Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 26/06/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01427/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01358/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Crosta e Ciro Gianfranco Messeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Davide Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del diniego della domanda di condono adottata dal Comune di Carini ripartizione X, Abusivismo, Repressione, Fascia Costiera e Patrimonio, con nota prot.-OMISSIS- del 12.05.2022, notificata il 23.05.2022, avente ad oggetto la domanda di condono edilizio acquisita al protocollo comunale al n.-OMISSIS- in data 30/09/1986, che era stata presentata dalla sig.ra -OMISSIS-, dante causa delle odierne parti ricorrenti, in relazione al fabbricato sito in Carini, -OMISSIS- al n.-OMISSIS- censito in catasto al Fg.-OMISSIS-, p-lle -OMISSIS-, sub.-OMISSIS-;
di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso collettivo notificato il 20.7.2022 al Comune di Carini ed a -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, qualificati quali controinteressati, successivamente depositato il 18.8.2022, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, hanno impugnato il diniego, datato 12.5.2022 e notificato il 23.5.2022, della domanda di condono presentata nel lontano 1986 da -OMISSIS-, loro dante causa in relazione all’immobile di cui trattasi.
Detto diniego si fonda sulla mancata integrazione “ di parte dei documenti richiesti, tra cui il nulla osta AN e RI BB.CC.AA .”, non ritenendo, in relazione a quest’ultimo, operativo il meccanismo del silenzio – assenso.
2.- I ricorrenti hanno dato atto degli antefatti della vicenda:
- a seguito del decesso del padre -OMISSIS-, erede testamentario della madre -OMISSIS-, essi sono divenuti comproprietari pro indiviso dell'unità immobiliare per civile abitazione sito in via -OMISSIS- n. -OMISSIS-, distinta in catasto del Comune di Carini al Fg. -OMISSIS- particella urbana n. -OMISSIS-, sub -OMISSIS-, oltre alla corte e le parti comuni del fabbricato, contrassegnate in catasto al Fg. -OMISSIS- particella urbana n.-OMISSIS- sub -OMISSIS-, comune ai proprietari delle altre unità immobiliari costituenti il medesimo corpo di fabbrica (identificati ai sub nn. da -OMISSIS- a -OMISSIS), in questa sede intimati come controinteressati e nei cui confronti è stata radicata altresì azione civile per di riduzione della legittima, rivendicando una quota delle proprietà loro devolute;
- il suddetto fabbricato, fuori dal centro abitato, è stato edificato da -OMISSIS- nel corso del 1964, mediante tre elevazioni e nella sua attuale conformazione, fatta eccezione per un ampliamento volumetrico del secondo piano, eseguito nel corso dell’anno 1972;
- all’epoca dell’edificazione non sussisteva l'obbligo di licenza edilizia, né esisteva l’autostrada (A29), i cui lavori hanno avuto inizio nel 1971;
- era stato acquisito il nulla osta dell'autorità marittima (Capitaneria di Porto) per quanto concerne la distanza dalla fascia costiera demaniale;
- il 26.9.1986 -OMISSIS- ha presentato al Comune di Carini istanza di condono riferito a tutto il corpo di fabbrica, costituito da un piano terra (composto da due appartamenti), da un piano primo (anch'esso composto da due appartamenti) e da un piano secondo (composto da un unico appartamento di dimensioni più limitate rispetto a quelli presenti nei piani sottostanti);
- con provvedimento n. -OMISSIS- del 28.2.2017, notificato a -OMISSIS-, stante il decesso della -OMISSIS-, senza previo inoltro del preavviso di rigetto, il Comune di Carini ha rigettato la domanda di sanatoria per incompletezza della documentazione istruttoria, con particolare riguardo al nulla osta paesaggistico della RI di Palermo (atteso il vincolo di fascia costiera), nonché al nulla osta dell'Anas (in relazione alla valutazione della compatibilità del regime delle distanze rispetto all'arteria autostradale);
- tale provvedimento – essendo medio tempore deceduto -OMISSIS- – è stato impugnato dagli odierni ricorrenti con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia;
- al precedente diniego, nonostante la pendenza del suddetto ricorso, hanno fatto, altresì, seguito: i) ordinanza di ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS- dell’8.5.2017, mai notificata, avente ad oggetto l'intero fabbricato; ii) conseguente ordinanza di accertamento di inottemperanza alla demolizione n. -OMISSIS- del 7.11.2017; iii) ordinanza n. -OMISSIS- di acquisizione al patrimonio comunale dell’area e ordinanza n. -OMISSIS- di intimazione allo sgombero degli immobili, impugnate con ricorso per motivi aggiunti;
- i provvedimenti sub ii) e iii) sono stati impugnati dinnanzi al Tar Palermo con ricorso, integrato da motivi aggiunti, rubricato sub RG -OMISSIS-: il giudizio è stato definito con sentenza n. -OMISSIS- del 28.2.2019 dal Tar Palermo, che ha annullato gli atti gravati, difettando la prova dell’avvenuta notifica della presupposta ordinanza di demolizione;
- in data 5.5.2020 è sopraggiunta altresì la decisione a definizione del ricorso straordinario al Presidente della Regione, che ha accolto il ricorso ritenendo il provvedimento illegittimo per violazione dell’art. 10 bis Legge 241/1990, facendo espressamente salve ulteriori determinazioni amministrative;
- è stata, infine, emessa l'ordinanza n. -OMISSIS- del 4.8.2020 ad “ integrazione dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 08.05.2017 ”, impugnata dinnanzi al Tar Palermo con ricorso RG -OMISSIS-, esitato in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo nel frattempo il Comune di Carini disposto il suo annullamento in autotutela.
