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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n.
6617/2023, promosso con ricorso depositato in data 5.12.2023 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Ferri giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Oderzo, calle Eno Bellis n. 1/2;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 10.4.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
a) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, e previa (se ritenuta necessaria) audizione dei figli minori, dichiarare la separazione personale tra e autorizzandoli a vivere separati, con Parte_1 CP_1
obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni:
1. addebito della separazione a ex art. 151 c.c. a fronte del grave contegno di nei confronti dei CP_1 CP_1
figli e del coniuge contrario a doveri genitoriali e matrimoniale;
Per_ 2. affidamento in via super esclusiva o, in subordine esclusiva, dei figli minori ( e a con Per_1 Parte_1
collocamento e residenza presso di sé;
3. revoca del provvedimento provvisorio di allontanamento dalla casa famigliare e assegnazione della stessa a Pt_1
al fine di poter viverci con i tre figli e ivi fissarvi la residenza familiare;
[...]
4. le spese straordinarie per i figli verranno sostenute per metà da ciascun genitore, comprese le spese per il vestiario;
per
l'individuazione delle spese da ritenersi straordinarie, per le modalità di corresponsione delle stesse, nonché per l'eventuale necessità di preventivo accordo, si farà riferimento al Protocollo del Tribunale di Treviso;
5. l'assegno unico verrà percepito da Parte_1
In via subordinata, voglia regolare la separazione con condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori secondo giustizia e ritenute più idonee nell'interesse dei minori.
b) decorso il termine previsto dall'art. 3 l. n. 898/1970, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio tra e alle medesime condizioni di cui sopra;
Parte_1 CP_1
in subordine voglia regolare lo scioglimento del matrimonio con modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori secondo giustizia e alle condizioni ritenute più idonee nell'interesse dei minori.
Spese rifuse.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, nulla si oppone.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2023, il signor proponeva ricorso cumulato per separazione e Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ., esponendo di aver contratto matrimonio in data 2.9.2000 a Oderzo con la NO e che, dalla loro unione, CP_1
Per_ erano nati i figli l 5.12.2004, in data 28.8.2008 e il 29.11.2011. Per_3 Per_1
Il ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno, in ragione delle gravi condotte tenute dalla NO nei confronti della prole ed anche del marito. CP_1
In particolare, nel 2018 il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con provvedimento provvisorio e urgente nell'ambito del procedimento d'ufficio ex artt. 330 e 336 cod. civ., aveva affidato i tre figli minori ai Servizi Sociali, disponendo in via provvisoria l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare. Con successivo provvedimento del 4.7.2018, ai sensi dell'art. 403 cod. civ., il Sindaco di
Gorgo al Monticano aveva ordinava il collocamento dei tre minori presso l'abitazione dei nonni paterni.
All'esito di un lungo e complesso procedimento (ancora non concluso all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio), il Tribunale per i Minorenni – dopo aver confermato la collocazione dei minori presso l'abitazione dei nonni paterni – aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della NO , mantenendo tuttavia l'affido ai Servizi Sociali dei figli minori. CP_1
In questo quadro, il signor si determinava all'instaurazione del presente procedimento, Pt_1
chiedendo dapprima la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso
(che prevedevano, in particolare, l'addebito della separazione alla moglie e l'affido esclusivo dei figli, oltre che l'assegnazione della casa familiare e la disciplina dei rapporti economici tra i coniugi).
Con decreto del 19.12.2024, il Presidente fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per la NO nonostante la regolare notifica del decreto CP_1
presidenziale e del ricorso.
3 Il ricorrente non depositava memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 14.3.2024, il Presidente dichiarava la contumacia della resistente.
Sentiva, inoltre, il ricorrente personalmente e invitava il procuratore dello stesso a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa, ritenendo superfluo l'espletamento di attività istruttoria.
Con ordinanza del 14.3.2024, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria ritenendo opportuna l'acquisizione di una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali.
Il presente procedimento veniva riassegnato a questo Giudice relatore in data 2.5.2024.
Convocato il ricorrente all'udienza del 30.5.2024, quest'ultimo rappresentava al Giudice relatore che il
Tribunale per i Minorenni si era definitivamente pronunciato sul procedimento ancora pendente ex art. 330 e seg. cod. civ.
