Art. 1. Articolo unico
I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252 , gia' prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4 , sono ulteriormente prorogati per 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono altresi' prorogati per il periodo stabilito dal precedente comma i termini previsti dall' articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 e dall' articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214 .
I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252 , gia' prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4 , sono ulteriormente prorogati per 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono altresi' prorogati per il periodo stabilito dal precedente comma i termini previsti dall' articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 e dall' articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214 .