TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 3.4.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 12267/2024 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
5486/2023 (ATPO) vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 10.5.1935, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Cossiga (C.F.:
), presso lo studio del quale elegge domicilio in Pozzuoli (NA), CodiceFiscale_2 alla Via G. Pagano n. 16 (comunicazioni al tel./fax: 081-5242151; PEC:
), giusta procura in calce al presente atto. Email_1
-ricorrente-
E
, (c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall' avv. CP_2
Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Per_1
(comunicazioni alla PEC: t;
) Email_2
-resistente –
Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 24.5.2024 la ricorrente ha esposto di avere presentato in data 6.11.2020 domanda per ottenere in via amministrativa il beneficio dell'indennità di accompagnamento e che, visitata in data 22.9.2022 dalla Commissione Medica di Prima Istanza era stata giudicata invalida nella misura del 100%, ma senza necessità di accompagnamento.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dott.ssa concludeva ritenendo l'istante persona invalida nella misura del Persona_2
100% ma senza necessità di accompagnamento, confermando il giudizio già espresso in precedenza dalla Commissione Medica A.S.L. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_2
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella fase Per_3 dell'ATP (dott.ssa . Per_2 In data 3.4.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 5486/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica). Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dr. - nel suo elaborato peritale depositato in data 14.2.2025- Per_3 che risulta affetta dalle seguenti patologie: “Importante declino senile Parte_1 con sindrome ipocinetica: deambulazione NON autonoma (soprattutto all'esterno della propria abitazione);
2. Decadimento cognitivo lieve -medio con compromissione delle autonomie delle attività della vita quotidiana (soprattutto le strumentali);
3. Esiti di remota isterectomia;
4. Esiti di frattura scomposta omero sinistro, trattata chirurgicamente, con limitazione funzionale di grado medio;
5. Cardiopatia ipertensiva;
6. Carcinoma della vescica in terapia (plurirecidivato);
7. Incontinenza urinaria (usa pannoloni)”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dr.
- in sede di opposizione ad ATPO - ha concluso ritenendo: “si può affermare che Per_3 la valutazione ora proposta del 100% con accompagnamento possa decorrere dalla data di incarico della prima CTU avvenuta il 12.10.2023. SI sussistono le condizioni per concedere l'indennità di accompagnamento perché la periziata NON deambula più in autonomia (soprattutto all'esterno del la propria abitazione) e sono presenti segni clinici di decadimento cognitivo lieve -medio che comunque compromettono l'autonomia delle attività della vita quotidiana (soprattutto quelle strumentali) in modo da richiedere necessariamente l'azione vicariante, continua e costante, di terze persone”. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione ad ATP è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario.
In altre parole, la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad
ATPO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione Per_3 contiene un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto dell'indennità di accompagnamento. Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento dal mese di ottobre 2023 (ovvero “dalla data di incarico della prima CTU avvenuta il 12.10.2023”).
Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice. Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'indennità di accompagnamento a partire dal 1.10.2023 (mese di insorgenza del requisito sanitario.
In applicazione delle sentenze nn. 156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono il principio per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla domanda di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del ricorso per ATPO).
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara inabile Parte_1 con necessità di accompagnamento a partire dal 12.10.2023; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a l'indennità di CP_2 Parte_1 accompagnamento dal 12.10.2023 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento di 1/3 delle spese processuali che liquida in tale misura CP_2 ridotta, in complessivi euro 750/00 per compensi professionali con attribuzione;
d) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_2
Napoli, 28.4.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 3.4.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 12267/2024 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
5486/2023 (ATPO) vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 10.5.1935, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Cossiga (C.F.:
), presso lo studio del quale elegge domicilio in Pozzuoli (NA), CodiceFiscale_2 alla Via G. Pagano n. 16 (comunicazioni al tel./fax: 081-5242151; PEC:
), giusta procura in calce al presente atto. Email_1
-ricorrente-
E
, (c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall' avv. CP_2
Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Per_1
(comunicazioni alla PEC: t;
) Email_2
-resistente –
Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso in opposizione depositato in data 24.5.2024 la ricorrente ha esposto di avere presentato in data 6.11.2020 domanda per ottenere in via amministrativa il beneficio dell'indennità di accompagnamento e che, visitata in data 22.9.2022 dalla Commissione Medica di Prima Istanza era stata giudicata invalida nella misura del 100%, ma senza necessità di accompagnamento.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dott.ssa concludeva ritenendo l'istante persona invalida nella misura del Persona_2
100% ma senza necessità di accompagnamento, confermando il giudizio già espresso in precedenza dalla Commissione Medica A.S.L. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_2
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella fase Per_3 dell'ATP (dott.ssa . Per_2 In data 3.4.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 5486/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica). Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dr. - nel suo elaborato peritale depositato in data 14.2.2025- Per_3 che risulta affetta dalle seguenti patologie: “Importante declino senile Parte_1 con sindrome ipocinetica: deambulazione NON autonoma (soprattutto all'esterno della propria abitazione);
2. Decadimento cognitivo lieve -medio con compromissione delle autonomie delle attività della vita quotidiana (soprattutto le strumentali);
3. Esiti di remota isterectomia;
4. Esiti di frattura scomposta omero sinistro, trattata chirurgicamente, con limitazione funzionale di grado medio;
5. Cardiopatia ipertensiva;
6. Carcinoma della vescica in terapia (plurirecidivato);
7. Incontinenza urinaria (usa pannoloni)”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dr.
- in sede di opposizione ad ATPO - ha concluso ritenendo: “si può affermare che Per_3 la valutazione ora proposta del 100% con accompagnamento possa decorrere dalla data di incarico della prima CTU avvenuta il 12.10.2023. SI sussistono le condizioni per concedere l'indennità di accompagnamento perché la periziata NON deambula più in autonomia (soprattutto all'esterno del la propria abitazione) e sono presenti segni clinici di decadimento cognitivo lieve -medio che comunque compromettono l'autonomia delle attività della vita quotidiana (soprattutto quelle strumentali) in modo da richiedere necessariamente l'azione vicariante, continua e costante, di terze persone”. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione ad ATP è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario.
In altre parole, la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad
ATPO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione Per_3 contiene un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto dell'indennità di accompagnamento. Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento dal mese di ottobre 2023 (ovvero “dalla data di incarico della prima CTU avvenuta il 12.10.2023”).
Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice. Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'indennità di accompagnamento a partire dal 1.10.2023 (mese di insorgenza del requisito sanitario.
In applicazione delle sentenze nn. 156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono il principio per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla domanda di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del ricorso per ATPO).
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara inabile Parte_1 con necessità di accompagnamento a partire dal 12.10.2023; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a l'indennità di CP_2 Parte_1 accompagnamento dal 12.10.2023 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento di 1/3 delle spese processuali che liquida in tale misura CP_2 ridotta, in complessivi euro 750/00 per compensi professionali con attribuzione;
d) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_2
Napoli, 28.4.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile