Art. 1. Articolo unico.
Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di olii minerali e loro derivati, indicati nell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 , il prefetto della Provincia provvede, quando trattasi di depositi per usi privati, agricoli o industriali, sentito il parere del Comando del Corpo provinciale dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, per quanto di rispettiva competenza.
Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di olii minerali e loro derivati, indicati nell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 , il prefetto della Provincia provvede, quando trattasi di depositi per usi privati, agricoli o industriali, sentito il parere del Comando del Corpo provinciale dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, per quanto di rispettiva competenza.