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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 625 /2024 R.G.L. promossa da:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), residente in [...]
n. 1 ed elettivamente domiciliato - ai fini del presente giudizio - in Bari alla via Marcello Celentano n. 35, presso e nello studio dell'avv.
Silvia Solimando che lo rappresenta e difende in virtù di mandato reso in calce al ricorso in appello.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) - corrente in Roma in persona del suo Presidente pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Pellerino in forza di procura generale ad lites del 22.3.24 a rogito dott. Persona_1
Notaio in Roma, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Torino Via Arcivescovado 9 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' . CP_1
1 APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 27.12.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata in data 26.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato Parte_1
conveniva l innanzi al Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, CP_1
chiedendo di accertare e dichiarare il diritto alla riliquidazione della pensione di cui lo stesso è titolare dal settembre 2021, previa riquantificazione dei contributi effettivi e figurativi acquisiti entro il
31/12/95; per l'effetto, ricalcolata la pensione col metodo retributivo, condannare l a corrispondere le differenze di rateo, dalla CP_1 decorrenza al soddisfo, nella misura di € 615,02 mensili, o nella diversa misura risultante , oltre spese di lite.
In particolare, sosteneva di avere maturato 789 settimane di contribuzione nel FLDP sino al 31.12.1992 in luogo delle 784 settimane conteggiate dall'Istituto, invocando, per l'effetto,
l'applicazione del sistema di calcolo retributivo per tutta l'anzianità assicurativa maturata fino al 31.12.2011 (ex art. 1, comma 13, Legge
n. 335/1995).
Tale numero di contributi risultava, a suo dire, dalla semplice somma aritmetica delle settimane riportate nel conto assicurativo estratto dal CP_ cassetto previdenziale .
Ad ulteriore conferma dei propri assunti il ricorrente documentava di avere svolto attività da lavoro dipendente in modo continuativo dal
2.11.77 al 31.08.1995 (allegato 3 del doc. 11 – libretto di lavoro), e di avere sospeso tale attività per il solo tempo necessario all'espletamento del servizio militare di leva, temporalmente collocato tra il 14.10.81 al 04.10.82 (all. 4 del doc. 11 fascicolo di parte di
2 primo grado – foglio di congedo del Comune di Nichelino).
Affermava che entrambe le circostanze dimostravano l'integrale copertura assicurativa di tutto il periodo di interesse (compreso tra il
2.11.77 ed il 31.12.1992), ed il raggiungimento di 789 settimane contributive utili a pensione entro il 31.12.1992, come da prospetto riepilogativo che evidenziava: CP_
“tabella contributi utili a pensione da estratto conto
Anzianità sino al 31.12.1992 FLDP anno settimane
1977 9
1978 52
1979 52
1980 3
49
1981 31
1981 9
1981 12
1982 39
1982 13
1983-92 520 totale 789”.
Per complessivi 15 anni e 9 giorni di contributi (all. 2 del doc. 11).
Rammentava che a tale contribuzione si aggiungeva quella maturata dal 01.01.1993 al 31.12.1995, per complessive 148 settimane di cui:
139 nel FLDP e 9 nella gestione COMM.
Alla data del 31.12.1995, pertanto, calcolava 937 settimane (789 +
148), pari a 18 anni ed un giorno.
Si costituiva in giudizio l che, esaminata la posizione CP_1
assicurativa di parte ricorrente, attestava che la contribuzione presente in estratto alla data del 31/12/1995 era pari a 932
3 contributi settimanali, in luogo dei 936 contributi necessari così suddivisi:
- 784 settimane nel FPLD dal 01/11/1977 al 31/12/1992;
- 139 settimane nel FPLD dal 01/01/1993 al 31/08/1995;
- 9 settimane nel fondo dei commercianti dal 01/11/1995 al
31/12/1995.
Precisava inoltre l che nell'anno 1981 le settimane CP_1
riconosciute erano 48, di cui:
-30 da apprendista (dal 01/01/1981 al 31/07/1981);
- 9 da lavoro dipendente dal 01/09/1981 al 31/10/1981;
- 9 per il servizio militare dal 14/10/1981 al 31/12/1981.
