TAR Milano, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 901
TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990

    Il Tribunale rileva che la Prefettura aveva inviato una comunicazione di integrazione documentale in data 15 novembre 2019, notificata per compiuta giacenza l’11 gennaio 2020, a cui il ricorrente non ha provveduto. Inoltre, la documentazione prodotta in giudizio reca date successive alla presentazione dell'istanza o non è stata prodotta affatto, rendendo irrilevante la censura sull'omessa comunicazione.

  • Rigettato
    Mancato attivazione del soccorso istruttorio

    La censura è ritenuta inconferente alla luce dell'assenza dell'evidenza documentale riferita all'atto della presentazione dell'istanza e della natura dell'atto di inammissibilità che non preclude la ripresentazione della domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 901
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 901
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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