terreni tutti “simili e limitrofi”, ma mettendone in evidenza le differenze più importanti, tali da incidere in un senso o nell'altro, a seconda se migliorative o peggiorative, o anche uguali, con conseguente aumento o, rispettivamente, diminuzione o, infine, identità del valore unitario a ciascun appezzamento attribuibile.
Quanto, ad esempio, alla citata particella n. 77 (seminativo arborato), il C. t. u. ha testualmente spiegato: “dalla comparazione effettuata con le particelle 1362 e 116 (oggetto del provvedimento del
12/11/2003 del Comune di e valutate rispettivamente € 51,65 mq ed € 103,29 mq) si ricava CP_1
quanto segue: tutti i terreni in oggetto sono simili e limitrofi. Tuttavia, le aree sopra citate si differenziano da quello in esame per vari aspetti: in primo luogo l'estensione di gran lunga inferiore; inoltre, i terreni per cui il ha convenuto le suddette valutazioni avevano una CP_6
posizione migliore rispetto a quello de quo. Infatti, le particelle 1362 e 116 erano più a valle e più facilmente raggiungibili perché adiacenti alla strada di accesso già esistente. La particella 116 inoltre era costituita da un fabbricato rurale. Dalla comparazione effettuata con la particella 1489
(oggetto di CTU a firma dell'Arch nel procedimento RG 910/2010 Corte di Appello di Per_4
Messina valutata € 30,00 mq) si ricava quanto segue: tutti i terreni in oggetto sono simili e limitrofi.
L' area sopra citata si differenzia da quello in esame per l'estensione di gran lunga inferiore e per una posizione migliore rispetto a quella de quo (particella più a valle) oltre che per il tipo di coltura presente (esistenza di alberature: uliveto). Considerati questi elementi, si può, pertanto, attribuire a tale fondo complessivamente un valore di € 12,00 a mq.” (così alle pagg. 14 e 15 dell'elaborato peritale).
Ha proceduto con siffatta metodologia valutativa per tutti e dieci gli appezzamenti di terreno (si veda la relazione alle pagg. 15-23), attribuendo in definitiva a ciascuna delle dieci particelle il valore unitario di € 12 alla n. 78, € 30 alla n. 79, € 40 alla n. 81, € 35 alla n. 97, € 30 alle nn. 99 e 100, € 35 alle nn. 1152 e 1153, € 51,65 alle nn. 1039 e 1040; tale che, moltiplicando ogni valore unitario per la superficie delle relative particelle oggetto di occupazione, ha ottenuto il valore monetario complessivo di € 1.113.499,85.
La Corte condivide pienamente l'iter e la metodologia adottati dall'Ausiliario tecnico nella sua valutazione, ritenendo anche confacenti gli elementi di confronto presi in considerazione da lui:
8 quanto alle informazioni acquisite presso agenti immobiliari operanti nella zona - secondo cui nel periodo 1995/2000 terreni simili a quelli in oggetto avevano un valore di mercato di circa € 20/25 al metro quadrato -, giova evidenziarsene la plausibilità, sia perché non vi sono elementi per dubitare dell'attendibilità di tale fonte, sia perché trattasi di un valore unitario pressoché conforme a quello accertato nel giudizio n. 910/2010 R. G. di questa Corte di cui si dirà meglio appresso.
D'altra parte – va rilevato -, questo dato di comparazione non è stato contestato da nessuna delle parti, nemmeno dall' che non l'ha criticato in sé, quanto piuttosto per il fatto che esso si CP_4
riferisce ad un arco temporale di cinque anni (dal 1995 al 2000), dovendo perciò, a suo dire, essere rivalutato o, rispettivamente, devalutato al fine di adattarlo all'anno 1997, quello in cui, pacificamente, si è verificata l'irreversibile trasformazione del fondo a seguito dell'occupazione oggetto della presente causa.
In realtà, osserva la Corte che nella relazione peritale dell'arch. si parla di esproprio avvenuto Per_4 nel 2000 (si veda a pag. 8 della relazione peritale che testualmente recita “al fine di conoscere la ricadenza urbanistica dell'area, il consulente ha chiesto un cdu relativo all'epoca dell'esproprio.
All'epoca dell'esproprio, nel 2000 …”) e, in ogni caso, gli elementi di confronto utilizzati da quel C.
t. u (dr. ) a fini comparativi, con particolare riferimento alle varie sentenze richiamate alle Per_4
pagg. 11 e 12 della relazione, riportano valutazioni di terreni limitrofi risalenti agli anni 1997 e 1998
(ed anche al 1991).
Giova tenere presente, del resto, quanto spiegato sul punto dal C. t. u. dr. il quale, in Per_2 risposta alla relativa osservazione del C. t. p. dell' di , ha Controparte_4 CP_1
fatto presente come il mercato immobiliare dei terreni agricoli, a differenza di quello dei fabbricati o dei terreni edificabili, sia caratterizzato da stagnazione, non essendo soggetto a oscillazioni significative di valore nel breve periodo (2-3 anni), tali da incidere sulle valutazioni effettuate.
Analoghe argomentazioni valgono anche per il terzo elemento di confronto, costituito dalla relazione tecnica di stima e determinazione dell'indennità di espropriazione del Settore Tecnico Espropriazioni del riguardante due appezzamenti di terreno dello stesso ricadenti nel Controparte_6 Pt_1
foglio 99 particelle 1362 e 116, sempre in C.da Ciaramita, località Annunziata di Messina, valutati rispettivamente in € 51,65 e € 103,29 al metro quadrato.
Vero è che in detto atto si fa riferimento ad un'immissione in possesso avvenuta nel settembre 2003, dunque in epoca successiva (di circa 6 anni) rispetto alla data di interesse in questa sede, tuttavia, proprio per via della scarsa oscillazione del mercato dei terreni agricoli, in mancanza di concreti elementi che portino a ritenere che, diversamente, nel lasso temporale dal 1997 al 2003 vi sia stata una rilevante oscillazione dei valori degli stessi, la stima operata in detta relazione può bene essere presa come elemento di comparazione, in particolare quella riguardante il terreno agricolo (e non
9 anche il fabbricato rurale, che esula dalla valutazione di interesse in questa sede), fermo restando quanto si dirà più avanti in ordine al valore unitario (unico) che si ritiene di dovere attribuire, in definitiva, all'intero fondo del ggetto dell'occupazione per cui è causa. Pt_1
Fermo quanto si è detto sin qui, non può tacersi in ogni caso, in merito alle operazioni di devalutazione effettuate dall' rispetto ai prezzi di comparazione Controparte_4 utilizzati dal C. t. u. dr. così da adeguarli all'annualità 1997 (di specifico riferimento nel Per_2
presente caso), come illustrate alle pagg. 9 e 10 della comparsa conclusionale, che secondo costante insegnamento della Suprema Corte, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio ovvero del risarcimento del danno da occupazione senta titolo, qualora la valutazione sia fatta con riferimento ad un momento diverso dalla data di esproprio (o di irreversibile trasformazione), non può utilmente riportarsi il dato monetario a ritroso fino alla data dell'esproprio, devalutandolo mediante l'uso delle tabelle ISTAT, in quanto queste ultime riflettono le variazioni dei prezzi al consumo ma non tengono conto delle quotazioni di mercato degli immobili, per cui l'andamento del mercato immobiliare richiede un'indagine specifica nel settore;
esso, infatti, risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, e di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta (ex multis v. Cass. civ. nn. 15412/2019; 18556/2015; 12213/2012;
17462/2011).
Non convincenti sono inoltre i rilievi di parte convenuta in riassunzione secondo cui le caratteristiche che il C. t. u. ha assegnato a ciascun appezzamento di terreno non corrisponderebbero a quelle effettivamente ad essi appartenute all'epoca della stima (1997), tale che dovrebbero essere riviste alla luce del diverso “punteggio di merito” riportato nella tabella a pag. 10 della comparsa conclusionale dell' CP_4
A fondamento di tale rilievo critico si assume testualmente che “dall'esame delle precedenti perizie acquisite al processo, risulta che le aree in argomento erano impervie ed ubicate <<in una zona priva di servizi>>”, richiamandosi all'uopo la pag. 4 dei rilievi tecnici del 3 aprile 2002 a firma dell'ing. . Persona_5
Trattasi, all'evidenza, di una critica estremamente generica, a fronte invece della puntuale descrizione delle caratteristiche morfologiche intrinseche ed estrinseche di ogni appezzamento di terreno effettuata dal C. t. u. nella propria relazione, (critica) che non contiene, in realtà, alcun dato concreto atto a inficiare la dettagliata valutazione di quest'ultimo: l' invero, non solo non CP_4 specifica a quali “perizie acquisite al processo” si riferisca esattamente, ma nemmeno riversa in atti il documento contenente i suddetti “rilievi tecnici” del 3 aprile 2002 a firma dell'ing. Per_2
10 , che non è stato rinvenuto nell'intero fascicolo processuale a disposizione di questo Per_5
Collegio.
Parimenti destituita di fondamento è l'ulteriore critica secondo la quale la metodologia utilizzata dal
C. t. u. nel procedimento di stima non sarebbe in linea con i “consueti principi di estimo” siccome mancante della necessaria elaborazione dei dati raccolti attraverso operazioni logiche, matematiche e statistiche da cui scaturisce il valore di mercato da accertare.
Ad avviso dell' il procedimento di stima maggiormente utilizzato nella pratica CP_4 professionale e particolarmente indicato nel caso di specie, stante l'assenza di campioni omogenei di immobili, sarebbe quello diretto multiparametrico, che include l'analisi attraverso l'adozione di vari coefficienti (punti di merito) relativamente ad ogni parametro considerato (per la cui descrizione dettagliata si rimanda qui, per brevità, alle pag. 11-14 della comparsa conclusionale).
Adottando tale procedimento, la stima complessiva del fondo ammonterebbe, secondo la deducente,
a € 431.955,11 oppure a € 352.045,55 se si considera superficie effettivamente occupata dall' uella, inferiore, di mq. 24.187,89. CP_4
Sostiene, infatti, la difesa della convenuta in riassunzione che una parte del fondo del ggetto Pt_1 dell'iniziale occupazione formale da parte dell' (di cui al verbale di consistenza del 19 agosto CP_7
1996) sarebbe stata occupata in data 19 agosto 1997 dal di per la realizzazione dei CP_6 CP_1
lavori del lotto III degli svincoli autostradali Giostra - Annunziata, per un'estensione complessiva di mq. 5.166,11, cosicché l'area oggetto della presente occupazione da parte dell' si sarebbe CP_7
ridotta, di fatto, a mq. 24.187,89.
Ora, riguardo a quest'ultimo assunto, va detto anzitutto che esso, nei termini in cui è stato formulato dalla convenuta in riassunzione, è nuovo e come tale inammissibile, trattandosi il giudizio di rinvio, come è noto, di un giudizio dal carattere chiuso ex art. 394 c.p.c. nel quale è preclusa alle parti non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata (tra le tante da ultimo si veda in tal senso Cass. civ. n. 29879/2023).
Vero è, piuttosto, che, come si è detto più sopra, l' aveva Controparte_4 proposto appello incidentale evidenziando che parte dell'occupazione della particella n. 1152 (pari a mq. 1306) sarebbe stata da ascrivere al ma il Giudice di appello – si ribadisce - Controparte_6 ha respinto l'impugnazione incidentale e questo capo non è stato impugnato dall' Controparte_8
con il ricorso per cassazione, irretrattabile essendo divenuta, perciò, anche in conseguenza di siffatta statuizione, la questione riguardante l'effettiva estensione del fondo del oggetto di Pt_1 occupazione da parte dell' pari – va rimarcato – a complessivi mq. 29.354, secondo CP_4
l'accertamento compiuto dal primo Giudice, non più discutibile in questa sede per le ragioni anzidette.
11 Sul punto va disatteso, per lo stesso motivo, anche il rilievo fatto dal peraltro contenuto solo Pt_1
nella comparsa conclusionale - secondo il quale le superfici effettivamente occupate avrebbero un'estensione complessiva di mq. 29.754, essendo frutto di errore di calcolo la diversa indicazione di mq. 29.354 -, dato che, a tacere del fatto che nulla è detto a tal riguardo nell'atto di citazione in riassunzione, in ogni caso questa circostanza non ha formato oggetto di tempestiva contestazione in sede di appello nemmeno da parte del predetto interessato, fermo restando che il C. t. u. nominato nel presente grado ha affermato espressamente, confermando quanto già emerso dagli atti, che il totale delle superfici espropriate è “pari a mq. 29.354” (così testualmente a pag. 24 della relazione peritale).
È appena il caso di evidenziare, per di più, che nella prima relazione di c. t. u. a firma dell'arch.
si legge, a pag. 5, testualmente: “successivamente all'incontro del 21.11.02, avvenuto Persona_3 presso lo studio della scrivente, il sig. a dichiarato di accettare l'estensione della superficie Pt_1 occupata così come indicata nel decreto di occupazione (mq. 29.354)”, ad ulteriore conferma dell'infondatezza del rilievo effettuato dal in questa sede, peraltro per la prima volta in Pt_1
comparsa conclusionale, essendo come tale anche inammissibile.
Quanto, poi, alla critica di parte convenuta in riassunzione relativa al metodo di stima utilizzato dal
C. t. u., evidenzia la Corte che l'Ausiliario tecnico ha spiegato in maniera lineare e convincente la ragione per cui ha adottato il procedimento di stima sintetico-comparativa mono-parametrico, in luogo di quello multi-parametrico auspicato dal C. t. di parte dell' evidenziando che CP_4
quando si tratta, come nella specie, di valutare un fondo rustico si ricorre normalmente a questo metodo, il quale si caratterizza per essere il valore di mercato determinato attraverso un confronto con i prezzi pagati per terreni simili sulla base di un parametro comune, quale la superficie espressa in ha oppure in mq.
La stima così ottenuta potrà essere corretta, ove necessario, com'è stato fatto nel caso in esame, di un'entità stabilita dal tecnico nel caso in cui il bene da stimare presenti delle differenze rispetto ai fondi presi a confronto, differenze che costituiscono i “comodi positivi o negativi” (ad esempio applicando una percentuale di svalutazione nel caso in cui il terreno sia svantaggiato per giacitura, esposizione e/o quant'altro).
Le fasi della stima mono-parametrica, dunque, sono diverse e prevedono progressivamente: a) la descrizione del fondo;
b) la ricerca e l'analisi dei prezzi recenti e realmente pagati per fondi simili, da descrivere succintamente;
c) la determinazione del valore ordinario sulla base del parametro di confronto, che potrà essere corretto in presenza di “comodi positivi o negativi”; d) la determinazione del valore reale, apportando le eventuali aggiunte o detrazioni rispetto a quello ordinario.
Queste fasi risultano tutte percorse e adeguatamente illustrate dal C. t. u. nella sua relazione peritale.
12 La difesa dell' ostiene che il metodo multiparametrico sarebbe più utile ed efficace CP_4
ai fini di determinare la stima del fondo, nonché maggiormente indicato nella specie per via dell'assenza di campioni omogenei di immobili, e che il procedimento seguito dal C. t. u. lo avrebbe condotto ad attribuire ad ogni fondo un valore unitario forfettario, senza possibilità di desumerne la provenienza da alcun calcolo o procedimento analitico.
In realtà questa doglianza è apodittica, non comprendendosi le ragioni effettive per le quali bisognerebbe preferire nel caso concreto il metodo multi-parametrico a quello mono-parametrico, considerato che, contrariamente a quanto dedotto dall' non risulta effettivamente che CP_4
siano mancati campioni di immobili omogenei o simili a quello da stimare, ma anzi è emerso il contrario dalla disamina del C. t. u. secondo quanto si è più diffusamente esposto sopra;
costui, inoltre, ha ben spiegato che quando occorre valutare fondi rustici, quale quello in esame, il metodo di stima mono-parametrico è quello maggiormente utilizzato nella prassi.
Ad avviso della Corte non sussistono, in virtù di quanto si è appena detto, ragioni plausibili per discostarsi da tale modus procedendi.
Quanto poi alla dedotta assenza di calcoli analitici, è appena il caso di notare che il C. t. u. ha distinto l'ipotesi in cui il valore ordinario unitario del bene (ottenuto dalla sommatoria dei prezzi di mercato di fondi simili e la sommatoria delle relative superfici) debba essere corretto di una entità stabilita dal perito – e ciò accade in presenza di differenze tra il fondo da stimare e quelli presi a confronto tali da non potere essere considerate in altro modo – da quella in cui, invece, le differenze tra i beni sono momentanee e quantificabili individualmente, tali che il correttivo al valore unitario ordinario potrà essere apportato attraverso proporzionali aggiunte allo stesso o detrazioni dallo stesso, senza seguire una percentuale specifica, in modo da ottenerne così il valore reale.
Quest'ultimo criterio è stato quello seguito dall'Ausiliario tecnico nel suo elaborato, dal quale emerge chiaramente che, come da lui spiegato, partendo dai valori attribuiti ai beni utilizzati come comparazione da agenti immobiliari e/o sentenze e/o atti amministrativi (come sopra) e tenendo conto dei parametri identificativi delle caratteristiche morfologiche, di ubicazione, accesso e colturale, nonché degli altri connotati intrinseci ed estrinseci evidenziati alle pagg. 10-13 della relazione riguardanti ogni singolo appezzamento costituente parte del fondo da stimare, confrontato di volta in volta con i dati di comparazione suddetti, ha apportato i dovuti aumenti oppure le detrazioni necessarie rispetto ai valori rilevati, a seconda delle differenze riscontrate, ottenendo così il valore reale di ogni singola particella.
Siffatto procedimento appare lineare e adeguatamente esplicato, nonché confacente alla stima dei fondi rustici, tale che non vi è ragione di seguire la più complessa metodologia “moltiplicativa” illustrata dalla parte convenuta, della cui maggiore precisione non vi è riscontro effettivo, stante il
13 difetto di prova della scientificità o, comunque, dell'oggettiva esattezza dei coefficienti posti alla base della formula matematica riportata alla pag. 11 della comparsa conclusionale dell'Ateneo.
Priva di pregio, per quanto suggestiva, è poi la critica con cui l' ha evidenziato che CP_4
dal punto di vista concettuale la conclusione a cui è pervenuto il C. t. u. sarebbe manifestamente errata in quanto il valore finale da lui attribuito ai terreni in questione – pari a € 1.371.624,85 – è risultato di gran lunga maggiore di quello liquidato dal Tribunale di Messina, che pure ha riguardato terreni valutati (allora) come edificabili, essendo notorio che i terreni edificabili hanno una valore superiore rispetto a quelli agricoli.
Sul punto, premesso che nemmeno risulta che il valore finale indicato nella c. t. u. sia quello di €
1.371.624,85 (di cui parla la difesa dell' , ma semmai € 1.113.499,85 (come detto CP_4 sopra), è appena il caso di rilevare che, contrariamente a quanto asserito dall' , la CP_7 quantificazione fatta dal Tribunale (€ 836.589,00) non si è basata sic et simpliciter sulla stima del terreno valutato quale area edificabile, ma il decidente, muovendo da tale qualificazione del fondo, ha operato una riduzione in via equitativa del valore unitario del bene in proporzione al limite di edificabilità pari al 30%. Valore unitario che il C. t. u. aveva stabilito in € 95,00/mq., cifra evidentemente di gran lunga maggiore rispetto a quelle fissate in questa sede dal C. t. u. per ciascun appezzamento, che vanno da un minimo di € 12,00 ad un massimo di € 51,65, sempre evidentemente inferiori all'importo di € 95/mq.
Con la conseguenza che nessun errore concettuale è oggettivamente ravvisabile nella stima fatta dal
C. t. u. nel presente grado.
La contestazione relativa al richiamo del valore agricolo medio contenuto nella relazione peritale sub lett. a) non ha ragione di essere in quanto, come bene ha spiegato il C. t. u., esso è stato fatto solo a fini descrittivi, senza alcuna valenza estimativa, essendosi la stima basata correttamente sul valore di mercato del fondo (in ottemperanza al quesito peritale della Corte).
Sull'estensione del terreno complessivamente occupato dall' si è già detto che CP_4 irretrattabile è la relativa questione, in quanto, a fronte dell'espressa indicazione contenuta nella sentenza di primo grado - secondo cui il terreno di fatto occupato per i lavori di che trattasi è complessivamente esteso mq. 29.354, secondo gli accertamenti compiuti dal C. t. u. (così alle pagg.
4/5 della parte motiva della pronuncia di primo grado) –, l' veva proposto un preciso CP_4
motivo di appello incidentale (evidenziando, in particolare, che – si ripete - una porzione della particella n. 1152, pari a mq. 1.306,66, sarebbe stata occupata dal e non già Controparte_6 dall' ) che, come detto in alto, è stato rigettato dalla Corte di appello adita e, sul punto, non è CP_7 stato proposto ricorso per cassazione, essendo perciò l'accertamento in fatto, quale antecedente
14 logico-giuridico del calcolo del risarcimento del danno, divenuto non piò contestabile in questa sede di rinvio.
Disattesi così i rilievi di parte convenuta avverso l'accertamento del C. t. u. dr. , Persona_2
ritiene la Corte che, pur nella riconosciuta correttezza del procedimento e della metodologia valutativa utilizzati dall'Ausiliario tecnico, nondimeno la parcellizzazione del fondo da lui operata al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di ciascun appezzamento di terreno, se è stata utile per quantificare il valore unitario di ogni particella, non possa essere mantenuta ferma per quantificare la posta risarcitoria oggetto della presente disputa, in quanto il valore di mercato del bene, che costituisce, in realtà, nel caso in esame, un parametro cui commisurare il ristoro dovuto al v. Pt_1
Cass. civ. n. 29992/2018), è opportuno, per ragioni di equità e di sintesi, che venga rapportato al terreno nella sua consistenza unitaria, trattandosi di fondo materialmente unico e indiviso ed essendo il prezzo commerciale determinato dal valore intrinseco dell'immobile nel suo complesso, come anche giustamente rilevato dal C. t. di parte attrice.
A tal fine, onde ottenere un unico valore, reputa congruo la Corte fare riferimento alla media dei valori unitari stimati dal C. t. u. (di cui alla tabella, pagg. 23/24 della relazione peritale) – pari a €
350,30 - divisa per il numero delle particelle stimate – pari a 10 -, ottenendosi così il valore unitario
(medio) di € 35,00, che, del resto, corrisponde pressappoco al valore di vecchie £ 70.000 al mq. indicato dalla stessa nel documento intitolato “calcolo delle indennità di CP_4 espropriazione” allegato alla prima relazione di c. t. u. depositata in data 1° febbraio 2003 nel giudizio di primo grado.
Questo valore unitario, moltiplicato per l'estensione complessiva del terreno occupato – pari, come si è detto, a mq. 29.354 – dà come risultato il valore di mercato del bene considerato nel suo complesso, cui parametrare il risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo de qua, che ammonta, perciò, in totale, a € 1.027.390 (€ 35 x 29.354 mq.).
Alla liquidazione di tale somma, maggiore rispetto a quella di € 836.589,00 determinata dal Tribunale di Messina allo stesso titolo, non osta il divieto cd. di “reformatio in peius” in quanto, pur trattandosi qui di rinvio cd. “prosecutorio” – che si caratterizza per il fatto che il Giudice di legittimità è entrato nel merito della contesa, indicando la natura agricola del bene oggetto di valutazione a fini risarcitori
-, tuttavia il veva proposto appello principale proprio sul quantum debeatur a fini risarcitori, Pt_1
cosicché la questione della quantificazione del danno da risarcire è da considerarsi sub iudice anche per l'iniziativa impugnatoria del predetto, oltre che per quella dell'Ateneo, nulla ostando perciò, in questo peculiare contesto, ad una pronuncia favorevole al tesso (appellante principale proprio Pt_1
in punto di quantum debeatur).
15 Vale in diritto ricordare che, secondo l'insegnamento consolidato del Giudice nomofilattico, anche nel giudizio di rinvio è predicabile il divieto di reformatio in peius il quale, pur se, a differenza che nel sistema penale, non è positivizzato nel processo civile, nondimeno la sua operatività si fa comunemente derivare dal principio dispositivo, in base al quale spetta alla parte determinare l'oggetto del giudizio.
In questa prospettiva la Suprema Corte, con riferimento al giudizio di appello, ripetutamente ha affermato che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice del gravame non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata.
Nel giudizio di rinvio la “reformatio in peius” è ostacolata dalla sua natura di giudizio “chiuso” ex art. 394 c. p. c., affermandosi, nella giurisprudenza del Giudice di legittimità, che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo “chiuso”, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione.
