Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1645/2024 RG
REP UBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Quarta ZI Civile della Corte di Appello di Firenze, dott.ssa Dania Mori, all'udienza cartolare del 23.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 decies e segg. c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1645/2024 RG promossa da:
Parte 1 difesa dall'avv.to Michele Costa
,
ricorrente
Contro
Controparte_1
resistente, contumace causa trattenuta in decisione all'udienza del 23.1.25 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni ricorrente: "Piaccia all'Ill.mo Signor Presidente, contrariis reiectis, preso atto dei motivi dell'opposizione, della documentazione allegata e del fascicolo processuale eventualmente da acquisire, voglia riformare il decreto di pagamento del 12/07/2024, nella parte in cui ha omesso di liquidare le spese per la vidimazione della parcella, le spese del sollecito di pagamento, i compensi per l'accertamento giudiziale del credito, i compensi per il precetto, i compensi per il tentativo di pignoramento presso terzi, con la conferma del decreto impugnato nella parte in cui ha liquidato la somma di € 530,00 per compensi di natura penale, oltre rimborso spese forfettarie,
CPA ed I.V.A. e, quindi, con l'ulteriore liquidazione delle somme di € 20,00 per spese di opinamento, di € 8,15 per il sollecito di pagamento, di € 450,00 per compensi liquidati nella fase
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso avanzato in data 1.8.24 ex art. 15 D.lgs 1.9.2011 n. 150 e artt. 84, 116 e 170 D.P.R. n. 115/2002 l'avv. Parte 1 ha impugnato il decreto della Corte di Appello di Firenze, ZI penale, emesso il 12.7.24 e depositato il 19.7.24.
A fondamento del ricorso ha dedotto di avere assistito, quale difensore di ufficio, il sig. Parte_2 in qualità di imputato nel procedimento penale di appello n. 4042/2016 R.G.N.R. e n. 481/2022
R.G.App. (Terza ZI Penale), per il reato p.e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 624 e 625 n. 2 c.p., interponendo appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto del 01/10/2021 e rimanendo difensore fintanto che l'imputato non ha nominato come difensore di fiducia l'Avv. Alessandro
Bartolozzi di Grosseto.
Ha dedotto di aver presentato istanza di liquidazione del compenso del difensore di ufficio ex art. 116 del D.P.R. 30/05/2002, nella quale, oltre ai compensi di natura penale (secondo i parametri medi del D.M. 10/03/2014 n. 55, da decurtare di un terzo in forza dell'art. 106-bis del D.P.R.
30/05/2002, n. 115), è stata chiesta la liquidazione delle spese e dei compensi per le attività di recupero poste in essere inutilmente per il recupero del credito nei confronti dell'assistito (ossia: vidimazione dei compensi penali, sollecito di pagamento, decreto ingiuntivo, atto di precetto, ricerca dei beni da pignorare e tentativo di pignoramento presso terzi); tuttavia la Corte, con decreto del 12/07/2024, pur avendo riconosciuto che il difensore istante aveva dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, ricorrendo dunque le condizioni per procedere alla liquidazione ai sensi del D.P.R. n. 115/02, art. 116, ha liquidato soltanto i compensi di natura penale come da Protocollo di intesa del 25/07/2016 (nella misura di euro
530,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge), omettendo qualsiasi pronuncia sulle spese e sui compensi per le attività di recupero poste in essere.
La ricorrente impugnava pertanto detto provvedimento con la presente opposizione, in quanto a norma dell'art. 116 DPR 115/02 "L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali", evidenziando come, secondo costante giurisprudenza, tale norma vada interpretata nel senso che al difensore di ufficio nel processo penale spetta, con obbligo di esborso a carico dell'Erario, non solo la liquidazione dell'onorario per le sue prestazioni difensive ma anche il ristoro delle spese sostenute per l'infruttuoso recupero del credito dall'assistito.
La ricorrente pertanto ha concluso come meglio indicato in epigrafe.
2. La notifica del ricorso in opposizione del decreto di fissazione della prima udienza è stata regolarmente effettuata ed il non si è costituito in giudizio, rimanendo Controparte_1
contumace.
Il ricorso è stato iscritto a ruolo dopo l'entrata in vigore della c,d, “riforma Cartabia" (dec.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) che ha abrogato il procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis e seguenti cpc (normativa richiamata dall'art. 15 dec. lgs 150/11) ed ha introdotto il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc;
conseguentemente con la legge
29 dicembre 2022, n. 197 è stato modificato l'art. 15 dec. lgs 150/11 nel senso che il “rito sommario di cognizione" ivi indicato è stato sostituito con “il rito semplificato di cognizione” di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc, il quale si conclude con una sentenza che deve essere emessa all'esito di discussione orale ex artt. 281 terdecies e 281 sexies cpc. Ciò nonostante non è stata contestualmente modificata la competenza a provvedere sull'opposizione, che rimane dunque radicata a favore del "capo dell'ufficio giudiziario”, ossia in capo al sottoscritto Presidente di ZI (delegato dal Presidente della Corte).
