CASS
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2025, n. 18810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18810 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da LL CE, nato a [...] il 25- .10-1969, TI AS, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 18-06-2024 del Tilbunaie di Pisa;
visti gli atti, provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Nlarilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi ..: letta la mt- rnori3 dettavv. LUCE: Biso:1„ CM•2 .fiSOre di fiducia dei ricorrente, il quale ha rappresentato che è venuto meno hnteresse a! ricorso, in quanto la posizione di GI è stata archivía .r...a con decreto ,::2í , LP, d Pisa dei 13 novembre 2024. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18810 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 14/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 giugno 2024, il Tribunale del Riesame di Pisa rigettava gli appelli riuniti presentati nell'interesse di CE LI e AS TI avverso l'ordinanza del 15 maggio 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Pisa aveva rigettato le istanze di revoca del sequestro preventivo disposto con decreto del 4 marzo 2024, avente ad oggetto la somma di 3.314.238 euro nella disponibilità della società LO s.rl, in liquidazione, quale profitto del reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 e, in caso di incapienza, i beni nella disponibilità degli indagati TI (fino alla concorrenza della somma di 2.540.657,47 euro, in relazione ai capi 6, 8, 9 e 10), e LI (fino alla concorrenza della somma di 2.540.657,47 euro, in relazione ai capi 8, 9 e 10 dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale toscano, LI e TI hanno proposto, tramite i rispettivi difensori di fiducia, distinti ricorsi per cassazione. 2.1. TI, tramite l'avvocato CE Marenghi, ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa ha eccepito Vinosservan7a degli art. 321 cod. proc. pen., 2, 8 e 12 bis del d. Igs. n. 74: del 2000 e !a mancanza assoluta di motivazione in ordine alla quantificazione del profitto riferibile alla LO s.r.I., evidenziando che l'importo del profitto asseritamente ricavato dagli indagati da tutte le operazioni contestate doveva essere ricondotto alla somma di 3.314.238 euro, già sequestrata per l'intero valore -in capo alla LS s.r.l., non potendosi invece ritenere, come sostenutodall'ordinanz.:7 impugnata, che la LO e la LS abbiano conseguito ciascuna un autonomo e pi - e,prio profitto illecito di 3.314.238 euro nel contesto di un'operazione unitaria, poiché in tal modo si darebbe luogo a un'indebita duplicazione del profitto illecito per affetto di una visione parcellizzata della vicenda, che invece necessita evidentemente di una considerazione d'insieme, stante la correlazione tra le varie operazioni fiscali poste in essere. In tal senso si sottolinea che, sebbene i! vincolo reale si fondi solo sui delitti di cui all'art. 2 dei d. igs. n. 74 dei 2003. deve tuttavia considerarsi che nei medesimo procedimento penale si contesta ai legali rappresentanti della LO lo speculare delitto di cui .all'art. 8 del d. q.n, 7 ,1, 2030 rispetto alle fatture che la GSLE, committente, ha ricevuto daila,Maio,.nppaltatore.,._ per importi identici a quelli che a valle la LO ha ricevuto dalia . societ. coope.i- ativa RO, subappaltatore. 2.2. LL, tramite l'avvocato Luca sori ,ha sollevato, due motivi. Con il primo, la difesa deduce i'inosservanza degii art. 321 cod. proc. pen., 2, 8 e 1.2 bis ie3 d. las. n, .74 del 2000 e la mnricanza assodta di motivazione in ordine alla quantificazione del profitto iVeribile alla Male formulando considerazioni del tutto sovi ..ax;cnibi!i quelie del motivo di ricorso di TI, alla cui esposizione pertanto si ri.Tvia Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il difetto assoluto di motivazione rispetto al requisito dei pericuium n mora, non avendo i giudici cautelari operato alcuna valutazione individualizzante della posizione di LL, non tenendo conto, in particolare, dei fatti nuovi sopravvenuti, costituiti dalla limitazione degli addebiti per effetto di apposito provvedimento dei P.M. ai soli fatti di cui al capo 9, per un importo confiscabile pari a meno della metà dei sequestro inizialmente disposto, e dell'esecuzione, in danno dei coobbligati del dott. LL, del sequestro per i capi 8, 9 e 10, per un importo pressoché integrale e largamente sopravanzante rispetto a quello residuato a carico del ricorrente a valle del provvedimento del P.M. 2.2.1. Con memoria del 31 dicembre 2024, l'avvocato Luca Bisori, difensore di fiducia di LL, ha rappresentato che è venuto meno l'interesse al ricorso per causa non imputabile al ricorrente, in quanto la posizione di LL è stata archiviata