Il Giudice relatore, acquisita la relazione aggiornata dei Servizi Sociali e il provvedimento decisorio del
Tribunale per i Minorenni, fissava udienza per trattenere la causa in decisione ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ. e assegnava alla parte ricorrente termine per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni (avendo la stessa rinunciato alla concessione di ulteriore termine per il deposito di comparsa conclusionale).
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 6.6.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
La separazione personale dei coniugi veniva quindi pronunciata con la sentenza n. 1350/2024, pubblicata in data 12.7.2024.
Nel suddetto provvedimento, il Tribunale di Treviso – oltre alla pronuncia sullo status – rigettava la domanda di addebito del ricorrente, affidava in via esclusiva i figli minori al padre, dettava la disciplina degli incontri tra madre e figli, rigettava la domanda di assegnazione della casa familiare al ricorrente
(ma dava atto che erano venuti meno i presupposti del provvedimento limitativo del T.M. che impediva
4 al signor di avvicinarsi all'abitazione), disciplinava il mantenimento ordinario e straordinario dei Pt_1
figli e l'erogazione dell'Assegno Unico.
Con contestuale ordinanza, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per la domanda di divorzio.
Decorsi i termini di legge, il ricorrente compariva nuovamente davanti al Giudice all'udienza del
1.4.2025. In tale sede, confermava la sua volontà di addivenire al divorzio alle condizioni già indicate in ricorso.
Il Giudice relatore, dato atto dell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione e confermata in via temporanea ed urgente la regolamentazione della separazione, invitava parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa.
All'esito di tali incombenti, il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
1) Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
Emerge infatti che, a seguito della comparizione davanti al Giudice relatore designato in data 14.3.2024, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oderzo è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Per_ 2) Sull'affidamento dei figli minori e , sulla loro collocazione e sugli incontri con Per_1
la madre
Con riferimento all'affidamento dei due figli minori, alla loro collocazione e alla regolamentazione degli incontri tra madre e figli, deve darsi atto che il Tribunale per i Minorenni – investito della questione a fronte di domanda di decadenza dalla Procura presso il T.M. antecedentemente al presente giudizio –
5 Per_ ha, con provvedimento del 10.5.2024, dichiarato la revoca dell'affido dei minori e al Per_1
Servizio Sociale, affidandoli in via esclusiva al padre (“in capo al quale si è consolidato in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale stante la decadenza dalla responsabilità genitoriale, già pronunciata precedentemente, della madre”) e collocandoli presso la nonna AT . Inoltre, ha conferito incarico al Servizio Persona_4
Sociale di disciplinare i contatti dei minori con la madre nei modi e nelle sedi più opportune.
Orbene, nel regime vigente la proposizione avanti al Tribunale Ordinario da parte di uno dei genitori di una domanda di separazione o divorzio oppure ai sensi degli artt. 337 quater e 316 bis cod. civ., nella pendenza avanti al Tribunale per i Minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'altro genitore, comporta l'attrazione al Tribunale Ordinario del procedimento de potestate, pur se anteriormente instaurato, mentre non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al Tribunale minorile.
Al momento dell'instaurazione del presente giudizio, il Tribunale per i Minorenni di Venezia aveva già trattenuto il procedimento in decisione, per cui non vi è stata alcuna trasmissione della domanda de potestate a questo T.O. in virtù della vis atractiva prevista dalla c.d. riforma Cartabia.
Dunque il T.M. si è pronunciato – pur in pendenza del presente giudizio – non solo sulla domanda di decadenza che aveva dato avvio al procedimento del 2018 (decadenza, peraltro, già precedentemente pronunciata), ma anche disciplinando il regime di affidamento, collocazione e regolamentazione degli incontri con la madre.
Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte, il Tribunale Ordinario deve tener conto, nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato (Cass. civ., sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16340).
Questo Collegio prende dunque atto della decisione assunta meno di un anno fa dal Tribunale per i
Minorenni, con la quale – a fronte di un lungo iter processuale – la NO è stata dichiarata CP_1
Per_ decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e e questi ultimi Per_1
sono stati affidati in via esclusiva al padre, con collocazione prevalente presso la nonna AT.
