Articolo 6 della Legge 13 giugno 2025, n. 91
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10 luglio 2025
Art. 6. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023 , il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 ;
b) coordinare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e finanziari e, in particolare, con le disposizioni, rispettivamente, del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , nonche' con la disciplina in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare;
c) confermare l'attribuzione alle autorita' di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 ;
d) esercitare, al fine di una maggior tutela per il consumatore, l'opzione di cui all' articolo 16-bis, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673 , che consente di adottare o mantenere disposizioni piu' rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;
e) esercitare l'opzione di cui all' articolo 16-quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE , introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673 , ai sensi del quale gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorche' recedano da un contratto di assicurazione;
f) esercitare l'opzione di cui all' articolo 16-quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE , introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673 , ai sensi del quale gli Stati membri possono precisare modalita' e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto;
g) assicurare il coordinamento tra l' articolo 144-bis del codice del consumo , di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 , le disposizioni adottate per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2225 e 2023/2673 nonche' le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394 ;
h) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni necessarie alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 , alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 , alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 nonche' a ogni altra disposizione vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 6:
- La direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023 , che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE , e' pubblicata nella GUUE 28 novembre 2023, L.
- Per i riferimenti all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , recante: « Codice delle assicurazioni private », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del30 settembre 1993.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998.
- La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , e' pubblicata nella GUUE 22 novembre 2011, n. L 304.
- Si riporta il testo dell'articolo 144-bis del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 :
«Art. 144-bis (Cooperazione tra le autorita' nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorita' indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorita' competente ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonche' le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali e' prevista la competenza di altre autorita' nazionali, svolge le funzioni di autorita' competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 , in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;3
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;
f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I;
g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II;
h) contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.
2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorita' competenti ai sensi dell' articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 , che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento e li esercitano conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e piu' ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394 , le autorita' di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e piu' ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato regolamento, in conformita' all'articolo 10 del medesimo regolamento, con facolta' di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' del Corpo della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Puo' inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, puo' avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all' articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 il Ministero dello sviluppo economico , per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, puo' avvalersi, in particolare, dei comuni.
5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonche' relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonche' nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4.
7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 12.
8. Ai sensi degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394 , in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, in relazione alle funzioni di autorita' competente attribuite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori, nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell'articolo 27.
9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394 .
9-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' designata quale organismo responsabile ai sensi dell' articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/302 . In relazione al regolamento (UE) 2018/302, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' designata autorita' competente ai sensi dell' articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 . In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento (UE) 2018/302 , si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente codice.
9-ter. Il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) e' designato quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell' articolo 8 del regolamento (UE) 2018/302 . Per le finalita' di cui al primo periodo si applica la procedura di cui all' articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 .».
Entrata in vigore il 10 luglio 2025
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