Articolo 1 della Legge 28 maggio 1959, n. 401
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10 luglio 1959
Art. 1. Articolo unico.

Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di olii minerali e loro derivati, indicati nell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 , il prefetto della Provincia provvede, quando trattasi di depositi per usi privati, agricoli o industriali, sentito il parere del Comando del Corpo provinciale dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, per quanto di rispettiva competenza.

Entrata in vigore il 10 luglio 1959