6 La decisione è condivisibile e deve essere confermata in questa sede, alla luce delle relazioni dei Servizi
Sociali acquisite nel presente procedimento. Nelle medesime, infatti, si dà atto del virtuoso percorso affrontato dal signor il quale mostra sufficiente capacità educativa e autentico affetto per i figli Pt_1
con cui comunque condivide molto del suo tempo libero dal lavoro, anche organizzando momenti ludici. Gli aggiornamenti confermano una adeguata cura e attenzione della famiglia AT nei confronti dei minori, oltre che l'interesse per la loro salute ed il loro benessere, nonché un atteggiamento empatico della nonna AT nei confronti dei nipoti.
Il padre e la nonna AT – come evidenziato anche dal Tribunale per i Minorenni – rappresentano le
Per_ due figure maggiormente coinvolte nell'accudimento di ed i quali esprimono nei Per_1
confronti del padre un autentico legame, che si è ulteriormente consolidato.
Il signor ha saputo sperimentare e migliorare il proprio ruolo genitoriale, e questo gli ha Pt_1
permesso di sintonizzarsi meglio sui bisogni psico-evolutivi e affettivi dei propri figli.
Tale contesto positivo e stabilizzato legittima, a parere di questo Collegio, l'affidamento in via esclusiva dei figli minori al padre.
A quanto consta, nulla si è modificato nel corso dell'ultimo anno in merito all'assetto dei rapporti tra genitori e minori: il signor ha infatti dichiarato, in occasione dell'udienza del 1.4.2025, che Pt_1
continua ad abitare coi ragazzi presso la casa della nonna AT e che l'odierna resistente non ha mai contattato né i figli, né il coniuge.
Va poi confermato il collocamento dei minori presso l'abitazione della nonna AT, che è fondamentale figura di riferimento nonché principale caregiver quando il padre è assente per lavoro.
Quanto alle modalità di incontro dei minori con la madre, il Collegio prende atto della descrizione operata dagli Assistenti sociali in merito agli incontri finora svolti e del fatto che, nell'ultimo anno, alcun incontro è avvenuto.
Pare opportuno, in questa sede, confermare quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni, ovvero l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di disciplinare i contatti dei minori con la madre
7 nei modi e nelle sedi più opportune, rimettendo ai Servizi stessi ogni più opportuna valutazione sulla sospensione e/o ripresa degli incontri.
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
Il signor ha richiesto l'assegnazione dell'immobile di Gorgo al Monticano, in via Volta n. 22/4, Pt_1
acquistato in comproprietà dai coniugi nel 1999. Tuttavia, la casa di Gorgo al Monticano non costituisce più habitat di riferimento dei figli, dal momento che da alcuni anni essi risiedono stabilmente presso la casa della nonna AT. Tale trasferimento, a seguito del provvedimento sindacale ex art. 403
Per_ cod. civ., ha evidentemente reciso il legame di e con l'ex casa coniugale, e la Per_3 Per_1
stabilità della permanenza presso la casa della nonna ha consentito il consolidarsi di un nuovo e differente legame domestico con tale immobile (che, lo si ricorda, è il luogo in cui i minori oggi vivono con le loro principali figure di riferimento, ovvero il padre e la nonna AT).
Non è dunque possibile prevedere in questa sede l'assegnazione dell'immobile, come richiesto dal signor poiché esso non costituisce più l'habitat di riferimento dei minori e dunque ha perduto la Pt_1
connotazione di casa familiare. La casa di Gorgo al Monticano è però immobile in comproprietà tra i congiugi, il cui godimento dovrà essere regolato nelle opportune sedi ordinarie.
4) Sul mantenimento ordinario e straordinario dei minori
L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
8 L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
La pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venir meno tale dovere, pertanto anche la NO è tenuta a provvedere – nei limiti delle sue capacità – al mantenimento dei figli. CP_1
Non sono note le condizioni occupazionali e reddituali della NO tuttavia il Collegio prende CP_1
atto che il signor è disponibile ad accollarsi integralmente il mantenimento ordinario dei figli. Pt_1
Peraltro, allo stesso spetterà l'attribuzione integrale dell'Assegno Unico in virtù della decadenza pronunciata nei confronti della NO e dell'affido esclusivo in questa sede confermato. CP_1
A fronte, però, di un dovere costituzionalmente previsto, è necessario stabilire che la madre contribuisca quantomeno alle spese straordiarie per i figli, nella misura del 50%. Tale forma di mantenimento è, a parere di questo Collegio, adeguata in ragione del fatto che i ragazzi sono adolescenti o preadolescenti, e dunque la prevalenza delle loro esigenze quotidiane è costituita appunto da esborsi straordinari (es. percorso scolastico, spese sanitarie, patente, ecc…).
