Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00901/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Tonale n. 22;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del provvedimento di inammissibilità della domanda di cittadinanza presentata dal Sig. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- della -OMISSIS- il giorno 8 maggio 2020, notificato il 3 novembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. TI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 12 novembre 2016 il sig. -OMISSIS-, ritenendo di essere in possesso dei requisiti di legge, presentava istanza volta all’ottenimento della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lettera F), della L. n. 91/1992.
In data 8 maggio 2020 veniva tuttavia emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- della -OMISSIS- il provvedimento di inammissibilità di tale domanda in quanto l’interessato non aveva prodotto gli originali dei certificati di nascita e penale del paese di origine, il riepilogo della domanda sottoscritto, la copia del documento di identità, la marca da bollo da € 16,00, e la ricevuta in originale del bollettino postale al momento della presentazione dell’istanza pari ad € 200,00.
Espone il sig. -OMISSIS- che il decreto di inammissibilità della sua domanda non era stato preceduto da alcuna comunicazione ex art 10 bis L. 241/1990, e che ciò inficerebbe, per lesione delle sue garanzie procedimentali, la legittimità del provvedimento Prefettizio in quanto egli, ove ritualmente avvertito, essendo in possesso di tutta la documentazione originale richiesta, avrebbe potuto consegnare alla Prefettura quanto necessario sanando ogni eventuale carenza documentale.
In ogni caso, sempre secondo l’esposizione del ricorrente, anche in una successiva fase procedimentale l’amministrazione avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio.
Quest’ultimo infatti costituirebbe un vero e proprio dovere del responsabile del procedimento e non una mera facoltà (C. d. S., sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248) perché tale istituto è volto a garantire la massima collaborazione tra il privato e l’amministrazione pubblica, e l’esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere puramente formale sarebbe giustificata soltanto se necessario per la tutela di contrapposti valori giuridici.
Di qui la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Ministero dell’Interno che ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.
Con memoria depositata l’8 gennaio 2026 il ricorrente ha insistito nelle già rassegnate conclusioni di accoglimento.
All’udienza del 20 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il decreto di inammissibilità gravato è motivato in ragione della mancata allegazione da parte dell’istante della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 362 del 1994.
In particolare le carenze rilevate attenevano ai seguenti documenti: 1. originali dei certificati di nascita e penale del paese di origine; 2. il riepilogo della domanda sottoscritto; 3. copia del documento di identità; 4. Marca da bollo da € 16,00; 5. ricevuta in originale del bollettino postale al momento della presentazione dell’istanza pari ad € 200,00.
Il ricorrente sostiene l’illegittimità del diniego poiché l’Amministrazione avrebbe omesso la comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 impedendo così allo stesso di integrare la documentazione necessaria.
L’argomento non è decisivo.
Premesso che come noto ormai a decorrere dal 18 giugno 2015, il procedimento per la concessione della cittadinanza è gestito con modalità digitali, mediante la compilazione e l’invio delle domande in modalità telematica attraverso apposito sistema informatico predisposto dal Ministero dell’Interno (cd. CIVES) per cui anche le relative comunicazioni agli istanti avvengono mediante tali modalità, la doglianza non può trovare accoglimento in quanto infondata.
Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, infatti, nell’atto gravato si fa riferimento alla comunicazione inviata dalla Prefettura in data 15 novembre 2019, notificata per compiuta giacenza l’11 gennaio 2020, con la quale si richiedeva l’integrazione documentale, cui parte ricorrente non ha provveduto.
Inoltre a riprova dell’infondatezza della censura - e soprattutto determinante ai fini del decidere - vi è la considerazione che la documentazione mancate e prodotta dal ricorrente nel corso del giudizio reca in parte date successive alla presentazione dell’istanza (ad esempio il certificato di nascita reca la data dell’11 ottobre 2022, successiva alla proposizione dell’istanza del 12 novembre 2016), mentre altri documenti pure richiesti non vengono versati neppure in questa sede giurisdizionale.
Quanto illustrato, pertanto, depone altresì per l’inconferenza del motivo di ricorso attesa l’assenza dell’evidenza documentale riferita all’atto della presentazione dell’istanza, stabilendo l’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 362 del 1994 che, in caso di incompletezza della prescritta documentazione, “ l’autorità dichiara inammissibile l’istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all’interessato ed al Ministero”.
Né l’asserita carenza della previa comunicazione dei motivi ostativi avrebbe portato ad esiti diversi alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 non basta da sola per inficiare la legittimità del provvedimento gravato se non viene data in giudizio la prova della utilità della partecipazione (mancata) in sede procedimentale, così che il vizio di omessa comunicazione del preavviso di rigetto può assumere rilievo soltanto nelle ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato nell’ambito del procedimento il contenuto dell’atto finale si assuma diverso da quello che sarebbe potuto essere sulla base della valutazione degli elementi ulteriori che il privato medesimo avrebbe potuto fornire all’Amministrazione al fine di superare i rilievi ostativi all’adozione dell'atto favorevole ” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2023 n. 1658).
Ne consegue l’infondatezza del ricorso.
Non è comunque superfluo ricordare quanto affermato dal Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria n. 13 del 13.07.2021 in sede di regolamento di competenza:
“ nel caso all’esame non si è al cospetto di un provvedimento di diniego della cittadinanza, ma di una decisione prefettizia di inammissibilità, che si esaurisce sul piano procedimentale e non attribuisce né nega lo status di cittadino valido erga omnes, sicché, anche sotto tale profilo (…).
Trattasi, infatti, di atto emanato da un organo periferico dello Stato con efficacia non esorbitante la circoscrizione territoriale della regione in cui ha sede il detto organo. Esso non è in alcun modo equiparabile al diniego di cittadinanza, provvedimento emanato da un organo centrale dello Stato, idoneo ad incidere sullo status del soggetto interessato con efficacia erga omnes e, quindi, con efficacia su tutto il territorio nazionale.
Va al riguardo considerato, in primo luogo, che il decreto di inammissibilità non preclude la possibilità, per l’interessato, di ripresentare la domanda anche il giorno successivo all’adozione del decreto prefettizio, mentre il decreto di rigetto, adottato centralmente dal Ministero dell’Interno, preclude allo straniero la riproposizione della domanda per cinque anni.
Anche sotto il profilo del procedimento amministrativo, peraltro, il trasferimento delle competenze in capo all’amministrazione centrale è solo eventuale e subordinato, appunto, alla previa verifica di ammissibilità della domanda, svolta dalla prefettura, che ha il compito in una fase preliminare di verificare la regolarità e la completezza della domanda, ma non ha il potere di entrare nel merito della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di concessione della cittadinanza, la cui valutazione spetta, in una fase successiva e in via esclusiva, all’amministrazione centrale.
Pertanto, la valutazione compiuta dalla prefettura nel caso di specie non incide sulla pretesa sostanziale dello straniero e, dunque, sul suo status, ma solo sul profilo preliminare, inerente alla regolarità della domanda, con la conseguenza che al relativo provvedimento di inammissibilità non può connettersi un’efficacia erga omnes, e quindi ultraregionale, propria, invece, di un provvedimento che, entrando nel merito, presuppone un giudizio circa la spettanza del bene della vita, peraltro riconoscibile, nel caso di specie, solo dall’autorità centrale ”.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente, Estensore
OC Vampa, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TI AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.