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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, in persona del dott. RO PA AR, all'udienza del
07/11/2025 , nella controversia iscritta al n. 1463 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] , il [...] , Cod. Fisc Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI PAOLA FABRIZIO come da procura C.F._1 in atti;
ricorrente contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DAMASCO
PIERFRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale, in PIAZZA DELLE
V GIORNATE 3 0012 ROMA;
resistente avente ad OGGETTO: infortunio sul lavoro, aggravamento
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
Fatto e diritto.
Con ricorso depositato il 11/03/2024 conveniva in giudizio Parte_1
l premettendo che a seguito di provvedimento giudiziale era stata costituita in suo favore una CP_1 rendita per infortunio sul lavoro, per un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 18%, per “esiti di frattura L2 con lieve contrattura dei muscoli para vertebrali;
deficit di 1/3 dei movimenti del tronco;
algie al carico prolungato, esiti di frattura polso sinistro in destrimane con deficit ai grad”.
Esponeva che, avvedendosi di un aggravamento dei postumi di tale infortunio, aveva avanzato entro il termine decadenziale domanda di revisione all' ma che, sottoposto a visita dalla competente CP_1 sede , veniva confermata la precedente valutazione del 18%. CP_1
Ritenendo che dall'infortunio subito erano derivati postumi invalidanti che si erano aggravati sino alla misura del 25%, o comunque maggiori rispetto a quanto riconosciuto dall' , adiva questo CP_1
Tribunale affinché dichiarasse che siffatti postumi invalidanti ne riducevano la capacità lavorativa, in modo permanente, nella misura anzidetta, con conseguente condanna dell' alla liquidazione ed CP_1 al pagamento della prestazione connessa alla invalidità permanente eventualmente riconosciuta a seguito di CTU, con interessi legali e rivalutazione dalla scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava le domande di parte ricorrente e sosteneva che CP_1
l'esito dell'infortunio subito dal ricorrente aveva trovato piena e completa soddisfazione nella misura di invalidità permanente già riconosciuta e liquidata in via amministrativa.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU medico – legale.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Va premesso, che la controversia non verte sulla natura di infortunio sul lavoro, pacifica tra le parti e non contestata dall' , bensì sulla valutazione dei postumi invalidanti a seguito di richiesta di CP_1 revisione per aggravamento, relativamente all'evento denunciato dal e già Parte_1 indennizzato.
La relazione del nominato consulente tecnico d'ufficio, offre un complesso di dati clinici e considerazioni medico-legali che induce all'accoglimento della domanda.
Sulla base dell'esposizione peritale - fondata sulla visita del periziato e sulla documentazione medica specialistica in atti, elaborata dall'esperto con argomentare immune da vizi logici, - è emerso che il ricorrente ha patito “ESITI FRATTURA DI L2 CON APPREZZABILE LIMITAZIONE
FUNZIONALE DEI MOVIMENTI DEL RACHIDE;
ESITI FRATTURA DEL POLSO SINISTRO
CON APPREZZABILE LIMITAZIONE FUNZIONALE”.
Riconosciuto il nesso di causalità con l'infortunio patito l'8/09/2011, il CTU ha rilevato che il periziato ha riportato un grado di invalidità permanente che si è aggravato sino al 20% a decorrere dall'1.3.2021, epoca in cui il danno, dapprima ingravescente, è risultato stabilizzato.
Il giudice non vede ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente, frutto di un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute del ricorrente, integrato da un'attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
La domanda è dunque, nei suddetti termini, fondata e va accolta, con condanna dell' a CP_1 corrispondere a il maggior indennizzo per l'infortunio sul Parte_1 lavoro patito il l'8.9.2011 nella misura del 20% di invalidità permanente (con la decorrenza sopra indicata), oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia ed all'entità delle questioni trattate.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Lette le conclusioni delle parti, pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 ontro l' , con ricorso depositato il 11/03/2024 , disattesa ogni contraria istanza,
[...] CP_1 eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara che , a causa dell'infortunio sul lavoro patito Parte_1
l'8/09/2011, ha riportato un grado di invalidità permanente che si è aggravato sino al 20% a decorrere dall'1.3.2021;
2) Condanna l' a corrispondere a il maggior CP_1 Parte_1 indennizzo per l'infortunio sul lavoro di cui al punto che precede, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
3) Condanna l' alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.700,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) Pone a carico dell' le spese relative alla CTU, liquidate come da separato provvedimento. CP_1
Così deciso in Velletri, 07/11/2025 .
Il Giudice
RO PA AR