Tale che in detto giudizio non possono essere né proposti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Queste essendo le coordinate specifiche entro cui muoversi, in casi simili, per la determinazione dei poteri del giudice di rinvio, i quali, in ragione del carattere dispositivo dell'impugnazione, vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, rileva la Corte che nel caso concreto sulla questione del “quantum” risarcitorio determinato dal Tribunale – si ripete – il Pt_1
aveva formulato apposito gravame (segnatamente appello principale), dolendosi, oltre al resto, proprio del carattere irrisorio del prezzo stabilito dal primo Giudice in € 28,50 al mq., tale che non potrebbe a ragione parlarsi di giudicato interno formatosi su questa valutazione del primo Giudice, laddove, in realtà, l'esistenza di un preciso motivo di appello del vverso la quantificazione Pt_1
del risarcimento consente a questo Giudice di rinvio di pronunciarsi in senso favorevole al predetto, se è vero, come si è testé riportato, che sono i motivi di impugnazione formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata che valgono a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (tra le tante si vedano Cass. civ. nn.
25877/2020; 21504/2020; 23035/2011; 1823/2005; 10996/2003; 7974/2002; 4087/2001;
7579/2000; 465/1999; 3557/1994).
Ciò posto, sulla somma di € 1.027.390 (come sopra determinata) sono dovuti gli interessi compensativi a partire dalla data dello spossessamento – secondo quanto stabilito univocamente dalla
16 Suprema Corte - e nella misura del 2%, divenuta irretrattabile in quanto la sentenza del Tribunale sul punto non è stata impugnata, inammissibile essendo perciò la domanda del formulata Pt_1
oltretutto in sede di comparsa conclusionale nel presente giudizio di rinvio, volta ad ottenere che gli interessi compensativi siano determinati in misura non inferiore al 4 o 5%.
Gli interessi anzidetti sono dovuti sulla somma devalutata alla data dello spossessamento e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT sino alla presente pronuncia, secondo i principi stabiliti dal Tribunale, divenuti anch'essi irretrattabili in punto di rivalutazione, siccome non impugnati in parte qua.
Rimane fermo, poi, quanto stabilito dal primo Giudice anche in ordine all'an ed al quantum del risarcimento del danno per la distruzione dell'intero impianto di irrigazione del terreno residuo e per l'eliminazione di un comodo accesso dalla via pubblica alla parte residua del fondo del per Pt_1
le ragioni più in alto esposte.
Non si può far luogo ad alcuna restituzione di somme – pure richiesta da parte convenuta in riassunzione – non essendovi alcun esubero del quantum debeatur determinato come sopra, complessivamente considerato, rispetto alla somma versata dall' er sorte capitale ed CP_4 accessori (€ 1.091.996,00), né, stante la soccombenza di quest'ultima, vi sono ragioni per rimborsare in suo favore, in tutto o in parte, il costo di registrazione della sentenza di primo grado.
Sulla regolamentazione delle spese di lite va detto che, avendo la pronuncia di annullamento con rinvio disposto che questa Corte provvedesse anche su quelle relative al giudizio di legittimità, occorre tenere presente, in punto di diritto, il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a statuire sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado (ex multis Cass.
Civ. nn. 37220/2021; 15506/2018; 11490/2004; 9783/2003; 14075/2002), nonché l'insegnamento pacifico per cui il principio fissato dall'art. 336, primo comma, c. p. c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte cassata (cosiddetto effetto espansivo), comporta che l'annullamento, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, anche se limitato ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali;
con la conseguenza che il giudice di rinvio, investito del riesame della causa, deve rinnovare la decisione su di esse, alla stregua del criterio della soccombenza, avendo riguardo all'esito finale della lite, considerato globalmente e non in relazione alle singole fasi giudiziali (Cass.
Civ. nn. 15868/2015; 26084/2005; 9783/2003; 9690/2003; 14075/2002; 293/1978).
17 In applicazione di tali regole al caso concreto, va detto che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta a provvedere sulle spese del giudizio di primo grado e di quelle delle impugnazioni (ossia appello e ricorso per cassazione), oltre che a quelle del presente giudizio, considerata la parziale riforma della pronuncia del Tribunale, e, nel fare ciò, deve tenere conto dell'esito complessivo e finale della lite, compreso il presente giudizio di rinvio (fase rescissoria), senza distinguere tra le singole fasi giudiziali, come esposto da ultimo.
In questa prospettiva, reputa la Corte che, per il principio della soccombenza, l' Controparte_4
, prevalentemente perdente nella sostanza, seppure abbia visto riconosciuta in
[...]
sede di legittimità la doglianza in merito alla natura agricola del fondo, deve essere condannata al rimborso delle spese in favore di controparte.
Tanto stabilito, la liquidazione deve effettuarsi (per i gradi e fasi anzidetti) in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 qui applicabile ratione temporis, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale
“in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
Civ. n. 31884/2018).
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto dello scaglione commisurato al valore del diritto complessivamente accertato (da € 1.000.001 a € 2.000.000) e adottando i parametri tariffari prossimi ai minimi in considerazione dell'entità delle questioni trattate, abbastanza semplici in punto di fatto e di diritto, e del relativo rilievo delle prestazioni defensionali rese, può liquidarsi la somma di €
18.977,00 a titolo di onorario, di cui € 2.995,00 per la fase di studio, € 1.976,00 per la fase introduttiva,
€ 8.797,00 per la fase istruttoria e € 5.209,00 per la fase decisionale;
per il giudizio di appello, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri tariffari di cui sopra, si liquida, a titolo di onorario, la complessiva somma di € 17.002,00, di cui € 3.709,00 per la fase di studio della controversia, €
18 2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass.
Civ. 29857/2023) e € 6.167,00 per la fase decisionale;
per il giudizio di legittimità, avuto riguardo agli stessi parametri anzidetti, si liquida la somma di € 9.104,00 a titolo di onorario, di cui € 4.192,00 per la fase di studio, € 2.755,00 per la fase introduttiva e € 2.157,00 per la fase decisionale.
Per il giudizio di rinvio, sempre secondo gli stessi criteri e parametri suddetti, va liquidata la complessiva somma di € 17.002,00, di cui € 3.709,00 per la fase di studio della controversia, €
2.157,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase istruttoria (stante la disposta c. t. u.) e €
6.167,00 per la fase decisionale.
Ad esse si aggiungono, per tutti i gradi e giudizi (compreso il presente), il rispettivo rimborso del c.
u. e delle altre spese vive documentate in atti, oltre che il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
I costi delle c. t. u. espletate in primo grado e di quella espletata nel presente giudizio, come liquidate rispettivamente in atti, si reputa equo porli a carico di entrambe le parti in ragione della metà per ciascuna, dovendosi ricordare il consolidato principio della Suprema Corte secondo il quale la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (da ultimo così Cass. civ. nn. 11068/2020;
17739/2016).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio adito da con atto notificato il 16 dicembre 2021 nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del Rettore pro tempore, a seguito dell'annullamento da parte Controparte_4 della Corte di Cassazione (con l'ordinanza indicata in oggetto) della sentenza n. 495/2014 di questa
Corte di Appello – prima sezione civile emessa in data 23 giugno 2014 ( proc. n. 517/2008), così provvede:
• in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina n. 179/2008 del 22 gennaio 2008, ridetermina in complessivi € 1.027.390 la somma dovuta dall' , in Controparte_4 persona del Rettore p. t., al titolo di risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo Pt_1
del fondo oggetto di causa, con gli interessi compensativi nella misura del 2% da calcolare su detta
19 somma, devalutata al momento dello spossessamento e poi via via annualmente rivalutata secondo indici ISTAT sino alla data della presente pronuncia (fermo restando il risarcimento del danno per la distruzione dell'intero impianto di irrigazione del terreno residuo, pari a € 5.000,00, e per l'eliminazione di un comodo accesso dalla via pubblica alla parte residua del fondo del Pt_1 pari a € 46.039,05, statuito dal Tribunale con pronuncia confermata dalla Corte di appello e non cassata, in parte qua, dalla Suprema Corte);
• rigetta le domande restitutorie della convenuta in riassunzione;
• condanna l' , in persona del Rettore p. t., al rimborso Controparte_4 delle spese dell'intero giudizio in favore di controparte, liquidate a titolo di onorario, per il primo grado in € 18.977,00; per il giudizio di appello in € 17.002,00, per il giudizio di legittimità in €
9.104,00 e per il giudizio di rinvio in € 17.002,00 (come in parte motiva rispettivamente ripartiti), oltre, per tutti i gradi e giudizi (compreso il presente), al rispettivo rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a CPA
e IVA (ove dovuta);
• pone le spese delle c. t. u. espletate in primo grado e di quella espletata nel presente giudizio, come liquidate rispettivamente in atti, a carico di entrambe le parti in ragione della metà per ciascuna.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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