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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
11902 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa n.11902/2023 R.G. promossa da con l'avv. Enrico Franceschetti Parte_1
contro con Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato
e con l'intervento del P.M. ha emesso la seguente s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come dalle rispettive note depositate in data 18 settembre
2025; rilevato che instaurato il contraddittorio e svolta l'istruzione, le parti concludevano concordemente nei seguenti termini:
“l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ed il sig. dichiarano che è CP_1 Parte_1
cessata la materia del contendere tra le parti, avendo le stesse convenuto quanto segue: l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di si obbliga ad annullare la cartella di pagamento n. CP_1
022 2022 00099977 33000 notificata al sig. il 19 ottobre 2022, con cui e stato Parte_1
intimato al medesimo il pagamento della somma di € 35.157,70 a seguito di somme iscritte a ruolo
1 per “Controllo Modello Unico / Redditi anno 2018” - ruolo n. 2022/250665 reso esecutivo in data
05.08.2022…; la causa avanti la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Brescia repertata con il n.287/2023 R.G. verrà quindi abbandonata. A seguito dell'annullamento della cartella, la domanda di querela di falso proposta nel presente giudizio deve considerarsi improcedibile per difetto di interesse. Le parti hanno stabilito concordemente che le spese del presente giudizio siano a carico dell'Agenzia delle Entrate, nell'importo determinato in via transattiva di € 3.000,00 omnia. Tutto ciò premesso le parti, rinunciando ai termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, chiedono congiuntamente che il Giudice adìto dichiari, con sentenza, cessata la materia del contendere nel presente giudizio, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'attore, nella misura concordata di € 3.000,00 omnia, da corrispondersi direttamente all'avv. Enrico Franceschetti, che si dichiara antistatario e con eventuale tassa di registro a carico dell'Agenzia medesima”; rilevato che nulla osta all'accoglimento delle conclusioni così come sopra formulate concordemente dalle parti;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'attore, nella misura concordata di € 3.000,00 omnia, da corrispondersi direttamente all'avv. Enrico Franceschetti, che si dichiara antistatario e con eventuale tassa di registro a carico dell'Agenzia medesima.
Così deciso in Brescia il 25 settembre 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore nella causa n.11902/2023 R.G. promossa da con l'avv. Enrico Franceschetti Parte_1
contro con Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato
e con l'intervento del P.M. ha emesso la seguente s e n t e n z a viste le conclusioni delle parti come dalle rispettive note depositate in data 18 settembre
2025; rilevato che instaurato il contraddittorio e svolta l'istruzione, le parti concludevano concordemente nei seguenti termini:
“l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ed il sig. dichiarano che è CP_1 Parte_1
cessata la materia del contendere tra le parti, avendo le stesse convenuto quanto segue: l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di si obbliga ad annullare la cartella di pagamento n. CP_1
022 2022 00099977 33000 notificata al sig. il 19 ottobre 2022, con cui e stato Parte_1
intimato al medesimo il pagamento della somma di € 35.157,70 a seguito di somme iscritte a ruolo
1 per “Controllo Modello Unico / Redditi anno 2018” - ruolo n. 2022/250665 reso esecutivo in data
05.08.2022…; la causa avanti la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Brescia repertata con il n.287/2023 R.G. verrà quindi abbandonata. A seguito dell'annullamento della cartella, la domanda di querela di falso proposta nel presente giudizio deve considerarsi improcedibile per difetto di interesse. Le parti hanno stabilito concordemente che le spese del presente giudizio siano a carico dell'Agenzia delle Entrate, nell'importo determinato in via transattiva di € 3.000,00 omnia. Tutto ciò premesso le parti, rinunciando ai termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, chiedono congiuntamente che il Giudice adìto dichiari, con sentenza, cessata la materia del contendere nel presente giudizio, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'attore, nella misura concordata di € 3.000,00 omnia, da corrispondersi direttamente all'avv. Enrico Franceschetti, che si dichiara antistatario e con eventuale tassa di registro a carico dell'Agenzia medesima”; rilevato che nulla osta all'accoglimento delle conclusioni così come sopra formulate concordemente dalle parti;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'attore, nella misura concordata di € 3.000,00 omnia, da corrispondersi direttamente all'avv. Enrico Franceschetti, che si dichiara antistatario e con eventuale tassa di registro a carico dell'Agenzia medesima.
Così deciso in Brescia il 25 settembre 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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