Art. 3.
Dopo l'art. 13 e aggiunto il seguente articolo:
"Art. 13-bis. - Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalita' stabilite dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 25.
Essi corrispondono, inoltre, mediante trattenute, provvigioni sulle somme incassate per loro conto dalla Societa'.
L'iscritto che non corrisponda la quota annua per la durata di due anni e' dichiarato decaduto dalla sua qualita' di iscritto. La decadenza e' pronunciata dalla Commissione o dalle Commissioni di sezione competenti. E' ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di un mese. Questo decide, in via definitiva, sentito il parere della Consulta legale".
Dopo l'art. 13 e aggiunto il seguente articolo:
"Art. 13-bis. - Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalita' stabilite dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 25.
Essi corrispondono, inoltre, mediante trattenute, provvigioni sulle somme incassate per loro conto dalla Societa'.
L'iscritto che non corrisponda la quota annua per la durata di due anni e' dichiarato decaduto dalla sua qualita' di iscritto. La decadenza e' pronunciata dalla Commissione o dalle Commissioni di sezione competenti. E' ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di un mese. Questo decide, in via definitiva, sentito il parere della Consulta legale".