La causa viene pertanto decisa con sentenza emessa dal sottoscritto Presidente all'esito dell'udienza del 23.1.25, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, avendo parte ricorrente espressamente rinunciato alla trattazione orale.
3. Il ricorso dell'avv.to Pt 1 è fondato.
La più recente giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che al difensore di ufficio dell'imputato nel processo penale che non abbia potuto ottenere coattivamente dall'assistito la riscossione del proprio credito spetta a norma dell'art. 116 DPR 115/02, con obbligo di pagamento a carico dell'erario, non solo la liquidazione dell'onorario per le sue prestazioni ma anche il ristoro delle spese sostenute per l'infruttuoso recupero del credito;
in tal senso si riporta il passo saliente di
Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 15006 del 28/05/2021 (Rv. 661355-01): "Anche di recente è stato, infatti, affermato che (Cass. n. 22579/2019) il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. In senso conforme, Cass. n. 30484/2017, che in motivazione ha evidenziato che trattasi di approdo al quale è giunta la più recente giurisprudenza di questa Corte che, partendo dall'indirizzo maggioritario nella giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione, secondo cui il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 (Cass. pen., sez. 4", n. 27473 del 2009; Cass. pen., sez. 4", n. 1630 del 2007; Cass. pen., sez. 4", n. 26460 del 2007; Cass. pen., sez. 4",n. 36921 del 2007; Cass. pen., sez. 4", 37406 del 2007), ha ritenuto di dovergli dare continuità, in quanto appare coerente con la lettera dell'art. 116, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione (cfr. Cass. n. 27854/2011; Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 15394/2012). Ritiene il
Collegio di dover dare a sua volta continuità a tale orientamento".
In tal senso si veda anche la recente sentenza Cass. civile sez. VI, 28/03/2023 (ud. 01/12/2022),
n.8702: “secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. tra le varie, Cass. n.
15006/2021, Cass. n. 22579/2019), il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine;
ne segue che la soluzione negativa offerta dal Tribunale in relazione al diritto del difensore che richieda la liquidazione del compenso ex art. 116 D.P.R. n.
115 del 2002 ad ottenere il rimborso anche delle spese e dei compensi per le procedure di recupero del credito, contrasta con l'ormai consolidato orientamento di questa Corte".
Spettano quindi all'avvocato ricorrente sia il rimborso delle spese sostenute sia il pagamento dei compensi dovuti per l'attività di recupero del suo credito verso l'assistito, che ha avuto esito infruttuoso.
In particolare l'avvocato ricorrente ha richiesto in questa sede il pagamento di:
€ 20,00 per spese di vidimazione della notula,
€ 8,15 per il sollecito di pagamento,
€ 450,00 oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed I.V.A, per compensi liquidati nel decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Grosseto n. 56/2023, emesso a suo favore in data 13/01/2023 per il recupero del credito professionale;
€ 285,00 per compensi del precetto, oltre spese forfettarie, CPA ed I.V.A,
€ 331,00 per l'articolato tentativo di pignoramento presso terzi, che non sortito alcun esito. In allegato all'istanza di liquidazione del compenso depositata presso la Corte d'Appello, Terza
ZI Penale, l'avv.to Pt 1 ha depositato tutta la documentazione idonea e sufficiente per comprovare tali esborsi e/o compensi.
Il provvedimento impugnato deve quindi essere riformato come indicato in dispositivo.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del DM 147/22 in relazione al valore della causa (nello scaglione fino a € 1.100,00), esclusa la fase istruttoria perchè non espletata e ridotta quella di trattazione e decisoria perchè realizzate a mezzo di note scritte, peraltro avendo la contumacia del CP 1 non
ostacolato e quindi reso più facile la difesa della ricorrente;
PQM
Il Presidente della Quarta ZI civile della Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto impugnato, così decide: liquida in favore dell'avv.to Parte 1 in relazione alle prestazioni professionali rese in nel procedimento penale di appello n. 4042/2016 R.G.N.R. e n. 481/2022 favore di Parte_2
R.G.App., oltre a quanto già liquidato nel decreto impugnato, le seguenti somme:
• € 20,00 per spese di vidimazione della notula,
• € 8,15 per il sollecito di pagamento,
€ 450,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, CPA ed I.V.A, per compensi liquidati nel
.
decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Grosseto n. 56/2023;
€ 285,00 per compensi del precetto, oltre spese forfettarie del 15%, CPA ed I.V.A,
•
€ 331,00 per il tentativo infruttuoso di pignoramento presso terzi,
•
con facoltà dell'Erario di recupero dall'assistito Parte 2 ;
al pagamento delle spese processuali del presente giudizio condanna il Controparte_1
sostenute dalla ricorrente, che liquida nella complessiva somma di euro 500,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Firenze il 4.2.25
Il Presidente di ZI delegato
Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.