Per l'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie si fa rinvio a quanto disposto dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
5) Sulle spese di lite del giudizio divorzile
La regolamentazione delle spese di lite del giudizio divorzile, fermo quanto stabilito dalla sentenza di separazione per le spese processuali del primo segmento di giudizio, segue la soccombenza prevalente della resistente;
le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (sole fasi di studio e introduttiva, dal momento che non è stata svolta attività istruttoria e che la fase decisionale si è esaurita con la discussione orale).
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori nato a Parte_1
Casale Monferrato il 20.4.1970, e , nata a [...] il [...], coniugatisi a Oderzo il CP_1
2.9.2000, atto trascritto al n. 53, parte II, serie A, anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
2) preso atto della pronuncia di decandenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di , CP_1
Per_ dispone l'affido esclusivo dei figli minori e al padre con conferma del Per_1 Parte_1
collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione della nonna AT;
3) dispone che eventuali incontri tra madre e figli minori avvengano secondo le modalità meglio descritte in narrativa, con incarico affidato ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
4) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dal ricorrente;
5) dispone che il padre provveda al mantenimento diretto dei figli maggiorenne ma non ancora Per_3
Per_ economicamente autosufficiente), e e ripartisce tra i genitori – in ragione del 50% Per_1
ciascuno – tutte le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, così come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Treviso;
6) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente da Parte_1
7) condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali del giudizio CP_1 Parte_1
divorzile, che liquida in complessivi € 2.905,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oderzo di procedere all'annotazione della sentenza.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente
10 dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n.
6617/2023, promosso con ricorso depositato in data 5.12.2023 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Ferri giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Oderzo, calle Eno Bellis n. 1/2;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 10.4.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
a) voglia l'Ill.mo Tribunale adito, convocate le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, e previa (se ritenuta necessaria) audizione dei figli minori, dichiarare la separazione personale tra e autorizzandoli a vivere separati, con Parte_1 CP_1
obbligo di mutuo rispetto, alle seguenti condizioni:
1. addebito della separazione a ex art. 151 c.c. a fronte del grave contegno di nei confronti dei CP_1 CP_1
figli e del coniuge contrario a doveri genitoriali e matrimoniale;
Per_ 2. affidamento in via super esclusiva o, in subordine esclusiva, dei figli minori ( e a con Per_1 Parte_1
collocamento e residenza presso di sé;
3. revoca del provvedimento provvisorio di allontanamento dalla casa famigliare e assegnazione della stessa a Pt_1
al fine di poter viverci con i tre figli e ivi fissarvi la residenza familiare;
[...]
4. le spese straordinarie per i figli verranno sostenute per metà da ciascun genitore, comprese le spese per il vestiario;
per
l'individuazione delle spese da ritenersi straordinarie, per le modalità di corresponsione delle stesse, nonché per l'eventuale necessità di preventivo accordo, si farà riferimento al Protocollo del Tribunale di Treviso;
5. l'assegno unico verrà percepito da Parte_1
In via subordinata, voglia regolare la separazione con condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori secondo giustizia e ritenute più idonee nell'interesse dei minori.
b) decorso il termine previsto dall'art. 3 l. n. 898/1970, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio tra e alle medesime condizioni di cui sopra;
Parte_1 CP_1
in subordine voglia regolare lo scioglimento del matrimonio con modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori secondo giustizia e alle condizioni ritenute più idonee nell'interesse dei minori.
Spese rifuse.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, nulla si oppone.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2023, il signor proponeva ricorso cumulato per separazione e Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ., esponendo di aver contratto matrimonio in data 2.9.2000 a Oderzo con la NO e che, dalla loro unione, CP_1
Per_ erano nati i figli l 5.12.2004, in data 28.8.2008 e il 29.11.2011. Per_3 Per_1
Il ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno, in ragione delle gravi condotte tenute dalla NO nei confronti della prole ed anche del marito. CP_1
In particolare, nel 2018 il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con provvedimento provvisorio e urgente nell'ambito del procedimento d'ufficio ex artt. 330 e 336 cod. civ., aveva affidato i tre figli minori ai Servizi Sociali, disponendo in via provvisoria l'allontanamento del padre dall'abitazione familiare. Con successivo provvedimento del 4.7.2018, ai sensi dell'art. 403 cod. civ., il Sindaco di
Gorgo al Monticano aveva ordinava il collocamento dei tre minori presso l'abitazione dei nonni paterni.
All'esito di un lungo e complesso procedimento (ancora non concluso all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio), il Tribunale per i Minorenni – dopo aver confermato la collocazione dei minori presso l'abitazione dei nonni paterni – aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della NO , mantenendo tuttavia l'affido ai Servizi Sociali dei figli minori. CP_1
In questo quadro, il signor si determinava all'instaurazione del presente procedimento, Pt_1
chiedendo dapprima la pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso
(che prevedevano, in particolare, l'addebito della separazione alla moglie e l'affido esclusivo dei figli, oltre che l'assegnazione della casa familiare e la disciplina dei rapporti economici tra i coniugi).
Con decreto del 19.12.2024, il Presidente fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per la NO nonostante la regolare notifica del decreto CP_1
presidenziale e del ricorso.
3 Il ricorrente non depositava memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 14.3.2024, il Presidente dichiarava la contumacia della resistente.
Sentiva, inoltre, il ricorrente personalmente e invitava il procuratore dello stesso a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa, ritenendo superfluo l'espletamento di attività istruttoria.
Con ordinanza del 14.3.2024, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria ritenendo opportuna l'acquisizione di una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali.
Il presente procedimento veniva riassegnato a questo Giudice relatore in data 2.5.2024.
Convocato il ricorrente all'udienza del 30.5.2024, quest'ultimo rappresentava al Giudice relatore che il
Tribunale per i Minorenni si era definitivamente pronunciato sul procedimento ancora pendente ex art. 330 e seg. cod. civ.
Il Giudice relatore, acquisita la relazione aggiornata dei Servizi Sociali e il provvedimento decisorio del
Tribunale per i Minorenni, fissava udienza per trattenere la causa in decisione ex art. 473 bis.28 cod. proc. civ. e assegnava alla parte ricorrente termine per il deposito di foglio di precisazione delle conclusioni (avendo la stessa rinunciato alla concessione di ulteriore termine per il deposito di comparsa conclusionale).
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 6.6.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
La separazione personale dei coniugi veniva quindi pronunciata con la sentenza n. 1350/2024, pubblicata in data 12.7.2024.
Nel suddetto provvedimento, il Tribunale di Treviso – oltre alla pronuncia sullo status – rigettava la domanda di addebito del ricorrente, affidava in via esclusiva i figli minori al padre, dettava la disciplina degli incontri tra madre e figli, rigettava la domanda di assegnazione della casa familiare al ricorrente
(ma dava atto che erano venuti meno i presupposti del provvedimento limitativo del T.M. che impediva
4 al signor di avvicinarsi all'abitazione), disciplinava il mantenimento ordinario e straordinario dei Pt_1
figli e l'erogazione dell'Assegno Unico.
Con contestuale ordinanza, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per la domanda di divorzio.
Decorsi i termini di legge, il ricorrente compariva nuovamente davanti al Giudice all'udienza del
1.4.2025. In tale sede, confermava la sua volontà di addivenire al divorzio alle condizioni già indicate in ricorso.
Il Giudice relatore, dato atto dell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione e confermata in via temporanea ed urgente la regolamentazione della separazione, invitava parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa.
All'esito di tali incombenti, il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
1) Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
Emerge infatti che, a seguito della comparizione davanti al Giudice relatore designato in data 14.3.2024, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oderzo è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Per_ 2) Sull'affidamento dei figli minori e , sulla loro collocazione e sugli incontri con Per_1
la madre
Con riferimento all'affidamento dei due figli minori, alla loro collocazione e alla regolamentazione degli incontri tra madre e figli, deve darsi atto che il Tribunale per i Minorenni – investito della questione a fronte di domanda di decadenza dalla Procura presso il T.M. antecedentemente al presente giudizio –
5 Per_ ha, con provvedimento del 10.5.2024, dichiarato la revoca dell'affido dei minori e al Per_1
Servizio Sociale, affidandoli in via esclusiva al padre (“in capo al quale si è consolidato in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale stante la decadenza dalla responsabilità genitoriale, già pronunciata precedentemente, della madre”) e collocandoli presso la nonna AT . Inoltre, ha conferito incarico al Servizio Persona_4
Sociale di disciplinare i contatti dei minori con la madre nei modi e nelle sedi più opportune.
Orbene, nel regime vigente la proposizione avanti al Tribunale Ordinario da parte di uno dei genitori di una domanda di separazione o divorzio oppure ai sensi degli artt. 337 quater e 316 bis cod. civ., nella pendenza avanti al Tribunale per i Minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'altro genitore, comporta l'attrazione al Tribunale Ordinario del procedimento de potestate, pur se anteriormente instaurato, mentre non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al Tribunale minorile.
Al momento dell'instaurazione del presente giudizio, il Tribunale per i Minorenni di Venezia aveva già trattenuto il procedimento in decisione, per cui non vi è stata alcuna trasmissione della domanda de potestate a questo T.O. in virtù della vis atractiva prevista dalla c.d. riforma Cartabia.
Dunque il T.M. si è pronunciato – pur in pendenza del presente giudizio – non solo sulla domanda di decadenza che aveva dato avvio al procedimento del 2018 (decadenza, peraltro, già precedentemente pronunciata), ma anche disciplinando il regime di affidamento, collocazione e regolamentazione degli incontri con la madre.
Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte, il Tribunale Ordinario deve tener conto, nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, delle determinazioni assunte dal giudice specializzato (Cass. civ., sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16340).
Questo Collegio prende dunque atto della decisione assunta meno di un anno fa dal Tribunale per i
Minorenni, con la quale – a fronte di un lungo iter processuale – la NO è stata dichiarata CP_1
Per_ decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e e questi ultimi Per_1
sono stati affidati in via esclusiva al padre, con collocazione prevalente presso la nonna AT.
6 La decisione è condivisibile e deve essere confermata in questa sede, alla luce delle relazioni dei Servizi
Sociali acquisite nel presente procedimento. Nelle medesime, infatti, si dà atto del virtuoso percorso affrontato dal signor il quale mostra sufficiente capacità educativa e autentico affetto per i figli Pt_1
con cui comunque condivide molto del suo tempo libero dal lavoro, anche organizzando momenti ludici. Gli aggiornamenti confermano una adeguata cura e attenzione della famiglia AT nei confronti dei minori, oltre che l'interesse per la loro salute ed il loro benessere, nonché un atteggiamento empatico della nonna AT nei confronti dei nipoti.
Il padre e la nonna AT – come evidenziato anche dal Tribunale per i Minorenni – rappresentano le
Per_ due figure maggiormente coinvolte nell'accudimento di ed i quali esprimono nei Per_1
confronti del padre un autentico legame, che si è ulteriormente consolidato.
Il signor ha saputo sperimentare e migliorare il proprio ruolo genitoriale, e questo gli ha Pt_1
permesso di sintonizzarsi meglio sui bisogni psico-evolutivi e affettivi dei propri figli.
Tale contesto positivo e stabilizzato legittima, a parere di questo Collegio, l'affidamento in via esclusiva dei figli minori al padre.
A quanto consta, nulla si è modificato nel corso dell'ultimo anno in merito all'assetto dei rapporti tra genitori e minori: il signor ha infatti dichiarato, in occasione dell'udienza del 1.4.2025, che Pt_1
continua ad abitare coi ragazzi presso la casa della nonna AT e che l'odierna resistente non ha mai contattato né i figli, né il coniuge.
Va poi confermato il collocamento dei minori presso l'abitazione della nonna AT, che è fondamentale figura di riferimento nonché principale caregiver quando il padre è assente per lavoro.
Quanto alle modalità di incontro dei minori con la madre, il Collegio prende atto della descrizione operata dagli Assistenti sociali in merito agli incontri finora svolti e del fatto che, nell'ultimo anno, alcun incontro è avvenuto.