con l'allegato decreto del G.I.P. del Tribunale di Pisa del 13 novembre 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Iniziando dalla posizione di LL, si deve rimarcare la sopravvenuta carenza di interesse a impugnare. Invero, come documentato dalla difesa, nel procedimento in corso, il G.I.P. del Tribunale di Pisa, con decreto del 13 novembre 2024, ha accolto la richiesta di archiviazione del P.M. del 28 ottobre 2024, disponendo io stralcio della posizione processuale del ricorrente, non ritenendo sussistenti a suo carico elementi a fondamento di una ragionevole previsione di condanna. Ne consegue che il ricorso proposto nelitinteresse di LL va dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l'interesse a impugnare del ricorrentè. Trattandosi di carenza di interesse non imputabile al ricorrente e sopravvenuta rispetto alla proposizione dei ricorso, alla declaratoria di inammissibilità non consegue alcuna condanna alle spese, avendo questa Corte precisato al riguardo (cfr. Sez. 4, n. 45618 11/11/2021, Rv. 282549 e Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785) che, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile ai ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. 2. Parimenti inammissibile, ma per ragioni diverse, è i! ricorso di TI. 2.1. In proposito, in via preliminare, occorre richiamare l'affermazione costante di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 dei 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro 3 preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi deila motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno dei provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite io specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2.2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla quantificazione del profitto sequestrato, unico aspetto censurato nel ricorso, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo i! Tribunale del Riesame adeguatamente . illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione. In particolare, nell'ordinanza impugnata (pag. 3-5) è stato evidenziato che non vi è stata alcuna duplicazione del profitto, posto che sia la società LS, sia ia società LO s.r.l., società di cui era legale rappresentante AS RT, hanno conseguito un proprio profitto, come del resto sottolineato dalla stessa formulazione degli addebiti provvisori, in cui è autonomamente contestato alle persone fisiche, riferibili alle rispettive società, il reato di cui all'art. 2 dei d. igs. n, 74 dei 2000 e non il concorso nel medesimo reato. Il meccanismo illecito in questione, incentrato sulla stipula di falsi contratti di appalto e subappalto di servizi, che in realtà celava una fornitura illecita di manodopera, prevedeva infatti che la LS, quale soggetto committente, stipulava più contratti di appalto con la società LO s.r,I., affidandole il servizio di trasporto e facchinaggio presso le filiali di Novara,, Bologna e Modena. A sua volta, la LO, stante la propria incapacità organizzativa, esternalizzava i servizi alla RO, tramite un contratto di subappalto. La RO, anch'essa priva di autonomia organizzativa, veniva utilizzata dalla ivialo per fornire illecitamente manodopera alla LS. Dunque, la RO emetteva fatture per . operazioni soggettivamente inesistenti e la EL utilizzava tali . fattzue .per detrarre indebitamente l'iva. Anaìogarriente la .LS utilizzava ie fatture emesse dalla LO per detrarre indebitamente Viva, per cui, in ciascu lichiarazione iva contestata, la LO esponeva quaie iva a debito, scaturente dalle prestazioni rese nei confronti della LSi medesimo importo inoiebitaimentg: detratto dalle fatture ricevute dalla RO. Di qui la conclusione dei giudici cautelari secondo cui la LO non è stata un mero veicolo di trasferimento di un piofitto di cui ha beneficiato solo la LS, ma, proprio attraverso l'esposta triangolazione che ha visto coinvolta un'altra società schermo, ovvero la RO„ ha .oti:enutiai un proprio specifico risparmio di spesa che, pur coincidendo nominalmente con fl profitto ottenuto da LS, sostanzialmente costituisce un p -o -ì'; ,:to distino, c...1,crie tale sequestrabile. 2.3. Orbene, in quanto fondato su considerazioni pertinenti, il percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata non presta il fianco alle doglianze difensive, per cui, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente approfondite anche a livello probatorio nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da una trama argomentativa non apparente, ma razionale e coerente, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, I ricorso proposto nell'interesse di TI deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il predetto ricorrente, ex art. 616 cod. proc, pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente TI al pagamento delle d1ASStO spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14.01.2025
visti gli atti, provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Nlarilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi ..: letta la mt- rnori3 dettavv. LUCE: Biso:1„ CM•2 .fiSOre di fiducia dei ricorrente, il quale ha rappresentato che è venuto meno hnteresse a! ricorso, in quanto la posizione di GI è stata archivía .r...a con decreto ,::2í , LP, d Pisa dei 13 novembre 2024. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18810 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 14/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 giugno 2024, il Tribunale del Riesame di Pisa rigettava gli appelli riuniti presentati nell'interesse di CE LI e AS TI avverso l'ordinanza del 15 maggio 2024, con cui il G.I.P. del Tribunale di Pisa aveva rigettato le istanze di revoca del sequestro preventivo disposto con decreto del 4 marzo 2024, avente ad oggetto la somma di 3.314.238 euro nella disponibilità della società LO s.rl, in liquidazione, quale profitto del reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 e, in caso di incapienza, i beni nella disponibilità degli indagati TI (fino alla concorrenza della somma di 2.540.657,47 euro, in relazione ai capi 6, 8, 9 e 10), e LI (fino alla concorrenza della somma di 2.540.657,47 euro, in relazione ai capi 8, 9 e 10 dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale toscano, LI e TI hanno proposto, tramite i rispettivi difensori di fiducia, distinti ricorsi per cassazione. 2.1. TI, tramite l'avvocato CE Marenghi, ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa ha eccepito Vinosservan7a degli art. 321 cod. proc. pen., 2, 8 e 12 bis del d. Igs. n. 74: del 2000 e !a mancanza assoluta di motivazione in ordine alla quantificazione del profitto riferibile alla LO s.r.I., evidenziando che l'importo del profitto asseritamente ricavato dagli indagati da tutte le operazioni contestate doveva essere ricondotto alla somma di 3.314.238 euro, già sequestrata per l'intero valore -in capo alla LS s.r.l., non potendosi invece ritenere, come sostenutodall'ordinanz.:7 impugnata, che la LO e la LS abbiano conseguito ciascuna un autonomo e pi - e,prio profitto illecito di 3.314.238 euro nel contesto di un'operazione unitaria, poiché in tal modo si darebbe luogo a un'indebita duplicazione del profitto illecito per affetto di una visione parcellizzata della vicenda, che invece necessita evidentemente di una considerazione d'insieme, stante la correlazione tra le varie operazioni fiscali poste in essere. In tal senso si sottolinea che, sebbene i! vincolo reale si fondi solo sui delitti di cui all'art. 2 dei d. igs. n. 74 dei 2003. deve tuttavia considerarsi che nei medesimo procedimento penale si contesta ai legali rappresentanti della LO lo speculare delitto di cui .all'art. 8 del d. q.n, 7 ,1, 2030 rispetto alle fatture che la GSLE, committente, ha ricevuto daila,Maio,.nppaltatore.,._ per importi identici a quelli che a valle la LO ha ricevuto dalia . societ. coope.i- ativa RO, subappaltatore. 2.2. LL, tramite l'avvocato Luca sori ,ha sollevato, due motivi. Con il primo, la difesa deduce i'inosservanza degii art. 321 cod. proc. pen., 2, 8 e 1.2 bis ie3 d. las. n, .74 del 2000 e la mnricanza assodta di motivazione in ordine alla quantificazione del profitto iVeribile alla Male formulando considerazioni del tutto sovi ..ax;cnibi!i quelie del motivo di ricorso di TI, alla cui esposizione pertanto si ri.Tvia Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il difetto assoluto di motivazione rispetto al requisito dei pericuium n mora, non avendo i giudici cautelari operato alcuna valutazione individualizzante della posizione di LL, non tenendo conto, in particolare, dei fatti nuovi sopravvenuti, costituiti dalla limitazione degli addebiti per effetto di apposito provvedimento dei P.M. ai soli fatti di cui al capo 9, per un importo confiscabile pari a meno della metà dei sequestro inizialmente disposto, e dell'esecuzione, in danno dei coobbligati del dott. LL, del sequestro per i capi 8, 9 e 10, per un importo pressoché integrale e largamente sopravanzante rispetto a quello residuato a carico del ricorrente a valle del provvedimento del P.M. 2.2.1. Con memoria del 31 dicembre 2024, l'avvocato Luca Bisori, difensore di fiducia di LL, ha rappresentato che è venuto meno l'interesse al ricorso per causa non imputabile al ricorrente, in quanto la posizione di LL è stata archiviata con l'allegato decreto del G.I.P. del Tribunale di Pisa del 13 novembre 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Iniziando dalla posizione di LL, si deve rimarcare la sopravvenuta carenza di interesse a impugnare. Invero, come documentato dalla difesa, nel procedimento in corso, il G.I.P. del Tribunale di Pisa, con decreto del 13 novembre 2024, ha accolto la richiesta di archiviazione del P.M. del 28 ottobre 2024, disponendo io stralcio della posizione processuale del ricorrente, non ritenendo sussistenti a suo carico elementi a fondamento di una ragionevole previsione di condanna. Ne consegue che il ricorso proposto nelitinteresse di LL va dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l'interesse a impugnare del ricorrentè. Trattandosi di carenza di interesse non imputabile al ricorrente e sopravvenuta rispetto alla proposizione dei ricorso, alla declaratoria di inammissibilità non consegue alcuna condanna alle spese, avendo questa Corte precisato al riguardo (cfr. Sez. 4, n. 45618 11/11/2021, Rv. 282549 e Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785) che, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile ai ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. 2. Parimenti inammissibile, ma per ragioni diverse, è i! ricorso di TI. 2.1. In proposito, in via preliminare, occorre richiamare l'affermazione costante di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 dei 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro 3 preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi deila motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno dei provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite io specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2.2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla quantificazione del profitto sequestrato, unico aspetto censurato nel ricorso, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo i! Tribunale del Riesame adeguatamente . illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione. In particolare, nell'ordinanza impugnata (pag. 3-5) è stato evidenziato che non vi è stata alcuna duplicazione del profitto, posto che sia la società LS, sia ia società LO s.r.l., società di cui era legale rappresentante AS RT, hanno conseguito un proprio profitto, come del resto sottolineato dalla stessa formulazione degli addebiti provvisori, in cui è autonomamente contestato alle persone fisiche, riferibili alle rispettive società, il reato di cui all'art. 2 dei d. igs. n, 74 dei 2000 e non il concorso nel medesimo reato. Il meccanismo illecito in questione, incentrato sulla stipula di falsi contratti di appalto e subappalto di servizi, che in realtà celava una fornitura illecita di manodopera, prevedeva infatti che la LS, quale soggetto committente, stipulava più contratti di appalto con la società LO s.r,I., affidandole il servizio di trasporto e facchinaggio presso le filiali di Novara,, Bologna e Modena. A sua volta, la LO, stante la propria incapacità organizzativa, esternalizzava i servizi alla RO, tramite un contratto di subappalto. La RO, anch'essa priva di autonomia organizzativa, veniva utilizzata dalla ivialo per fornire illecitamente manodopera alla LS. Dunque, la RO emetteva fatture per . operazioni soggettivamente inesistenti e la EL utilizzava tali . fattzue .per detrarre indebitamente l'iva. Anaìogarriente la .LS utilizzava ie fatture emesse dalla LO per detrarre indebitamente Viva, per cui, in ciascu lichiarazione iva contestata, la LO esponeva quaie iva a debito, scaturente dalle prestazioni rese nei confronti della LSi medesimo importo inoiebitaimentg: detratto dalle fatture ricevute dalla RO. Di qui la conclusione dei giudici cautelari secondo cui la LO non è stata un mero veicolo di trasferimento di un piofitto di cui ha beneficiato solo la LS, ma, proprio attraverso l'esposta triangolazione che ha visto coinvolta un'altra società schermo, ovvero la RO„ ha .oti:enutiai un proprio specifico risparmio di spesa che, pur coincidendo nominalmente con fl profitto ottenuto da LS, sostanzialmente costituisce un p -o -ì'; ,:to distino, c...1,crie tale sequestrabile. 2.3. Orbene, in quanto fondato su considerazioni pertinenti, il percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata non presta il fianco alle doglianze difensive, per cui, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente approfondite anche a livello probatorio nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da una trama argomentativa non apparente, ma razionale e coerente, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, I ricorso proposto nell'interesse di TI deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il predetto ricorrente, ex art. 616 cod. proc, pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente TI al pagamento delle d1ASStO spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14.01.2025