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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3920 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4016/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Bellesi Presidente dott. Nicola Di Plotti Giudice dott. Serena Nicotra Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4016/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE QUATTRO MARISA e Parte_1 C.F._1 con studio in VIA S.S. COSMA E DAMIANO N.13 81058 VAIRANO PATENORA
ATTORE
Nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11
CONCLUSIONI di parte attrice: “accertare il mutamento di sesso ai sensi dell'art. 1 della L. 164/1982, con conseguente rettifica dell'indicazione del sesso e del nome nei registri dello stato civile.
Ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Napoli di rettificare l'atto di nascita dell'istante, attribuendo il sesso femminile ed il nuovo nome scelto . Parte_2
Autorizzare l'istante a sottoporsi all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, a carico del
Servizio Sanitario Nazionale, o in alternativa presso una struttura sanitaria idonea, a proprie spese.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 1 L 164/1982 c.p.c. comunicato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano,
, nato a [...] il [...], ha rappresentato: Parte_1
- di non essere sposato e di non avere figli;
pagina 1 di 5 - di avere vissuto sin dall'infanzia un profondo disagio connesso alla discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso maschile ed il proprio vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale femminile;
- di avere intrapreso, dopo un lungo percorso interiore di accettazione, un percorso di affermazione di genere;
- di essersi recata dal medico specialista dott.ssa , e di avere ottenuto, all'esito dei Persona_1 colloqui svolti, la diagnosi di disforia di genere;
- di avere iniziato la terapia ormonale sostitutiva presso l'Istituto Auxologico;
- di essere intenzionato a proseguire e completare il proprio percorso di transizione da uomo a donna ed eseguire gli interventi chirurgici di riattribuzione del sesso per sentirsi pienamente realizzato dal punto di vista sia fisico, sia psicologico.
Parte attrice ha quindi ha formulato domanda diretta ad ottenere la rettifica nell'attribuzione del sesso, chiedendo altresì l'accertamento del proprio diritto a sottoporsi ai trattamenti chirurgici diretti ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili.
Nel corso del giudizio, il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, che ha riferito:
“Da quando ero bambina, sono cresciuta in un contesto femminile e mi sono sempre riconosciuta in questo contesto femminile.
Ho vissuto il periodo dello sviluppo in maniera complicata perché ho cercato di adeguarmi ed omologarmi ai canoni maschili, reprimendo quello che sentivo veramente.
Io avevo già capito in quella fase che mi sentivo una ragazza e avevo già fatto outing con mia madre quando avevo 14 anni.
Sono venuta a Milano tre anni fa perché ho iniziato a lavorare.
Qui c'è stato il punto di rottura;
inizialmente ero sola, non avevo amici e quindi ho avuto tempo per dedicarmi a quello che ero io, senza dovere accontentare gli altri.
Ho quindi iniziato il percorso psicologico per avere il nulla osta per iniziare la terapia ormonale e poi ho iniziato la terapia ormonale all'Auxologico un anno e mezzo fa.
Già quando ero a Napoli mi ero informata sul percorso di transizione;
quando sono arrivata a Milano, ho avuto la possibilità di farlo autonomamente perché avevo raggiunto l'indipendenza economica.
Sono molto soddisfatta della terapia ormonale.
La mia famiglia mi ha sempre dato supporto e mi è stata vicina;
anche mio nonno, che ha 90 anni mi ha accettato e supportato e questo mi ha reso molto contenta. Il percorso di transizione mi fa sentire realizzata sia sul piano sociale che lavorativo.
Non ho mai avuto ripensamenti;
sono sempre stata convinta di quello che volevo ed adesso che lo sto ottenendo non ci penso minimamente a tornare indietro.