Le 4 settimane mancanti per la completa copertura dell'anno erano relative al mese di Agosto 1981, periodo nel quale non risultava presente alcuna contribuzione.
Evidenziava che nell'anno 1982 le settimane riconosciute sono state
51, di cui:
- 39 per il servizio militare, dal 01/01/1982 al 04/10/1982;
-12 per lavoro dipendente dal 01/10/1982 al 31/12/1982.
Sull'accredito del servizio di leva per l'anno 1982 l affermava CP_1
che le settimane da accreditare dovevano essere 40, invece delle 39 riconosciute.
Rilevava che:
“Anche apportando la variazione nell'accredito figurativo le settimane al 31/12/1995 sarebbero 933 non configurandosi il raggiungimento dei 18 anni nel 1995.
Affinché l possa effettuare i corretti calcoli in relazione CP_1 all'anno 1981 sarebbe necessario che il ricorrente producesse il modello O1m corredato con i listini paga, non essendo sufficiente il libretto di lavoro allegato (v. doc. 3). La verifica della documentazione
è dirimente per stabilire il raggiungimento dei 18 anni al 1995. “
4 Con note autorizzate l depositava l'estratto contributivo CP_1
certificativo dal quale risultava quanto sopra precisato e si evidenziava dunque l'insussistenza dei presupposti per la liquidazione della prestazione col sistema di calcolo retributivo, disciplinato dalla legge 335/95
A seguito della discussione, la causa veniva decisa con sentenza n.1845/24, pubblicata il 3/7/24 e non notificata, di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Ricorre in appello , chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio. In ogni caso chiede la riforma del capo della sentenza contenente la condanna del ricorrente al pagamento delle pese per euro 3.700,00 oltre accessori.
Resiste l , nel costituirsi anche in questo grado di giudizio, CP_1 chiedendo la reiezione dell'appello.
All'udienza del 07.05.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il primo Giudice ha deciso la causa con la seguente motivazione che integralmente si riporta:
“Il ricorso è infondato.
1. Ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art. 1 l. n. 335/1995:
“12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
5 b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”.
2. È controverso nel caso di specie se alla data del 31.12.1995 il ricorrente abbia maturato o meno un'anzianità contributiva di almeno 18 anni (936 settimane).
Parte ricorrente afferma in ricorso che la sussistenza del requisito contributivo si ricaverebbe dall'estratto conto estratto dal sito dell CP_1
(doc. 2 di parte ricorrente).
3. L'assunto di parte ricorrente, secondo cui l'estratto conto integrato presente sul sito dell indicherebbe un numero di contributi utili alla CP_1 pensione in misura utile ad ottenere il calcolo della pensione interamente con il sistema retributivo (almeno 936 contributi alla data del 31.12.1995) non vale a fondare il diritto alla prestazione, poiché l'estratto conto certificativo riporta un numero di contributi utili alla pensione inferiore a tale soglia.
L'art. 54 l. n. 88/1989 attribuisce, infatti, unicamente a quest'ultimo,
l'estratto conto certificativo, il valore, per l'appunto, certificativo della situazione ivi prevista, con la conseguenza che documenti diversi dall'estratto conto certificativo, seppur idonei ad ingenerare un affidamento legittimo (ma ai soli fini risarcitori, Cass. civ. sez. lav., 02/05/2016, n. 8604), non assumono alcun valore certificativo.
Nel caso in esame, il provvedimento di liquidazione della pensione (doc 1 di parte ricorrente), riporta esattamente il contenuto dell'estratto conto certificativo prodotto dall nel presente giudizio. CP_1
4. È dunque rispetto a tali dati che il ricorrente, sul quale ricade l'onere della prova di dimostrare il possesso del requisito contributivo, avrebbe dovuto operare le opportune contestazioni, fornendo la prova, anche presuntiva (Cass. civ. sez. lav., 15/12/2005, n. 27671), del possesso di
6 contributi utili per il conseguimento del diritto rivendicato.
5. Quanto al contenuto dell'estratto conto certificativo, va rilevato che correttamente l considera, ai fini della valutazione del requisito CP_1 contributivo, i soli dati riportati nella colonna “settimane utili alla pensione”, essendo noto che in taluni casi alla contribuzione registrata non corrispondente l'esatto importo di contributi utili ai fini della pensione (si v. ad es. l'ipotesi prevista dall'art. 7 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 463/1983), sicché sarebbe stato onere del ricorrente provare che là dove vi è discrasia tra i due dati (ad es. per i periodi 1.1.1981-31.7.1981 e 14.10.1981-
31.12.1981), il ricorrente avrebbe avuto diritto alla piena contribuzione utile ai fini della pensione. L'allegazione è tuttavia carente sul punto.
6. Quanto, invece, alla contribuzione per il mese di agosto 1981 si osserva quanto segue.
Il ricorrente afferma di avere lavorato ininterrottamente alle dipendenze della dal 23.1.1980 al 31.7.1990 fatta sola eccezione per il CP_2 periodo di servizio militare nel periodo 14.10.1981-4.12.1982 (doc. 4 di parte ricorrente), ma da tale circostanza non può ricavarsi la prova dell'avvenuto versamento della contribuzione per tale mese.
Anche a voler ricavare dal libretto di lavoro prodotto la continuità del rapporto sulla base di indici presuntivi (che traggono fondamento nell'art. 19 l. n. 25/1955 che disciplinava l'apprendistato a quel tempo), e dunque anche a voler presumere che al termine del rapporto di apprendistato il sig.
sia stato mantenuto in servizio, alcun elemento probatorio è stato Parte_1 offerto, nemmeno in via presuntiva (Cass. civ. sez. lav., 15/12/2005, n.
27671), a dimostrazione dell'effettivo versamento dei contributi per il mese in questione.
È stato sul punto affermato che “il lungo tempo trascorso può far presumere lo smarrimento di documenti probatori ma tale smarrimento non può costituire a sua volta un fatto da cui, a norma dell'art. 2727 cod. civ., possa risalirsi, senza arbitrio, all'esatto versamento dei contributi. In altre parole, una presunzione deve fondarsi su un fatto certo e non su un'altra presunzione (Cass., 13 maggio 1983 n. 3306)” (Cass. civ. sez. lav.
10/03/1992 n. 2895).
7 Per le ragioni sopra esposte, il ricorso di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
7. Le spese di lite sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria”.
2.
L'appellante fonda il suo ricorso su quattro motivi:
a) Con il primo è sostenuto che la sentenza è viziata da falsa applicazione dell'art 2697 cc avendo il ricorrente prodotto documentazione dell'Istituto (estratti conto contributivi) ove (colonna di sinistra) era dimostrato che i contributi in favore dell'assicurato erano pari a 789 settimane al 31.12.95. Il primo Giudice avrebbe pertanto dovuto ritenere che fosse onere dell' di fornire la CP_1
prova e indicare le ragioni per le quali i contributi utili fossero stati ridotti rispetto a quelli registrati in archivio. Non essendo, tra l'altro pensabile, che l'assicurato, oltre a fornire la prova diretta dei contributi accreditati in suo favore, superi anche la prova contraria della utilizzabilità ai fini pensionistici di un minor numero di contributi.
b) Con il secondo motivo di gravame sostiene che la sentenza sarebbe viziata da travisamento dei fatti e da erronea e contraddittoria valutazione delle prove nonché dalla violazione dell'articolo 115 cpc e dalla violazione delle norme sulla contribuzione figurativa per il servizio di leva.
c) Con il terzo motivo l'appellante ritiene la violazione del combinato disposto degli articoli 2727 e 2728 cc. Non avendo il Giudice di prime cure considerato che la prova del versamento dei contributi previdenziali può essere offerta anche per presunzioni semplici alla luce della documentazione allegata e prodotta dal ricorrente (estratto conto contributivo, libretto di lavoro, foglio di congedo illimitato) a fronte della tesi difensiva contraria dell' . CP_1
d) Con il quarto motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulle spese processuali. Posto che il
8 primo Giudice avrebbe dovuto tenere adeguatamente conto degli elementi di prova portati dal ricorrente a supporto dell'azione, tra cui l'estratto conto rilasciato dallo stesso convenuto. CP_1
3.
Non ritiene il Collegio di condividere i primi tre motivi di appello.
Ora, come evidenziato dalla Difesa dell'Istituto, nell'estratto conto informale (reperibile sul sito cassetto previdenziale) sono CP_1
riportati in ordine cronologico i contributi accreditati nel corso degli anni con in calce l'avvertenza che l'estratto ha carattere provvisorio ed informativo.
L'interessato lo può consultare accedendo alla sua area riservata senza particolari formalità.
Si tratta di documento di natura provvisoria ed informativa senza valore certificativo poiché laddove fosse necessario verificare il raggiungimento dei requisiti per la pensione occorre rivolgersi agli uffici dell' . CP_1
Invece l'estratto conto certificativo è disciplinato dall'art 54 della legge 88/89 che recita:” È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica.
La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.”
Estratto che deve essere richiesto attraverso una specifica domanda amministrativa che l'odierno appellante non ha inoltrato (come evidenziato dalla Difesa dell' ) prima del 2024. CP_1
Ciò premesso, la prima questione è quella legata al mancato versamento di 4 contributi settimanali relativi al periodo 1/8/81-
31/8/81. Prova del versamento dei contributi afferenti quel mese che
(come giustamente rilevato dal Giudice di prime cure alla cui
9 motivazione si rinvia) non è stata fornita.
Nemmeno nell'estratto conto non certificativo ricavato dal sito dell' (allegato 2 fascicolo del ricorrente in primo grado) tale CP_1
periodo risulta coperto da contribuzione.
Prova che non può essere data dal libretto di lavoro che al più può servire per ipotizzare la continuità del rapporto oltre al termine del rapporto di apprendistato (questo si sulla base di indici presuntivi) ma non certo per consentire, in assenza di fatti certi, la ricostruzione di una posizione assicurativa.
Inoltre, evidente è invece l'errore contenuto nella tabella riportata a pagina 8 del ricorso in appello: vi è chiaramente la sovrapposizione dei periodi e dei relativi contributi, relativi al mese di ottobre 1981.
Infatti, per l'anno 1981 parte appellante indica 31+9+12 contributi per apprendistato , lavoro dipendente , servizio militare mentre per l'anno
1981 l'estratto certificativo l indica 30+9+9 contributi per CP_1
apprendistato , lavoro dipendente , servizio militare e risultano i seguenti periodi: 1/9/81 – 31/10/81 lavoro dipendente 9 contributi ( 4 settimane a settembre e 4 settimane a ottobre); 14/10/81-31/12/81 servizio militare 12 contributi ( 4 settimane a ottobre, 4 a novembre e
4 a dicembre) ridotti per il diritto a 9 perché il periodo 1/10/1981-
14/10/1981, se si considerassero 12 contributi settimanali, risulterebbe coperto per ben due volte.
Pertanto, i contributi per l'anno 1981 si riducono a 48 come indicato dall' sin dalla prima memoria difensiva (stante l'evidenziata CP_1
sovrapposizione).
Ne consegue che, anche considerando 40 contributi per il servizio militare per l'anno 1982, il totale complessivo del periodo 1977/1982
è di 785 contributi, che non risultano comunque sufficienti per il raggiungimento dell'obiettivo dei 18 anni di contribuzione, pari a 936 contributi (785+148=933).
10 4.
Ritiene, invece, il Collegio fondato il quarto motivo poiché il primo
Giudice ben avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra le parti in considerazione del fatto che il ricorso introduttivo era stato regolarmente preceduto da un ricorso amministrativo con il quale si chiedeva il ricalcolo dei contributi per 789 (allegato 6 del doc 11 di CP_ parte ricorrente – ricorso al comitato provinciale del 06.04.2023) respinto dall' non per motivi di merito ma per inammissibilità CP_1
(allegato 7 del doc 11). Pronuncia che ha indubbiamente causato la proposizione del ricorso giudiziale non avendo parte ricorrente potuto vagliare le motivazioni dell' poste a fondamento della CP_1
reiezione della domanda, esplicitate solo in sede di costituzione avanti al Tribunale.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, devono essere compensate le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti respinte le restanti domande dell'appellante.
L'esito del gravame comporta la compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In parziale accoglimento dell'appello, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti e respinge le restanti domande dell'appellante; compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso all'udienza del 07.05.2025
IL Presidente est.
Dott. Piero Rocchetti
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