Pare opportuno, in questa sede, confermare quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni, ovvero l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di disciplinare i contatti dei minori con la madre
7 nei modi e nelle sedi più opportune, rimettendo ai Servizi stessi ogni più opportuna valutazione sulla sospensione e/o ripresa degli incontri.
3) Sull'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
Il signor ha richiesto l'assegnazione dell'immobile di Gorgo al Monticano, in via Volta n. 22/4, Pt_1
acquistato in comproprietà dai coniugi nel 1999. Tuttavia, la casa di Gorgo al Monticano non costituisce più habitat di riferimento dei figli, dal momento che da alcuni anni essi risiedono stabilmente presso la casa della nonna AT. Tale trasferimento, a seguito del provvedimento sindacale ex art. 403
Per_ cod. civ., ha evidentemente reciso il legame di e con l'ex casa coniugale, e la Per_3 Per_1
stabilità della permanenza presso la casa della nonna ha consentito il consolidarsi di un nuovo e differente legame domestico con tale immobile (che, lo si ricorda, è il luogo in cui i minori oggi vivono con le loro principali figure di riferimento, ovvero il padre e la nonna AT).
Non è dunque possibile prevedere in questa sede l'assegnazione dell'immobile, come richiesto dal signor poiché esso non costituisce più l'habitat di riferimento dei minori e dunque ha perduto la Pt_1
connotazione di casa familiare. La casa di Gorgo al Monticano è però immobile in comproprietà tra i congiugi, il cui godimento dovrà essere regolato nelle opportune sedi ordinarie.
4) Sul mantenimento ordinario e straordinario dei minori
L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
8 L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
La pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venir meno tale dovere, pertanto anche la NO è tenuta a provvedere – nei limiti delle sue capacità – al mantenimento dei figli. CP_1
Non sono note le condizioni occupazionali e reddituali della NO tuttavia il Collegio prende CP_1
atto che il signor è disponibile ad accollarsi integralmente il mantenimento ordinario dei figli. Pt_1
Peraltro, allo stesso spetterà l'attribuzione integrale dell'Assegno Unico in virtù della decadenza pronunciata nei confronti della NO e dell'affido esclusivo in questa sede confermato. CP_1
A fronte, però, di un dovere costituzionalmente previsto, è necessario stabilire che la madre contribuisca quantomeno alle spese straordiarie per i figli, nella misura del 50%. Tale forma di mantenimento è, a parere di questo Collegio, adeguata in ragione del fatto che i ragazzi sono adolescenti o preadolescenti, e dunque la prevalenza delle loro esigenze quotidiane è costituita appunto da esborsi straordinari (es. percorso scolastico, spese sanitarie, patente, ecc…).
Per l'individuazione e la regolamentazione delle spese straordinarie si fa rinvio a quanto disposto dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
5) Sulle spese di lite del giudizio divorzile
La regolamentazione delle spese di lite del giudizio divorzile, fermo quanto stabilito dalla sentenza di separazione per le spese processuali del primo segmento di giudizio, segue la soccombenza prevalente della resistente;
le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (sole fasi di studio e introduttiva, dal momento che non è stata svolta attività istruttoria e che la fase decisionale si è esaurita con la discussione orale).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori nato a Parte_1
Casale Monferrato il 20.4.1970, e , nata a [...] il [...], coniugatisi a Oderzo il CP_1
2.9.2000, atto trascritto al n. 53, parte II, serie A, anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
2) preso atto della pronuncia di decandenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di , CP_1
Per_ dispone l'affido esclusivo dei figli minori e al padre con conferma del Per_1 Parte_1
collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione della nonna AT;
3) dispone che eventuali incontri tra madre e figli minori avvengano secondo le modalità meglio descritte in narrativa, con incarico affidato ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
4) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dal ricorrente;
5) dispone che il padre provveda al mantenimento diretto dei figli maggiorenne ma non ancora Per_3
Per_ economicamente autosufficiente), e e ripartisce tra i genitori – in ragione del 50% Per_1
ciascuno – tutte le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, così come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Treviso;
6) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente da Parte_1
7) condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali del giudizio CP_1 Parte_1
divorzile, che liquida in complessivi € 2.905,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Oderzo di procedere all'annotazione della sentenza.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente
10 dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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