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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/07/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 9842 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in Parte_1 atti;
-OPPONENTE-
E
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso Controparte_1 come in atti;
- OPPOSTA –
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato si oppone al Parte_1 precetto notificato ad istanza di in data 3.12.2022 Controparte_1 per la complessiva somma di €31787,43.
L'istante devolve sostanzialmente un unico motivo di doglianza ovvero l'errore di calcolo delle somme richieste con l'intimato precetto.
Afferma infatti l'opponente: “Si contestano i conteggi così come prospettati ed elaborati nell'atto di precetto impugnato;
in particolare eccessivi e nebulosi appaiono i creteri di rivalutazione cui viene sottoposta la somma iniziale (€. 423,59) alla fine dei quali la somma rivalutata ammonterebbe ad €. 642,86, per la qual cosa, con riferimento al periodo 01.06.2017 – 01.06.2019 (mese successivo all'emissione dell'ordinanza modificativa dell'assegno in favore della moglie), sarebbero dovuti €. 16.071,50, cui andrebbero aggiunti ulteriori €. 2.537,33 per ulteriore rivalutazione ed interessi;
2.invece per il periodo 01.07.2019 – 24.11.2022 (data di pubblicazione della sentenza che revocava del tutto l'assegno in favore della ex moglie) controparte non specifica (volutamente?) la somma base di partenza su cui sono stati effettuati i conteggi, atteso che nel periodo ultimo in esame, la somma era stata ridotta ad un terzo dall'ordinanza della Dott.ssa per cui non si comprende come sia stato possibile arrivare a richiedere Per_1 una somma di ben 13.178,63, se solo si considera che €. 141,16 X 40 mesi dà come risultato una cifra pari ad €. 5.646,40 che, per quanto la si voglia maggiorare di interessi e rivalutazione, mai e poi mai potrebbe raggiungere la cifra parte precettata.”
Si è costituita l'opposta documentando il criterio di calcolo applicato per quantificare la somma intimata.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza non partecipata del 23.12.2024 lo scrivente Magistrato, riservava la causa in decisione.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
L'istante contesta il diritto di procedere ad esecuzione sia pure sotto il profilo del quantum debeatur
4. Passando all'esame del merito giova osservare che risulta dagli atti e dalle dichiarazioni di parte opposta che la controversia ha trovato composizione nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n.301/2023 che si è conclusa con il provvedimento di assegnazione delle somme ed il GE in fase sommaria di opposizione all'esecuzione ha ricalcolato il quantum debeatur.
Va pertanto dichiarata la cessata materia del contendere.
Sul punto, pur non ignorando la recente sentenza che postula come necessaria, anche per la dichiarazione congiunta della cessata materia del contendere, la necessità della procura speciale ( Cass. Sez. 2, sentenza n. 149 del 08/01/2014), ritiene questo Giudice di dover sposare altro e diverso orientamento, in quanto la dichiarazione della cessata materia del contendere è circostanza diversa dalla dichiarazione di rinuncia all'azione, che conduce ad una pronuncia di rito diversa dalla pronuncia di estinzione.
Ebbene, nel caso di specie, la dichiarazione di parte opposta a parere di questo Giudice, può essere interpretata come conclusione sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo sfociante in una pronuncia dichiarativa di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (cfr.Cass n.7185/2010).
Il giudice del merito deve dichiararla una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr Cass.n.13217/2013).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale di merito e di legittimità, e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (cfr. Cass.1089/03). Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui deve essere da questo rilevata anche d'ufficio e pure in sede di legittimità ogniqualvolta il fatto determinativo di essa, risulti indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio, acquisito in causa (cfr. Cass.5286/93). La ratio dell'istituto si ricava da un'esigenza di armonizzazione e ragionevolezza del processo incentrata al principio di economicità processuale. Per fatti sopravvenuti o il diritto azionato trova compiuta realizzazione, ovvero sopravviene la carenza di interesse ad agire e l'impossibilità giuridica dell'accertamento. In dottrina si distinguono le cause processuali rispetto a quelle sostanziali della declaratoria di cessazione della materia del contendere. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime tuttavia il giudice di merito dalla pronuncia sulle spese processuali secondo la soccombenza virtuale ed alla luce del principio di causalità.
Invero, nel caso che oggi ci occupa fermo restando il calcolo della rivalutazione dell'assegno di mantenimento operato dalla creditrice e oggetto di una contestazione solo generica da parte dell'opponente, non risulta dovuta l'ulteriore rivalutazione sulla somma complessiva relativa al periodo dal 01.06.2017 al 01.06.2019, mentre, per quanto riguarda il periodo dal 01.07.2019 al 24.11.2022, risulta corretto, alla luce di quanto stabilito del provvedimento presidenziale del 15.5.2019, considerare soltanto la quota di 1/3 dell'assegno rivalutato di € 642,86 e non la metà, essendo beneficiari di detto assegno la odierna opposta e i due figli. Pertanto, appare corretta per il periodo in discorso la somma di € 8.785,75 anziché € 13.178,63.
Configurandosi una ipotesi di soccombenza reciproca le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
DICHIARA cessata la materia del contendere;
LETTO l'art.92 cpc
COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 12 luglio 2025.
Il Giudice
Dr. ssa Linda Catagna