3.- Il ricorso avverso il diniego della domanda di condono emessa dal Comune di Carini il 12.5.2022 si affida a tre ordini di censura:
i) “ Violazione del giudicato ex art. 21 septies L.241/90- Nullità in relazione alla decisione assunta con D.P.Reg.-OMISSIS-/2020 del 05.05.2020 ed ai fatti ivi accertati ”, atteso che il provvedimento gravato avrebbe un contenuto totalmente sovrapponibile a quello oggetto di annullamento in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione;
ii) “ Violazione e falsa applicazione dell'artt. 31, 32 e 33 della L.47/1985 sul condono edilizio, e della corrispondente norma regionale della L.R. 37/85, in particolare dell'art.23; e ciò in relazione all'art.31 della L.1150/42 (ratione temporis applicabile - inesistenza dell'obbligo di licenza edilizia), all'art.15 della L.R.71/76 (fascia di arretramento dei 150 mt dalla battigia), all'art.1 della L.431/1985 (vincolo paesaggistico in fascia costiera), alla L.729/1961 (fascia di rispetto autostradale); Regolarità del fabbricato in quanto edificato nel 1964 e insussistenza del regime vincolistico (autostradale, paesaggistico e/o inedificabilità in fascia costiera) al momento della sua edificazione; violazione e falsa applicazione dell'art.23 della L.R. 37/85; Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria ”: il Comune di Carini non avrebbe dato corso ad un’adeguata istruttoria, con conseguente eccesso di potere, avendo obliterato di considerare che la costruzione dell’immobile risalirebbe al 1964 (come emergente anche dalla scheda istruttoria redatta dallo stesse Ente nel 2014) e che il modesto ampliamento del secondo piano sarebbe stato realizzato nel 1972 – come attesterebbe la richiesta di nulla osta rivolta nel 1964 alla Capitaneria, che l’ha rilasciato nel 1969. In definitiva, all’epoca di realizzazione dell’immobile non era necessaria alcuna licenza edilizia, non occorreva alcun nulla osta dell’Anas, essendo l’autostrada stata costruita anni dopo, né quello della RI, essendo l’edificazione in questione (anche per la parte ampliata al piano secondo) stata terminata prima del 1976 (prima dell'entrata in vigore della L.R. 71/76, sulla fascia di arretramento) e prima dell'entrata in vigore della Legge Galasso (L. 431/1985), che ha introdotto il vincolo paesaggistico ex lege in fascia costiera; ad ogni modo, si sarebbe formato il silenzio – assenso della RI sull’istanza presentata in data 17.9.2004. Il Comune, poi, avrebbe affermato la non condonabilità del fabbricato nel suo complesso, senza alcuna distinzione o specificazione temporale e di regime giuridico applicabile ratione temporis – come peraltro imposto dalla decisione con Dpreg.-OMISSIS-/2020 del 5.5.2020;
iii) “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e 10-bis della L.241/90 difetto di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio; Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria ”: il provvedimento sarebbe illegittimo anche in considerazione del mancato inoltro tanto della comunicazione di avvio del procedimento, quanto del preavviso di rigetto della domanda.
4.- Solo il Comune di Carini si è costituito in giudizio.
5.- A seguito dell’istanza di prelievo proposta dall’Ente, è stata fissata l’udienza per la trattazione della causa.
6.- Nei termini di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a., sono stati depositati documenti, memorie e repliche.
La replica del Comune di Carini va espunta dal fascicolo di causa, in quanto tardiva.
7.- All’udienza di cd. smaltimento dell’arretrato del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sottoposizione alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile propria incompetenza a decidere il ricorso in favore del CGARS.
8.- Il I motivo di ricorso censura la violazione, da parte del provvedimento impugnato, del “giudicato”, ovverosia del decreto -OMISSIS- del 5.5.2020, con cui il Presidente della Regione Sicilia ha accolto il ricorso straordinario proposto dai medesimi ricorrenti, mirando ad ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento impugnato: trattasi, a ben vedere, di azione che rientra nella previsione di cui l’art. 114, comma 1, c.p.a., e che mira ad ottenere la statuizione prevista dal successivo comma 4, lettera b) dello stesso articolo.
L’ottemperabilità di una suddetta pronuncia, da ultimo, è stata riaffermata dall’A.P. 11 del 7.5.2024, alle cui argomentazioni si fa richiamo, a confutazione di quanto affermato in atti dal Comune resistente.
Come noto, tuttavia, quando venga in rilievo l’ipotesi di cui all’art. 112, comma 2, lettera b) c.p.a. (ovverosia vengano in rilievo, per quanto d’interesse, “ altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo ”, categoria cui viene ascritto il decreto decisorio con cui è definito il ricorso al Presidente della Regione Sicilia – cfr. A.P. n. 9/2013), il ricorso va proposto, giusta il disposto dell’art. 113, comma 1, c.p.a., “ al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta ”.
Nel caso di specie, essendo censurata la violazione del decreto emesso su parere del CGARS, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dinnanzi a quest’ultimo.
Per costante interpretazione giurisprudenziale, in questo caso la pronuncia declinatoria di competenza deve assumere la forma di sentenza, perché adottata all’esito del giudizio di merito, mentre l’art. 15, comma 4, c.p.a., che prescrive la forma dell’ordinanza, si riferisce alle ipotesi previste dai precedenti commi 2 e 3, nelle quali l’incompetenza è dichiarata in sede di decisione sulla domanda cautelare, o nella camera di consiglio fissata per la decisione immediata sulla questione di competenza (cfr., ex plurimis , Tar Catania, Sez. I, n. 3623 del 4.11.2024; Tar Sardegna, Sez. I, n. 515 del 2.7.2024; Tar Napoli, Sez. VII, n. 3508 del 31.5.2024; Tar Basilicata, Sez. I, n. 656 del 13.11.2023; Tar Palermo, Sez. I, n. 1824 del 6.6.2022; Tar Molise, Sez. I, n. 310 del 10.11.2020; Tar Veneto, Sez. I, n. 726 del 18.6.2019).
9.- Quanto ai motivi II e III, formulati in via gradata ed esulanti dal giudizio di ottemperanza, posto che veicolano, quantomeno formalmente, vizi di legittimità (peraltro già annoverati nel motivo I sub species violazione/elusione del giudicato), reputa il Collegio che vadano anch’essi rimessi al giudice dell’ottemperanza, in quanto “ giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa…competente per l’esame della forma di più grave patologia dell’atto, quale è la nullità ”: ciò, del resto, è coerente “ con il principio di effettività (completezza) della tutela giurisdizionale ” che rende “ possibile la valutazione complessiva del giudice di una pretesa di parte sostanzialmente unitaria ” (C.d.S., A.P. 2 del 15.1.2013).
Ed infatti la I censura è logicamente prioritaria rispetto a quelle di legittimità, potendo il suo accoglimento avere carattere assorbente e privare di interesse i ricorrenti all’esame di quelle formulate in via gradata ai motivi II e III: “ Nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall’amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, dichiarandone così la nullità, a tale dichiarazione non potrà che seguire la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda. Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità il giudice disporrà la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione ” (già citata A.P. 2/2013).
10. Di conseguenza, va dichiarata l’incompetenza dell’adìto Tar, in favore del CGARS, dinnanzi al quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio, in analogia a quanto previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a..
11.- Le spese del giudizio possono essere compensate, considerate le peculiarità concrete della vicenda e l’intervenuta pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza, spettando la medesima al CGARS, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a..
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO