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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/10/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa SI CO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3453 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza del
4.06.2025, tenuta nelle modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente
TRA
, con sede legale in Montorio al Parte_1
Vomano (TE), Via Risorgimento n. 51, P. IVA/C.F. n. , in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio
ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, via
Riccitelli n. 11, giusta procura in atti;
Attrice - opponente
E
(già , in Controparte_1 Controparte_2
persona dell'omonimo titolare, C.F. , con sede legale in C.F._1
Castellalto (TE), Via Manzoni n. 6, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo
TO e CA TO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, sito in Teramo, Via Torre Bruciata n. 17/21, giusta procura in atti;
Convenuta - opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - indebito oggettivo.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.06.2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo nell'anno 2018 (18.10.2018) e ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
947/2018 (R.G. n. 2297/2018) emesso in data 6.08.2018, con il quale codesto
Tribunale l'ha condannata al pagamento della somma di €100.000,00 in favore di
, a titolo di restituzione delle somme versate da quest'ultimo in Controparte_1 adempimento di altro provvedimento monitorio di questo Tribunale (n.
263/2008), successivamente revocato con sentenza n. 415/2018, pubblicata il
15.5.2018.
A sostegno della domanda, la società opponente ha eccepito, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) il difetto di titolarità attiva dell'impresa individuale , in Controparte_1
quanto soggetto giuridico autonomo e distinto dall'originaria titolare del credito (società ; Controparte_2
b) l'inammissibilità per litispendenza del decreto monitorio pronunciato in favore di , essendo stato già incardinato il giudizio di Controparte_1
secondo grado avverso la sentenza di revoca del decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dalla e spontaneamente Parte_1 adempiuto dalla società sia pure nei limiti dell'importo Controparte_2
di €100.000,00;
c) la necessità di sospensione del presente giudizio ex art. 337 c.p.c., ricorrendo un nesso di pregiudizialità tra l'originario giudizio intentato dalla - avente ad oggetto la revoca del decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 236/2008, con domanda di risoluzione del contatto di subappalto, risarcimento danni e restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - e la domanda restitutoria promossa da con il ricorso Controparte_1 monitorio a fondamento della presente opposizione;
d) in ogni caso, la non debenza degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002;
Pag. 2 di 8 e) in via riconvenzionale, l'esistenza di un
contro
-credito nei confronti della pari a €127.417,60 ovvero di € 89.483,90, somma ottenuta CP_1
detraendo dal valore delle opere realizzate (pari a € 148.333,60) quelle interessate dai vizi, da quantificare in € 17.916,00, ovvero, per come quantificato dal C.T.U. nel giudizio definito con la sentenza n. 415/2018, in € 58.849,70.
Tanto dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1
conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, per i motivi tutti esposti in narrativa, da intendersi qui ritrascritti, a formare parte integrante e sostanziale delle presenti conclusioni, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE : dichiarare, per le ragioni illustrate al punto 2 della parte motiva, la litispendenza rispetto alla ca usa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 236/2008, già iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale di Teramo al n. 200728/2008, definita con sentenza n. 415/2018, appellata con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 13.10.2018; IN
VIA PRELIMINARE: subordinatamente al rigetto dell'eccezione pregiudiziale, sospendere, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., per le ragioni illustrate al punto 3 della parte motiva, il presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza n 415/2018 del Tribunale di Teramo;
NEL MERITO: accertare e dichiarare il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo al creditore opposto, per le ragioni illustrate al punto 1 della parte motiva
e , per l'effetto, rigettare la domanda di restituzione avanzata dallo stesso perché infondata, e dichiarare illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE : accertare e dichiarare il diritto della ad Parte_1 ottenere da la restituzione, ex art. 1458 c.c. , della somma di € Controparte_1
127.417,60 ovvero di € 89.483,90, o della diversa somma, maggiore o minore , che sarà accertata in corso di causa, per le ragioni illustrate al punto 4 della parte motiva e, per l'effetto, condannare alla restituzione di Controparte_1 detta somma, oltre interessi dalla data del sorgere del credito fino all'effettivo
Pag. 3 di 8 pagamento; IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA : nella sola ipotesi in cui fosse riconosciuto il c redito restitutorio del convenuto, compensare integralmente o parzialmente detto credito con il credito res t i tutorio dell'attore
e, nel caso di compensazione parziale, condannare a restituire Controparte_1 alla la somma eccedente;
conseguentemente Parte_1
dichiarare illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.01.2019, si è costituita in giudizio l'impresa individuale , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita dal Giudice precedente assegnatario mediante le produzioni documentali delle parti. La medesima poi, pervenuta sul ruolo della scrivente Giudice in data 6.10.2021, ha subito una serie di rinvii d'ufficio in parte per esigenze organizzative di ruolo, in parte durante l'assenza della scrivente per congedo di maternità. Giunta all'udienza del 4.06.2025 per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata per i motivi che seguono.
1. Giova anzitutto chiarire che la presente opposizione riguarda il decreto ingiuntivo n. 947/2018 recante l'importo di €.100.000,00 oltre interessi, la cui pronuncia è stata chiesta dall'impresa individuale a titolo di Controparte_1
ripetizione dell'indebito, giusta sentenza di codesto Tribunale n. 415/2018 del
15.5.2018 che aveva disposto la revoca del precedente decreto ingiuntivo n.
236/2008 con cui era stato ingiunto al la corresponsione di CP_1
€148.333,60 (oltre interessi e spese), così rendendo non dovuto il pagamento effettuato medio tempore dal medesimo, in favore di del Parte_1
minor importo di €100.000,00 (cfr. doc. 5 fasc. opponente).
Pag. 4 di 8 2. Ciò posto, tuttavia, nelle more del presente giudizio, la controversia fra le odierne parti in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria originariamente azionata con il decreto ingiuntivo poi revocato (d.i. n. 236/2008) ha trovato definizione in sede di gravame (cfr. sentenza di appello depositata nel fascicolo telematico dall'opponente in data 31.05.2022 e dall'opposta in data 21.10.2024).
Più nel dettaglio, la Corte D'Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 402/2022 del 15.03.2022, non impugnata (come da attestazione di Cancelleria del
23.05.2022; cfr. pag. 15 dell'allegato alla nota di deposito di parte opponente del
31.05.2022), ha definitivamente condannato (dovendosi Controparte_1
intendere la diversa denominazione di “ ”, presente solo in Parte_2 parte dispositiva, un mero errore materiale in cui è incorsa la Corte D'Appello) al pagamento della somma di €.119.603,60 in favore dell'odierna opponente.
2.1 Ora, in forza di tale sentenza, deve ritenersi intervenuto il giudicato - fra le odierne parti in causa - sia in ordine alla titolarità (attiva e passiva) del credito sia in ordine alla debenza del credito azionato da parte di e già Parte_1 parzialmente adempiuto dalla in esecuzione dell'originario CP_1
provvedimento monitorio (d.i. n. 236/2008).
Com'è noto, infatti, “L'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito). Con la conseguenza che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il
Pag. 5 di 8 successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, n. 32547).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, anche in forza delle parziali reciproche rinunce alle rispettive domande, allo stato, la materia del contendere afferisce esclusivamente alla debenza degli interessi sulla somma di
€.100.000,00, già pacificamente corrisposta dalla in favore della CP_1
Parte_1
Più nel dettaglio, secondo la parte opposta: “L'importo di € 100.000,00 versato alla soc. in esecuzione di un decreto ingiuntivo dichiarato Pt_1
provvisoriamente esecutivo e revocato dal Tribunale di Teramo con la sentenza
n. 415/2018 non è più ripetibile avendo la Corte di Appello, con la sentenza n.
402/2022 condannato la ditta al pagamento della somma di € CP_1
119.603,60 a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti ed esenti da vizi. La statuizione giudiziale non travolge, tuttavia, il diritto della ditta ad CP_1
ottenere il pagamento degli interessi maturati dal 12 Agosto 2008, data del versamento, o in subordine, dal 15 Maggio 2018 (data di deposito della sentenza di primo grado) sul capitale di € 100.000,00 sino al 15 Marzo 2022, data di pubblicazione della sentenza di appello” (cfr. pag. 7 comparsa conclusionale di parte opposta).
In sostanza, ad avviso di parte opposta, nonostante la sentenza di secondo grado abbia reso “dovuto” il pagamento di €.100.000,00 effettuato da CP_1
medio tempore, costui avrebbe invece diritto ad ottenere, da parte di il Pt_1 pagamento degli interessi maturati su quella somma nell'intervallo temporale in cui essa era “indebita” e cioè dalla pronuncia della sentenza di primo grado (o anche dalla data della domanda) sino alla pronunzia della sentenza di appello.
La tesi è palesemente infondata.
3.1 Anzitutto, i precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa dell'opposta mal si attagliano al caso di specie, in quanto essi riguardano la diversa ipotesi in cui il pagamento effettuato in forza di un provvedimento di condanna diviene
“indebito” (termine utilizzato in senso atecnico, perché non si versa in ipotesi di
Pag. 6 di 8 condictio indebiti ai sensi dell'art. 2033 c.c.), a seguito della caducazione di tale provvedimento. Nel caso di specie, invece, il pagamento di €.100.000,00 effettuato da in favore di è, ad oggi, perfettamente legittimo CP_1 Pt_1 in virtù della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 402/2022. Anzi, quest'ultima ha condannato l'odierna opposta al pagamento, in favore della della maggior somma di €119.603,60. Parte_1
3.2 In ogni caso, accertato che l'impresa individuale non ha Controparte_1
alcun diritto alla restituzione dell'importo di €100.000,00 – essendo stata, al contrario, definitivamente condannata al pagamento di un importo maggiore – deve ritenersi, a fortiori, che la non abbia alcun diritto di Controparte_1 ottenere dall'opponente gli interessi sulla somma versata in suo favore, in quanto corrisposta non indebitamente, ma in adempimento di un'obbligazione pecuniaria da ritenersi definitivamente accertata in sede giudiziale con sentenza avente autorità di giudicato fra le parti.
4. In conclusione, alla luce delle considerazioni illustrate, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Come correttamente rilevato dalla difesa dell'opponente in sede di comparsa conclusionale, la domanda riconvenzionale – formulata dal medesimo ai sensi dell'art. 1458 c.c. e fondata, in sintesi, sull'intervenuta risoluzione del contratto per effetto della sentenza di primo – è divenuta priva di interesse ad agire alla luce della sentenza di secondo grado che, in riforma della sentenza di questo
Tribunale, ha invece condannato il a pagare il corrispettivo dovuto in CP_1 forza del contratto predetto.
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Pag. 7 di 8 1. - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. - condanna l'impresa individuale in persona Controparte_1
dell'omonimo titolare, al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite liquidate in €.8.433,00, oltre oneri di
[...]
legge.
Teramo, 14 ottobre 2025
Il Giudice
SI CO
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa SI CO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3453 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza del
4.06.2025, tenuta nelle modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente
TRA
, con sede legale in Montorio al Parte_1
Vomano (TE), Via Risorgimento n. 51, P. IVA/C.F. n. , in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio
ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, via
Riccitelli n. 11, giusta procura in atti;
Attrice - opponente
E
(già , in Controparte_1 Controparte_2
persona dell'omonimo titolare, C.F. , con sede legale in C.F._1
Castellalto (TE), Via Manzoni n. 6, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo
TO e CA TO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, sito in Teramo, Via Torre Bruciata n. 17/21, giusta procura in atti;
Convenuta - opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - indebito oggettivo.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.06.2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo nell'anno 2018 (18.10.2018) e ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
947/2018 (R.G. n. 2297/2018) emesso in data 6.08.2018, con il quale codesto
Tribunale l'ha condannata al pagamento della somma di €100.000,00 in favore di
, a titolo di restituzione delle somme versate da quest'ultimo in Controparte_1 adempimento di altro provvedimento monitorio di questo Tribunale (n.
263/2008), successivamente revocato con sentenza n. 415/2018, pubblicata il
15.5.2018.
A sostegno della domanda, la società opponente ha eccepito, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) il difetto di titolarità attiva dell'impresa individuale , in Controparte_1
quanto soggetto giuridico autonomo e distinto dall'originaria titolare del credito (società ; Controparte_2
b) l'inammissibilità per litispendenza del decreto monitorio pronunciato in favore di , essendo stato già incardinato il giudizio di Controparte_1
secondo grado avverso la sentenza di revoca del decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dalla e spontaneamente Parte_1 adempiuto dalla società sia pure nei limiti dell'importo Controparte_2
di €100.000,00;
c) la necessità di sospensione del presente giudizio ex art. 337 c.p.c., ricorrendo un nesso di pregiudizialità tra l'originario giudizio intentato dalla - avente ad oggetto la revoca del decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 236/2008, con domanda di risoluzione del contatto di subappalto, risarcimento danni e restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - e la domanda restitutoria promossa da con il ricorso Controparte_1 monitorio a fondamento della presente opposizione;
d) in ogni caso, la non debenza degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002;
Pag. 2 di 8 e) in via riconvenzionale, l'esistenza di un
contro
-credito nei confronti della pari a €127.417,60 ovvero di € 89.483,90, somma ottenuta CP_1
detraendo dal valore delle opere realizzate (pari a € 148.333,60) quelle interessate dai vizi, da quantificare in € 17.916,00, ovvero, per come quantificato dal C.T.U. nel giudizio definito con la sentenza n. 415/2018, in € 58.849,70.
Tanto dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1
conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta, per i motivi tutti esposti in narrativa, da intendersi qui ritrascritti, a formare parte integrante e sostanziale delle presenti conclusioni, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE : dichiarare, per le ragioni illustrate al punto 2 della parte motiva, la litispendenza rispetto alla ca usa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 236/2008, già iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale di Teramo al n. 200728/2008, definita con sentenza n. 415/2018, appellata con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 13.10.2018; IN
VIA PRELIMINARE: subordinatamente al rigetto dell'eccezione pregiudiziale, sospendere, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., per le ragioni illustrate al punto 3 della parte motiva, il presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la sentenza n 415/2018 del Tribunale di Teramo;
NEL MERITO: accertare e dichiarare il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo al creditore opposto, per le ragioni illustrate al punto 1 della parte motiva
e , per l'effetto, rigettare la domanda di restituzione avanzata dallo stesso perché infondata, e dichiarare illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE : accertare e dichiarare il diritto della ad Parte_1 ottenere da la restituzione, ex art. 1458 c.c. , della somma di € Controparte_1
127.417,60 ovvero di € 89.483,90, o della diversa somma, maggiore o minore , che sarà accertata in corso di causa, per le ragioni illustrate al punto 4 della parte motiva e, per l'effetto, condannare alla restituzione di Controparte_1 detta somma, oltre interessi dalla data del sorgere del credito fino all'effettivo
Pag. 3 di 8 pagamento; IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA : nella sola ipotesi in cui fosse riconosciuto il c redito restitutorio del convenuto, compensare integralmente o parzialmente detto credito con il credito res t i tutorio dell'attore
e, nel caso di compensazione parziale, condannare a restituire Controparte_1 alla la somma eccedente;
conseguentemente Parte_1
dichiarare illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.01.2019, si è costituita in giudizio l'impresa individuale , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita dal Giudice precedente assegnatario mediante le produzioni documentali delle parti. La medesima poi, pervenuta sul ruolo della scrivente Giudice in data 6.10.2021, ha subito una serie di rinvii d'ufficio in parte per esigenze organizzative di ruolo, in parte durante l'assenza della scrivente per congedo di maternità. Giunta all'udienza del 4.06.2025 per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata per i motivi che seguono.
1. Giova anzitutto chiarire che la presente opposizione riguarda il decreto ingiuntivo n. 947/2018 recante l'importo di €.100.000,00 oltre interessi, la cui pronuncia è stata chiesta dall'impresa individuale a titolo di Controparte_1
ripetizione dell'indebito, giusta sentenza di codesto Tribunale n. 415/2018 del
15.5.2018 che aveva disposto la revoca del precedente decreto ingiuntivo n.
236/2008 con cui era stato ingiunto al la corresponsione di CP_1
€148.333,60 (oltre interessi e spese), così rendendo non dovuto il pagamento effettuato medio tempore dal medesimo, in favore di del Parte_1
minor importo di €100.000,00 (cfr. doc. 5 fasc. opponente).
Pag. 4 di 8 2. Ciò posto, tuttavia, nelle more del presente giudizio, la controversia fra le odierne parti in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria originariamente azionata con il decreto ingiuntivo poi revocato (d.i. n. 236/2008) ha trovato definizione in sede di gravame (cfr. sentenza di appello depositata nel fascicolo telematico dall'opponente in data 31.05.2022 e dall'opposta in data 21.10.2024).
Più nel dettaglio, la Corte D'Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 402/2022 del 15.03.2022, non impugnata (come da attestazione di Cancelleria del
23.05.2022; cfr. pag. 15 dell'allegato alla nota di deposito di parte opponente del
31.05.2022), ha definitivamente condannato (dovendosi Controparte_1
intendere la diversa denominazione di “ ”, presente solo in Parte_2 parte dispositiva, un mero errore materiale in cui è incorsa la Corte D'Appello) al pagamento della somma di €.119.603,60 in favore dell'odierna opponente.
2.1 Ora, in forza di tale sentenza, deve ritenersi intervenuto il giudicato - fra le odierne parti in causa - sia in ordine alla titolarità (attiva e passiva) del credito sia in ordine alla debenza del credito azionato da parte di e già Parte_1 parzialmente adempiuto dalla in esecuzione dell'originario CP_1
provvedimento monitorio (d.i. n. 236/2008).
Com'è noto, infatti, “L'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito). Con la conseguenza che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il
Pag. 5 di 8 successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, n. 32547).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, anche in forza delle parziali reciproche rinunce alle rispettive domande, allo stato, la materia del contendere afferisce esclusivamente alla debenza degli interessi sulla somma di
€.100.000,00, già pacificamente corrisposta dalla in favore della CP_1
Parte_1
Più nel dettaglio, secondo la parte opposta: “L'importo di € 100.000,00 versato alla soc. in esecuzione di un decreto ingiuntivo dichiarato Pt_1
provvisoriamente esecutivo e revocato dal Tribunale di Teramo con la sentenza
n. 415/2018 non è più ripetibile avendo la Corte di Appello, con la sentenza n.
402/2022 condannato la ditta al pagamento della somma di € CP_1
119.603,60 a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti ed esenti da vizi. La statuizione giudiziale non travolge, tuttavia, il diritto della ditta ad CP_1
ottenere il pagamento degli interessi maturati dal 12 Agosto 2008, data del versamento, o in subordine, dal 15 Maggio 2018 (data di deposito della sentenza di primo grado) sul capitale di € 100.000,00 sino al 15 Marzo 2022, data di pubblicazione della sentenza di appello” (cfr. pag. 7 comparsa conclusionale di parte opposta).
In sostanza, ad avviso di parte opposta, nonostante la sentenza di secondo grado abbia reso “dovuto” il pagamento di €.100.000,00 effettuato da CP_1
medio tempore, costui avrebbe invece diritto ad ottenere, da parte di il Pt_1 pagamento degli interessi maturati su quella somma nell'intervallo temporale in cui essa era “indebita” e cioè dalla pronuncia della sentenza di primo grado (o anche dalla data della domanda) sino alla pronunzia della sentenza di appello.
La tesi è palesemente infondata.
3.1 Anzitutto, i precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa dell'opposta mal si attagliano al caso di specie, in quanto essi riguardano la diversa ipotesi in cui il pagamento effettuato in forza di un provvedimento di condanna diviene
“indebito” (termine utilizzato in senso atecnico, perché non si versa in ipotesi di
Pag. 6 di 8 condictio indebiti ai sensi dell'art. 2033 c.c.), a seguito della caducazione di tale provvedimento. Nel caso di specie, invece, il pagamento di €.100.000,00 effettuato da in favore di è, ad oggi, perfettamente legittimo CP_1 Pt_1 in virtù della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 402/2022. Anzi, quest'ultima ha condannato l'odierna opposta al pagamento, in favore della della maggior somma di €119.603,60. Parte_1
3.2 In ogni caso, accertato che l'impresa individuale non ha Controparte_1
alcun diritto alla restituzione dell'importo di €100.000,00 – essendo stata, al contrario, definitivamente condannata al pagamento di un importo maggiore – deve ritenersi, a fortiori, che la non abbia alcun diritto di Controparte_1 ottenere dall'opponente gli interessi sulla somma versata in suo favore, in quanto corrisposta non indebitamente, ma in adempimento di un'obbligazione pecuniaria da ritenersi definitivamente accertata in sede giudiziale con sentenza avente autorità di giudicato fra le parti.
4. In conclusione, alla luce delle considerazioni illustrate, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Come correttamente rilevato dalla difesa dell'opponente in sede di comparsa conclusionale, la domanda riconvenzionale – formulata dal medesimo ai sensi dell'art. 1458 c.c. e fondata, in sintesi, sull'intervenuta risoluzione del contratto per effetto della sentenza di primo – è divenuta priva di interesse ad agire alla luce della sentenza di secondo grado che, in riforma della sentenza di questo
Tribunale, ha invece condannato il a pagare il corrispettivo dovuto in CP_1 forza del contratto predetto.
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Pag. 7 di 8 1. - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. - condanna l'impresa individuale in persona Controparte_1
dell'omonimo titolare, al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite liquidate in €.8.433,00, oltre oneri di
[...]
legge.
Teramo, 14 ottobre 2025
Il Giudice
SI CO
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