Ho scelto il nome perché quando mia mamma era incinta e pensava che fossi femmina aveva scelto Parte_2 Part il nome , oltre al nome per la gemella che poi ha perso al quinto mese” Pt_2
pagina 2 di 5 Ritiene il Collegio che le domande di possano trovare accoglimento. Parte_1
, nato a [...] il [...] è celibe, come si evince dal certificato prodotto (doc.1). Parte_1
Dalla relazione della dott.ssa che ha sottoposto l'attore ad esame medico psicologico, Persona_2 emerge:
- è stata posta la diagnosi di disforia di genere, data la presenza di una marcata discrepanza tra sesso biologico e genere che la parte si attribuisce;
- la valutazione psicodiagnostica ed i colloqui psichiatrici hanno messo in evidenza la pienezza delle capacità cognitive della paziente e l'assenza di problematiche di salute fisica e mentale che potrebbero incidere sul percorso;
- l'inizio del percorso di transizione e della terapia ormonale e la progressiva femminilizzazione derivante dall'assunzione della terapia hanno portato ad un miglioramento del benessere della parte;
- la rettifica anagrafica del genere e l'esecuzione in futuro degli interventi di riattribuzione del sesso configurano degli ineludibili passaggi per consentire alla parte una migliore affermazione di genere e pieno e continuativo stato di benessere psicofisico.
La difesa di parte attrice ha poi prodotto le relazioni redatte dalle endocrinologhe dell'Istituto Auxologico di
Milano, dott.ssa e dott.ssa relative a tutti i controlli eseguiti durante la terapia ormonale ed Per_3 Per_4 all'andamento della terapia stessa, dalle quali si evince la continuità ed assiduità nei controlli ed il buon esito della terapia.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità, l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi, il carattere definitivo e consapevole della scelta.
Ricorrono quindi i presupposti per accogliere la domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile.
Al riguardo si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e
Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per potere ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei
pagina 3 di 5 diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da maschio a femmina. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che l'attore, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Per quanto riguarda la domanda di autorizzazione all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere coerente con la sua intima e Parte_1 sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica maschile e la sua identità psicologica femminile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Orbene, nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento di un percorso irreversibile di transizione, Parte_1 percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, si rientra proprio nella fattispecie nella quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis e, quindi, nell'ambito di applicazione della disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Ne deriva che va accertato il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgico diretti ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili.
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
pagina 4 di 5
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) (nome), nato a [...] il 7 Pt_1 Pt_1 luglio 2000 (atto n.36, parte I, Serie A, vol.11, anno 2000) nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato “ il prenome del nato Pt_1 debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ; Parte_2
2) accerta il diritto della parte a sottoporsi al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili;
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 8 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Serena Nicotra dott. Anna Bellesi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Bellesi Presidente dott. Nicola Di Plotti Giudice dott. Serena Nicotra Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4016/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE QUATTRO MARISA e Parte_1 C.F._1 con studio in VIA S.S. COSMA E DAMIANO N.13 81058 VAIRANO PATENORA
ATTORE
Nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11
CONCLUSIONI di parte attrice: “accertare il mutamento di sesso ai sensi dell'art. 1 della L. 164/1982, con conseguente rettifica dell'indicazione del sesso e del nome nei registri dello stato civile.
Ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Napoli di rettificare l'atto di nascita dell'istante, attribuendo il sesso femminile ed il nuovo nome scelto . Parte_2
Autorizzare l'istante a sottoporsi all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, a carico del
Servizio Sanitario Nazionale, o in alternativa presso una struttura sanitaria idonea, a proprie spese.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 1 L 164/1982 c.p.c. comunicato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano,
, nato a [...] il [...], ha rappresentato: Parte_1
- di non essere sposato e di non avere figli;
pagina 1 di 5 - di avere vissuto sin dall'infanzia un profondo disagio connesso alla discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso maschile ed il proprio vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale femminile;
- di avere intrapreso, dopo un lungo percorso interiore di accettazione, un percorso di affermazione di genere;
- di essersi recata dal medico specialista dott.ssa , e di avere ottenuto, all'esito dei Persona_1 colloqui svolti, la diagnosi di disforia di genere;
- di avere iniziato la terapia ormonale sostitutiva presso l'Istituto Auxologico;
- di essere intenzionato a proseguire e completare il proprio percorso di transizione da uomo a donna ed eseguire gli interventi chirurgici di riattribuzione del sesso per sentirsi pienamente realizzato dal punto di vista sia fisico, sia psicologico.
Parte attrice ha quindi ha formulato domanda diretta ad ottenere la rettifica nell'attribuzione del sesso, chiedendo altresì l'accertamento del proprio diritto a sottoporsi ai trattamenti chirurgici diretti ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili.
Nel corso del giudizio, il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, che ha riferito:
“Da quando ero bambina, sono cresciuta in un contesto femminile e mi sono sempre riconosciuta in questo contesto femminile.
Ho vissuto il periodo dello sviluppo in maniera complicata perché ho cercato di adeguarmi ed omologarmi ai canoni maschili, reprimendo quello che sentivo veramente.
Io avevo già capito in quella fase che mi sentivo una ragazza e avevo già fatto outing con mia madre quando avevo 14 anni.
Sono venuta a Milano tre anni fa perché ho iniziato a lavorare.
Qui c'è stato il punto di rottura;
inizialmente ero sola, non avevo amici e quindi ho avuto tempo per dedicarmi a quello che ero io, senza dovere accontentare gli altri.
Ho quindi iniziato il percorso psicologico per avere il nulla osta per iniziare la terapia ormonale e poi ho iniziato la terapia ormonale all'Auxologico un anno e mezzo fa.
Già quando ero a Napoli mi ero informata sul percorso di transizione;
quando sono arrivata a Milano, ho avuto la possibilità di farlo autonomamente perché avevo raggiunto l'indipendenza economica.
Sono molto soddisfatta della terapia ormonale.
La mia famiglia mi ha sempre dato supporto e mi è stata vicina;
anche mio nonno, che ha 90 anni mi ha accettato e supportato e questo mi ha reso molto contenta. Il percorso di transizione mi fa sentire realizzata sia sul piano sociale che lavorativo.
Non ho mai avuto ripensamenti;
sono sempre stata convinta di quello che volevo ed adesso che lo sto ottenendo non ci penso minimamente a tornare indietro.
Ho scelto il nome perché quando mia mamma era incinta e pensava che fossi femmina aveva scelto Parte_2 Part il nome , oltre al nome per la gemella che poi ha perso al quinto mese” Pt_2
pagina 2 di 5 Ritiene il Collegio che le domande di possano trovare accoglimento. Parte_1
, nato a [...] il [...] è celibe, come si evince dal certificato prodotto (doc.1). Parte_1
Dalla relazione della dott.ssa che ha sottoposto l'attore ad esame medico psicologico, Persona_2 emerge:
- è stata posta la diagnosi di disforia di genere, data la presenza di una marcata discrepanza tra sesso biologico e genere che la parte si attribuisce;
- la valutazione psicodiagnostica ed i colloqui psichiatrici hanno messo in evidenza la pienezza delle capacità cognitive della paziente e l'assenza di problematiche di salute fisica e mentale che potrebbero incidere sul percorso;
- l'inizio del percorso di transizione e della terapia ormonale e la progressiva femminilizzazione derivante dall'assunzione della terapia hanno portato ad un miglioramento del benessere della parte;
- la rettifica anagrafica del genere e l'esecuzione in futuro degli interventi di riattribuzione del sesso configurano degli ineludibili passaggi per consentire alla parte una migliore affermazione di genere e pieno e continuativo stato di benessere psicofisico.
La difesa di parte attrice ha poi prodotto le relazioni redatte dalle endocrinologhe dell'Istituto Auxologico di
Milano, dott.ssa e dott.ssa relative a tutti i controlli eseguiti durante la terapia ormonale ed Per_3 Per_4 all'andamento della terapia stessa, dalle quali si evince la continuità ed assiduità nei controlli ed il buon esito della terapia.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità, l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi, il carattere definitivo e consapevole della scelta.
Ricorrono quindi i presupposti per accogliere la domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile.
Al riguardo si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e
Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per potere ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei
pagina 3 di 5 diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da maschio a femmina. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che l'attore, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Per quanto riguarda la domanda di autorizzazione all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere coerente con la sua intima e Parte_1 sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica maschile e la sua identità psicologica femminile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Orbene, nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento di un percorso irreversibile di transizione, Parte_1 percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, si rientra proprio nella fattispecie nella quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis e, quindi, nell'ambito di applicazione della disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Ne deriva che va accertato il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgico diretti ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili.
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
pagina 4 di 5
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) (nome), nato a [...] il 7 Pt_1 Pt_1 luglio 2000 (atto n.36, parte I, Serie A, vol.11, anno 2000) nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato “ il prenome del nato Pt_1 debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ; Parte_2
2) accerta il diritto della parte a sottoporsi al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili;
3) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 8 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Serena Nicotra dott. Anna Bellesi
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